Diritto alla pensione dei pubblici dipendenti: giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti

La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934 ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7958, depositata il 20 aprile 2015. Il fatto. Diversi dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adivano il Tribunale territorialmente competente, in funzione di Giudice del lavoro per sentire accertare e dichiarare il loro diritto soggettivo – entro una certa data - alla maturazione dei requisiti al pensionamento sulla base della normativa pensionistica loro applicabile al momento dell’inizio dell’anno scolastico di riferimento. Costituitosi l’INPS, eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice civile ordinario in favore della Corte dei Conti, sul presupposto che la controversia ineriva alla sua giurisdizione esclusiva per essere riconducibile alla materia delle pensioni pubbliche. Il Tribunale adito dichiarava con sentenza il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore di quella della Corte dei Conti. Riassunto il giudizio dinnanzi al giudice ritenuto competente, quest’ultimo, con ordinanza, sollevava conflitto di giurisdizione a norma dell’art. 59, comma 3, l. n. 69/2009, ritenendo sussistente la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il tutto veniva rimesso alla Corte di Cassazione a norma dell’art. 380 ter c.p.c I presupposti della giurisdizione della Corte dei Conti. Nella specie, gli Ermellini, rinviando e, nel contempo, facendo proprio l’orientamento della Sezioni Unite in materia, hanno ritenuto individuare la giurisdizione contabile per le ragioni che seguono. In primis , ai fini dello scrutinio delle domande per il diritto alla pensione è necessario un accertamento del momento di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori che hanno introdotto la controversia l’accertamento di tale momento concerne il fatto estintivo del rapporto di lavoro, e pertanto riguarda una vicenda – quella estintiva - che appartiene allo svolgimento del rapporto di lavoro, rappresentandone il momento finale. Tale accertamento, individua il bene della vita il diritto alla pensione che l’azione esercitata vuole veder riconosciuto. In particolare, detto accertamento è postulato come un bene della vita che si identifica in via diretta e finale in un certo modo di essere del rapporto previdenziale, in quanto l’accertamento che il rapporto lavorativo deve cessare ad una certa data consente il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico. In sintesi, il bene della vita di cui si chiede tutela è proprio il diritto di andare in pensione, non già l’accertamento della cessazione del rapporto di lavoro per una vicenda estranea alla logica normativa e fattuale del rapporto previdenziale ed inerente il rapporto di lavoro come tale, cioè per le posizioni di diritto e obbligo che da esso discendono. Concludendo. Ne segue che nel caso di specie ricorre una richiesta di tutela giurisdizionale tale che, inerendo all’accertamento del modo di essere del rapporto previdenziale ed in particolare, al diritto di vedere accertata la condizione di maturazione del diritto al pensionamento ad una certa data, l’incidenza di tale accertamento anche come individuatore di una possibile causa di cessazione del rapporto di lavoro resta su quel piano di correlazione fra maturazione del diritto a pensione e la cessazione del rapporto di lavoro, che è connaturato alla giurisdizione contabile quando sollecitata all’accertamento della maturazione del diritto a pensione al verificarsi delle condizioni di pensionamento.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 10 marzo – 20 aprile 2015, n. 7958 Presidente Rovelli – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. Pa.Cl. , Lu.Ba. , M.M.C. , L.R. e P.O. , tutte dipendenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ricorso del 12 novembre 2012 adivano il Tribunale di Tortona, in funzione di giudice del lavoro, proponendo, nei confronti dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici ex I.N.P.A.P. e del detto ministero le seguenti domande 1. Accertarsi e dichiararsi il diritto soggettivo dei ricorrenti alla maturazione dei requisiti necessari entro la data del 31.8.2012 e/o 31.12.2012, anziché al 31.12.2011, e al conseguente collocamento in quiescenza dalla l'1/9/2012, sulla base della normativa pensionistica a loro applicabile al momento dell'inizio dell'anno scolastico 2011/2012 1 settembre 2011 con termine 31 agosto 2012 , antecedente al [ ] D.L. 201/2011 convertito in legge, che ha introdotto nuova disciplina in materia pensionistica, con le decorrenze indicate nelle rispettive domande di pensionamento 2. Accertarsi e dichiararsi la violazione da parte convenuta della ratio e delle disposizioni previste dallo stesso articolo 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici del citato D.L. n. 201, nonché di tutte le norme costituzionali, primarie e di contrattazione collettiva a tutt'oggi in vigore e applicabili al comparto scuola in materia di inizio cessazione dal servizio, per le causali e le circostanze di cui al presente ricorso 3. Ordinare all'amministrazione convenuta di conformarsi a quanto deciso adottando tutti i provvedimenti amministrativi del caso al fine di consentire il corretto esercizio del diritto soggettivo dei ricorrenti di cui alla domanda di accertamento e declaratoria nel merito sub 1”. In via subordinata si riservavano di agire con separato giudizio di merito per la richiesta di risarcimento dei danni subiti per la lesione del diritto al trattamento di quiescenza e in via ancora subordinata prospettavano questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, dell'art. 24, terzo comma, della legge 