Processo civile telematico a macchia di leopardo: possibile l'uso della carta per il procedimento di ingiunzione europeo

Il passaggio dall'era della carta all'era della telematica nel processo civile è in corso e, in evitabili sono le varie problematiche derivanti, il più delle volte, da un mancato coordinamento delle varie normative processuali che si sono susseguite nel tempo.

Il Tribunale di Milano, con il decreto 8 aprile 2014 5 n. 10488, affronta un nuovo aspetto del rapporto tra le regole processuali e le regole del processo civile telematico con riferimento al procedimento di ingiunzione europeo che coinvolge, questa volta, anche la normativa europea. Decreto ingiuntivo telematico . Il punto dolente è rappresentato dall'applicabilità, o no, della regola generale prevista dall'art. 16 bis, d.l. n. 179/2012 secondo la quale a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche . Una regola non indifferente per il ricorrente dal momento che il deposito di un ricorso cartaceo” determina l'inammissibilità del ricorso cfr. in questa direzione Trib. Reggio Emilia, decreto 1 luglio 2014 . L'ingiunzione europea . Ed allora, quid juris per il procedimento di ingiunzione europeo previsto dal Reg. 1896/2006 pensato per semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti non contestati ? Alla domanda di ingiunzione europea si devono applicare le norme di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile e, cioè, gli artt. 633 e seguenti c.p.c. e, quindi, anche l'obbligo del deposito telematico? Moduli standard . Orbene, l’ingiunzione di pagamento rappresenta una procedura alternativa e facoltativa rispetto ai procedimenti previsti dalla varie legislazioni nazionali come per l'appunto il decreto ingiuntivo . Una procedura che segue le norme del Regolamento 1896/2006 e che va introdotta a mezzo di una procedura semplificata che prevede l’utilizzazione di moduli standard” resi disponibili agli interessati. Il legislatore nazionale può prevedere l'applicazione di norme processuali interne ma nei limiti consentiti dal Regolamento e nel rispetto del principio di equivalenza ed effettività la sentenza CGUE 13 dicembre 2012 nella causa 215/11 . Per il Tribunale di Milano esiste una normativa specifica in materia di forma per la domanda di ingiunzione europea ed infatti, l’art. 7, comma 5, Reg. prevede che la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine . Ammesso il deposito cartaceo. A tal proposito l’Italia ha comunicato che il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione prevista dal regolamento n. 1896/2006/CE è il supporto cartaceo . Ne deriva che, secondo il Tribunale di Milano, il regolamento non può essere interpretato nel senso che l’art. 16 bis [del decreto legge 179/2012] imponga anche per la ingiunzione europea l’obbligo della forma telematica essendo sufficiente che le ingiunzioni europee di pagamento siano presentate su supporto cartaceo non vi sono altri requisiti .

