Spetta al giudice tributario il sindacato sullo sgravio delle spese legali “esattoriali”

In tema di somme richieste ai contribuenti e quindi di individuazione dell’autorità giudiziaria competente, le spese di giustizia sono qualificate come accessori ex lege così, le controversie concernenti la debenza di somme liquidate in sede tributaria a titolo di spese processuali nelle relative materie devolute sono soggette alla giurisdizione tributaria.

E’, quindi, illegittima, e va pertanto annullata, la sentenza di merito con cui, accertato l’annullamento tributario della cartella esattoriale emessa a seguito di relativa sentenza della CTP, venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto in sede tributaria per il consequenziale sgravio, denegato, delle stesse somme richieste dal Comune e non dovute dal privato. Il principio si argomenta dall’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14554, decisa il 12 maggio e depositata il 13 luglio 2015. Il caso. La Commissione Tributaria Provinciale annullava, con sentenza provvisoriamente esecutiva, il ruolo esattoriale e la relativa cartella con cui il Comune aveva richiesto, in forza di previa sentenza di altra CTP, il pagamento delle spese legali. Così, il privato presentava istanza per lo sgravio delle somme il cui rigetto, motivato con la non definitività della sentenza di annullamento, veniva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale che, però, eccepiva il difetto di giurisdizione, dichiarando il ricorso inammissibile. La res publica tra petitum e causa petendi la causalità e l’ indebito” tributario. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 4, 24, 53, 97 e 117 Cost. 2, 15, 19, 68 e 70 d.lgs. n. 546/1992 12, comma 2, l. n. 448/2001 3- bis , comma 1, lett. a d.l. n. 203/2005 2 l. n. 1034/1971, 3 e 13 l. n. 241/1990 nonché l’art. 282 c.p.c All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di potestà, procedimento, provvedimento, tributo, obbligazione, responsabilità. Prima facie , si potrebbe pensare ad una prevalenza relazionale della posizione della P.A. in quanto sovraordinata e, pertanto, generatrice di un classico rapporto fondato sulla titolarità, da parte del privato, di interessi legittimi amministrativamente puri”. In realtà, sotto il profilo sostanziale, la principale osservazione da effettuare inerisce il nesso formale tra oggetto del provvedimento amministrativo e di quello giurisdizionale e, quindi, la profilazione” della natura giuridica, finanziaria quale espressione della potestà impositiva della P.A., delle spese di giustizia alla stregua di annessi ai tributi per cui sono richieste in cata-nomia”. In tal senso, è il petitum sostanziale che individua la giurisdizione, come in caso di spese di notificazione degli atti giudiziari Cass. SSUU n. 25551/2007 , ovvero la doverosità della prestazione richiesta ed il collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate Corte Cost. n. 334/2006, n. 73/2005 e n. 64/2008 così, la decisione è del giudice cui la relativa cognizione spetti per ragioni di materia Cass. SSUU n. 22272/2007 e n. 22266/2007 . De iure condito , è illegittima la declaratoria di difetto di giurisdizione tributaria sul diniego amministrativo di sgravio delle spese legali richieste dalla P.A. e mai pagate dal privato destinatario di relativa cartella esattoriale annullata con sentenza tributaria provvisoriamente esecutiva. Rebus sic stantibus , è, quindi, irrilevante la non definitività del provvedimento giurisdizionale di annullamento della cartella esattoriale ciò che conta, nella fattispecie, è, invece, che tale provvedimento giurisdizionale tributario sia stato emesso, e con effetti giuridici, per relationem con anteriore provvedimento ipsius naturae . Il contenzioso è, eziologicamente”, ad rem ipsam. In ambito di rapporti economici tra P.A. e privato, rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie relative a lla restituzione di tributi di ogni genere, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, comprese le sovraimposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori, quali le spese previste per legge pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTP di Torino con pronuncia n. 88 del 9 ottobre 2008 e dalla CTR