Deposito con la sola ‘velina’: l’opposizione a decreto ingiuntivo non è improcedibile

La costituzione in giudizio avvenuta mediante deposito in cancelleria della c.d. velina dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo in corso di notificazione costituisce una mera irregolarità, e non può derivarne l’improcedibilità dell’opposizione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130/15, depositata il 20 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da tre soggetti, dal momento che, vista la richiesta di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis , comma 3 c.p.c., la costituzione in giudizio degli opponenti doveva considerarsi tardiva, avendo avuto luogo oltre i cinque giorni dalla notifica. Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione gli opponenti, eccependo che in realtà la costituzione in giudizio era stata effettuata il giorno successivo alla notifica dell’opposizione mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo e della c.d. velina, seguito dal deposito dell’atto tempestivamente e regolarmente notificato. Il deposito della sola velina all’atto dell’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, secondo la ricostruzione dei ricorrenti doveva essere qualificato come mera irregolarità, senza che ne potesse derivare l’improcedibilità dell’opposizione. Il deposito con la velina costituisce una mera irregolarità. Sul punto, gli Ermellini hanno ribadito che, per orientamento costante della giurisprudenza del Supremo Collegio, la costituzione in giudizio dell’attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente copia dell’atto di citazione e non - come previsto dall’art. 165 c.p.c. – l’originale dello stesso nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto , costituisce una mera irregolarità rispetto a quanto previsto dal codice di rito. In tale ipotesi, infatti, non viene arrecata nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta. Si tratta di un orientamento il cui fondamento, prosegue la Cassazione, va individuato nel raggiungimento dello scopo dell’atto – principio sancito nell’art. 156 c.p.c. – né, peraltro, nel codice di rito è ravvisabile una specifica previsione di improcedibilità, comminata per la sola inosservanza del termine, e non anche per quella delle forme della costituzione in giudizio. Nel caso di specie, la costituzione in giudizio deve ritenersi pacificamente tempestiva, essendo avvenuta il giorno successivo alla notifica dell’opposizione, sia pure mediante deposito di copia dell’atto priva della notifica, cui avevano fatto seguito il deposito dell’originale e la costituzione della controparte. In forza delle considerazioni sovraesposte, pertanto, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto di accogliere il motivo di ricorso esaminato e, non essendo necessarie altre acquisizioni, di procedere alla decisione nel merito, dichiarando la procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 gennaio – 20 luglio 2015, n. 15130 Presidente Luccioli – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con sentenza non definitiva del 5 novembre 2010 il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Portici, rigettava l'eccezione proposta da Pa.Fr. nei confronti dei signori B.B. e Ba. , nonché P.M.R. , essenzialmente fondata sulla improcedibilità, per tardiva costituzione degli opponenti, dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ad istanza di detto Pa. ed avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 70.114,58, oltre interessi. 1.1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dal Pa. , ha dichiarato improcedibile l'opposizione, osservando che, essendo stata nella specie richiesta l'abbreviazione del termine ai sensi dell'art. 163 bis, comma 3, cod. procomma civ., poiché l'atto con cui era stata proposta l'opposizione era stato notificato in data 18 marzo 2009, la costituzione sarebbe dovuta avvenire entro il 21 marzo 2009, mentre in realtà aveva avuto luogo oltre i cinque giorni da detta notifica. 1.2 - La tesi degli opponenti, cui aveva aderito il Tribunale, secondo cui la costituzione in giudizio era stata effettuata in data 19 marzo 2009 con deposito di nota di iscrizione a ruolo e della c.d. velina, non poteva essere condivisa, in quanto non poteva considerarsi sufficiente il deposito di una copia informale, come avvenuto nella specie, essendo necessaria la copia integrale dell'atto notificato, comprensivo, della relata di notifica o quanto meno di una qualsiasi prova dell'avvio del procedimento notificatorio. 1.3 - Per la Cassazione di tale decisione i sigg. B. e P. propongono ricorso, affidato a due motivi, cui il Pa. