Il presidente di sezione del Tribunale trasferito in via cautelare non ha diritto a mantenere la funzione semidirettiva

La sussistenza di esigenze cautelari giustificative di un allontanamento provvisorio di un magistrato con funzioni direttive o semidirettive richiede che nella nuova sede egli non eserciti, sebbene in via provvisoria, funzioni direttive o semidirettive, e ciò perché nel loro esercizio egli dovrebbe svolgere attività organizzatoria e di direzione che, nella sua veste di destinatario di misura cautelare, lo porrebbe nella condizione di doverle esercitare coinvolgendo l’immagine del nuovo ufficio.

È quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 15478/15, depositata il 23 luglio. Il caso. Un magistrato ordinario in servizio con funzioni di Presidente di sezione, coinvolto in un procedimento disciplinare per diversi addebiti a suo carico, veniva trasferito in via cautelare presso altro Tribunale con funzioni di giudice. Reputando illegittimo il provvedimento, il magistrato si rivolge alla Corte di Cassazione. Presupposti giustificativi del trasferimento in via cautelare. In primo luogo, il ricorrente censura la motivazione con cui la Sezione Disciplinare del CSM ha affermato che la natura e la rilevanza degli addebiti nonché la loro correlazione all’esercizio delle funzioni giudiziarie, rendevano incompatibile la permanenza dell’incolpato nel suo ufficio ed il mantenimento delle sue funzioni di Presidente di sezione. A giudizio del ricorrente, tale motivazione non era plausibile, dal momento che la sede presso cui esercitava le funzioni semidirettive era diversa da quella in cui risultavano commessi gli illeciti oggetto dell’incolpazione disciplinare, rappresentati da fatti avvenuti presso una sede dalla quale il ricorrente era stato appena trasferito. Ebbene, nel respingere la censura, le Sezioni Unite osservano che la stessa sembra sottendere un’erronea sussunzione da parte della Sezione Disciplinare della fattispecie concreta sotto la norma dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 109/2006, che appunto individua i presupposti in iure per l’applicazione, in via cautelare e provvisoria, del provvedimento di trasferimento ad altra sede ovvero di destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato. In particolare, si ricorda che per l’adozione del provvedimento in parola è richiesta la sussistenza di gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare, nonché la ricorrenza di motivi di particolare urgenza. Il periculum in mora. Invero, il presupposto giustificativo costituito dal periculum in mora si deve ravvisare nel positivo riscontro che la permanenza del magistrato nell’ufficio e/o nelle funzioni esercitate, durante l’ iter di svolgimento del procedimento disciplinare, sarebbe dannosa per la preservazione del corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia, cioè del suo buon andamento. Questo tipo di valutazione presuppone necessariamente la valutazione delle funzioni esercitate in concreto dall’incolpato al momento in cui il giudice disciplinare è chiamato a compiere le sue valutazioni cautelari, cioè l’apprezzamento della possibilità che, durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, il magistrato possa continuare ad esercitarle in modo che sia preservato il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Esigenze cautelari in caso di trasferimento. Ne consegue che, se l’esigenza cautelare, in ragione dello sviluppo del procedimento disciplinare, debba essere apprezzata in un momento in cui si è determinata una nuova situazione di servizio in cui è venuto a trovarsi l’incolpato per essere stato a domanda trasferito – nel caso di specie per ragioni del tutto estranee ai fatti oggetto del procedimento disciplinare – presso altro ufficio, l’apprezzamento del buon andamento dell’amministrazione della giustizia in relazione alla compatibilità con esso della permanenza nel nuovo ufficio è oggettivamente giustificato perché la posizione del magistrato in relazione all’oggetto di quell’apprezzamento deve essere necessariamente quella che egli riveste in quel momento. La considerazione di quella posizione è, del resto, giustificata dalla circostanza che, correlandosi l’adozione della misura cautelare alla natura e all’oggetto degli illeciti contestati, è pienamente possibile che tale natura e tale oggetto possano indurre una prognosi per cui, se l’incolpato a livello di fumus risulta aver commesso quei fatti, è possibile che egli possa ripetere comportamenti similari anche nella nuova sede di destinazione e nelle nuove funzioni. La valutazione di compatibilità va fatta in relazione al nuovo