La morte del domiciliatario determina l’inefficacia dell’elezione di domicilio

Il decisum in commento affronta il tema delle notificazioni presso il domiciliatario. Nello specifico si tratta di stabilire se in caso di morte del domiciliatario, la notificazione stessa sia o meno inesistente e comporti, di conseguenza, la mancata valida costituzione del contraddittorio e la conseguente nullità dell’intero procedimento e della sentenza che lo definisce.

E, i giudici della Prima Sezione Civile di piazza Cavour, con la sentenza n. 15558 depositata il 24 luglio 2015, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale dominante, v., ex multis , Cass., 12478/2013 , chiariscono che la morte del domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente. Tale principio – precisano gli Ermellini - trova deroga nell’ipotesi in cui l’elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l’organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando alla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona come nella concreta fattispecie , professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l’elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento all’organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all’elemento personale e non a quello oggettivo ove, peraltro, l’organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente. Il fatto. Con sentenza del luglio 2007 la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, dichiara l’inefficacia, ex art. 67 l. fall., nei confronti della massa dei creditori del fallimento di Caia, dei pagamenti complessivi di euro 129.134,88, eseguita in favore della Beta s.p.a., nell’anno anteriore all’ammissione di Caia alla procedura di concordato preventivo, nonché l’inefficacia, ai sensi dell’art. 167 l. fall., dei pagamenti per complessivi euro 10.468,02 eseguiti in favore della predetta società dalla debitrice in pendenza del concordato preventivo. Avverso quest’ultima decisione la Beta s.p.a. propone ricorso per cassazione facendo valere quattro distinti motivi di censura. In particolare, nel secondo motivo di gravame la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione di norme di diritto, lamentando che l’avvenuto decesso del procuratore unicamente domiciliatario comporta automaticamente l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la notificazione degli atti non può più essere eseguita al domicilio eletto ai sensi dell’articolo 141, comma 4, c.p.c. ma deve essere eseguita al domicilio reale, per il collegamento con l’articolo 330, ultimo comma, c.p.c E – i supremi giudici – dichiarato fondato il motivo, lo accolgono in toto. Di conseguenza, in presenza di una notificazione nulla dell’atto di impugnazione la corte di merito, stante la mancata costituzione in giudizio della società appellata, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione stessa. Pertanto la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Il domicilio generale e il domicilio speciale. In tema di notificazioni presso il domiciliatario, è opportuno ricordare che l’art. 141 c.p.c. rinvia all’art. 47 c.c., dedicato all’elezione di domicilio. Quest’ultima disposizione, a sua volta, va letta in combinato disposto con l’art. 43 c.c., il quale dà la definizione di domicilio, inteso come luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi. Sicché l’art. 43 c.c. disciplina il cosiddetto domicilio generale, mentre l’art. 47 c.c. disciplina quello speciale. Il domicilio generale dipende dalla volontà unilaterale della persona, che si determina a stabilire in un certo luogo la sede principale dei suoi affari ed interessi, ma non richiede una dichiarazione, essendo piuttosto il frutto dello stato di cose che la persona stessa ha liberamente creato. Il domicilio speciale dipende parimenti dall’unilaterale volontà della persona, ma richiede il compimento di un apposito atto che, per la sua unilateralità, non abbisogna dell’accettazione del domiciliatario, rivestito della forma scritta. Esso rimane operante sin tanto che non sono portati a compimento i determinati atti o affari cui la norma si riferisce. La notificazione al domiciliatario facoltativa e obbligatoria. L’art. 141, c.p.c., disciplina nei primi due commi, due distinte ipotesi, la notificazione al domiciliatario facoltativa e quella obbligatoria. Nel primo caso, occorrendo notificare un atto a colui il quale abbia eletto domicilio presso una persona o un ufficio, la notificazione può essere fatta”, e dunque non deve essere fatta, al domiciliatario. Nella seconda ipotesi, invece, che ricorre quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione al domiciliatario è obbligatoria, ma soltanto se così è stato espressamente dichiarato”. Dopo la costituzione in giudizio, ex art. 170 c.p.c., tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo diversa disposizione, e, se la parte si è costituita personalmente, si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. La notificazione va necessariamente eseguita presso il domiciliatario, salvo non ricorra una delle ipotesi previste dall’ultimo comma dello stesso art. 141 c.p.c., notificazione chiesta dal domiciliatario, trasferimento o cessazione dall’ufficio del domiciliatario, morte – quest’ultima l’odierna ipotesi trattata nel caso de quo . L’inefficacia dell’elezione di domicilio. In caso di morte del domiciliatario si verifica automaticamente l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la notificazione degli atti non può più essere eseguita al domicilio eletto, ma va eseguita al domicilio reale. L’elezione di domicilio presso lo studio professionale e presso lo studio del singolo professionista. Il predetto principio trova deroga nell’ipotesi in cui l’elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l’organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, come nel caso che qui ci occupa, allorquando