Il verbale di mediazione può essere omologato solo in presenza di un titolo valido e ben specificato

Per il Tribunale di Firenze, ormai uno dei più prolifici in tema di mediazione, non può essere omologato un verbale di mediazione in cui manchi del tutto l’indicazione del titolo posto a base dell’accordo stesso.

Il provvedimento del Tribunale di Firenze, che come sappiamo nel marzo del 2014 ha dato la stregua una serie di provvedimenti in tema di mediazione con interpretazioni assai interessanti, riprese da altri organi giudiziari, ha emesso un’ordinanza, per mano della Presidente Luciana Breggia, che ha rigettato la richiesta di omologazione. La rilevanza del provvedimento consiste nell’indicazione di un principio per cui il verbale di mediazione, in cui l’accordo deve essere conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico, non può essere omologato, per violazione di tale principio, ove non sia indicato chiaramente il titolo posto a base dell’accordo. Il caso. La questione riguarda la richiesta di omologa di un verbale di accordo, sottoscritto direttamente dalle parti, e che indicava esclusivamente la liquidazione del debito di S.S. verso G.S. , senza che venisse indicato minimante il titolo da cui derivava tale debito, e senza che fosse possibile dedurlo dal verbale. Come ben noto, le condizioni per l’omologa del verbale di cui all’art. 12, d.lgs. n. 28/2010 richiedono l’accertamento dei presupposti richiesti per l’omologazione dell’accordo e in particolare verificare se questo sia conforme all’ordine pubblico e alle norme imperative. Secondo il Tribunale di Firenze, visto che nel verbale mancava totalmente l’indicazione del titolo posto a base dell’accordo, e non essendo sufficiente l’indicazione sopra riportata, data la natura del tutto astratta e non titolata dell’accordo, non è possibile accertare i presupposti previsti dall’art. 12, e in particolare la conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative. Di conseguenza, onde comunque provare a salvaguardare l’integrità dell’accordo, il Tribunale ha disposto un’integrazione della documentazione, dapprima solo nei confronti dell’Organismo, poi anche in quelli del ricorrente. Per essere omologato, il verbale di mediazione deve essere pienamente conforme all’ordine pubblico e alle norme imperative. Per rispondere a queste caratteristiche, deve essere chiaramente specificato il titolo. A seguito quindi della successiva ordinanza del 18 maggio 2015, parte ricorrente depositava copia della richiesta – peraltro congiunta – dell’istanza di mediazione, mentre nulla depositava, pur regolarmente invitato in questo senso, l’Organismo. Nell’istanza di mediazione – rileva il Tribunale – veniva indicato semplicemente liquidazione del debito di S.S. verso S.G. , senza che venisse minimamente indicato quale fosse il titolo da cui derivava questo debito. Inoltre, nella sezione 2, relativa alla materia del contendere”, con l’invito ad indicare la materia del contendere, era stata barrata l’unica casella vuota, senza alcuna indicazione, e nulla era stato scritto o aggiunto per meglio specificare le ragioni della pretesa. Secondo il Tribunale di Firenze, quindi, vista l’integrazione documentale, continuava comunque ad essere del tutto sconosciuto il titolo sottostante all’accordo raggiunto in sede di mediazione, accordo peraltro lungo e complesso, con previsione addirittura della possibile vendita di un immobile, con diritto di prelazione a favore del creditore o impiego del prezzo per il saldo del residuo debito del chiamato in favore dell’istante. Inoltre, sempre secondo il Tribunale, la radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese dell’istante ha reso impossibile il controllo della conformità dell’accordo all’ordine pubblico o a norme imperative peraltro, anche volendo tener conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione, ai sensi degli artt. 9 e 10, d.lgs. n. 28/2010, è chiaro che ai fini dell’omologazione ex art. 12 è indispensabile mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la anche sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie. Al contrario, nel caso in esame, l’indicazione dell’oggetto come liquidazione del debito” ma quale tipo di debito? è chiaramente astratta e non consente di compiere le dovute valutazioni. Di conseguenza, il Tribunale non ha potuto far altro che rigettare, per i motivi indicati, l’istanza di omologazione del verbale.