ufficio. In definitiva, quindi, reputando esistenti nel caso di specie le richiamate esigenze cautelari, le Sezioni Unite condividono la motivazione addotta a sostegno del provvedimento impugnato. All’uopo affermano il principio di diritto per cui, allorquando il magistrato nei cui confronti sia stato introdotto un procedimento disciplinare concernente fatti addebitatigli nell’esercizio delle funzioni presso un determinato ufficio, risulti, nel momento in cui la Sezione Disciplinare viene sollecitata all’esercizio del potere cautelare di cui all’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006, trasferito ed in servizio presso altro ufficio, la valutazione ai fini di detto esercizio del presupposto della esigenza di un trasferimento ad altra sede in funzione della preservazione del buon andamento dell’amministrazione della giustizia dev’essere fatta con riferimento alla nuova sede in atto ricoperta dal magistrato, dovendosi escludere che il già avvenuto trasferimento dalla sede di commissione dei pretesi illeciti disciplinare precluda di per sé l’esigenza cautelare. Il trasferimento non garantisce la conservazione delle funzioni direttive o semidirettive. Sotto altro profilo, il ricorrente osserva che, prevedendo l’art. 13 d.lgs. n. 109/2006 un’alternativa tra il trasferimento e la destinazione ad altre funzioni, il provvedimento emesso nei suoi confronti sarebbe stato illegittimo dal momento che comportava l’applicazione di entrambe le misure. Sulla questione le Sezioni Unite avevano già in precedenza chiarito che la disposizione di cui all’art. 13, sebbene preveda una duplice alternativa misura, non implica necessariamente, nel caso che si sia ritenuto di adottare la misura del trasferimento ad altra sede con le precedenti funzioni, anche la conservazione, sul versante interno dell’ufficio, di quelle direttive o semidirettive eventualmente esplicate nell’ambito della sede originaria diversamente opinando, il trasferimento d’ufficio, a parte le evidenti ragioni di inopportunità, derivanti dalla natura provvisoria dello stesso, risulterebbe nella maggior parte dei casi impossibile, tenuto conto del limitato numero dei posti vacanti disponibili. Invero, nel caso di specie, al ricorrente, è stata irrogata soltanto la misura cautelare del trasferimento ad altro ufficio, mentre la mancata assegnazione delle funzioni semidirettive esercitate presso l’ufficio di provenienza rientrava nella natura del tutto temporanea del provvedimento.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 7 – 23 luglio 2015, n. 15478 Presidente Rovelli – Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. Il dottor F.V., magistrato ordinario in servizio con funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Monza, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20 febbraio 2015, con la quale la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, pronunciando ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 sulla richiesta di misura cautelare formulata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione nel procedimento disciplinare iscritto al n. 187 del 2014 R.G.C., a suo carico pendente in relazione ad undici illeciti disciplinari, ha disposto il suo trasferimento presso il Tribunale di Novara con funzioni di giudice. p.2. Il ricorso, che prospetta due motivi, è stato ritualmente depositato presso il Consiglio Superiore della Magistratura ed è stato proposto nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e del Ministero della Giustizia. p.3. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione p.1. Con un primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2 e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nonché vizio di carenza o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 comma 1, lettere b e c c.p.p. . p.1.1. Una prima censura viene svolta riguardo alla motivazione con cui la Sezione Disciplinare ha affermato che la natura ed i profili di rilevanza degli addebiti nonché la loro correlazione e all'esercizio delle funzioni giudiziarie rendono incompatibile il perdurare della permanenza dell'incolpato nell'attuale ufficio ed il mantenimento delle sue attuali funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Monza . Sulla premessa che con tale motivazione si sarebbe esaminato un duplice profilo, quello della incompatibilità della permanenza nell'ufficio ricoperto attualmente e quello del mantenimento delle funzioni di presidente di sezione, si sostiene a innanzitutto che sarebbe immotivata ed indimostrabile l'incompatibilità della permanenza nell'ufficio ricoperto all'atto della misura cautelare con le funzioni di