alla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l’elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento all’organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all’elemento personale e non a quello oggettivo. La morte del procuratore domiciliatario e la notifica ad altro avvocato dello studio. La notifica dell’impugnazione ad altro avvocato dello studio del difensore deceduto è inesistente, ed in quanto tale non sanabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c. con conseguente inammissibilità dell’impugnazione non essendo tale persona in alcun modo collegata al destinatario della notifica e non essendo lo studio luogo in alcun modo più riferibile all’intimato. Invero, i giudici della Prima Sezione Civile di Piazza Cavour precisano che, laddove, come nella concreta fattispecie, l’organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 maggio – 24 luglio 2015, n. 15558 Presidente Ceccherini – Relatore Didone Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.- Con la sentenza impugnata depositata il 24.7.2007 la corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 67 legge fallimentare, nei confronti della massa dei creditori del fallimento di I.C., dei pagamenti per complessivi Euro 129.134,88 eseguiti in favore della s.p.a. D.M. Barone nell'anno anteriore all'ammissione della I. alla procedura di concordato preventivo nonché l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 167 legge fallimentare, dei pagamenti per complessivi Euro 10.468,02 eseguiti in favore della predetta società dalla debitrice in pendenza del concordato preventivo. In estrema sintesi, la corte di merito ha rilevato che correttamente era stata dichiarata la contumacia della società convenuta appellata, che non erano contestati i pagamenti eseguiti nell'anno precedente all'ammissione alla procedura di concordato e nel corso della stessa e che, infine, la curatela fallimentare aveva fornito la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice da parte della convenuta prova desumibile dall'emissione di decreto ingiuntivo a carico della debitrice e dalla relativa iscrizione di ipoteca giudiziale per una somma capitale di L. 151.920.270. 1.1.- Contro la sentenza di appello la s.p.a. D.M. Barone ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte resistente ha depositato memoria. 2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e formula ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito se la mancata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello alla parte appellata comporti la mancata valida costituzione del contraddittorio e se tale difetto di costituzione del contraddittorio costituisca violazione dell'articolo 101 c.p.c., sia insanabile e comporta la nullità dell'intero grado del giudizio e della sentenza che lo definisce . 2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione di norme di diritto e formula il seguente quesito se l'avvenuto decesso del procuratore unicamente domiciliatario comporti automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notificazione degli atti non può più essere eseguita al domicilio eletto ai sensi dell'articolo 141 quarto comma c.p.c. ma deve essere eseguita al domicilio reale, per il collegamento con l'articolo 330, comma ultimo, c.p.c E, conseguentemente, se la notificazione effettuata presso il domiciliatario deceduto sia inesistente e comporti la mancata valida costituzione del contraddittorio e la conseguente nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo definisce . 2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione di norme di diritto per la mancata dichiarazione di improcedibilità dell'appello e formula il seguente quesito se la tardiva costituzione in giudizio dell'appellante, mediante iscrizione della causa a ruolo oltre i termini previsti dall'articolo 165 c.p.c., comporti, ai sensi dell'articolo 348 c.p.c., la improcedibilità dell'appello. E, conseguentemente, se la mancata dichiarazione della improcedibilità dell'appello comporti la nullità dell'intero procedimento della sentenza che lo ha definito . 2.4.- Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 67 secondo comma della legge fallimentare nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito se ai sensi del previgente testo dell'articolo 67 secondo comma l. fall., necessiti, a fondare la domanda di revocatoria, la prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore procedere alla valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari forniti dall'attore e se la valutazione di un'unica circostanza di fatto risponda ai requisiti di univocità, precisione e concordanza . 3.- Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente perché connessi - sono fondati e l'accoglimento dei medesimi comporta l'assorbimento delle altre censure. Invero, come riconosce la stessa curatela fallimentare resistente, la società ricorrente, in primo grado, era domiciliata presso e nello studio dell'avv. Sebastiano Garofalo”, in omissis , luogo nel quale - dopo il decesso dell'avv. Garofalo - è stato notificato l'atto di appello con consegna a mani dell'avv. Signorelli” v. memoria pag. 2 . Ciò realizza precisamente la fattispecie esaminata da più pronunce di questa Corte, secondo le quali la morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona come nella concreta fattispecie v. supra , professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002 Sez. 2, Sentenza n. 58 del 07/01/2010 Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013 . Pertanto, in presenza di una notificazione nulla dell'atto di impugnazione la corte del merito, stante la mancata costituzione in giudizio della società appellata, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione stessa. Talché si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania - in diversa composizione - per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i rimanenti cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.