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. procomma civ Motivi della decisione 2 - Con il primo motivo, deducendosi violazione degli artt. 348, 645 e 647 cod. procomma civ., si sostiene che il deposito, all'atto di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di una c.d. velina dell'atto di opposizione - seguito, come nella specie, dal deposito dell'atto tempestivamente e regolarmente notificato - costituisce mera irregolarità, e non determina l'improcedibilità dell'opposizione. 2.1 - Con il secondo mezzo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. procomma civ. la Corte territoriale avrebbe in un primo momento affermato che la costituzione in giudizio può avvenire anche mediante deposito di copia dell'atto notificato, per poi rilevare, in contrasto con tale assunto, la violazione nella specie del termine, ritenuto perentorio, per la costituzione in giudizio. 3 - La seconda censura è inammissibile, in quanto non è predicabile vizio motivazionale in relazione alle deduzione di un error in procedendo , in ordine al quale la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, con il compito di verificare la sussistenza o meno del vizio dedotto indipendentemente dai profili di natura motivazionale Cass., 8 marzo 2007, n. 5351 Cass., 28 ottobre 2005, n. 21080 Cass., Sez. un., 4 ottobre 2002, n. 14275 . 4 - Deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo. 4.1 - La decisione impugnata non risulta conforme ai principi affermati da questa Corte in relazione alla questione dedotta con la censura in esame. 4.2 - Benvero già con decisione in data 13 agosto 2004, n. 15777, questa Corte rilevò che la costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché - come previsto dall'art. 165 cod. procomma civ. - l'originale dello stesso nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto , costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, e quindi non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. 4.3 - Tale orientamento - che trova un preciso riferimento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale sentenza n. 107 del 2 aprile 2004 - è stato successivamente ribadito in numerose pronunce di questa Corte, anche a Sezioni unite Cass., 29 novembre 1999, n. 1335 Cass., 21 dicembre 2005, n. 28315, in relazione al giudizio tributario Cass., Sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864 Cass., 8 maggio 2012, n. 6912 Cass., 18 febbraio 2014,in motivazione, in tema di appello . Il fondamento di tale indirizzo, condiviso dal Collegio, va individuato nel raggiungimento dello scopo dell'atto, che trova la sua espressione nel principio sancito nell'art. 156 cod. procomma civ., in assenza, per altro, di una specifica previsione di improcedibilità. Sotto tale profilo è stato opportunamente rilevato che detta sanzione di improcedibilità risulta comminata per la sola inosservanza del termine, e non anche per quella delle forme della costituzione in giudizio cfr. la citata Cass. n. 6912 del 2012 . Non esistono ragioni per non ritenere tale orientamento applicabile anche al giudizio scaturente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, al quale ora si applicano i termini previsti dall'art. 165 cod. procomma civ., stante l'avvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 2 della l. n. 218 del 2011, dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 645 cod. procomma civ., al quale si riferiva espressamente la citata decisione della Corte Costituzionale n. 107 del 2004. 5 - Risultando in maniera pacifica che la costituzione in giudizio avvenne tempestivamente, in data 19 marzo 2009, sia pure mediante deposito di copia dell'atto priva - allo stato - di prova della notifica, cui avevano fatto seguito il deposito dell'originale e la costituzione della controparte, deve ritenersi che, oltre all'accoglimento del ricorso, per le indicate ragioni, ed alla cassazione della decisione impugnata, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, possa procedersi alla decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. procomma civ. non essendo nella specie ostativa, dovendosi considerare anche il principio della ragionevole durata del processo, la natura procedurale del vizio rilevato Cass., 3 aprile 2014, n. 7826 , nel senso della declaratoria della procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 6 - Le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Condanna il Pa. al pagamento delle spese relative al grado di appello, liquidate in Euro 2.700,00 per onorari, Euro 1.400,00 per competenze ed Euro 320 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge, nonché del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.