giudice, giacché esso risultava diverso da quello - il Tribunale di Corno - in cui risultavano commessi gli illeciti oggetto dell'incolpazione disciplinare, rappresentati da fatti avvenuti nel periodo feriale di luglio e settembre del 2014, laddove il ricorrente aveva preso servizio a Monza il 22 settembre 2014 b che l'essere stato trasferito a Monza con le funzioni di presidente di sezione avrebbe dovuto escludere l'esistenza delle condizioni per disporre in via cautelare e provvisoria il trasferimento, atteso che esse erano venute meno proprio con il trasferimento da Corno a Monza, onde [viene evocata Cass. sez. un. n. 25815 del 2007] il trasferimento disposto in via disciplinare risultava essere stato un ritrasferimento , adottato in violazione degli artt. 13 comma 2, e 22, comma 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 c che la carenza di motivazione si configurerebbe, in primo luogo, perché la Sezione Disciplinare non avrebbe minimamente argomentato la ragione per la quale fatti avvenuti presso una sede dalla quale il ricorrente era stato appena trasferito, e che non interessavano minimamente la nuova sede nella quale” il ricorrente si era insediato da tre mesi” avrebbero imposto il suo ritrasferimento” d che la carenza di motivazione dell'impugnata decisione riguarderebbe altresì l'essere stato disposto il trasferimento senza mantenimento delle funzioni di presidente di sezione e sussisterebbe perché i fatti oggetto dell'incolpazione afferivano non all'organizzazione dell'ufficio, bensì ad attività giurisdizionali, peraltro compiute quanto al luglio del 2014 quale componente di collegio e non quale presidente. p.1.2. Il motivo non è fondato con riferimento ad alcuna delle censure prospettate. Queste le ragioni. p.1.2.1. Con riferimento alle censure relative alla violazione di norme di diritto vanno svolte le seguenti considerazioni. Rispetto al punto indicato sopra sub a si deve osservare che la critica alla sussistenza dei presupposti in iure della misura cautelare sembra sottendere, in buona sostanza, un'erronea sussunzione da parte della sezione disciplinare della fattispecie concreta, considerata cioè con riferimento alle funzioni esercitate dal ricorrente, sotto la norma dell'art. 13, comma 2, in quanto tale norma, per giustificare la misura del trasferimento ad altro ufficio e, quindi, la negazione della permanenza del magistrato nella sede ricoperta, esigerebbe che la valutazione cautelare venga compiuta in una situazione nella quale l'attuale posizione di servizio dell'incolpato sia la stessa in cui egli avrebbe commesso gli illeciti ascrittigli. L'assunto non può essere condiviso. p.1.2.2. Va premesso che, così prospettata, la questione sollecita l'esame del se nella specie ricorra il presupposto giustificativo per l'adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, rappresentato dal periculum in mora. In proposito si deve ricordare che esso si deve ravvisare nel positivo riscontro che la permanenza del magistrato nell'ufficio e/o nelle funzioni esercitate, durante l'iter dello svolgimento del procedimento disciplinare, sarebbe dannosa per la preservazione del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia, cioè del suo buon andamento, cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 13 e che certamente rappresenta il presupposto necessario per l'adozione della misura cautelare del comma 2 di tale norma. Infatti, in essa, accanto ai gravi elementi di fondatezza dell'incolpazione fumus , sono richiesti i motivi di particolare urgenza, i quali appunto sottendono il periculum nel senso appena indicato. Ebbene, questo tipo di valutazione suppone necessariamente la valutazione delle funzioni esercitate in concreto dall'incolpato al momento in cui il giudice disciplinare è chiamato a compiere le sue valutazioni cautelari, cioè l'apprezzamento della possibilità che, durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, il magistrato possa continuare ad esercitarle in modo che sia preservato il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Ne segue che, se l'esigenza cautelare, in ragione del momento di insorgenza e sviluppo del procedimento disciplinare, debba essere apprezzata in un momento in cui si è determinata una nuova situazione di servizio in cui è venuto a trovarsi l'incolpato per essere stato a domanda trasferito - nel caso di specie per ragioni del tutto estranee ai fatti oggetto del procedimento disciplinare ed integranti non solo un trasferimento a domanda, ma addirittura l'attribuzione di funzioni semidirettive e, dunque, una promozione - presso altro ufficio, chiaramente l'apprezzamento del buon andamento