Magistrato assolto in sede penale “perché il fatto non sussiste”? Bene, ma il procedimento disciplinare vive di vita propria: sanzionato

In riferimento ai rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest'ultimo.

Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 15472/15, depositata il 23 luglio, confermano la sanzione disciplinare inflitta ad un pm per una serie di violazioni, in generale riconducibili all’obbligo di astensione. Con l’occasione, ribadiscono alcuni importanti principi circa il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare. Il caso. In alcuni procedimenti penali, un magistrato con funzioni di Procuratore della Repubblica veniva incolpato per aver mancato ai propri doveri di correttezza e imparzialità, omettendo di astenersi, ai sensi dell’art. 51 c.p.p., nonostante tali procedimenti coinvolgessero un suo affine di primo grado figlio della attuale moglie . Inoltre, in un altro caso, lo stesso magistrato era venuto meno ai propri doveri di imparzialità, diligenza e correttezza, per aver apposto il visto di congruità sul decreto di liquidazione della somma di ben 111.650,00 euro, in favore del già menzionato figlio della attuale moglie, quale compenso per l’attività di consulente tecnico. La Sezione disciplinare del CSM ha quindi applicato la sanzione della perdita di anzianità di due mesi e del trasferimento d’ufficio ad altra Procura, con funzioni di sostituito. Il magistrato era stato assolto in sede penale, ma il procedimento disciplinare è autonomo. L’incolpato si era difeso facendo valere l’assoluzione perché i fatti non sussistono” in relazione alle imputazioni di abuso d’ufficio. Ma le Sezioni Unite hanno rigettato la censura ritenendo – con riferimento al caso specifico - non rilevante la decisione del giudice penale sulle imputazioni elevate a carico dell’incolpato per il delitto di cui all'art. 323 c.p. abuso d’ufficio Infatti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 109/2006, hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l’imputato lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di condanna, la sentenza irrevocabile prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. inoltre, ai sensi del comma 3, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione. In sede disciplinare i fatti già accertati possono essere valutati diversamente. In riferimento ai rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest'ultimo, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare. In sostanza, la Sezione Disciplinare ha ritenuto che l’accertamento della violazione dell'obbligo di astensione per il pubblico ministero, configurabile nell'ipotesi in cui sussista un interesse personale o familiare del magistrato, sia svincolato dalla sussistenza del reato di abuso di ufficio per compimento di un atto in astratto rispondente ad interessi personali o familiari. Sull’obbligo di astensione. Il pm ha l’obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare, giacché l'art. 52 c.p.p., che ne prevede la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell’art. 323 c.p., ove la ricorrenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto è posta a base del dovere generale di astensione, in coerenza col principio d’imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost., occorrendo altresì equiparare il trattamento del pm - il cui statuto costituzionale partecipa dell’indipendenza del giudice - al trattamento del giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'art. 36 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 10 marzo – 23 luglio 2015, n. 15472 Presidente Rovelli – Relatore Petitti Svolgimento del processo R.U., all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, veniva rinviato al giudizio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura per rispondere di diversi illeciti disciplinari, tra i quali, segnatamente 1 l'illecito di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. c , d.lgs. n. 109 del 2006, per avere mancato ai propri doveri di correttezza e imparzialità omettendo di astenersi, ai sensi dell'art. 52 cod. proc. pen., in due procedimenti penali 7011/2011 e 8586/2010 , nonostante tali procedimenti coinvolgessero anche T.S., suo affine in primo grado. In particolare, egli, con nota del 26 marzo 2012, disponeva che, stante la propria riconosciuta situazione di incompatibilità, nel procedimento n. 7011/2011, sovraintendesse alle indagini il procuratore aggiunto peraltro adottando in data 21 giugno 2012, in merito a tale procedimento il provvedimento di coassegnazione ad altro magistrato dell'Ufficio con nota 27 aprile 2011 disponeva che, stante la propria riconosciuta situazione di incompatibilità, nel procedimento n. 8586/2010, sovraintendesse alle indagini, assegnate a due sostituti, il procuratore aggiunto con tale comportamento non ottemperava alla disposizione di cui all'art. 52, comma secondo, cod. proc. pen., impedendo che sulla propria dichiarazione di astensione, quale procuratore della Repubblica, si pronunciasse il procuratore generale presso la Corte di appello, così ulteriormente impedendo l'esercizio da parte di questi della facoltà, prevista dal successivo comma terzo dello stesso articolo 52 cod. proc. pen., di accogliere la dichiarazione di astensione designando alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'art. 11 cod. proc. pen. 2A l'illecito di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. c , del d.lgs. n. 109 del 2006 perché, in violazione dei doveri di imparzialità, diligenza e correttezza gravanti sul magistrato aveva consapevolmente e reiterata mente violato il dovere di astensione su di lui gravante in forza del collegato disposto degli artt. 52 cod. proc. pen., 323 cod. pen., 1 d.lgs. n. 109 del 2006 nei seguenti procedimenti penali 1. nel procedimento penale n. 1089/09, in quanto aveva apposto il visto di congruità sul decreto di liquidazione della somma di Euro 111.650,00 in favore del figlio della sua attuale moglie, T.S., quale compenso per l'attività di consulente tecnico espletata 2. nel procedimento penale n. 10158/2010, avente ad oggetto un'indagine a carico di B.S., moglie dell'Avvocato A.P. nonché, successivamente, anche dello stesso Avvocato A. , per condotte di evasioni fiscali e false fatturazioni riconducibili a tre società tra loro collegate fra cui la GIDA s.r.l. riconducibile all'Avvocato A. , di cui il figlio del Procuratore, R.E., aveva detenuto quote sociali pari al 20% del capitale dal 23 settembre 2010 al 21 dicembre 2011, giorno precedente all'interrogazione parlamentare del Senatore F. circostanza questa nota al magistrato, come emerge dagli accertamenti ispettivi 3. nel procedimento penale n. 8586/10, in cui aveva apposto, in data 2 novembre 2011, il proprio visto sulla richiesta di misura cautelare redatta nei confronti di b.n. e altri, per reati commessi ai danni della società SAI 8 s.p.a., sebbene fosse stato informato dai sostituti assegnatari dei fascicolo del fatto che dal contenuto delle conversazioni degli indagati sottoposti ad intercettazioni telefoniche - riportate in detto provvedimento - era emerso che l'ing. T.S., figlio della sua attuale moglie, era stato nominato Direttore Generale Gestioni Reti ed Impianti dalla società SACECCAV controllante della SAI 8 s.p.a. e che tale nomina era stata oggetto di commenti preoccupati da parte degli indagati per i possibili contatti della SAI 8 proprio con l'Ufficio che potrebbe trovarsi ad indagare sulla intricata vicenda con la precisazione che dalla documentazione in atti risultava che alla data del 2 novembre 2011 l'ing. T. aveva già ampi poteri di rappresentanza nella SAI 8 s.p.a. e rivestiva la carica di procuratore speciale, il che rendeva ancor più evidenti le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 52 cod. proc. pen. correlato all'art. 323 cod. pen. 4. nel procedimento penale n. 7011/11, iscritto in data 12 agosto 2011 con provvedimento a firma del Procuratore Aggiunto ed avente ad oggetto indagini sullo sversamento in mare di sostanze provenienti dal depuratore gestito dalla SAI 8 s.p.a., nonostante dagli sviluppi delle indagini si evincesse il sempre maggiore e plausibile coinvolgimento sostanziale del proprio congiunto ing. T., non si attivava per chiedere la propria astensione con la precisazione che in data 24 marzo 2012 il T. veniva formalmente iscritto nel registro degli indagati 2B gli illeciti di cui agli artt. 1 e 2 comma 1 lett. d , g , e e ff , del d.lgs. n. 109 del 2006, perché nelle date del 26 marzo 2012 e del 27 aprile 2012, in violazione dei doveri di imparzialità, diligenza e correttezza gravanti sul magistrato, emetteva due provvedimenti con i quali, dando atto della sua sopravvenuta incompatibilità nei procedimenti penali nn. 8586/2010 e 7011/11 in ragione dei suoi rapporti familiari con il proprio affine ing. T., procedeva autonomamente a sostituire se stesso con il Procuratore Aggiunto, adottando così provvedimenti non previsti da norme vigenti e, dunque, abnormi, e violando, quanto meno per negligenza inescusabile, il disposto normativo di cui all'art. 52 cod. proc. pen., scavalcando le prerogative del Procuratore Generale della Corte di Appello di Catania nella designazione di altro magistrato 2C gli illeciti di cui agli artt. 1 e 2, lett. c , d e , 4 lett. d , del d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione all'art. 323 c.p., perché, in violazione dei doveri di imparzialità, diligenza e correttezza gravanti sul magistrato, in data 21 giugno 2012, e, dunque, dopo avere ammesso di trovarsi in una situazione di incompatibilità nei procedimenti nn. 8586/10 e 7011/11, omettendo di astenersi in presenza dell'interesse del predetto proprio congiunto, a-dottava un provvedimento nel quale, dando atto della presentazione di due esposti nei confronti del P.M. Dott. B. titolare, assieme alla collega dr. Bo. delle indagini nei procedimenti nn. 8586/10, 7011/11 e 5576/12 e titolare in via esclusiva del procedimento nr. 10158/2010 , disponeva la coassegnazione dei fascicoli 7011/11, 10158/10 e 5576/12 ad altro sostituto, assegnando al Procuratore Aggiunto la funzione di coordinamento e di controllo sull'autonoma conduzione delle indagini 2D l’illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. dd , del d.lgs. n. 109 del 2006 perché, in violazione dei doveri di imparzialità e diligenza, incorreva nella violazione dei doveri di vigilanza sul medesimo incombenti in ragione del ruolo rivestito, in quanto ometteva di comunicare agli organi competenti fatti a lui noti, rilevanti sul piano disciplinare, posti in essere dal