214/2011 e dell'art. 1, comma 21, della legge 148/2011, sollecitando in alternativa all'elevazione della questione di costituzionalità una lettura costituzionalmente orientata di tale normativa. p.2. L'I.N.P.S. si costituiva ed eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice civile ordinario in favore della Corte dei Conti, assumendo che la controversia ineriva alla sua giurisdizione esclusiva per essere riconducibili alla materia delle pensioni pubbliche. p.3. Il Tribunale di Tortona, con sentenza n. 57 del 4 marzo 2013, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore di quella della Corte dei Conti. p.4. I ricorrenti riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Piemonte, con ricorso notificato il 17 settembre 2013 ed in quella sede l'I.N.P.S. resisteva deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa. p.5. Con ordinanza emessa a verbale di udienza del 18 febbraio 2014 la Sezione Giurisdizionale della Regione Piemonte della Corte dei Conti ha sollevato conflitto di giurisdizione a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009, ritenendo sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. p.6. Nel presente procedimento di risoluzione del conflitto di giurisdizione ha svolto attività difensiva soltanto l'I.N.P.S p.7. Richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte a norma dell’art. 380-ter c.p.c., all'esito del loro deposito è stata fissata l'odierna adunanza della Corte e del relativo decreto è stata fatta notificazione all'avvocato della parte costituita. Considerato quanto segue p.1. Nelle sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice contabile ed anche l’I.N.P.S. nella sua memoria di costituzione ha formulato analoga richiesta. p.2. Le conclusioni del Pubblico Ministero vanno condivise quanto all'inerenza della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti. p.2.1. Recentemente queste Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 8929 del 2014, hanno esaminato una fattispecie nella quale veniva in rilievo una problematica simile a quella posta dall'odierno conflitto. Lo hanno fatto nel decidere un regolamento per conflitto di giurisdizione insorto fra A.G.O. ed A.G.A., riguardo alla domanda proposta da lavoratori dipendenti in servizio nei ruoli del personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, avevano adito il Tribunale amministrativo del Lazio, chiedendo l'accertamento del loro diritto a conseguire il trattamento di quiescenza ed esponendo a di aver maturato, in base alla normativa all'epoca vigente, la legittima aspettativa ad essere collocati a riposo dal 1 settembre 2012, avendo raggiunto i prescritti requisiti di età e di contribuzione alla data del 31 agosto 2012 b che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 , il D.M. n. 22 del 2012 e la circolare n. 23 del 2012 avevano pregiudicato il loro diritto al collocamento in quiescenza, stabilendo anche nei loro confronti l'applicazione della nuova, più gravosa, disciplina. A seguito di declinatoria della giurisdizione da parte dell'A.G.A. e di indicazione come munita della stessa del giudice ordinario, la causa era stata riassunta dinanzi al Tribunale di Fermo, che sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, ritenendo che la controversia, avendo natura pensionistica in quanto vertente sull'accertamento dei requisiti per la maturazione del diritto al collocamento a riposo, appartenga alla giurisdizione della Corte dei conti. p.2.2. Con la citata ordinanza le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice contabile osservando quanto segue 1. La giurisdizione va regolata con l'attribuzione della controversia alla competenza della Corte dei conti. La giurisprudenza di queste sezioni unite, infatti, è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico Cass., sez. un., nn. 12722 del 2005, 2298 del 2008, 153 e 4853 del 2013 ”. p.3. L'ordinanza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte sostiene l'appartenenza della controversia alla giurisdizione contabile, richiamando anche una propria precedente decisione, motivata con le seguenti considerazioni - le controversie de quibus, sulla base del petitum sostanziale, appaiono finalizzate a stabilire quale sia il momento di cessazione dal servizio, con riferimento al quale va valutata la sussistenza dei requisiti di accesso alla pensione, dei docenti sottoposti alla particolare disciplina del comparto scuola - l'accertamento di tale momento di cessazione del rapporto di impiego, nello specifico ordinamento scolastico, si pone in modo immediato e diretto, in via principale e con una natura pregiudiziale rispetto all'accertamento del diritto al trattamento pensionistico degli interessati - il giudice contabile, nell'accertare il diritto a pensione è, comunque, vincolato dalla situazione giuridica ed economica conseguita dal dipendente nell'ambito del rapporto di servizio, rapporto nel quale il diritto a pensione trova il suo ineludibile antecedente giuridico e fattuale, senza disporre, tuttavia, del potere di esaminare, neppure incidentalmente, i provvedimenti che, nell'ambito del rapporto di impiego, quello status definiscono, trattandosi di questione pregiudiziale che è demandata al giudice di tale rapporto cfr., ex multis, Cass. S.U. sent. n. 18076/2009 - la Corte costituzionale, in sede di scrutinio di legittimità dell'art. 24 comma 3 del D.L. n. 201/2011, con ordinanza del 17 dicembre 2013 n. 318 ha ritenuto congrua e non implausibile la motivazione del giudice civile remittente, secondo il quale nessun dubbio si pone circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame, in quanto, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l'accertamento della data di cessazione del rapporto di lavoro