L’avvocato non si presenta in udienza perché manca la data di comparizione: è nullo l’intero procedimento

La mancata indicazione della data di udienza di comparizione rende nullo l’atto di citazione in appello, con conseguente nullità dell’intero procedimento del secondo grado di giudizio, per violazione del principio del contraddittorio. La deduzione di tale vizio, con l’impugnazione, impone la cassazione con rinvio della sentenza stessa e i Giudici del rinvio dovranno disporre la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13183, depositata il 26 giugno. Il caso. Il Tribunale di Modena condannava i convenuti, l’autore di un incidente stradale e la sua società di Assicurazioni, entrambi difesi dallo stesso avvocato, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti da un uomo a seguito di un sinistro stradale. La Corte d’appello di Bologna aumentava la somma da versare alla vittima. In riferimento ai predetti fatti, il condannato conveniva dinanzi al Tribunale di Modena il suo avvocato, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali per responsabilità professionale nel giudizio instaurato dalla vittima. L’uomo affermava che la condotta negligente del difensore consisteva in diverse attività nell’avere svolto attività difensiva tanto dell’assicurato che dell’assicuratore, in evidente conflitto di interessi, nel non avere presentato domanda di cattiva gestione del sinistro nei confronti dell’assicuratrice e nel non aver comunicato la pendenza del giudizio alla società cessionaria, tale da non poter opporre alla stessa la sentenza di secondo grado. Il Tribunale di Modena rigettava la domanda dell’attore. Lo stesso proponeva gravame, cui resisteva la società assicuratrice del difensore, presentando, a sua volta, appello incidentale condizionato, mentre l’avvocato rimaneva contumace. La Corte d’appello del capoluogo emiliano rigettava l’impugnazione principale. Il condannato ricorre per cassazione, mentre il difensore resiste con controricorso e inoltre propone ricorso incidentale condizionato. Ricorso condizionato. Prima di affrontare il caso di specie, gli Ermellini ricordano che, anche nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, il ricorso incidentale presentato dalla parte che ha vinto totalmente nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di merito comprese quelle relative alla giurisdizione o quelle preliminari di rito , ha il carattere di ricorso condizionato, a prescindere da ogni indicazione di parte. Ciò significa che deve essere trattato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state decise dal Giudice di merito. Qualora invece, sia intervenuta una tal decisione, tale ricorso incidentale deve essere affrontato dalla S.C. solo se l’interesse è attuale, dunque unicamente nel caso in cui il ricorso principale sia fondato Cass., Sez. Unite, n. 7381/13 . Poiché nel caso in esame, il Giudice di merito non si è pronunciato sulla questione proposta dal difensore con l’unico motivo del ricorso incidentale, occorre esaminare preliminarmente tale motivo che denuncia la nullità della sentenza e del procedimento. Nullità della vocatio in ius. L’avvocato sostiene infatti di non essersi costituito nel processo di secondo grado, a causa della mancata indicazione, nell’atto di citazione in appello, della data di comparizione, con conseguente nullità della vocatio in ius e violazione del principio di contraddittorio, nonché nullità del procedimento d’appello e della sentenza emessa dal Giudice di seconda istanza. I Giudici di legittimità ritengono il motivo fondato, in quanto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. Nullità della citazione , la mancata indicazione della data di comparizione rende nullo l’atto di citazione introduttivo del giudizio di appello, poiché costituisce un elemento necessario alla parte citata per organizzare il suo comportamento processuale. La nullità, non rilevata d’ufficio dai Giudici di merito nella contumacia del convenuto, comporta la nullità degli atti successivi, e della sentenza, e se eccepita con l’impugnazione, impone che la sentenza stessa venga cassata con rinvio. L’art. 164, comma 2, c.p.c. prevede infatti che, se il convenuto non si costituisce in giudizio, il Giudice che rilevi la nullità della citazione, ne ordina d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Tale rinnovazione sana i vizi e gli effetti processuali e sostanziali della domanda hanno efficacia ex tunc . Diverso orientamento della S.C Il Collegio non condivide il differente indirizzo espresso dalla stessa Corte nella sentenza n. 18868/14, secondo cui la mancata indicazione nella copia notificata dell’atto di