Tribunale Milano, sez. IX Civile, decreto 8 aprile, n. 10488 Giudice Buffone In fatto La Società s.p.a., partita IVA, residente in Milano, via n. 1 dichiara di essere creditrice della società ”, TVA , con sede in Francia, nella città di , alla via . In particolare, allega un credito pecuniario – certo, liquido ed esigibile – di €. 40.500,00 oltre interessi legali al tasso dell’8,5% dalla data del 17 maggio 2014 alla data dell’11 marzo 2015. Allega, a fondamento e prova della pretesa creditoria, la fattura n. /2014, una promessa di pagamento firmata dal debitore in data 25 settembre 2014 e i solleciti notificati per intimare il saldo. Sulla scorta delle allegazioni sin qui illustrate, la parte ricorrente presenta domanda di ingiunzione di pagamento europea, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 1 del regolamento CE n. 1896/2006 come modificato dal Reg. UE n. 936/202 , utilizzando il Modulo A. Deposita il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, in data 16 marzo 2015. Sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito e sussistono i presupposti per l’applicazione del Regolamento CE 1896/2006. In diritto premessa Il Tribunale rileva come vi sia un contrasto sopravvenuto tra la normativa europea che regola l’ingiunzione di pagamento europea e la normativa interna che disciplina il ricorso per decreto ingiuntivo. [2.1]. Per il diritto interno italiano, l’ingiunzione di pagamento segue le norme di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile artt. 633 c.p.c. e seguenti ai sensi dell’art. 16-bis decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche . Pertanto, per tutti i ricorsi monitori depositati dopo il 30 giugno 2014 come quello sui sub iudice , l’eventuale deposito su supporto cartaceo è sanzionato con l’inammissibilità v., ad es., Trib. Reggio Emilia, decreto 1 luglio 2014, est. G. Fanticini . [2.2]. Per il diritto europeo, l’ingiunzione di pagamento segue le norme del citato Regolamento CE 1896/2006 e va introdotta a mezzo di una procedura semplificata che prevede l’utilizzazione di moduli standard” resi disponibili agli interessati. In diritto soluzione del contrasto Il contrasto va risolto ritenendo ammissibile il deposito della ingiunzione europea su supporto cartaceo. [3.1]. In primo luogo, giova rilevare come il procedimento monitorio europeo sia istituto autonomo e diverso dai procedimenti monitori interni agli Stati Membri e, pertanto quanto all’Italia , non sia riconducibile al procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile sottoposto all’obbligo della forma telematica. Ciò è reso evidente dall’art. 1 comma II del Reg. 1896/06 che consente di utilizzare i procedimenti interni alla legislazione dello Stato Membro piuttosto che l’ingiunzione europea, intesa dunque come strumento supplementare e facoltativo” per il ricorrente che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale” v. Considerando n. 10 . Pertanto il regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale. Un primo punto è, dunque, già di supporto per la soluzione dello iato tra le due legislazioni l’una quella interna non è applicabile ai casi disciplinati dall’altra, regolando le due normazioni istituti diversi. Al procedimento ingiuntivo europeo, quindi, non si applica l’art. 16-bis d.l. 179/2012. [3.2]. In ogni caso, il Regolamento n. 1896/2006 espressamente introduce una regolamentazione relativa alla forma della ingiunzione europea. Ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Reg. cit., la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine . L’Italia ha comunicato, nel rispetto del Regolamento in parola, che il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione prevista dal regolamento n. 1896/2006/CE è il supporto cartaceo . Alla luce dei dati sopra riportati, il regolamento non può essere interpretato nel senso che l’art. 16-bis cit. imponga anche per la ingiunzione europea l’obbligo della forma telematica. E’ sufficiente che le ingiunzioni europee di pagamento siano presentate su supporto cartaceo non vi sono altri requisiti possono essere previste forme aggiuntive es. quella elettronica o requisiti particolari ad es. per la spedizione , ma il supporto cartaceo resta la regola comune di base v. Guida pratica per l’applicazione del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, a cura della Commissione Europea . [3.3]. L’opzione ermeneutica che assegna prevalenza alla forma cartacea – poiché prevista dal reg. 1896/2006 – si impone anche per effetto delle direttive interpretative offerte dalla giurisprudenza di Lussemburgo che, come noto, vincolano questo giudice interpretazione cd. conforme a diritto europeo cfr. Corte cost., sent. 8 giugno 1984, n. 170 cfr. CGCE, sent. 16 dicembre 1993, C-334/92, Wagner . La Corte di Giustizia, infatti, in materia di procedimento di ingiunzione europea ha avuto modo di precisare che gli Stati membri non possono imporre liberamente requisiti ulteriori di forma, previsti dalla loro legislazione nazionale, in relazione alla domanda d’ingiunzione di pagamento europea ciò perché l’articolo 7 del regolamento CE n. 1896/2006 dev’essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare v. Corte Giustizia UE, sez. I, 13 dicembre 2012 - Iwona Szyrocka contro SiGer Technologie GmbH . Il risultato interpretativo che ne deriva inapplicabilità della forma telematica alla ingiunzione europea non dà fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale poiché costituisce l’esito di un bilanciamento ermeneutico sostenibile che limita il persistente utilizzo del supporto cartaceo ai soli casi delle procedure europee. PER QUESTI MOTIVI essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8 reg. 1896/2006, DISPONE procedersi a mezzo del modulo standard E.