Tribunale di Firenze, sez. II Civile, 2 luglio 2015 Presidente Breggia Esaminato l’accordo di cui al verbale di mediazione del 2.4.2015 svoltasi dinanzi all’Organismo di mediazione Servizio Conciliazione CCIAA di Firenze iscritto al n. 4 del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia Rilevato che l’accordo è stato sottoscritto dal mediatore Avv. Cristina Mori nonché dalle parti, sig.G.S. e sig. S.S. Rilevato che, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 28/2010, per procedere all’omologazione dell’accordo è necessario accertarne la regolarità formale e la conformità all’ordine pubblico o a norme imperative” Rilevato che nel verbale manca totalmente l’indicazione del titolo posto a base dell’accordo sulla cosiddetta liquidazione del debito di S.S. verso G.S.” Ritenuto pertanto che, data la natura del tutto astratta e non titolata dell’accordo, non è possibile accertare i presupposti di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 28/2010 richiesti per l’omologazione dell’accordo e in particolare verificare se questo sia conforme all’ordine pubblico o a norme imperative Ritenuto in definitiva che il verbale è stato redatto in forma allo stato non omologabile, salva l’integrazione da parte dell’istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte P.Q.M. Respinge allo stato la richiesta di omologazione ex art. 12 D.lgs. 28/2010 salva l’integrazione da parte dell’istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte ” Rilevato che con successiva ordinanza del 18.5.2015 si disponeva la comunicazione del provvedimento interlocutorio al ricorrente, risultando effettuata la comunicazione solo all’Organismo di mediazione rilevato che la parte ricorrente ha depositato il 23.6.2015 copia della richiesta congiunta di mediazione, presentata da S.S. e G. S. rilevato che nel modulo di tale richiesta, nella sezione 3 relativa all’ oggetto della controversia e ragioni delle rispettive pretese”, vi è l’indicazione liquidazione del debito di Silvestri Salvatore, verso Susini Gabriele” che nella sezione 2, relativa alla materia del contendere” con invito a barrare varie indicazioni condominio, diritti reali, etc. , risulta barrato il quadratino relativo ad uno spazio bianco privo di ogni dicitura che, pertanto, in base agli atti del procedimento di omologazione continua ad essere del tutto sconosciuto il titolo sottostante all’accordo raggiunto in sede mediativa, accordo peraltro complesso e articolato, con previsione addirittura della possibile vendita di un immobile, con diritto di prelazione a favore del creditore o impiego del prezzo per il saldo del residuo debito del sig. Silvestri nei confronti del sig. Susini che la radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende impossibile verificare la conformità dell’accordo all’ordine pubblico o a norme imperative che d’altronde, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione v. artt. 9 e 10 d.lgs. cit. , è evidente che ai fini dell’omologazione ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010 è necessario mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre, nel caso di specie, l’indicazione dell’oggetto della controversia come ‘’liquidazione del debito’’ è puramente astratta e non consente le predette valutazioni che l’Organismo di mediazione, pur invitato all’eventuale integrazione degli atti con l’ordinanza interlocutoria del 18.5.2015, non ha ritenuto di depositare alcun documento che ai sensi dell’art. 13 d.m. n. 180/2010 deve disporsi l’invio del presente provvedimento di rigetto anche all’Organismo di mediazione, Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze e al responsabile del predetto Organismo P.Q.M. 1. rigetta l’istanza di omologazione ex art. 12 d. lgs. n. 28/2010 2. manda alla cancelleria di inviare copia del presente provvedimento di rigetto anche al responsabile dell'Organismo di mediazione, Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, nonché al responsabile del predetto Organismo.