La notifica dell’opposizione allo stato passivo al fallito come semplice denuntiatio litis e non come litisconsorzio necessario

La Corte di Cassazione interviene sulla natura della notifica al fallito dell’opposizione allo stato passivo e sulle relative questioni di diritto intertemporale.

Con sentenza n. 14592/2015, depositata il 13.07.2015, la Prima sezione Civile della Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti sulla natura della notifica al fallito dell’opposizione allo stato passivo, intervenendo anche sui correlati profili intertemporali. Il caso. Con sentenza 06.03.2008, il Tribunale di Cosenza respingeva l’opposizione allo stato passivo presentata dall’ente opponente, rilevando l’inammissibilità dell’impugnazione proposta per difetto di notifica del relativo ricorso, oltre che al curatore, al fallito. Riteneva, infatti, il Tribunale che, ai sensi dell’art. 99, comma 3, l. fall.,il termine concesso per la notifica del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell’udienza dovesse considerarsi perentorio, con rilevabilità ex officio in caso di omesso rispetto, anche nei confronti soggetti diversi dal curatore. Avverso tale sentenza, presentava ricorso in Cassazione l’ente opponente, per violazione degli artt. 98 e 99 l. fall., avendo il Tribunale erroneamente considerato essenziale la partecipazione al processo del fallito – per notificare l’opposizione al quale, peraltro, l’ente aveva chiesto termine - , nonostante la contestuale modifica della disciplina operata dal d.lgs. n. 169/2007, in forza del quale, invece, era da ritenersi essenziale solamente la partecipazione del curatore e dei controinteressati, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.,fall. e 152 c.p.c., dai quali il Tribunale aveva tratto la perentorietà del termine per la notifica, senza, tuttavia, che alcuna considerazione di perentorietà potesse discendere da tali norme. La notifica al fallito come semplice denuntiatio litis. La Corte di Cassazione, per esaminare la controversia in oggetto, ha preso le mosse dalla considerazione che il Tribunale di Cosenza, nell’assumere la propria decisione, si è trovato ad applicare l’art. 99, comma 3, così come operante sino al 31. 12.2007, in forza del quale il Tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito , ed ha deciso apprezzando unicamente l’imperfezione della fattispecie instaurativa del mezzo d’impugnazione, stante la tempestività della notifica al curatore ma non al fallito. Il Tribunale di Cosenza, tuttavia, secondo i giudici di Piazza Cavour, nell’impugnata pronuncia ha violato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui in tema di impugnazioni dello stato passivo fallimentare, la disciplina transitoria contenuta nell’art. 22 d.lgs. n. 169/2007 si applica ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti al 1° gennaio 2008 ed alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data, dal quale consegue che, così come il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006 ma prima del 1° gennaio 2008 andava notificato anche al fallito, pure la corrispondente impugnazione, ai sensi dell’art. 99, l. fall. ratione temporis vigente andava notificata a tale soggetto, che, tuttavia, non è un litisconsorte necessario del curatore, essendo la sua presenza unicamente finalizzata all’eventuale apporto volontario di elementi utili alla decisione la notifica, pertanto, in tale quadro, assume valore di semplice denuntiatio litis , la cui omissione non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione, dovendo il tribunale disporre unicamente la rinnovazione dell’atto mancante. Il termine per la notifica non ha natura perentoria. Non solo la giurisprudenza del Supremo Collegio, invero, aveva già stabilito il principio per cui il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al fallito ex art. 99 l. fall. non ha natura perentoria e, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l’opposizione, restando sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l’opponente dimostri di aver provveduto all’adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli, come accaduto nel caso di specie. In forza delle considerazioni sovraesposte, pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’ente, rinviando la trattazione della controversia al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 12 maggio – 13 luglio 2015, numero 14592 Presidente Ceccherini – Relatore Ferro Il processo Fondazione E.N.P.A.LA. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura [Fondazione] impugna la sentenza Trib. Cosenza 6.3.2008 con cui, nel respingere la sua opposizione allo stato passivo nel fallimento di Microfispa s.p.a., era stata rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione stessa per difetto di notifica del relativo ricorso, oltre che al curatore, altresì al fallito. Ritenne il tribunale che, ai sensi dell'articolo 99 co.3 l.fall., l'osservanza del termine concesso per la notifica del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza operasse secondo le regole della perentorietà, con rilevabilità ex officio in caso di omesso rispetto, così perpetuandosi, anche verso soggetti diversi dal curatore, l'interpretazione più rigorosa già discendente, prima della riforma del d.lgs. numero 5 del 2006, dalla disciplina introduttiva dei giudizi di opposizione allo stato