Inammissibile l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo notificato presso la sede legale a soggetto dichiaratosi incaricato

In tema di procedimento di ingiunzione, e quindi di responsabilità contrattuale, è valida la notificazione del decreto ingiuntivo presso la sede legale della persona giuridica nelle mani di un soggetto dipendente della stessa società notificante e qualificatosi come addetto alla ricezione della corrispondenza della società ingiunta così, in caso di mancata prova da parte della società debitrice dell’assenza di qualsiasi incarico, al consegnatario, relativo al ricevimento di tale corrispondenza ad hoc, non è invocabile la forza maggiore e/o il caso fortuito per la tardiva conoscenza del decreto ai fini dell’impugnazione dopo la scadenza del relativo termine.

E’, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, stante l’esistenza di un particolare rapporto o prassi tra la società creditrice e quella debitrice ed accertata la mancanza di una specifica prova contraria da parte di quest’ultima società ingiunta , venga dichiarata inammissibile l’opposizione oltre il termine fissato nel decreto. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 10201/15, decisa il 1 aprile e depositata il 19 maggio. Il caso. Una società notificava un decreto ingiuntivo, per il pagamento delle proprie competenze professionali relative alla progettazione di un acquedotto, presso la sede legale di una società consortile, avente sede operativa in un’altra città, nei riguardi di un soggetto dipendente della società creditrice, avente presso lo stesso indirizzo la propria sede legale ed operativa, e qualificatosi come incaricato dalla medesima società debitrice alla consegna della corrispondenza in precaria assenza di dipendenti di quest’ultima società. Così, la società ingiunta si opponeva, invano, al decreto dopo la scadenza del relativo termine fissato nel medesimo decreto . L’opposizione tra diligenza e conoscenza la colpa nella legittimazione passiva. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 4 e 24 Cost., 1173, 1710, 2409, 2697 e 2700 c.c., 145, 148 e 650 c.p.c. All’uopo , necessita focalizzare sul concetto di obbligazione, inadempimento, illecito, notificazione, onere della prova, procedimento, ingiunzione. Sul piano procedurale, la principale osservazione riguarda i presupposti per l’opposizione tardiva e, cioè, la prova della mancata tempestiva conoscenza a causa dell’irregolarità della notificazione o del caso fortuito o forza maggiore Corte cost. 20-05-1976, n. 120 . Sotto il profilo sostanziale, tre le osservazioni da effettuare. La prima sulla natura giuridica della relata di notificazione e sulla relativa fede privilegiata inerente l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e le circostanze di sua diretta percezione Cass. n. 25860/2008, 4590 e 8799/2000, 7763/99 e 6403/96 . La seconda sugli obblighi di condotta configurabili in capo ad una persona giuridica ed all’intimato e, segnatamente, l’adozione di cautele idonee ai fini della ricezione o, almeno, della tempestiva conoscenza della corrispondenza pervenuta nel periodo di assenza dei propri dipendenti Cass. n. 25737/2008, 6769/01, 5584 e 5220/98 nonché la prova dell’assenza di qualsiasi rapporto lavorativo ed incarico, anche provvisorio e/o precario, al ritiro degli atti giudiziari ad hoc Cass. n. 14865/2012 e n. 15798/2010 . Sul punto, è da sottolineare, infatti, la regolarità della notifica effettuata al soggetto non necessariamente dipendente della stessa società ingiunta. La terza sui concetti di forza maggiore, quale forza esterna assolutamente ostativa, e di caso fortuito, quale fatto oggetto non volontario ed autonomamente causativo dell’evento. De iure condito, il principio oggettivo di territorialità notifica presso la sede legale genera una presunzione di diritto sulla legittimazione del soggetto alla ricezione degli atti. In tal senso, l’omissione probatoria ex adverso sulle qualità convenzionali del soggetto consegnatario influisce negativamente sul tempo dell’opposizione, riattivando” così l’obbligo della tempestività nell’impugnazione dell’atto e neutralizzando” di fatto il diritto di ricevere il medesimo atto inoltre, avendo la società ingiunta affermato senza prova l’assenza di autorizzazione” per il consegnatario e non essendo pertanto questi obbligato ad informare ovvero a trasmettere l’atto, ciò impedisce il risarcimento del danno, essendo quest’ultimo imputabile esclusivamente alla condotta colposa della società ingiunta, l’ammissibilità della querela di falso e l’invocabilità del mandato per invertire le responsabilità sulla mancata conoscenza tempestiva del decreto. Rebus sic stantibus , non è necessaria la notificazione del decreto ingiuntivo presso la sede operativa se già effettuata presso la sede legale della medesima società ingiunta ed è, altresì, irrilevante che la società ingiungente abbia la propria sede presso lo stesso indirizzo. Il debitore risponde in via esclusiva delle proprie scelte organizzative. In ambito di notifica di ingiunzione di pagamento da crediti di lavoro a società avente sede legale ed operativa in due luoghi differenti, non si configura alcuna forza maggiore e/o caso fortuito, e dunque alcuna violazione e lesione etero - imputabile, se la mancata conoscenza del decreto, da parte della società ingiunta, dipenda direttamente ed esclusivamente dall’assenza del personale presso la relativa sede legale così, la società creditrice ingiungente può notificare il decreto al soggetto che si trovi, non occasionalmente, presso la sede legale della persona giuridica destinataria App. L’Aquila 14-11-2011 n. 1076 . Ergo, il ricorso va respinto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1 aprile – 19 maggio 2015, n. 10201 Presidente Forte – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo La società consortile AMP ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo notificatole dalla società SIPEC per il pagamento delle competenze professionali relative alla progettazione di un acquedotto, deducendo la nullità della notifica e comunque di non avere avuto conoscenza del decreto per causa di forza maggiore infatti il suddetto decreto era stato notificato nella propria sede legale a L'Aquila, dove non erano presenti persone abilitate alla ricezione della posta, poiché la propria sede operativa era a l'atto era stato ricevuto da una dipendente V.E. della stessa SIPEC, che aveva lì la propria sede legale e operativa, qualificatasi come incaricata alla consegna della corrispondenza destinata ad AMP né la SIPEC né la V. l'avevano informata della notifica e, quindi, essendo scaduto il termine per l'opposizione tempestiva, l'opposizione tardiva era ammissibile, nonché fondata nel merito in subordine, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno della SIPEC perché non aveva notificato il decreto presso la propria sede operativa e della V. perché si era qualificata come addetta alla consegna senza esserlo. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile. La Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza 14.11.2011, ha rigettato il gravame della AMP e dichiarato assorbito il gravame incidentale della SIRCAP. Ad avviso della Corte, la AMP non aveva dimostrato che la V. fosse priva di alcun incarico di ricevere la notifica degli atti giudiziari, neppure a titolo provvisorio e precario, non essendo necessario che il consegnatario prestasse attività lavorativa per il soggetto destinatario dell'atto giudiziario la stessa AMP aveva ammesso di avere affidato alla SIPEC l'incarico di ritirare la corrispondenza e non era verosimile la tesi che fosse escluso il ritiro degli atti giudiziari la querela di falso presentata nei confronti della V. era inammissibile perché volta a contestare la veridicità di un atto non assistito da fede privilegiata, e cioè la sua dichiarazione d'essere stata autorizzata a ritirare gli atti per la AMP la domanda di risarcimento del danno era infondata, in mancanza di profili di colpa nel comportamento della SIPEC e della V. . La AMP ricorre per cassazione sulla base di sette motivi. Resistono con controricorsi la V. e la SIPEC quest'ultima propone un ricorso incidentale affidato a un motivo. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso principale imputa ai giudici di merito vizio di motivazione per avere ritenuto valida la notifica del ricorso a persona E. V. non avente alcuna relazione con la AMP, omettendo di pronunciarsi sulla circostanza decisiva che essa non aveva mai lavorato per la AMP e che aveva dichiarato di lavorare esclusivamente per la SIPEC il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 e. e, per avere erroneamente posto a carico della AMP l'onere di provare l'invalidità della notifica, mentre spettava alla SIPEC l'onere di provare il conferimento alla V. dell'incarico di ritirare le notificazioni degli atti giudiziari indirizzati alla AMP. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui, ai fini della regolarità della notificazione degli atti alle persone giuridiche mediante consegna a persona addetta alla sede art. 145, primo comma, c.p.c. , è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti - come nel caso in esame - la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla società, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la suddetta presunzione, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno v. Cass. n. 14865/2012, n. 15798/2010 . La V. , che ha ricevuto l'atto giudiziario nella qualità di incaricata della AMP che ne cura la consegna in precaria assenza , non ha dichiarato nel giudizio di non avere avuto alcun incarico di ritirare la posta per conto della AMP, ma soltanto di essere dipendente della SIPEC e di lavorare esclusivamente per essa. Inoltre, i giudici di merito hanno osservato e la ricorrente ha confermato che vi era una prassi instauratasi tra le due società secondo la quale la corrispondenza pervenuta presso la sede legale della AMP, evidentemente ricevuta per suo conto da parte della V. , doveva essere inviata presso la sede romana, come avvenuto per altra corrispondenza proveniente da enti istituzionali e da privati. È questa un'argomentazione adeguata ed esente da vizi logici, nonché ulteriormente confermata dalla Corte d'appello che ha giudicato inverosimile e, comunque, non dimostrata la tesi secondo cui l'accordo tra le due società, che era all'origine della prassi sopra ricordata, escludesse la notifica degli atti giudiziari. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2700 c.c., 145 e 148 c.p.c., per avere rigettato la querela di falso nonostante che la relata di notifica fosse nulla, se non inesistente, in quanto l'atto era stato ricevuto da un soggetto che non era rappresentante della AMP né incaricato di riceverlo. Il motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità v. Cass. n. 25860/2008, n. 4590 e 8799/2000, n. 7763/1999, n. 6403/1996 , la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco come nel caso di persona qualificatasi familiare convivente o, per le persone giuridiche, incaricata di ricevere la notificazione e non per tutte le altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte, la cui veridicità può costituire oggetto di prova contraria. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che tale prova non fosse stata offerta dalla AMP che aveva l'onere di dimostrare la mancanza di qualsiasi incarico alla V. di ricevere la notifica degli atti giudiziari, anche a titolo precario o provvisorio. Nel quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 650 c.p.c. e vizio di motivazione, poiché i giudici di merito non avrebbero valutato né motivato su un fatto decisivo per il giudizio infatti, pur ipotizzando la validità della notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione tardiva doveva ritenersi ammissibile, poiché la mancata tempestiva conoscenza del decreto non era imputabile a responsabilità della AMP, ma della SIPER e della V. che non avevano comunicato la ricezione né trasmesso il decreto ingiuntivo presso la propria sede operativa di . Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo art. 650 c.p.c. , la forza maggiore e il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria, circostanze non invocabili nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto a causa dell'assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza v. Cass. n. 25737/2008, n. 6769/2001, n. 5584 e 5220/1998 . Nella fattispecie in esame, i giudici di merito, con valutazione adeguata ed esente da vizi logici, hanno ritenuto imputabile ad AMP la scelta organizzativa di stabilire la sede legale in un luogo diverso dalla sede operativa e di non presidiarla con dipendenti o soggetti di propria fiducia abilitati alla ricezione degli atti. Il quinto e sesto motivo denunciano vizio di motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno asseritamente causato dalla condotta della SIPEC e della V. che avrebbero consapevolmente omesso di informare tempestivamente la AMP dell'avvenuta ricezione del decreto ingiuntivo, in tal modo violando l'art. 1710 c.c., che impone al mandatario il compimento di tutti gli adempimenti occorrenti per evitare che siano compromessi i diritti del mandante, e l'art. 2409 c.c., essendo la SIPEC responsabile della condotta illecita della propria dipendente. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, poiché, cumulando impropriamente profili di fatto e di diritto, mirano ad una revisione, non consentita in sede di legittimità, del giudizio espresso dai giudici di merito, i quali hanno escluso la responsabilità della SIPEC e della V. per mancanza o mancata dimostrazione di una loro colpa nella vicenda causativa del danno lamentato dalla ricorrente. In conclusione, il ricorso principale è rigettato e quello incidentale, proposto dalla SIPEC in via condizionata, è assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara il ricorso incidentale assorbito condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10,000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.