sostituto procuratore della Repubblica Dott. M.M., ed in particolare la violazione del dovere di astensione con riguardo alla partecipazione alla udienza preliminare dell'11 marzo 2009, nonché con riguardo alla trattazione di altri procedimenti penali 2E l'illecito di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. ee , del d.lgs. n. 109 del 2006 perché, in violazione del dovere di imparzialità e diligenza, incorreva nella violazione dei doveri di sorveglianza sul medesimo incombenti in ragione del ruolo rivestito, in quanto ometteva di segnalare al Consiglio Superiore della Magistratura l'inadempimento, da parte del Dott. C.R.G.A., dei doveri di cui all'art. 2, comma 1, lett. b del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione alla professione di avvocato svolta in Siracusa dal proprio figlio. All'atto dell'inizio dell'azione disciplinare e della formulazione delle incolpazioni, il Procuratore generale della Corte di cassazione chiedeva l'applicazione della misura del trasferimento cautelare, che veniva disposto dalla Sezione disciplinare con ordinanza n. 114/2012. Avverso tale ordinanza il Dott. R. proponeva ricorso per cassazione, che veniva respinto con sentenza di queste Sezioni Unite n. 5942 del 2013. Con sentenza n. 26/2014 la Sezione disciplinare ha poi deciso nel merito in ordine agli addebiti disciplinari contestati al Dott. R. , ritenendo sussistenti gli addebiti di cui ai capi 1 e 2^, con esclusione degli altri, e ha applicato la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi due e del trasferimento d'ufficio alla Procura della Repubblica di Enna, con funzioni di sostituto. La Sezione disciplinare ha innanzi tutto ritenuto che fosse preliminare l'esame delle incolpazioni elevate a carico del Dott. R. per violazione del dovere di astensione, perché da questo addebito dipendono le altre incolpazioni esame da condurre sia con riferimento all'interpretazione dell'art. 2, comma 1, lett. c d.lgs. n. 109 del 2006, sia con riferimento ai singoli addebiti di mancata astensione contestati al Dott. R. , e con la precisazione che, sotto quest'ultimo profilo, non aveva rilevanza la sentenza di assoluzione pronunziata a conclusione di giudizio abbreviato in relazione alle imputazioni di abuso d'ufficio contestate all'incolpato. All'esito di un'ampia ricognizione delle problematiche relativa alla interpretazione dell'illecito delineato dall'art. 2, comma 1, lett. c , del d.lgs. n. 109 del 2006, a norma del quale costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni c la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge”, e alla sua applicazione nei confronti dei magistrati del pubblico ministero, la Sezione disciplinare rilevava che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c , d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 è configurabile anche a carico di un magistrato del pubblico ministero, ma solo quando vi sia stata violazione dell'obbligo di astensione desumibile dall'art. 323 c.p. Cass., S.U., n. 21853 del 2012 . Tanto premesso, la Sezione riteneva che fossero sussistenti le violazioni dell'obbligo di astensione contestate nel capo 1 della rubrica, con riferimento alla designazione del procuratore aggiunto dr. Co. per il coordinamento delle indagini relative ai procedimenti penali n. 7011/2011 e n. 8586/2010, nei quali risultava coinvolto l'ing. T.S. , affine in primo grado dell'incolpato. Il Dott. R. , infatti, avrebbe dovuto presentare dichiarazione di astensione e alla designazione del magistrato cui affidare il coordinamento dell'indagine avrebbe dovuto provvedere il procuratore generale, trattandosi di atto destinato a incidere indirettamente sull'andamento e la conduzione del procedimento. Valutazioni analoghe la Sezione compiva con riguardo alle contestazioni di cui al capo 2 C , relative all'ulteriore intervento del Dott. R. , inteso, oltre che a investire il dr. Co. in sua vece, anche ad affiancare, in coassegnazione, il Dott. L.G. ai già designati dottori B. e Bo. provvedimento, questo, che, per essere intervenuto in una situazione già manifestatasi come critica per gli esposti presentati contro il Dott. Bi., avrebbe richiesto ben altra prudenza. Ad avviso della Sezione disciplinare sussisteva anche l'illecito contestato al capo 2 A , in quanto l'apposizione del visto per la liquidazione del compenso in favore dei figlio della sua attuale moglie, ingegnere T. , rilevava indipendentemente dalle finalità dell'atto, perché certamente l'incolpato versava in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie . E perché sussista la violazione del dovere d'astensione non è necessario che venga commesso il delitto d'abuso d'ufficio, con l'intenzionale perseguimento di un vantaggio o di un danno ingiusto, rilevando il riferimento all'art. 323 cod. pen. solo ai fini della integrazione del catalogo delle ipotesi di astensione obbligatoria, includendovi i casi di esistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Le medesime considerazioni valevano quanto alla contestata apposizione del visto sulla richiesta di misura cautelare redatta nei confronti di b.n. e altri, per reati commessi ai danni della società SAI 8 s.p.a. Il Dott. R. , infatti, vi provvide sebbene fosse stato informato dai sostituti assegnatari del fascicolo del fatto che