passivo regolata dall'articolo 98 l.fall. La partecipazione invero necessaria a tale giudizio, introdotta per il fallito dalla citata riforma, avrebbe così perduto - secondo il decreto impugnato - il presidio di coerenza con le ragioni di celerità sottese all'accertamento del passivo ove si fosse adottato un regime di sanatoria mediante concessione di un ulteriore termine . Il ricorso è affidato a due motivi. Il ricorrente ha depositato memoria. I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi degli artt. 98 99 l.fall., avendo il tribunale erroneamente conferito essenzialità alla partecipazione al processo altresì al fallito, mentre la stessa disciplina applicata nel frattempo veniva modificata con il d.lgs. numero 169 del 2007, che riservava tale prerogativa solo al curatore e ai controinteressati e tanto più che la parte opponente aveva chiesto termine per rinotificare l'opposizione anche al fallito, conseguendo la relativa autorizzazione del tribunale con rinvio d'udienza ed effettuazione dell'adempimento. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.fall. e 152 cod.proc.civ., nessuna considerazione di perentorietà discendendo da tali norme, pur formalmente applicate dal tribunale. 1. I due motivi, da trattare congiuntamente stante l'indubbia connessione, sono fondati. Va premesso che la fattispecie rinviene la propria regolazione nel diritto intertemporale di cui all'articolo 99 co. 3 l.fall., quale vigente all'epoca della comunicazione al creditore Fondazione E.N.P.A.I.A. non ammesso allo stato passivo e nella condizione di impugnare il diniego della propria domanda di credito in privilegio respinta nel merito dal giudice delegato, con decreto e regime avversativo che la stessa pronuncia ora censurata riferisce al testo anteriore alla modifica di cui al d.lgs. numero 169 del 2007, operante sino al 31 dicembre 2007. Dunque il giudice dell'impugnazione si è trovato ad applicare il precetto per cui il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito ed ha deciso la controversia apprezzando unicamente l'imperfezione della fattispecie instaurativa del mezzo d'impugnazione. In fatto, è pacifico che a la notifica al curatore è stata tempestiva b non vi è stata tempestiva notifica originaria al fallito. Nel ricorso, la parte riepiloga tuttavia la vicenda dando conto di c una richiesta di rinvio, e quindi d termine per rinotificare al fallito, concesso dal collegio, con adempimento notificatorio assolto ed anzi e comparizione alla nuova udienza tenuta nel 2008 del legale rappresentante della società fallita. Il decreto del tribunale ha pertanto violato il principio, già affermato da questa Corte, per cui in tema di impugnazioni dello stato passivo fallimentare, la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 22 del d.lgs. 12 settembre 2007, numero 169 si applica ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore l° gennaio 2008 ed alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data ne consegue che, così come il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006 numero 5 ma in data anteriore al 1° gennaio 2008 deve essere notificato anche al fallito, secondo la previsione della sola disciplina normativa del d.lgs. numero 5 cit., pure la corrispondente impugnazione, ai sensi dell'articolo 99 legge fallim. ratione temporis vigente, andava notificata a tale soggetto, che, tuttavia, non è un litisconsorte necessario del curatore, essendo la sua presenza unicamente finalizzata all'eventuale apporto volontario di elementi utili alla decisione. Al fallito la norma attribuisce dunque solo la facoltà di essere sentito, correlata ad un potere discrezionale e motivato del giudice, secondo un principio di audizione riproduttivo di quello vigente, ex articolo 485 cod. proc. civ., nel processo esecutivo singolare Cass. 365/2011 . Avendo perciò il predetto adempimento il valore di semplice denuntiatio litis, la sua omissione, in difetto di specifica diversa disposizione, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il tribunale disporre unicamente la rinnovazione dell'atto mancante Cass. 25819/2010 . Parimenti, già Cass. 11301/2010 aveva statuito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e dei decreto di fissazione dell’udienza al fallito, secondo quanto previsto dall'articolo 99 della legge fall, nel testo novellato dal'art 84 del d.lgs. numero 5 del 2006, non ha natura perentoria e, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli. 2. Ne consegue che, da un lato, il tribunale non avrebbe potuto fondare la propria statuizione di inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo sul presupposto di un'imperfetta instaurazione iniziale del contraddittorio, contestualmente a quello promosso verso il curatore, solo per via dell'incompletezza della vocano in ius del legale rappresentante della società fallita. Dall'altro lato, il decreto risulta erroneamente non avere dato conto di una protrazione della trattazione del ricorso in opposizione disposta proprio per dar modo al creditore di notificare ricorso e decreto di rifissazione dell'udienza al fallito, con adempimento disposto - in chiave di rinnovazione della notifica - e poi del tutto contraddittoriamente privato di ogni rilevanza in sede decisoria. Ne consegue la cassazione del decreto, con rinvio al tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.