citazione in appello, della data di udienza di comparizione rende inammissibile il gravame e il passaggio in giudicato della sentenza, poiché si tratterebbe di nullità insanabile, in quanto connessa alla mancanza di un elemento indispensabile richiesto dall’art. 342 c.p.c. Forma dell’appello . Tuttavia, a tal proposito gli Ermellini osservano che tali indicazioni sono richieste da tale articolo non a pena di inammissibilità, come invece espressamente previsto per le indicazioni di cui ai n. 1, 2 e 3 dello stesso articolo. Secondo la S.C., la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto rinnovare la citazione in appello, nelle modalità e con le conseguenze prima citate. Per questi motivi, la Suprema Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, che dovrà provvedere alla rinnovazione del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 febbraio – 26 giugno 2015, numero 13183 Presidente Russo – Relatore Scrima Svolgimento del processo Nel 1986 V.E. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, B.C. e la Tirrena Assicurazioni S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale del 23 aprile 1985. Si costituiva in giudizio, come difensore dei due convenuti, l'avv. F.T., chiedendo il rigetto della domanda attorea. In pendenza del giudizio, la Compagnia Tirrena Assicurazioni, con D.M. del 31.05.1993, era posta in liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale di Modena condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di L 69.798.420, oltre interessi, nonché alle spese legali. L'impresa cessionaria Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.a. pagava la somma di £ 127.772.011 per capitale, interessi e spese legali in favore del danneggiato. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sul gravame proposto dal V., in parziale riforma della sentenza di primo grado, aumentava a £ 89.939.564 l'ammontare risarcitorio per sorte capitale liquidato in primo grado, e condannava il B. al pagamento della somma di £ 101.009.813 oltre interessi e spese. Il V. notificava al B. un atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di Lire 111.668.936. Il debitore subiva quindi l'espropriazione mobiliare sui beni di sua proprietà valutati f 126.000.000 e, non essendo satisfattivo il prezzo ricavato dalla vendita degli stessi, versava transattivamente al danneggiato l'ulteriore somma di £ 30.000.000. In relazione ai predetti fatti, con atto di citazione notificato il 26 novembre 2002, B.C. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Modena, l'avvocato F.T. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali per responsabilità professionale nel giudizio instaurato dal V Il B. deduceva che la condotta negligente del difensore consisteva nell'aver svolto unitamente i patrocini dell'assicurato e dell'assicuratore, in evidente conflitto di interessi, nel non aver proposto domanda di mala genio del sinistro nei confronti della società assicuratrice e nell'aver omesso la comunicazione della pendenza del giudizio alla società cessionaria, ex art. 25 comma 2 della legge 24 dicembre 1969, numero 990, così da non poter opporre alla stessa la sentenza del secondo grado. Si costituiva in giudizio l'avv. T. chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in garanzia la propria società assicuratrice, la Milano Assicurazioni S.p.a., che si costituiva aderendo alle difese del convenuto. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 1993, rigettava la domanda attorea condannando il B. al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza il B. proponeva gravame, cui resisteva la Milano Assicurazioni S.p.a. proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato mentre l'avv. T. restava contumace. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 31 marzo 2011, rigettava l'impugnazione principale, condannando l'appellante al pagamento delle spese di quel grado. Per la cassazione della sentenza appena richiamata il B. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. L'avv. T. ha resistito con controricorso e ha, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. All'udienza fissata é stata depositata procura speciale della UnipolSai Assicurazioni S.p.a. già denominata Fondiaria-Sai S.p.a., quale incorporante di Unipol Assicurazioni S.p.a., Compagnia di Assicurazioni di Milano S.p.a. e Premafin Finanziaria S.p.a. all'avv. Cristiano Castrogiovanni. Motivi della decisione 1. Si osserva che, come già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita ove quest'ultima sia possibile da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale Cass., sez. unumero , 6 marzo 2009, numero 5456 Cass., sez. unumero , 4 novembre 2009, numero 23318 Cass., sez. unumero , 25 marzo 2013, numero 7381 . Alla luce del ricordato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte e considerato che il giudice del merito non si è pronunciato sulla questione proposta dal T. con l'unico motivo del ricorso incidentale, deve essere esaminato per primo tale motivo, con cui si lamenta nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 numero 4 c.p.c. per violazione degli art. 342,163 numero 7, 164, 359 e 291 c.p.c. . Deduce l'avv. T. che la sua non costituzione nel giudizio di secondo grado sarebbe dipesa dalla mancata indicazione, nell'atto di citazione in appello, della data di comparizione, con conseguente nullità della vocalio in ius e violazione del principio di contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., nonché nullità del procedimento di appello e della sentenza della Corte territoriale. 1.1. Il motivo è fondato, evidenziandosi che la censura trova conferma dalla lettura dell'atto di citazione in appello notificato al T. e da questi pure riportato per estratto nel corpo del controricorso con ricorso incidentale condizionato, oltre che allegato per intero a tale ultimo atto. Tale vizio provoca la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 164, primo comma, c.p.c., come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, numero 353, art 9, in vigore dal 30 aprile 1995, evidenziandosi che assume comunque rilievo quanto risulta dalla copia dell'atto notificata, in quanto è con riferimento a questa che la parte citata regola il suo comportamento processuale Cass. 11 febbraio 2008, numero 3205 Cass. 6 ottobre 2006, numero 21555 . La nullità, non rilevata d'ufficio dal giudice di primo o come nella specie di secondo grado nella contumacia del convenuto, rende nulli gli atti successivi nonché la sentenza e, dedotta con l'impugnazione, impone la cassazione della sentenza medesima. Tale cassazione, peraltro, deve avvenire con rinvio art. 383 c.p.c. atteso che l'art. 164 c.p.c., secondo comma, c.p.c. dispone che, se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Aggiunge che la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione v. Cass. 11 febbraio 2008,ßr3205 . Va precisato che, in relazione alla nullità dell'atto di citazione, la disciplina dettata dall'art. 164 c.p.c., è applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c. Cass., 1 ° gennaio 2008, numero 17951 Cass. 31 luglio 2007, numero 16877 Cass. 9 agosto 2007, numero 17474 , sicché la mera mancata indicazione della detta data non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e tanto vale ancor più nel caso all'esame, in cui la nullità dell'atto di appello, per la mancata indicazione della detta data, non rilevata dal giudice, ha reso nullo l'intero procedimento del secondo grado di giudizio per lesione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario T Non condivide, infatti, il Collegio il diverso orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte numero 18868 dell'8 settembre 2014, secondo cui l'omessa indicazione, nella copia notificata dell'atto di citazione in appello, della data dell'udienza di comparizione produce l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria poiché ricollegata all'assenza di un elemento necessariamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. attraverso il richiamo al precedente art. 163 al riguardo si osserva che le indicazioni prescritte da tale ultimo articolo sono richieste dall'art. 342 c.p.c. non a pena di inammissibilità, come è invece previsto espressamente per le indicazioni di cui ai nnumero 1, 2 e 3 del medesimo articolo. La Corte di merito avrebbe dovuto, quindi, disporre - esercitando il potere-dovere stabilito dal secondo comma dell'art. 164 c.p.c. - la rinnovazione della citazione in appello in un termine perentorio, con le conseguenze contemplate nella norma ora citata v. Cass. 11 febbraio 2008, numero 3205 . 2. Pertanto, poiché detta norma - pur in presenza delle nullità contemplate nel primo comma - prevede una sequenza di atti destinati a consentire la prosecuzione del giudizio la cui attivazione è demandata al giudice che deve disporla d'ufficio , la sentenza impugnata -- in accoglimento dell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato - va cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché provveda in base al disposto del detto art. 164, secondo comma, c.p.c. e alla rinnovazione del giudizio di appello. 3. Resta assorbito l'esame dei motivi del ricorso principale. 4. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito l'esame dei ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.