Piemonte, sez. VI, con pronuncia n. 53 del 21 ottobre 2009, sussiste il difetto di giurisdizione di ogni altra autorità differente da quella tributaria. Ergo, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 12 maggio – 13 luglio 2015, numero 14554 Presidente Rovelli – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo F.R.P. impugnava in sede giurisdizionale la cartella esattoriale con cui il Comune di Casalborgone, reclamava il pagamento, relativamente all'anno 2002, di spese legali per un ammontare di Euro 1.168,36, sulla base della sentenza numero 41.03.2002, resa dalla CTP di Torino, in giudizio tra gli stessi già vertente ed ormai definito anche in Cassazione. L'adita CTP di Torino, Sezione Sesta, giusta decisione numero 100, depositata il 20.09.2007, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella impugnata ed il presupposto ruolo esattoriale. In data 26.10.2007, il F. , sulla base della ottenuta sentenza di annullamento della pretesa, presentava al Comune precitato, istanza di sgravio delle reclamate somme, la quale veniva rigettata dall'Ente, che motivava il diniego con la non definitività della sentenza. Detto diniego veniva, pure, impugnato dal F. in sede giurisdizionale con il proposto ricorso veniva reclamato il diritto all'immediato sgravio, essendo provvisoriamente esecutiva l'ottenuta sentenza di annullamento, e l'adita CTP di Torino, giusta sentenza numero 88, depositata il 09.10.2008, pronunciando sul detto ricorso, nella resistenza del Comune, che eccepiva il difetto di giurisdizione e, comunque, l'infondatezza delle doglianze, dichiarava il ricorso inammissibile, argomentando che doveva, comunque, escludersi la possibilità di ricondurre il provvedimento impugnato nell'ambito della previsione dell'articolo 19 del D.Lgs. numero 546/1992. Sia il Comune, giusto atto 18 gennaio 2008, sia pure il F. , con atto 27 gennaio 2008, impugnavano la citata decisione che, però, veniva confermata dal giudice di secondo grado, giusta sentenza della CTR Piemonte numero 53, depositata il 21.10.2009 ed in questa sede impugnata. In particolare, i Giudici di appello giustificavano il decisum, rilevando che la statuizione di primo grado, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, era dirimente ed assorbente di ogni questione di merito ed andava, quindi, confermata. Esprimevano, altresì, condivisione per la prospettazione difensiva di merito del Comune di Casalborgone, secondo cui il diniego opposto alla richiesta di sgravio non poteva essere ricondotto alle previsioni dell'articolo 19 del d.lge numero 546/1992, sia perché le spese legali iscritte a ruolo non risultavano essere state mai pagate dal ricorrente e, d'altronde, la norma prevede la possibilità del ricorso solo contro il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi di ogni genere e specie , sia pure perché, nel caso, oggetto di causa non erano tributi , bensì spese di giustizia . Rilevava, infine, l'infondatezza delle censure del F. , tenuto conto della non definitività della originaria decisione di annullamento della cartella, nonché del fatto che l'importo iscritto a ruolo non risultava essere stato mai pagato e che la fattispecie non era riconducibile al disposto dell'articolo 68 c.2 del D.Lgs numero 546/1992, del quale, infondatamente, veniva denunciata la violazione. Con ricorso 04 gennaio 2010, il ricorrente F. ha chiesto la cassazione dell'impugnata sentenza, sulla base di tre mezzi. L'intimato Comune, giusto controricorso 18-19 febbraio 2010, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata. Con ordinanza numero 1579/2015 del 21-28 gennaio 2015, la Sezione Tributaria Civile di questa Corte, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per le valutazioni di competenza in ordine alla questione di giurisdizione. Motivi della decisione Con il primo motivo, l'impugnata decisione viene censurata per violazione, mancata e falsa applicazione degli artt. 2 comma 1 e 3 del D.Lgs. numero 546/1992, 2 della Legge 06.12.1971 numero 1034, 3 e 13 della Legge numero 241 del 1990, in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc. Si deduce l'erroneità della pronuncia, per non avere considerato che, trattavasi, nel caso, di spese giudiziarie, dovute in base a sentenza