Annullamento di un concorso pubblico: il giudice ordinario decide sulla caducazione automatica del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione afferma la giurisdizione del giudice ordinario per tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione di un contratto, ivi compresi quelli che ne dispongono l’annullamento unilaterale o la caducazione automatica a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità della procedura concorsuale.

Così si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 14690/15, depositata il 14 luglio. Il caso. A seguito dell’annullamento da parte del giudice amministrativo della prova pratica di un concorso pubblico per operatore informatico, il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria dichiarava la caducazione automatica del rapporto di lavoro dei vincitori del concorso. Alcuni di essi, già assunti, adivano il giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, e il risarcimento del danno a mezzo di reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente, in ragione dell’illegittimità della condotta amministrativa da parte del Consiglio Regionale e per esso dei commissari preposti all’espletamento del concorso pubblico. Il TAR di Reggio Calabria dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale, riassunto il giudizio, si costituiva la Regione Calabria, resistendo alle domande e chiedendo la chiamata in causa, per esserne manlevata, del Centro Nazionale Istruzione Professionale Esami e Concorsi, al quale aveva affidato lo svolgimento delle procedure di reclutamento del concorso in questione. Il Tribunale di Reggio Calabria sollevava regolamento d’ufficio di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo, sia in ordine alla domanda principale sia per quella di manleva. La prima era relativa a situazioni in diretta evoluzione e successione degli atti concorsuali pubblicistici e attuazione in sostanza di un potere in primis di rimozione autoritativa dell’attività amministrativa emessa all’interno di una procedura concorsuale già svolta a cui si connetteva la richiesta risarcitoria . La seconda, invece, riguardava una responsabilità nascente da un rapporto di appalto pubblico. La giurisdizione è del giudice ordinario. Sul punto, le Sezioni Unite hanno ricordato come, in tema di pubblico impiego privatizzato, con l’approvazione della graduatoria si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo e all’attività autoritativa dell’amministrazione, cui fa seguito una fase in cui i comportamenti dell’amministrazione, che esercita il proprio potere negoziale in veste di datrice di lavoro, vanno ricondotti all’ambito privatistico e vanno, pertanto, valutati sulla base dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle obbligazioni, anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede. Inoltre, per giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio, il superamento di un concorso pubblico, anche indipendentemente dalla nomina e, quindi, a maggior ragione dopo la conclusione del contratto di lavoro, fa insorgere, in capo all’interessato, una situazione giuridica individuale qualificabile come diritto soggettivo. L’attività con la quale l’amministrazione si conforma ad una sentenza di annullamento di un concorso pubblico, infine, ha natura vincolata, giacché l’amministrazione non può esercitare alcuna attività amministrativa. Per tutte le ragioni sovraesposte, pertanto, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario per tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto, fra i quali rientrano anche quelli che ne dispongono l’annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell’illegittimità – accertata in sede giudiziale - della procedura concorsuale. Del pari, secondo i Giudici di Piazza Cavour va riconosciuta consistenza di diritto soggettivo alla domanda risarcitoria ed alla richiesta di manleva.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 7 – 14 luglio 2015, n. 14690 Presidente Rovelli – Relatore Bandini Fatto e diritto Rilevato che - a seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo della prova pratica di un concorso pubblico per operatore informatico, il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria, con determinazione del 3.5.2012, dichiarò la caducazione automatica dei rapporto di lavoro' dei vincitori del concorso - C.S.A., T.I., G.I., P.A. e M.S.D., compresi fra i vincitori dei concorso e già assunti, adirono il giudice amministrativo, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, e il risarcimento dei danno a mezzo di reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente, a cagione dell'illegittimità della condotta amministrativa da parte del Consiglio regionale e per esso dei commissari preposti all'espletamento dei concorso pubblico - il TAR di Reggio Caloria dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario - riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Reggio Calabria, si costituì la Regione Calabria resistendo alle domande e chiedendo la chiamata in causa, per esserne manlevata alla stregua delle relative previsioni contrattuali, della Cnipec srl - Centro Nazionale Istruzione Professionale Esami e Concorsi - alla quale aveva affidato lo svolgimento delle procedure di reclutamento di alcuni concorsi pubblici indetti nel 2004, fra cui anche quello in questione - autorizzata la chiamata in causa, la Cnipec srl rimase contumace - con ordinanza ex art. 59, comma 3, legge n. 69/09 del 2.10.2014, il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato regolamento d'ufficio di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione dei giudice amministrativo, sia in ordine alla domanda principale, relativa a situazioni che sono in diretta evoluzione e successione degli atti concorsuali pubblicistici e attuazione in sostanza di un potere in primis di rimozione autoritativa della attività amministrativa emessa all'interno di una procedura concorsuale già svolta , a cui si connetteva la richiesta risarcitoria, sia per la domanda di manleva, siccome attinente ad una responsabilità nascente da un rapporto di appalto pubblico - le parti non hanno svolto attività difensiva - il Procuratore Generale ha concluso per l'affermazione della giurisdizione dei giudice ordinario - in tema di pubblico impiego privatizzato, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione dei potere negoziale della PA nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni art. 1218 cc , anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 7859/2001 9332/2002 15472/2003 27399/2005 15342/2006 - il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina e, a fortiori, dopo la conclusione del contratto di lavoro, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo cfr, Cass., SU, nn. 8595/1998 21671/2013 Cass., nn. 7219/2005 9384/2006 - la conformazione dell'amministrazione ad una sentenza di annullamento di un pubblico concorso è conseguenza di un'attività, per la medesima, di natura vincolata, non potendosi prescindere dall'effetto caducatorio determinato dalla pronuncia di annullamento, e non è come tale connotata da discrezionalità amministrativa - rientrano quindi nella giurisdizione del giudice ordinario tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, accertata in sede giudiziale, della procedura concorsuale - la domanda risarcitoria, a cui va riconosciuta consistenza di diritto soggettivo, non si iscrive pertanto nell'ipotesi di giurisdizione dei giudice amministrativo che ha proceduto all'annullamento della procedura concorsuale - nel caso di specie la domanda di manleva, avente parimenti consistenza di diritto soggettivo, non è riconducibile alla materia delle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessione di pubblici servizi, né a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, e, come tale, rientra anch'essa nella giurisdizione dei giudice ordinario - va quindi affermata la giurisdizione dei giudice ordinario P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.