dell'amministrazione della giustizia in relazione alla compatibilità con esso della permanenza nel nuovo ufficio è oggettivamente giustificato per la ragione che la posizione del magistrato in relazione all'oggetto di quell'apprezzamento è e deve essere necessariamente quella che egli riveste in quel momento. La considerazione di quella posizione è, del resto, giustificata innanzitutto dalla circostanza che correlandosi l'adozione della misura cautelare alla natura e all'oggetto degli illeciti contestati è pienamente possibile che tale natura e tale oggetto possano indurre una prognosi per cui, se l'incolpato a livello di fumus risulta aver commesso quei fatti, è possibile che egli possa ripetere comportamenti similari anche nella nuova sede di destinazione e nelle nuove funzioni. Ebbene, essendo i fatti oggetto dell'incolpazione relativi al confezionamento di provvedimenti collegiali senza che vi fosse stata la pronuncia del collegio, in taluni casi quando il ricorrente sarebbe stato componente, in altri quando sarebbe stato presidente, la permanenza nel nuovo ufficio monzese, in quanto le funzioni esercitate erano quelle di presidente di sezione, e, dunque, funzioni semidirettive, con la conseguente assunzione di ovvi poteri di direzione ed organizzazione del lavoro altrui, appariva ed appare incompatibile ai fini delle valutazioni cautelari con la preservazione del buon andamento della giustizia, in quanto proprio quelle funzioni potrebbero rendere possibile la reiterazione degli stessi illeciti, cioè la pretermissione delle prerogative collegiali, ed anzi potrebbero renderla più facile in connessione con le implicazioni della funzione presidenziale. Si deve, dunque, rilevare che, allorquando il magistrato nei cui confronti sia stato introdotto un procedimento disciplinare concernente fatti addebitatigli nell'esercizio delle funzioni presso un determinato ufficio, risulti, nel momento in cui la sezione disciplinare viene sollecitata all'esercizio del potere cautelare di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, trasferito ed in sevizio presso altro ufficio, la valutazione ai fini di detto esercizio del presupposto della esigenza di un trasferimento ad altra sede in funzione della preservazione del buon andamento dell'amministrazione della giustizia dev'essere fatta con riferimento alla nuova sede in atto ricoperta dal magistrato, dovendosi escludere che il già avvenuto trasferimento dalla sede di commissione dei pretesi illeciti disciplinare precluda di per sé l'esigenza cautelare. p.1.2.3. Le svolte osservazioni sono idonee a respingere anche la censura di violazione di norme di diritto svolta dal ricorrente con la prospettazione che la misura cautelare si sarebbe concretata in quello che Egli chiama un ritrasferimento . p.1.2.4. Si osserva ancora che non è fondata nemmeno la censura di carenza di motivazione, poiché l'espresso riferimento che la sezione disciplinare ha fatto pag. 11 alla natura ed ai profili di rilevanza degli addebiti ascritti è chiaramente, sebbene in modo stringato e certamente poco in sintonia con la delicatezza dell'utilizzo della misura cautelare quando essa incide sulla garanzia della inamovibilità seppur provvisoriamente , evocativo proprio di quanto appena sopra ipotizzato in ordine al metus che proprio nelle funzioni di presidente di sezione l'incolpato possa reiterare illeciti similari a quelli contestatigli. In altri termini, avuto riguardo alle funzioni di presidente di sezione esercitate a X, quelli che la sezione disciplinare ha evocato come natura e come profili di rilevanza degli addebiti ascritti , in precedenza nella motivazione della decisione ampiamente descritti, integrano sul piano della valutazione cautelare i referenti giustificativi della motivazione circa il presupposto del trasferimento cautelare rappresentato dalla preservazione del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. p.1.3. Una seconda censura prospettata nel primo motivo viene mossa alla motivazione della decisione impugnata nella quale si è detto che la vicenda ha indubbiamente cagionato un danno al prestigio del predetto magistrato, la cui immagine è rimasta gravemente pregiudicata”. Essa è articolata con il solo assunto che non si sarebbe motivato perché l'immagine del F. potesse essere stata risultata pregiudicata gravemente con riguardo all'ufficio di X. p.1.3.1. Anche questa censura - peraltro espressa in modo del tutto assertorio - muove dall'idea che la valutazione cautelare riferita al pregiudizio dell'immagine del magistrato dovesse svolgersi con riferimento a tale immagine nella sede di servizio al momento delle incolpazioni. Senonché, è