Anche con il ricorso in atto è meglio fornire i dati del conducente alla polizia

In caso di multa stradale con penalità notificata per posta è meglio comunicare tempestivamente alla polizia i dati dell’effettivo trasgressore, anche se l’interessato intende proporre ricorso contro la violazione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15542/15, depositata il 23 luglio. Il caso. Un automobilista incorso nei rigori delle multe automatiche ha ricevuto per posta un verbale omettendo di comunicare alla polizia i dati dell’effettivo trasgressore, stante l’immediata proposizione di un ricorso contro la violazione. Al ricevimento della seconda multa per omessa delazione diligente, ai sensi dell’art. 180 cds, l’interessato ha percorso inutilmente tutti i gradi di giudizio fino ai Giudici del Palazzaccio, che hanno condannato l’automobilista pure al pagamento delle spese del giudizio. Come confermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, specifica il Collegio, in caso di violazione al codice della strada a cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato . Di diverso parere il Viminale. Nonostante la giurisprudenza abbia ripetutamente differenziato il destino della prima infrazione rispetto a quella che consegue all’accertamento dell’omessa delazione, a parere del Ministero dell’interno che si è espresso in ultimo il 5 settembre 2011 , la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione può costituire un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente. Ma non solo se l’interessato nel corpo del ricorso contro la prima multa identifica l’effettivo conducente, l’obbligo di comunicazione deve ritenersi assolto, ma la decurtazione dei punti potrà avvenire solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali. In buona sostanza a parere dell’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale la presentazione del ricorso contro la multa automatica costituisce già di per se giustificato e documentato motivo di omissione dei dati richiesti. La storia infinita dell’art. 126 bis cds. Dal 30 giugno 2003, con il d.l. n. 151/2003, convertito in l. n. 214/20003, è entrato in vigore in Italia il rivoluzionario sistema della patente a punti che inizialmente differenzia, in caso di mancata identificazione immediata del trasgressore, l’obbligo di comunicazione dei dati tra proprietari dei veicoli mere persone fisiche e persone giuridiche, consentendo a queste ultime di assolvere l’obbligo di delazione semplicemente pagando una nuova sanzione ma senza decurtazione. Il 26 gennaio 2005 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, che travolge in parte il sistema della decurtazione remota e assimila le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione dei dati dell’effettivo trasgressore a prescindere dalla proprietà del veicolo tra persone fisiche o persone giuridiche. Senza delazione non si perderanno mai i punti, ma scatterà sempre una ulteriore sanzione amministrativa per tutti i proprietari. Con il d.l. n. 184/2005, mai convertito, viene riformulato in parte l’art. 126 bis cds, dedicato alla comunicazione dei dati, rimodulando la multa per chi omette di comunicare i dati del trasgressore ed introducendo un enigmatico inciso per giustificare l’omissione diligente. Questo provvedimento non verrà però mai convertito in legge e creerà un vuoto normativo tra il 22 settembre e il 20 novembre 2005. Con il d.l. n. 262/2006, convertito in l. n. 286/2006, dal 3 ottobre 2006 è stata finalmente riformulata la multa per la mancata comunicazione dei dati in seguito a questa modifica, il trasgressore ha ora 60 giorni di tempo per effettuare la comunicazione e, in caso di mancata delazione, la sanzione è ora ridotta a 286 euro, sempre che il trasgressore non fornisca un giustificato e documentato motivo di omissione. I recenti orientamenti sulla delazione. Ex plurimis , Corte Costituzionale, ordinanza n. 286/10 depositata il 28 luglio Necessità di distinguere il comportamento di chi omette ogni tipo di collaborazione e chi invece presentandosi alla polizia adduce di non ricordare chi era alla guida del mezzo. Corte Corte Costituzionale, ordinanza n. 306/09 depositata il 20 novembre Tra i casi di giustificato e documentato motivo scriminante dell’obbligo di delazione vi è l’uso del veicolo contro la volontà del proprietario oppure l’errore di lettura della targa. Ministero dell’interno, circolare n. 300/A/7157/11/109/16 del 5 settembre 2011 L’omessa comunicazione dei dati del trasgressore rappresenta una violazione strettamente connessa all’illecito presupposto e in caso di ricorso in atto il trasgressore può omettere la delazione. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 15542/15 depositata il 23 luglio L’omessa comunicazione dei dati del trasgressore rappresenta una violazione autonoma rispetto all’illecito presupposto che gode di vita propria distinta dalle sorti della prima infrazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 giugno – 23 luglio 2015, n. 15542 Presidente Bucciante – Relatore Bianchini Svolgimento del processo 1 - F.G. propose opposizione avverso il verbale di accertamento del 12 aprile 2007 contenente la contestazione dell'infrazione prevista e punita dall'art. 180, comma ottavo del codice della strada, in relazione all'art. 126 b bis, comma secondo, del medesimo codice, assumendosi che avrebbe omesso di comunicare il nominativo del conducente della vettura al medesimo intestata, il quale si sarebbe reso responsabile di diversa infrazione stradale, comportante, se accertata, la perdita di punti-patente. A sostegno dell'opposizione sostenne per quello che ancora interessa in sede di legittimità che la sanzione non avrebbe potuto essere irrogata prima della definizione del procedimento di opposizione, nel frattempo intrapreso, avverso la diversa infrazione. 