l'ing. T. , figlio della sua attuale moglie, era stato nominato Direttore Generale Gestioni Reti ed Impianti dalla società mentre erano prive di rilievo sia la circostanza che il suo affine ing. T. non avesse alcun ruolo nel procedimento a carico del b. sia le finalità del suo intervento nel processo, essendo certamente idoneo a indurre sospetti un atto d'ufficio adottato da un affine di persona inserita nella società offesa. Ad avviso della Sezione disciplinare, poi, doveva ritenersi ancor più grave la vicenda relativa al procedimento penale n. 10158/2010, avente ad oggetto un'indagine a carico di B. moglie dell'Avvocato A.P. nonché, successivamente, anche dello stesso Avvocato A. , per condotte di evasioni fiscali e false fatturazioni riconducibili a tre società fra cui la GIDA s.r.l., di cui il figlio del Procuratore, aveva detenuto quote sociali pari al 20% del capitale dal 23 settembre 2010 al 21 dicembre 2011. In questo procedimento, infatti, non solo il Dott. R. non si era formalmente astenuto ma, dopo aver comunicato che lo avrebbe fatto informalmente, si era pesantemente intromesso nell'indagine, ponendo in essere le condotte meglio specificate e contestate nel capo di incolpazione. La Sezione disciplinare riteneva invece che non fossero risultati integrati gli illeciti di cui ai capi 2B, 2C, 2D e 2E, nei quali in concorso con l'omessa astensione, erano stati contestati al Dott. R. ulteriori addebiti, quali la scorrettezza nei confronti del Procuratore generale, che era stato informato della situazione di incompatibilità, e dei colleghi dell'Ufficio di Procura, non essendo ravvisabili interferenze nell'affiancamento di altro sostituto nella conduzione delle indagini lettere B e C , dovendosi ravvisare solo l'adozione di un provvedimento d'ufficio da parte di un magistrato incompatibile, sanzionabile a norma della lettera c dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006. Con specifico riferimento all'ipotizzato delitto di abuso d'ufficio, la Sezione disciplinare rilevava che non era dato comprendere quali fossero il danno o il vantaggio ingiusto procurato, sicché l'addebito doveva considerarsi insussistente. Né era emersa la violazione degli obblighi di vigilanza e di sorveglianza capi 2D e 2E . Per tali ragioni la Sezione disciplinare assolveva il Dott. R. dalle incolpazioni di cui ai capi 2B, 2C, 2D e 2F. Quanto alla sanzione, considerata la pluralità e la gravità delle violazioni del dovere di astensione, la Sezione disciplinare escludeva che potesse essere irrogata la sanzione minima della censura prevista dall'art. 12, lett. b , del d.lgs. n. 109 del 2006, e riteneva congrua la sanzione della perdita di anzianità di due mesi e quella accessoria del trasferimento d'ufficio, necessario per rimuovere una situazione ambientale insostenibile. Per la cassazione di questa sentenza il Dott. R.U. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato in diritto 1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c ed e , cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c , 420 bis, 420-tere 420-quater cod. proc. pen., per assenza di pronuncia e, quindi, motivazione alcuna, sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'incolpato, Dott. R.U. , all'udienza della Sezione Disciplinare celebratasi il 4 luglio 2014”. Il ricorrente ricorda che per la detta udienza, aveva fatto pervenire un certificato medico, a firma del suo medico curante, attestante l'impossibilità a partecipare all'udienza medesima a causa di malattia della durata di giorni sette, dal 2 all'8 luglio 2014. Rileva, quindi, che, mentre dal verbale di udienza risulta che al certificato hanno fatto riferimento sia il consigliere relatore che il Procuratore generale, in ordine alla richiesta di rinvio non è stata adottata alcuna decisione, essendosi la Sezione riservata di decidere con il merito sulla diversa questione della pregiudizialità penale, e non contenendo la sentenza impugnata alcuna statuizione sul punto. Omissione, questa, che integrerebbe sia la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., sia il denunciato vizio di motivazione con la precisazione che il giudice di legittimità, nel caso in cui l'istanza di rinvio sia stata rigettata, deve limitarsi ad accertare se il potere discrezionale attribuito al giudice ed esercitato sulla base di una adeguata motivazione, sia immune da vizi logici o giuridici verifica, nella specie, resa impossibile per la assenza di una qualsivoglia motivazione. 1.1. - Il motivo è infondato. Dall'esame degli atti, al quale il Collegio può procedere in considerazione della natura del vizio denunciato, emerge che il 3 luglio 2014 è pervenuta alla Sezione disciplinare del C.S.M. un fax del Dott. R. del seguente tenore Trasmetto il certificato medico in data 2 luglio 2014, attestante la mia impossibilità a partecipare all'udienza del 4 luglio 2014, nel procedimento disciplinare n. 103/12 a mio carico. Segue via posta con raccomandata con r/r la trasmissione dell'originale del certificato. Acicastello 3 luglio 2014”. In calce a tale comunicazione, il relatore designato, ha apposto la seguente valutazione il relatore esprime parere contrario perché non risultano indicate le cause del dedotto impedimento, genericamente affermato”. Dal verbale dell'udienza svoltasi dinnanzi