sufficiente per evidenziarne l'erroneità osservare che l'immagine di un magistrato è un valore il cui grado positivo o negativo rappresenta nient'altro che un aspetto del valore del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Essa non esprime una posizione individuale del magistrato come tale, ma una posizione che gli è riconosciuta in quanto esercente le funzioni. Ne segue che la censura non è fondata proprio per l'approccio che la muove il prestigio del ricorrente, in quanto ricollegato alle funzioni in atto esercitate, doveva dalla sezione disciplinare essere necessariamente apprezzato con riferimento alla posizione occupata a Monza ed è evidente che i fatti di cui è incolpato, per quanto sopra rilevato, sono idonei a livello di fumus a pregiudicare oggettivamente il suo prestigio nelle funzioni di presidente di sezione a X per il pericolo che divengano, se non lo sono già divenuti, noti a X. Vertendosi in ambito di valutazione cautelare era, poi, naturalmente sufficiente il pericolo del pregiudizio all'immagine e, dunque, il pericolo che i fatti disciplinari divenissero noti nella sede monzese e pregiudicassero l'immagine dell'incolpato nelle funzioni semidirettive esercitate. p.1.4. Una terza censura, proposta sempre dal primo motivo, concerne congiuntamente l'affermazione della Sezione Disciplinare che il disordine ed il caos organizzativo prodotto dalle vicende” oggetto di incolpazione rendono incompatibile il Dott. F. a svolgere le funzioni organizzative di Presidente di sezione, con conseguente pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione della giustizia nella sede attuale di servizio”, nonché quella ulteriore che egli non poteva utilmente continuare a svolgere le funzioni in un ufficio dove è necessario assicurare una efficace organizzazione del lavoro altrui”. La censura è svolta adducendosi aa che oggetto dell'incolpazione sarebbero provvedimenti legittimi, resi nel rispetto delle norme sostanziali ed in ogni caso non sarebbe dato comprendere perché essi sarebbero stati produttivi di caos organizzativo e disordine bb che l'incompatibilità a svolgere funzioni organizzative di presidente di sezione, con conseguente pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione della giustizia nella sede ricoperta non sarebbe giustificata, in quanto bb1 non erano stati né dedotti né dimostrati elementi in tal senso bb2 gli addebiti non sarebbero stati riconducibili ad attività organizzative bb3 i fatti addebitati si erano collocati in un brevissimo arco temporale, come aveva riconosciuto nell'atto di incolpazione il Procuratore Generale, e in un momento di intensa attività lavorativa a ridosso del trasferimento da Corno a Monza, onde non si sarebbe potuto ritenerli significativi di inadeguatezza allo svolgimento delle funzioni direttive, tanto più in sede cautelare ed a carico di un magistrato che nell'arco della sua carriera aveva avuto sempre pareri lusinghieri e nel giugno del 2014 era stato nominato dal C.S.M. presidente di sezione. p.1.4.1. L'assunto sub aa non è in alcun modo spiegato e ciò nemmeno con l'indicazione di elementi apprezzabili e non apprezzati a livello del fumus che contraddistingue il procedimento cautelare e cui si correla il controllo cui è sollecitata questa Corte. Ove, poi, si volesse reputare - con operazione che tradirebbe, però, la logica di un motivo di impugnazione, che, pure in sede processualpenalistica, dev'essere quella di indicare in modo chiaro e specifico le ragioni che lo sorreggono - che il ricorrente, pur senza dirlo espressamente, abbia inteso riferirsi a quanto nel ricorso, sotto l'intestazione fatto , prima dell'esposizione dei motivi, si scrive nelle ultime tre righe della pagina 7 e nella prima metà della pagina successiva, si dovrebbe rilevare che a1 ivi nulla si dice delle contestazioni penali di falso ideologico evocate dai capi di incolpazione a2 il rilievo che le somme liquidate si sarebbero sostanzialmente collocate a metà fra i minimi ed i massimi è del tutto assertivo e, in disparte ogni rilievo sulla decisività o meno della circostanza in questa sede, appare anche contraddetto dalla motivazione della decisione impugnata, della quale ci si disinteressa a3 la mancanza di supposto vantaggio e di favoritismo sarà naturalmente oggetto di verifica nel procedimento disciplinare ed in questa sede dev'essere apprezzata solo la circostanza che se ne sia ingenerato il sospetto, il che è connaturato alla dinamica della vicenda, trattandosi di liquidazione di anticipazioni. p.1.4.2. Quanto agli assunti sub bb si osserva bb1 il confezionamento di provvedimenti collegiali senza formale