Sentenza da registrare: se una parte non adempie, si può richiedere un decreto ingiuntivo

La sentenza non costituisce titolo esecutivo quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia.

Lo ha stabilito il gdp di Salerno nella sentenza del 12 maggio 2015. Il caso. Una società conveniva in giudizio davanti al gdp di Salerno un privato, proponendo opposizione ad un decreto ingiuntivo per una somma di circa 178 euro, con cui le erano state richieste, in qualità di parte soccombente, le spese di registrazione di una precedente sentenza anticipate dalla parte vittoriosa. La società deduceva la duplicazione del titolo esecutivo e l’abuso del diritto. La parte opposta precisava che, a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione, aveva contatto sia telefonicamente che a mezzo mail l’avvocato di controparte, ma invano, per invitarlo ad effettuare il pagamento. Aveva poi provveduto la stessa parte opposta al pagamento dell’imposta di registro per evitare maggiori sanzioni. Serve un titolo esecutivo? Il gdp di Salerno sottolinea che le spese di registrazione della sentenza erano a carico della parte soccombente nel giudizio, quindi della società. La questione da affrontare riguarda la necessità per la parte vittoriosa di ottenere o meno un nuovo titolo esecutivo. Nel caso di specie, le spese di registrazione della sentenza erano state corrisposte solo tre anni dopo la sentenza, in seguito all’avviso di liquidazione inviato dall’Agenzia delle Entrate. La sentenza non può aiutare. Il gdp richiama anche la pronuncia n. 1198/2012 della Corte di Cassazione, che in tale occasione aveva affermato che la sentenza non costituisce titolo esecutivo quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia. Di conseguenza, nel caso di specie, l’opposto aveva legittimamente richiesto il decreto ingiuntivo nei confronti della parte soccombente, la quale non aveva adempiuto all’obbligo posto a suo carico di effettuare la registrazione della sentenza. Perciò, il gdp di Salerno rigetta l’opposizione della società e conferma il decreto ingiuntivo.

Giudice di Pace di Salerno, sentenza 12 maggio 2015 Giudice Vingiani Svolgimento del processo Con atto di citazione debitamente notificato la G.I. Spa conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, R.G., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo numero per l’importo di Euro 178,36 , con cui le erano state richieste, in qualità di parte soccombente, le spese di registrazione della sentenza del Giudice di pace di Salerno anticipate dalla parte vittoriosa. A sostegno dell’opposizione G.I. Spa deduceva la duplicazione del titolo esecutivo e l’abuso del diritto. All’udienza di prima comparizione si costituiva parte opposta che contestava l’avverso dedotto precisando che a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione aveva contattato telefonicamente ed a mezzo mail invano il collega di controparte invitandolo ad effettuare il pagamento e che aveva provveduto al pagamento dell’imposta di registro per evitare maggiori sanzioni. Acquisita la documentazione prodotta, previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti la causa all’udienza del 2/3/15 veniva riservata a sentenza. Motivi della decisione Posto che non vi è dubbio alcuno che le spese di registrazione della sentenza sono a carico della parte soccombente in giudizio e quindi di G.I. Spa, il thema decidendum è rappresentato dalla necessità per la parte vittoriosa di ottenere o meno un nuovo titolo esecutivo. Nella fattispecie è opportuno rilevare che le spese di registrazione della sentenza sono state corrisposte soltanto dopo tre anni dalla sentenza ed a seguito di avviso di liquidazione inviato dall’Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione con sentenza numero 1198/2012 ha richiamato il principio consolidato, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza non costituisce titolo esecutivo quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia”. In tal senso si vedano ,tra le altre, Cass. 27.6.2011 numero 14192 Cass. 16.6.2008 numero 16212 Cass.21.2.2001 numero 2500 Cass. 3.5.1991 numero 4858 e Cass. S.U. 21.8.1990 numero 8533. Orbene, in ossequio all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione l’opposto ha legittimamente richiesto il decreto ingiuntivo nei confronti della parte soccombente che non aveva adempiuto all’obbligo posto a suo carico di effettuare la registrazione della sentenza. L’opposizione è totalmente destituita di fondamento e va, pertanto, disattesa con ogni consequenziale effetto di legge. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della domanda ed all’attività espletata, applicando i parametri di cui al D.M. numero 55/14 con aumento del 33% per manifesta infondatezza dell’opposizione ai sensi dell’articolo 4 comma 8. P.Q.M. Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G.I. Spa nei confronti di R.G. con atto di citazione tempestivamente notificato , così provvede 1. Rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo numero R.G. numero . 2. Condanna G.I. Spa alla rifusione in favore di R.G. delle spese processuali da quest’ultimo sostenute per il presente procedimento, che liquida in complessivi €.460,00, di cui €. 20,00 per spese, €.440,00 per compenso professionale liquidato ai sensi del D.M. Giustizia numero 55/14 nonché oltre rimborso spese generali, accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.