L'auto pignorata non si trova, il creditore iscrive comunque ma il processo si chiude per infruttuosità

Il d.l. n. 132/2014, anche grazie alle novità contenute nella legge di conversione n. 162/2014, è intervento su alcuni passaggi dell'esecuzione forzata al fine di realizzare l'obiettivo di rendere il processo civile anche esecutivo più efficiente.

In questa direzione troviamo due norme che l'ordinanza del Tribunale di Mantova del 26 maggio 2015 mette in relazione tra loro. Il pignoramento degli autoveicoli. La prima norma richiamata ed introdotta dalla legge di conversione è l'art. 521 bis c.p.c. che ha dettato specifiche norme in tema di pignoramento di autoveicoli che tengono conto della peculiarità di qui beni. Peculiarità che consistono, principalmente, da un lato, nelle regole che governano la circolazione di quei beni e, quindi, le vicende che interessano la trascrizione nel pubblico registro automobilistico e, dall'altro lato, la difficoltà di reperire fisicamente l'autovettura in qualche luogo. A tal proposito si legge che il pignoramento contiene altresì l'intimazione al debitore di consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie. Se quel termine decorre inutilmente gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie così che possa procedere alla vendita in presenza fisica del bene . La comunicazione dell'IVG. Una volta che l'IVG abbia ricevuto in consegna il bene ne assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Comunicazione importante perché rappresenta il dies a quo del termine di 30 giorni entro il quale il creditore procedente deve iscrivere a ruolo il pignoramento dell'autoveicolo pena l'estinzione del pignoramento stesso. Nel caso di specie, però, il creditore procedente ha comunque effettuato l'iscrizione a ruolo senza aver ricevuto la comunicazione dell'IVG con la conseguenza che il giudice ha potuto affermare che evidentemente, i predetti autoveicoli non le sono stati consegnati . Estinzione per infruttuosità. A questo punto, però, il giudice ha dovuto decidere sul da farsi. Ed infatti, in teoria, non è certamente preclusa la vendita di un bene mobile pur registrato senza la consegna fisica del bene. Senonché il giudice, correttamente, si è chiesto chi mai sarebbe disposto a comprare e ammesso e non concesso che fosse disposto a quale prezzo un bene come l'autovettura senza averlo a disposizione. Ecco allora che per il giudice deve trovare applicazione l'altra norma che abbiamo prima richiamato e cioè l'art. 164 bis , disp. att. c.p.c. secondo cui quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo. E così è stato in questo caso ove il giudice ha fatto applicazione della nuova norma sulla base proprio della probabilità di liquidazione del bene prossima allo zero!

Tribunale di Mantova, esecuzioni mobiliari, ordinanza 26 maggio 2015 Giudice Bulgarelli Vista l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva avente ad oggetto alcuni autoveicoli pignorati in danno dell’esecutata da parte del creditore procedente. Considerato che non risulta pervenuta da parte dell’I.V.G. la comunicazione prevista dall’art. 521 bis, comma 3, c.p.c. dalla cui data decorre il termine di giorni 30 per l’iscrizione a ruolo e che pertanto, evidentemente, i predetti autoveicoli non le sono stati consegnati tale circostanza non è, infatti, nemmeno documentata dal creditore procedente . Ritenuto che un’esecuzione forzata senza che siano presenti i beni oggetto della stessa non ha alcuna possibilità di pervenire al soddisfacimento delle ragioni del creditore procedente e che non sia pertanto possibile allo stato conseguire un ragionevole soddisfacimento della pretesa del creditore. Visto l’art. 164 bis disp. att. c.p.c. Dichiara L’estinzione anticipata del processo di esecuzione di cui trattasi e autorizza la restituzione del titolo esecutivo e del precetto.