Validità della notifica: decide la Corte di Cassazione anche se si è già pronunciato il giudice di merito

Quando è controversa la violazione di una norma processuale che comporti invalidità, il giudizio di legittimità ha per oggetto sempre e direttamente l’esistenza dell’invalidità anche quando la decisione impugnata risulti censurata per non corrispondenza dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione della norma processuale che si assume violata.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13765 depositata il 3 luglio 2015. Il fatto. La Corte di Appello territorialmente competente dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Fallimento di una società in accomandita semplice, appello diretto ad ottenere la dichiarazione di simulazione o comunque di inefficacia del contratto di compravendita immobiliare stipulato dal socio illimitatamente responsabile della società fallita e da un’altra società con sede legale in Irlanda. Il Collegio aveva ritenuto inammissibile l’impugnativa proposta dal fallimento perché questa non era stata notificata tempestivamente alla società irlandese a norma dell’art. 331 c.p.c., atteso che la causa promossa nei confronti di detta società era da considerarsi come inscindibile rispetto alle controversie promosse nei confronti degli altri convenuti il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito . Avverso la sentenza d’appello il fallimento proponeva ricorso per Cassazione. Il rifiuto dell’atto non importa l’invalidità della notifica. Nella specie, gli Ermellini hanno accolto il ricorso sulla scorta della prima delle quattro doglianze mosse dalla difesa del Fallimento e relativa alla violazione di legge e vizio di motivazione dei giudici d’appello i quali avevano decidevano in base all’erroneo presupposto che la notifica dell’impugnativa alla società irlandese fosse invalida in quanto rifiutata dalla destinataria in ragione della lingua inglese anziché quella gaelica. In particolare, gli ermellini dichiaravano fondato il motivo del ricorso in applicazione dell’art. 8 del regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 sostituito poi dal regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ammetteva il rifiuto della ricezione di un atto giudiziario notificato in un paese dell’Unione solo quando detto atto non fosse stato tradotto in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione. Concludendo. Nel caso in esame, pertanto, essendo indiscusso che l’atto da notificare risultava tradotto in lingua inglese, ne conseguiva che il rifiuto di riceverlo della destinataria doveva ritenersi illegittimo, atteso che all’epoca l’inglese era una delle lingue ufficiali della Repubblica d’Irlanda, insieme al gaelico irlandese e allo scozzese. La notificazione doveva quindi, ritenersi regolarmente eseguita a norma dell’art. 138, comma 2, c.p.c Gli Ermellini hanno ritenuto del tutto ininfluente, peraltro, la circostanza dedotta dal controricorrente, secondo la quale il Collegio di merito si era già pronunciato sulla notifica dell’impugnativa ritenendola invalida, in quanto le violazioni di norme processuali che comportino invalidità devono essere sempre oggetto di giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 maggio – 3 luglio 2015, n. 13765 Presidente Ceccherini - Relatore Nappi Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ro ma dichiarò inammissibile l'appello proposto dal Fallimento CI.Effe s.a.s. avverso la decisione che ne aveva rigettato la domanda intesa a ottenere la dichiarazione di simulazione o comunque di ineffi cacia del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 12 marzo 1992 da M.C., di chiarato fallito quale socio illimitatamente re sponsabile della CI.Effe s.a.s., e la Pasadena Investement Limited. Ritennero i giudici d'appello che, non essendo sta ta tempestivamente notificata alla Pasadena Investement Limited, l'impugnazione risultava inammis sibile a norma dell'art. 331 c.p.c., in quanto la causa promossa nei confronti della società irlande se era inscindibile dalle cause promosse nei con fronti degli altri convenuti. Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento CI.Effe s.a.s. sulla base di quattro motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso M.C Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce viola zione di legge e vizio di motivazione, deducendo che i giudici d'appello hanno deciso nell'erroneo presupposto della mancata notifica dell'impugnazione alla Pasadena Investement Limi ted, mentre i realtà la notifica fu rifiutata dalla società irlandese in ragione dell'uso della lingua inglese anziché di quella gaelica. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione, lamen tando che l'illegittimo rifiuto della notifica non sia stato considerato idoneo neppure a giustificare la rimessione in termini dell'appellante. Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora vi olazione di legge e vizio di motivazione, lamentan do che i giudici del merito abbiano contradditto riamente considerato inidonea la rinnovazione della citazione da essi stessi autorizzata. Con il quarto motivo infine il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano considerata tardiva la costituzione della società irlandese, benché intervenuta sette mesi prima dell'udienza di rinvio fissata dalla stessa corte d'appello. 2. E' fondato e assorbente il primo motivo del ri corso. Secondo quanto prevede l'art. 8 del Regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 sostituito poi dal Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio , il rifiuto della ricezione di un atto giudiziario notificato in un paese dell'Unione è ammesso solo quando non sia tradotto in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazio ne . Nel caso in esame, essendo indiscusso che l'atto da notificare risultava tradotto in lingua inglese, ne consegue che il rifiuto fu illegittimo, in quanto l'inglese era all'epoca una delle lingue ufficiali della Repubblica d'Irlanda, insieme al gaelico ir landese e allo scozzese, e che la notificazione de ve intendersi regolarmente eseguita a norma dell'art. 138 comma 2 c.p.c. Né ha rilievo il fat to, dedotto dal controricorrente M.C., che la corte d'appello avesse considerato invalida la notifica. Infatti, quando è controversa la vio lazione di una norma processuale che comporti inva lidità, il giudizio di legittimità ha per oggetto sempre e direttamente l'esistenza dell'invalidità, anche quando la decisione impugnata risulti censu rata perché non corrispondenza ai fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma processuale che si assume violata Cass., sez. II, 21 maggio 1963, n. 1312, m. 261956, Cass., sez. L, 20 luglio 1998, n. 7107, m. 517360, Cass. , sez. L, 1 settem bre 2004, n. 17564, m. 577598 . Spetta dunque a questa corte stabilire se era vali da la prima notifica dell'atto d'appello, indipen dentemente da quanto abbia deciso il giudice del merito. In accoglimento del primo motivo del ricorso, as sorbiti gli altri, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio anche per le spese. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del primo motivo del ri corso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza im pugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.