emessa in precedente giudizio tributario, in quanto tali riconducibili, quindi, al disposto dell'articolo 2 del D.Lgs. numero 546/1992, come modificato dall'articolo 12 c.2 Legge numero 448/2001, che nello attribuire al giudice tributario le controversie relative ai tributi di ogni genere, vi annovera anche ogni altro accessorio . Con il secondo mezzo si denuncia violazione a mancata applicazione degli artt. 19 comma 1 lett. g del D.Lgs. numero 546 del 1992 e 282 cpc, in relazione all'articolo 360 numero ri 3 e 5 cpc. Con il terzo motivo viene prospettata la violazione e mancata o falsa applicazione degli artt. 282 cpc, 1 comma 2, 68 comma 2 e 70 del D.Lgs. numero 546/1992, in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc. Dagli atti in esame emerge che la pretesa del Comune, oggetto del giudizio di che trattasi, riguarda le spese di giustizia liquidate dalla CTP di Torino nella sentenza numero 41.03.2002, confermata in sede di appello e, a seguito del ricorso di legittimità, anche in Cassazione. Trattasi, quindi, di statuizione di condanna, adottata ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. numero 546/1992, nell'ambito di processo tributario, cui tornano applicabili le relative disposizioni, in tema di giurisdizione. Osserva il Collegio che, alla stregua del disposto dell'articolo 2 comma 1 del previgente D.Lgs. numero 546/1992 Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie le controversie concernenti omissis h i tributi comunali e locali”. D'altronde, in base al secondo comma del medesimo articolo, Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cui al comma 1”. Peraltro, l'articolo 2 comma 1 del citato D.Lgs. numero 546/1992, come modificato, con decorrenza 03.12.2005, dall'articolo 3 bis comma 1 lettera a del D.L. 30.09.2005 numero 203, per quanto rileva in questa sede, ha sostanzialmente, confermato la previgente disposizione, assegnando alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e comunali” ed ogni altro accessorio”. Significativa, poi, deve ritenersi la circostanza che il Legislatore, nell'individuare gli atti impugnabili e l'oggetto del ricorso tributario , abbia mantenuto la stessa formulazione, individuando, quale atto impugnabile, giusta la previsione dell'articolo 19 comma 1 lettera g del D.Lgs. numero 546/1992, quello concernente il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”. Il quadro normativo di riferimento giustifica, quindi, l'affermazione della giurisdizione tributaria, dovendo ritenersi che, trattandosi di somme pretese per spese legali liquidate, con sentenza passata in giudicato, nell'ambito di precedente giudizio tributario, il relativo contenzioso debba essere ricondotto, alla stregua del delineato quadro normativo, nell'ambito delle previsioni che assegnano alla stessa le controversie concernenti tutti gli altri accessori relativi alle materie espressamente contemplate. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto In base all'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. numero 546/1992, secondo cui tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e comunali” ed ogni altro accessorio”, rientra nella giurisdizione tributaria, la controversia concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali ogni altro accessorio o altri accessori per la loro latitudine, ricomprendano, senz'altro, le spese processuali. Conclusivamente, in applicazione delle richiamate disposizioni di legge e del trascritto principio, va riconosciuta ed affermata la giurisdizione del Giudice tributario a conoscere del processo di che trattasi e dichiarati assorbiti gli altri motivi. L'impugnata sentenza che, pronunciando nel merito, ha disatteso il quadro normativo di riferimento e non risulta in linea con l'affermato principio, va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte perché proceda al riesame e quindi decida la causa, adeguandosi alle richiamate disposizioni di legge ed all'affermato principio e pronunci anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso afferma la giurisdizione del Giudice tributario a conoscere della fattispecie per cui è controversia cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte per il riesame e per la pronuncia sulle spese processuali.