alla Sezione disciplinare il 4 luglio 2014 emerge che il relatore ha riferito che era pervenuto in certificato medico da parte dell'incolpato, che tuttavia non chiariva quali fossero le patologie da cui era affetto il Dott. R. che richiedevano, come attestato, un periodo di riposo, e ha rilevato che l'invio del certificato non era stato accompagnato dalla richiesta di rinvio dell'udienza. Risulta, quindi, che il Procuratore generale, pur avendo affermato che la trasmissione a mezzo fax del certificato da parte dell'incolpato poteva essere interpretata come richiesta di rinvio, ha tuttavia rilevato la estrema genericità del certificato medesimo e si è opposto at rinvio. Subito dopo, il difensore dell'incolpato ha chiarito che il certificato era stato fatto pervenire direttamente dal Dott. R. e che di ciò egli era stato preavvertito solo la mattina del 4 luglio il difensore ha comunque fatto propria la richiesta di rinvio e ha poi sottoposto all'attenzione del collegio una diversa questione pregiudiziale - quella concernente l'intervenuta pronuncia, da parte del GUP di Messina, di una sentenza di assoluzione del Dott. R. da imputazioni sostanzialmente sovrapponibili ai fatti oggetto di contestazione disciplinare, impugnata dal P.M. solo con riferimento ad un capo - rappresentando quindi l'esigenza di un differimento dell'udienza per attendere la decisione sull'appello. 1.2. - È ben vero che né nel verbale di udienza, né nella sentenza impugnata è contenuta una decisione del Collegio sulla istanza di rinvio. Tuttavia deve ritenersi che, nel caso di specie, per il riferito andamento della discussione e per le valutazioni espresse dal relatore, non contrastate dalla difesa dell'incolpato, ciò non dia luogo ad una nullità dell'udienza svoltasi il 4 luglio 2014 e, per l'effetto, della sentenza disciplinare qui impugnata. Invero, che la decisione sul punto non sia stata formalizzata né nel corso della discussione né nella sentenza non significa che la questione non sia stata esaminata dalla Sezione disciplinare e che la stessa non abbia adottato una decisione sul punto è infatti evidente che la Sezione ha rigettato l'istanza di rinvio. La questione diventa quindi quella della possibilità o no di desumere le ragioni della decisione dal contesto della discussione e dalle posizioni espresse dalle parti e, soprattutto, quella di verificare se il certificato medico trasmesso alla Sezione disciplinare potesse, per la sua formulazione, essere utilmente considerato ai fini di un rinvio, sicché la motivazione del diniego del rinvio avrebbe dovuto formare oggetto di una esplicita motivazione. Ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., l'impedimento dell'imputato a comparire può dare luogo al rinvio dell'udienza solo nel caso in cui si sostanzi in una condizione di assoluta impossibilità di comparire . In proposito, queste Sezioni Unite hanno di recente affermato che nell'ambito del procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'impedimento dell'incolpato che giustifica il rinvio dell'udienza innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura deve essere assoluto, atteso che, mancando nell'art. 15, comma 8, lett. d , del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la definizione positiva dei caratteri dell'impedimento, la previsione dell'audizione dell'incolpato non attribuisce a quest'ultimo il diritto di presenziare al processo disciplinare nella sua interezza, ma soltanto quello ad essere sentito personalmente per poter esporre direttamente le sue ragioni prima della decisione, trattandosi di una garanzia di minore contenuto rispetto a quella riconosciuta all'imputato nel processo penale” Cass., S.U., n. 23071 del 2014 . Tale decisione appare poi particolarmente significativa in quanto riconosce al giudice di legittimità, investito della questione relativa alla mancata concessione di un rinvio per legittimo impedimento dell'incolpato, il compito di procedere ad un autonomo esame della documentazione allegata ai fini della dimostrazione dell'impedimento, rientrando tale valutazione nell'ambito del sollecitato sindacato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. civ Orbene, procedendo all'esame diretto del certificato in questione appare evidente la insussistenza in esso della attestazione della assolutezza dell'impedimento. Si legge infatti nel documento trasmesso dall'incolpato Si certifica che il Dott. R.U. necessita di sette giorni di riposo s.c. Si rilascia il presente a richiesta e per gli usi consentiti dalla legge”. La certificazione, poi, è del tutto sganciata dall'accertamento di una qualche patologia, sicché nessuna attitudine a dimostrare l'impedimento a comparire può da esso desumersi. 1.3. - In conclusione, posto che della questione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento le parti hanno discusso in sede di udienza disciplinare e che la certificazione prodotta si appalesa del tutto inidonea a supportare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, deve escludersi, nella specie, il denunciato vizio. La nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., invero, in tanto è configurabile in quanto l'udienza si sia tenuta in assenza dell'incolpato che abbia documentato l'esistenza di un legittimo impedimento ciò che determina la nullità, dunque, non è la mancanza di un di un provvedimento esplicito del giudice in ordine alla istanza di rinvio, ma la sussistenza dell'assoluto impedimento a comparire situazione, questa, che nel caso di specie deve essere ritenuta insussistente. 2. - Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , in relazione all'art. 653, comma 1, cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della suddetta norma, ed in ogni caso per assenza di motivazione sulla ritenuta non operatività della sentenza penale, non avendo la Sezione Disciplinare del C.S.M., nel motivare la pronunzia ci condanna del Dott. R. , esaminato in alcun punto la sentenza n. 59/14 in atti , pronunziata dal Tribunale di Messina, in data 11 febbraio 2014, con cui il Dott. R. è stato assolto da n. 5 imputazioni di abuso di ufficio art. 323 c.p. , con la formula i fatti non sussistono, fatti che nella loro materialità sono identici a quelli presi in esame nel giudizio disciplinare”. La censura si appunta sulla apoditticità dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui non ha rilevanza la sentenza di assoluzione pronunziata a conclusione di giudizio abbreviato in relazione alle imputazioni di abuso d'ufficio contestate all'incolpato”. 2.1. - Il motivo è infondato. Invero, la non rilevanza della decisione del giudice penale sulle imputazioni elevate a carico del Dott. R. per il delitto di cui all'art. 323 cod. pen., apparentemente solo affermata nel passaggio motivazionale sopra richiamato e censurato dal ricorrente, si desume dal contesto della sentenza disciplinare. Occorre ricordare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 109 del 2006, hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso a la sentenza penale irrevocabile di condanna b la sentenza irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale” comma 2 , e, ai sensi del comma 3, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione”. In riferimento ai rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati, queste Sezioni Unite hanno affermato che il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest'ultimo, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare” Cass., S.U., n. 23778 del 2010 . Il Collegio ritiene che detta autonoma valutazione traspaia dal contesto della motivazione della sentenza impugnata. A tali fini appare particolarmente significativo il rilievo che, da un lato, la Sezione disciplinare ha ritenuto di applicare il principio per cui la violazione dell'obbligo di astensione da parte dei magistrati addetti al pubblico ministero assume rilievo disciplinare ma solo quando vi sia stata violazione dell'obbligo di astensione desumibile dall'art. 323 cod. pen. Cass., S.U., n. 21853 del 2012 dall'altro, ha ritenuto sostanzialmente irrilevante l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 323 cod. pen., per ritenere integrato l'illecito disciplinare consistente nella violazione dell'obbligo di astenersi. In sostanza, la Sezione disciplinare ha ritenuto che l'accertamento della violazione dell'obbligo di astensione per il magistrato del pubblico ministero, configurabile nell'ipotesi in cui sussista un interesse personale o familiare del magistrato, sia svincolato dalla sussistenza del reato di abuso di ufficio per compimento di un atto in astratto rispondente ad interessi personali o familiari. Da qui la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata quanto alla irrilevanza, ai fini della verifica della sussistenza o no dell'illecito disciplinare dell'assoluzione perché il fatto non sussiste riferito alle contestazioni in sede penale della violazione dell'art. 323 cod. pen D'altra parte, è appena il caso di evidenziare che nel ricorso il ricorrente si è limitato ad evidenziare il caso della intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo L , rappresentandone la coincidenza con i fatti contestati al capo di incolpazione 2 A , n. 1, sottolineando come nella sentenza penale si sia affermato che questo giudice non ravvisa la violazione contestata del dovere di astensione, nonostante il rapporto esistente fra il R. ed il T. ”, ma, nonostante la premessa dalla quale muove il motivo con il richiamo ai principi affermati da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 15841 del 2005, non tiene poi conto della diversa qualificazione del dovere di astensione a fini penali e a fini disciplinari. Per le altre condotte, invece, il motivo risulta privo del carattere di specificità, atteso che non consente di verificare la corrispondenza tra le incolpazioni disciplinari e le imputazioni penali e quindi la ipotizzata rilevanza della sentenza di assoluzione in ambito disciplinare. 