deliberazione collegiale, apprezzato con il criterio del fumus e del periculum in mora proprio della sede cautelare, è certamente sintomatico di disordine e caos organizzativo, come ha detto la sezione disciplinare, giacché la violazione della regola formale della collegialità, inerendo alla stessa legittimazione a provvedere, induce una situazione di palese mancanza di osservanza dell'ordine processuale e, quindi, evidenzia un problema dell'organizzazione della macchina giudiziaria bb2 l'avere confezionato - a livello di valutazione di mero fumus - provvedimenti collegiali senza deliberazione del collegio s'è già detto essere del tutto incompatibile con l'espletamento delle funzioni di presidente di sezione, che suppongono l'assicurazione e preservazione proprio della collegialità bb3 il significato del pregiudizio al buon andamento nel senso che esso deve intendersi solo potenziale è stato già evidenziato, sicché non si comprende come possa ragionarsi di mancata dimostrazione, questione che, peraltro, apparterrà al giudizio disciplinare ordinario bb4 l'essersi svolti i fatti in un periodo di intensa attività lavorativa e per un arco temporalmente limitato non è dato comprendere come e perché dovrebbe incidere sulla valutazione cautelare facendo aggio sull'oggettiva, sebbene accertando, gravità delle incolpazioni, allo stato di possibile rilievo penale. Anche la terza censura del primo motivo è, dunque, rigettata. p.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2 e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nonché vizio di carenza o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 comma 1, lettere b ed e c.p.p. . Il motivo si articola in due censure. p.2.1. Su quello che dovrebbe essere il versante del vizio motivazionale, dopo avere enunciato che relativamente al disposto trasferimento d'ufficio al Tribunale di Novara, è assente nel provvedimento [impugnato] ogni motivazione e non è dato comprendere quali elementi potrebbero supportarla”, si premette che il trasferimento d'ufficio postulerebbe la necessità di garantire il buon andamento della giustizia e di evitare lesioni alla sua immagine, nonché che i fatti addebitati determinino il rischio di discredito per l’amministrazione della giustizia derivante dalla prosecuzione dell'attività nella sede di commissione delle condotte sanzionagli e dove esse siano divenute di comune dominio. Quindi, si dice che nella decisione impugnata vanno comunque sottolineate” le carenze motivazionali 1a sulla sussistenza di una abnormità tale dei provvedimenti incriminati da arrecare pregiudizio al buon andamento nel detto senso a2 sulla inidoneità dei fatti, in quanto svoltisi in breve arco temporale, a poter essere considerati espressione di abituale e inescusabile negligenza , mancando la prova dell'inescusabilità ed abitualità a3 sull'insussistenza di una qualsiasi incompatibilità con l'ambiente di Monza a4 sull'assenza di risalto o anche solo segnalazioni della vicenda sui mass-media a Monza come a Corno a5 sull'assenza di disagio dei colleghi monzesi a6 sull'assenza di elementi idonei ad evidenziare una irreversibile perdita di prestigio e credibilità nel tribunale monzese. p.2.1.1. Le pretese carenze motivazionali sono smentite dalle parti della motivazione della decisione impugnata presenti nella sua pagina 11, che il ricorrente ha sottoposto a critica riproducendole nell'illustrazione del primo motivo e che hanno occasionato le considerazioni con cui sono state rigettate le tre censure con esso proposte. p.2.2. Con una seconda censura si assume ancora che, secondo l'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 il trasferimento è previsto in alternativa alla destinazione ad altre funzioni e si conclude che il trasferimento disposto in aggiunta alla privazione delle funzioni semidirettive sarebbe stato disposto in violazione di detta norma sia per la carenza di motivazione, sia per l'assenza di periculum in ragione dell'aver avuto corso il trasferimento a Monza da Corno solo tre mesi prima. p.2.2.1. La censura è prospettata in modo meramente assertivo e del tutto generico, il che, quindi, la renderebbe inammissibile. Se il rilievo di genericità si volesse superare leggendolo al lume dell'affermazione che nel ricorso pag. 8 , nella parte premessa ai motivi e dedicata al fatto , si fa, adducendo che la sezione disciplinare avrebbe assunto un duplice provvedimento disciplinare, il trasferimento provvisorio d'ufficio ad altra sede e la sospensione parimenti provvisoria delle funzioni semidirettive, e, dunque, si intendesse il primo rilievo nel senso che l'art. 13, comma 2, sarebbe stato violato perché