2 - L'opposizione fu respinta il F. propose appello innanzi al Tribunale di Corno che rigettò il gravame, statuendo che l'art. 126 bis, II comma, cod. strada, prevederebbe, nella sua prima parte, la disciplina delle modalità di sottrazione del punteggio dalla patente di guida e che, a questo solo fine, stabilirebbe il termine di trenta giorni, decorrente dalla definizione della contestazione effettuata, per comunicare all'anagrafe nazionale l'avvenuta infrazione che comporta la sottrazione del punteggio la seconda parte della norma invece sarebbe diretta a regolamentare la diversa ipotesi per la quale il conducente responsabile non sia stato identificato in questo caso, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il proprietario della vettura deve fornire i dati identificativi del conducente, senza dunque che sia previsto alcun termine ulteriore secondo la ipotesi difensiva decorrente dalla definizione della eventuale opposizione alla sanzione per la violazione presupposta . 3 - Per la cassazione di tale sentenza il F. ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo il Comune di Como ha depositato memoria di costituzione, riservandosi di svolgere in pubblica udienza argomentazioni avverso il ricorso. Motivi della decisione I - Con unico motivo il ricorrente contesta la interpretazione dell'art. 126 bis, secondo comma, del codice della strada, fornita dal Tribunale di Corno, sostenendo che nel caso in cui sia stata proposta opposizione avverso l'accertamento della infrazione principale o presupposta, il termine per la comunicazione del conducente sconosciuto decorre dalla definizione del relativo procedimento a sostegno di tale interpretazione invoca l'autorità della Corte delle Leggi che, con sentenza 27 del 2005, avrebbe sancito che in nessun caso il proprietario del veicolo che avesse proposto opposizione avverso l'accertamento dell'infrazione presupposta sarebbe stato tenuto a rilevare i dati personali e della patente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali od amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione della infrazione. II - La interpretazione suggerita dal ricorso non appare condivisibile. II.a - Va innanzi tutto ricordato il quadro normativo di riferimento per effetto di interventi legislativi successivi alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 segnatamente del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 nonché decreti ministeriali di aggiornamento delle sanzioni pecuniarie , l'art. 126fof, comma 2 è ora del seguente tenore L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1,088,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica . II.b - Ciò posto, non assume rilievo decisivo in favore della tesi del ricorrente l'intervento della Corte costituzionale con l'indicata sentenza n. 27/2005 in particolare, l'affermazione contenuta in quella decisione, secondo la quale in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione , era funzionale a respingere l'eccezione di incostituzionalità, per violazione dell'art. 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 3 Cost. del resto nella stessa decisione la Corte delle leggi ebbe a sottolineare che L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8. In tal modo viene anche fugato il dubbio - che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti - in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente . II.c - Il principio dunque che deve essere posto a base dell'interpretazione della norma de qua è quello dell'autonomia delle due condotte sanzionabili - quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente - in cui la seconda è prevista a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all'effettiva commissione di un precedente illecito vedi Cass. Sez. II n. 22881/2010 Cass. sez. II n. 11811/2010 - ovviamente essendo comunque necessaria l'allegazione, pur se poi dimostratasi infondata, della sua perpetrazione - ed è dunque indipendente dalla esistenza e dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell'accertamento dell'illecito presupposto vedi Cass. Sez. II n. 17348/2007 Cass. Sez. II n. 16674/2010 , così che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente non può decorrere se non dal momento della richiesta dell'autorità, vertendosi, in caso di inadempimento, in un' ipotesi di illecito istantaneo. II.d - Per completezza espositiva - ed in ragione di un segnalato contrasto tra l'indirizzo interpretativo di cui sopra e Cass., Sez. VI-2 n. 20974/2014 che ebbe a statuire In caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sansone amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed e separatamente sanzionato, sicché la comunicazione con la quale l'opponente si sia limitato a riferire dell'avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l'obbligo, nelle more del giudico, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ. - va ribadita la soluzione ermeneutica qui proposta in quanto non sussiste, con l'indicata decisione n. 20974/2014 né una sovrapponibilità di fattispecie il caso colà deciso si poneva al di fuori della problematica della fissazione del dies a quo di decorrenza del termine per la comunicazione, qui controversa né una valida congruità argomentativa che si contrapponga allo stabilizzato indirizzo in precedenza richiamato statuendosi, in detta isolata decisione, espressamente l'autonomia dei presupposti sanzionatori, con riferimento alla sopra citata, Cass. 22881/2010 ma facendo allo stesso tempo emergere una sostanziale pregiudizialità dall'esito del giudizio di impugnazione dell'accertamento della violazione presupposta . III - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo, tenuto conto del limitato apporto argomentativo contenuto nel preteso controricorso in cui si rinviava all'esposizione delle proprie ragioni in sede di udienza pubblica . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 800,00 di cui 200,00 per esborsi.