3. - Con il terzo motivo - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , in relazione all'art. 52 cod. proc. pen. e 323 cod. pen., e 2, comma 1, lett. c , del d.lgs. n. 109 del 2006 - il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere aderito all'orientamento per cui il riferimento all'art. 323 cod. pen. avrebbe carattere meramente catalogativo, non essendo necessaria, per la violazione dell'obbligo disciplinarmente rilevante, che siano integrati gli estremi oggettivo e soggettivo del reato di abuso di ufficio, mentre altro orientamento ritiene che per l'integrazione del delitto di abuso di ufficio sia necessario che alla omissione dell'obbligo di astensione si aggiunga l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale o del danno arrecato. Si duole poi del fatto che la Sezione disciplinare non abbia considerato che soggettivamente il Dott. R. era convinto di avere tenuto entrambe le condotte tipiche corrispondenti all'astensione, dismettendo ogni attività di coordinamento relativa ai procedimenti oggetto di contestazione e informando immediatamente il Procuratore generale e si trattava di circostanze idonee ad incidere sul profilo della colpevolezza sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo. In proposito, il ricorrente evidenzia la assoluta carenza di motivazione sul punto, pur se le dette circostanze erano state evidenziate in sede di discussione orale e ritiene la lacuna tanto più significativa in quanto l'esigenza di equiparare i magistrati del pubblico ministero a quelli giudicanti e quindi di superare la discrezionalità insita nella facoltà di astensione prevista dall'art. 52 cod. proc. pen. per i primi, mediante il richiamo all'art. 323 cod. pen., non potrebbe autorizzare a qualificare come consapevole violazione dell'obbligo di astensione ogni condotta connotata non da una consapevolezza certa di quell'obbligo, ma da una - pur superficiale, o erronea o imprudente - va-lutazione sull'esercizio di quella che la legge qualifica in termini di facoltà. 3.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha aderito all'orientamento di queste Sezioni Unite per cui il magistrato del P.M. ha t'obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare, giacché l'art. 52 cod. proc. pen., che ne prevede la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell'art. 323 cod. pen., ove la ricorrenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto è posta a base del dovere generale di astensione, in coerenza col principio d'imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost., occorrendo, altresì, equiparare il trattamento del magistrato del P.M. - il cui statuto costituzionale partecipa dell'indipendenza del giudice - al trattamento del giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen.” Cass., S.U., n. 21853 del 2012 Cass., S.U., n. 5942 del 2013, concernente la impugnazione del trasferimento cautelare disposto nei confronti del Dott. R. in precedenza, Cass., S.U., n. 24758 dei 2009 Cass., S.U., n. 11431 del 2010 . La medesima sentenza ha anche recepito il principio per cui l'art. 2, comma primo, lett. c , del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, consistente nella consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge non richiede - sotto il profilo soggettivo - uno specifico intento trasgressivo, tantomeno finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente la consapevolezza nell'agente di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l'ordinamento esige, al fine della tutela dell'immagine del singolo magistrato e dell'ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie. Ne consegue che ad integrare l'elemento psicologico dell'illecito non è necessaria la coscienza dell'antigiuridicità del comportamento integrante la violazione del precetto, ma è sufficiente la conoscenza di quelle circostanze di fatto in presenza delle quali, in considerazione della ricorrenza dell'interesse proprio o di un proprio congiunto, sussista l'obbligo di astensione, nonché l'adozione, cosciente e volontaria, dell'atto medesimo, pur versandosi in quella situazione” Cass., S.U., n. 5942 del 2013, cit. . Orbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento dovendosi solo precisare che non risulta pertinente il riferimento contenuto in ricorso al diverso orientamento affermato in tema di configurabilità dell'illecito di cui all'art. 323 cod. pen., atteso che in quella ipotesi veniva in discussione non la responsabilità disciplinare di un magistrato del pubblico ministero, ma la posizione di un imputato del delitto di cui al citato art. 323 cod. pen., sicché non è ravvisabile un contrasto sul punto. Quanto alle deduzioni concernenti l'insussistenza dell'elemento soggettivo, la sentenza impugnata appare immune dalla proposta censura sol che si consideri la assoluta riconoscibilità degli interessi coinvolti nei procedimenti penali oggetto di contestazione, la idoneità dei provvedimenti adottati - segnatamente valutati a pag. 10 della motivazione punto 1.2. , peraltro non contestati nella loro materialità dal ricorrente - ad incidere sui procedimenti e ad ingenerare se non il rischio, quanto meno il sospetto di parzialità di chi quegli atti aveva adottato. 4. - Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e c.p.p. in relazione all'art. 2 Dlgs. 23.2.2006 n, 109, per contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato”, rilevandosi come le condotte per le quali egli ha riportato condanna capo 1, capo 2, lett. B e capo 2, lett. C sono le stesse per le quali egli è anche stato assolto. 4.1. - Il motivo è infondato, atteso che le censure presuppongono una inesatta ricostruzione del contenuto della decisione impugnata, la quale risente della complessità dei capi di incolpazione. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente, tuttavia, che la violazione dell'obbligo di astensione è stata contestata al Dott. R. sia in via autonoma, sia in concorso con altri illeciti. L'apparente contraddittorietà della motivazione discende proprio da tale tipo di contestazione degli illeciti la Sezione disciplinare ha ritenuto sussistente la violazione dell'obbligo di astensione e ha invece ritenuto non provati o non sussistenti gli illeciti contestati nei capi di incolpazione per i quali è intervenuta assoluzione. Tale assoluzione, peraltro, non comporta in alcun modo un contrasto con la decisione assunta in riferimento ai capi di incolpazione per i quali p intervenuta condanna. In realtà, un elemento di contraddittorietà nella sentenza impugnata è rinvenibile quanto alle statuizioni concernenti il capo 2 C , atteso che nel punto 1.2. della motivazione la Sezione disciplinare ha ritenuto che le condotte in esso descritte integrassero la violazione dell'obbligo di astensione tuttavia, il capo 2 C risulta incluso tra quelli per i quali l'incolpato è stato invece assolto per essere rimasti esclusi gli addebiti. Osserva però il Collegio che il ricorrente non ha interesse a dolersi di tale contraddittorietà, atteso che certamente dalla sua evidenziazione non potrebbe discendere l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole, trattandosi di trasferire un addebito dai capi per i quali è intervenuta l'assoluzione in quelli per i quali è stata invece ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare. 5. - Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., in relazione all'art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2006, dolendosi del fatto che sia stata comminata la sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio alla Procura della Repubblica di Enna con funzioni di sostituto. Il ricorrente rileva che il trasferimento con funzioni di sostituto comporta un demansionamento che se poteva essere ritenuto legittimo in via cautelare, non lo è più allorquando il trasferimento di sede e di funzioni viene applicato come sanzione accessoria. Inoltre, la motivazione addotta - per rimuovere una situazione ambientale insostenibile - sarebbe meramente apparente. 5.1. - Il motivo è infondato. Occorre premettere che l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006 stabilisce che La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a , nonché nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni”. Occorre poi ricordare che, nel procedimento disciplinare definito con la impugnata sentenza, è stato disposto il trasferimento cautelare del Dott. R. , già Procuratore della Repubblica di Siracusa, alla Procura della Repubblica di Enna, con funzioni di sostituto. Orbene, rilevato che la censura concerne essenzialmente il demansio-namento , implicato dall'essere stato il trasferimento d'ufficio disposto,q aule sanzione accessoria, alla Procura della Repubblica di Enna con funzioni di sostituto, e non anche il trasferimento d'ufficio in sé, deve rilevarsi che, come rilevato nella sentenza n. 5942 del 2013, resa da queste Sezioni Unite con riguardo alla misura cautelare del trasferimento alla Procura della Repubblica di Enna con funzioni di sostituto, si è evidenziato che il trasferimento del magistrato incolpato ad altra sede o la destinazione del medesimo ad altre funzioni, ma non implica necessariamente, nel caso che si sia ritenuto di adottare la misura del trasferimento ad altra sede con le precedenti funzioni giudicanti o requirenti, di primo o di secondo grado, oppure di legittimità , anche la conservazione, sul versante interno dell'ufficio, di quelle direttive o semidirettive eventualmente esplicate nell'ambito della sede originaria. Diversamente opinando, il trasferimento di ufficio, a parte le evidenti ragioni di inopportunità, derivanti dalla natura provvisoria dello stesso, risulterebbe nella maggior parte dei casi impossibile, tenuto conto del limitato numero dei posti vacanti disponibili”. E vero, come specificato nella motivazione della citata sentenza, che la valutazione è stata fatta con riferimento alla misura cautelare di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 tuttavia, le argomentazioni prima riportate mantengono la loro validità anche nel caso in cui il trasferimento d'ufficio venga disposto quale sanzione accessoria ad una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione. Nel caso di specie, posto che la censura in esame non riguarda l'applicazione della sanzione accessoria in sé, ma unicamente il profilo del demansionamento, la motivazione addotta dalla Sezione disciplinare, riferita sia al trasferimento di ufficio che al venir meno delle funzioni direttive - essere la sanzione accessoria necessaria per rimuovere una situazione ambientale insostenibile - appare sufficiente ove rapportata alla tipologia degli illeciti per i quali è stata affermata la responsabilità disciplinari, essendo evidente che le violazioni dell'obbligo di astensione accertate sono state poste in essere dal ricorrente nell'esercizio della sua qualità di Procuratore della Repubblica e hanno riguardato procedimenti che coinvolgevano, come già evidenziato, interessi personali o familiari, rispetto ai quali il mutamento di sede e di funzioni non irragionevolmente è stato ritenuto necessario. 6. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese dei giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.