poteva giustificare o l'una o l'altra misura, allora si giustificherebbero le seguenti considerazioni. Queste Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 5942 del 2013 si sono così espresse nella motivazione Non miglior sorte merita il terzo profilo di censura, con il quale si lamenta un subito illegittimo demansionamento, considerato anzitutto che nella specie non si è trattato di irrogazione, a titolo definitivo, di una sanzione disciplinare, sicché inconferente si rivela il richiamo al relativo principio di tassatività o tipicità, bensì di applicazione di una misura cautelare, per sua natura provvisoria e destinata ad operare fino alla definizione del giudizio di merito e rinveniente il suo referente normativo nell'art. 13, comma 2, che non pone alcuna necessaria relazione tra la misura cautelare e la sanzione disciplinare di cui l'incolpato risulti astrattamente passibile salva la condizione che quella irrogabile risulti comunque diversa dall'ammonimento o dalla rimozione , in termini tali da configurare la prima quale una sorta di espiazione anticipata della seconda, con conseguente esigenza di corrispondenza dell'una all'altra. Detta disposizione consente, in presenza delle condizioni in precedenza riferite, il trasferimento del magistrato incolpato ad altra sede o la destinazione del medesimo ad altre funzioni, ma non implica necessariamente, nel caso che si sia ritenuto di adottare la misura del trasferimento ad altra sede con le precedenti funzioni giudicanti o requirenti, di primo o di secondo grado, oppure di legittimità , anche la conservazione, sul versante interno dell'ufficio, di quelle direttive o semidirettive eventualmente esplicate nell'ambito della sede originaria. Diversamente opinando, il trasferimento di ufficio, a parte le evidenti ragioni di inopportunità, derivanti dalla natura provvisoria dello stesso, risulterebbe nella maggior parte dei casi impossibile, tenuto conto del limitato numero dei posti vacanti disponibili”. La riportata motivazione implica che la lettura che il ricorrente parrebbe voler dare della decisione impugnata non è corretta, là dove egli sostiene che gli sarebbero state irrogate due misure cautelari. Viceversa, gli è stata irrogata soltanto la misura cautelare del trasferimento ad altro ufficio e nell'individuare, in via del tutto provvisoria e conforme alla natura cautelare e non anticipatoria della misura, quali funzioni egli deve esercitare presso l'ufficio sede del trasferimento provvisorio, gli sono state assegnate le funzioni di giudice, perché è nella logica del trasferimento cautelare che l'incolpato, in ragione della natura del tutto temporanea del provvedimento non si trascini le funzioni direttive o semidirettive esercitate presso l'ufficio di provenienza. È palese del resto che sarebbe del tutto contraddittorio, una volta ravvisate le condizioni per il trasferimento cautelare a carico di chi eserciti le funzioni direttive o semidirettive, pretendere che automaticamente egli se le trascini nel nuovo ufficio e ciò anche se in ipoetesi vi sia una disponibilità di un posto corrispondente. Invero, il ravvisare esigenze cautelari giustificative di un allontanamento provvisorio di un magistrato con funzioni direttive o semidirettive, implicando, come s'è veduto, la positiva valutazione del periculum del pregiudizio per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia nell'ufficio di servizio esige che nella nuova sede egli non eserciti, sebbene in via provvisoria, funzioni semidirettive o direttive e ciò perché nel loro esercizio, a differenza che nell'esercizio di funzioni prive di quelle caratteristiche, egli dovrebbe svolgere attività organizzazione e di direzione che, nella sua veste di destinatario di misura cautelare, lo porrebbe nella condizioni di doverle esercitare coinvolgendo l'immagine del nuovo ufficio e, quindi, del buon andamento dell'amministrazione non già nella sola sua veste di magistrato singolo, bensì quale esercente attività coinvolgenti attività direttiva o semidirettiva e, quindi, potenzialmente rilevanti per l'immagine dell'ufficio in modo molto più ampio. Tanto più che la stessa natura provvisoria della misura mal si concilierebbe con lo svolgimento delle funzioni semidirettive o direttive. La censura è, pertanto, rigettata. p.2.2.2. L'ulteriore censura sulla insussistenza del periculum per essere stato il ricorrente trasferito a Monza solo tre mesi prima e per esser gli addebiti relativi a fatti commessi nella sede precedente, ripropone del tutto genericamente una prospettazione già esaminata riguardo al primo motivo. p.3. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.