Procedimento di volontaria giurisdizione: non si può procedere alla condanna alle spese

Un procedimento di volontaria giurisdizione, in cui non si ravvisa parte vittoriosa o soccombente, non permette di poter procedere alla condanna alle spese.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15131/15, depositata il 20 luglio. Il caso. Il Presidente del Tribunale di Lodi accoglieva il ricorso proposto da una Banca e ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all’annotazione dell’inefficacia degli atti dispositivi di cui alla sentenza n. 808/2010 dello stesso Tribunale di Lodi. L’Agenzia del Territorio, dichiarata soccombente, era condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali. L’Agenzia propone ricorso in Cassazione sostenendo che la condanna alle spese sia illegittima poiché il provvedimento emesso è di volontaria giurisdizione. Rifiuto di atti del proprio ufficio. La Corte richiama una sua sentenza n. 2095/2011 affermando che in analoga fattispecie, l’art. 2674 c.c. – che disciplina il divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio - dispone che il Conservatore dei Registri immobiliari oggi direttore dell’Agenzia del Territorio non può rifiutare o ritardare le trascrizioni richieste se ne ricorrono i presupposti. In caso di rifiuto del Conservatore la parte può avvalersi del procedimento ex art. 745 c.p.c. che disciplina proprio l’ipotesi di rifiuto o ritardo nel rilascio, e ricorrere al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il depositario dei Registri Immobiliari esercita le sue funzioni che provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale. Procedimento di volontaria giurisdizione . Il procedimento descritto è stato inizialmente considerato, da un primo orientamento v. Cass. n. 1006/1948 , di natura disciplinare-amministrativa, mentre successivamente, con la sentenza n. 1973/1986, le Sezioni Unite ne hanno sancito il carattere giurisdizionale. Questo procedimento è così da ritenersi di volontaria giurisdizione - dunque non contenzioso - non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare. La modalità di svolgimento lo conferma il ricorso è proposto dall’interessato, il Presidente del Tribunale si limita a sentire il Conservatore, non vi è parte vittoriosa o soccombente e il relativo provvedimento è insuscettibile di passaggio in giudicato v. Cass. n. 4523/1998 . La Corte precisa inoltre che contro questo provvedimento non si può proporre reclamo perché tale strumento, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., è previsto solo per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra cui non rientra quello descritto in questo caso v. anche Cass. n. 7259/2003 . Nonostante ciò, il provvedimento sulle spese, nel caso sia assunto ritenendo erroneamente che vi fosse una controversia sui diritti, in un procedimento nel quale non poteva essere pronunciato, assume sicura valenza decisoria ed è quindi ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio, limitatamente alla condanna alle spese giudiziali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 gennaio – 20 luglio 2015, n. 15131 Presidente Luccioli – Relatore Campanile Svolgimento del processo Con provvedimento depositato in data 30 dicembre 2010 il Presidente del Tribunale di Lodi, accogliendo il ricorso proposto dalla Banca Popolare di Lodi, ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione dell'inefficacia degli atti dispositivi di cui alla sentenza n. 808 del 2010 emessa dallo stesso Tribunale di Lodi. Per quanto in questa sede principalmente rileva, si è affermata la soccombenza dell'Agenzia del Territorio, che pertanto è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in Euro mille, oltre accessori di legge. Per la cassazione di tale provvedimento, l'Agenzia del Territorio propone ricorso, affidato a un motivo, cui resiste con controricorso illustrato da memoria la Banca Popolare. Motivi della decisione Con unico motivo l'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione degli art. 91 e 745 cod. proc. civ., nonché dei principi generali in materia di procedimenti di volontaria giurisdizione art. 360 c.p.c., n. 3 , sostiene l'illegittimità della condanna alle spese del direttore dell'Agenzia del Territorio già Conservatoria dei Registri immobiliari , trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione. Il motivo è fondato. Come affermato da questa Corte in relazione ad analoga fattispecie Cass., 28 gennaio 2011, n. 2095 , l'art. 2674 c.c. dispone che il Conservatore dei Registri immobiliari oggi direttore dell'Agenzia del Territorio non può rifiutare o ritardare le trascrizioni richieste, ove ne ricorrano i presupposti. Come previsto dall'art. 113 bis disp. att. c.c., la parte, in caso di rifiuto del Conservatore, può avvalersi del procedimento ex art. 745 c.p.c., e, ai sensi del secondo comma di detto articolo, ricorrere al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il depositario dei Registri Immobiliari esercita le sue funzioni. Il Presidente del Tribunale provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale. Dopo un primo orientamento secondo cui si sarebbe trattato di procedimento disciplinare - amministrativo così Cass. n. 1006 del 1948 , le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 1973 del 1986, ne hanno sancito il carattere giurisdizionale. Si tratta, comunque, all'evidenza, di procedimento di volontaria giurisdizione, dunque non contenzioso, non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare il ricorso è proposto dall'interessato il Presidente del Tribunale si limita a sentire il conservatore non vi è parte vittoriosa o soccombente e il relativo provvedimento è insuscettibile di passaggio in giudicato così tra le altre, Cass. n. 4523 del 1998 . Per quanto osservato, non ravvisandosi, nel procedimento in esame, parte vittoriosa o soccombente, non può procedersi a condanna alle spese. È stato altresì precisato che avverso detto provvedimento non è proponibile reclamo, in quanto tale strumento, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., è previsto con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra cui non rientra quello disciplinato dall'art. 745 c.p.c., di competenza del Presidente del Tribunale cfr. anche Cass. n. 7259 del 2003 . D'altra parte, il provvedimento sulle spese, assunto sull'erroneo presupposto che vi fosse controversia su diritti, in un procedimento nel quale esso non poteva essere pronunciato, assume sicura valenza decisoria, ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost Va pertanto accolto il ricorso cassato il provvedimento impugnato senza rinvio, limitatamente alla condanna alle spese giudiziali. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte relativa alla condanna alle spese condanna la resistente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.