è questione che investe in via principale il rapporto, avente natura pregiudiziale rispetto al diritto a pensione, e perciò devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi della 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - è estranea alla cognizione del giudice contabile la domanda che, come nella specie riguardi l'esatta interpretazione ed applicazione delle norme di salvaguardia contemplate nell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 cit., con riferimento alle disposizioni disciplinanti il comparto scuola, che differiscono collocamento a riposo l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda, ai fini dell'individuazione della data di cessazione dal servizio del docente” . p.4. Le considerazioni prospettate dal giudice contabile non sono idonee a giustificare l'esclusione della giurisdizione contabile. Queste le ragioni a è vero che, ai fini dello scrutino delle domande di cui è processo è necessario accertare il momento di cessazione del rapporto di lavoro delle lavoratoci che hanno introdotto la controversia ed è vero che l'accertamento di tale momento, concernendo il fatto estintivo del rapporto di lavoro, certamente riguarda una vicenda - appunto quella estintiva - che appartiene allo svolgimento del rapporto di lavoro, rappresentandone il momento finale b tuttavia, tale accertamento, la cui consecuzione rappresenta il bene della vita che l'azione esercitata vuole veder riconosciuto, è richiesto come petitum sostanziale funzionale alla rivendicazione che il rapporto di lavoro debba cessare sulla base di un certo regime pensionistico e dunque non invece come bene della vita derivante da una vicenda estintiva dello stesso rapporto di lavoro, cui il rapporto previdenziale a quest'ultimo collegato sia estraneo c detto accertamento è, cioè, postulato come un bene della vita che si identifica in via diretta e finale in un certo modo di essere del rapporto previdenziale, in quanto il raggiungimento dell'accertamento che il rapporto lavorativo delle lavoratrici doveva cessare ad una certa data consentirebbe l'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico d il bene della vita di cui si chiede tutela non è, pertanto, l'accertamento della cessazione del rapporto di lavoro per una vicenda estranea alla logica normativa e fattuale del rapporto previdenziale ed inerente il rapporto di lavoro come tale, cioè per le posizioni di diritto e di obbligo che da esso discendono, bensì proprio l'accertamento della verificazione nell'ambito del rapporto previdenziale collegato all'esistenza del rapporto delle condizioni, che sulla base della disciplina di detto rapporto, possono giustificare di riflesso la consequenziale incidenza come fatto giustificativo dell'estinzione del rapporto di lavoro, cioè del diritto di andare in pensione e ne segue che nel caso di specie ricorre una richiesta di tutela giurisdizionale che, inerendo, proprio in base al criterio del petitum sostanziale di cui all'art. 386 c.p.c., all'accertamento del modo di essere del rapporto previdenziale ed in particolare al diritto di vedere accertata la condizione di maturazione del diritto al pensionamento ad una certa data, l'incidenza di tale accertamento anche come individuatore di una possibile causa di cessazione del rapporto di lavoro resta - pur essendo profilo preliminare - su quel piano di correlazione fra la maturazione del diritto a pensione e la cessazione del rapporto di lavoro, che è connaturato alla giurisdizione contabile quando sollecitata, come giurisdizione esclusiva, all'accertamento della conseguenza finale del normale rapporto previdenziale, cioè la maturazione del diritto a pensione al verificarsi delle condizioni di pensionamento f il fatto che tale maturazione dipenda dalla ricognizione della situazione giuridica ed economica conseguita dal lavoratore per effetto dello svolgimento del rapporto di lavoro e, dunque, dalla sua idoneità a determinare la cessazione del rapporto di lavoro, non toglie che l'accertamento di tale idoneità è funzionale alla richiesta del bene della vita che compete di riconoscere alla giurisdizione contabile, la quale, se si desse rilievo al fatto che, per accertare il diritto pensionistico è necessaria di regola sempre quella ricognizione e, dunque, che il rapporto di lavoro può cesare per il raggiungimento delle condizioni di pensionamento , non potrebbe altrimenti mai estrinsecarsi, dato che normalmente la cognizione dello svolgimento del rapporto di lavoro appartiene all'a.g.o. e, per certe categorie di lavoratori, all'a.g.a. g del tutto priva di pertinenza nella specie è l'evocazione di Cass. sez. un. n. 18076 del 2009, dato che nella specie la domanda dei lavoratori non sollecita un accertamento, nemmeno incidentale della legittimità di provvedimenti adottati dal datore di lavoro con riferimento alla posizione dei lavoratori nel quadro del rapporto di lavoro sebbene per profili incidenti sulle condizioni rilevanti per il diritto alla pensione, bensì la normale individuazione sulla base della disciplina pensionistica del momento di cessazione del rapporto di lavoro h l'evocazione di Corte cost. ord. n. 318 del 2013 là dove ha reputato che la motivazione del giudice rimettente non fosse del tutto implausibile in punto di sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o., essendo funzionale solo al giudizio di costituzionalità e nell'ambito di esso alla valutazione di rilevanza della questione, è priva di rilievo, atteso che il Giudice delle Leggi, nel domandarsi se il giudice rimettente abbia giurisdizione nel giudizio a quo, quando egli abbia motivato sul punto, ritiene la motivazione positiva sufficiente se essa fornisca una giustificazione che non confligga in modo evidente con i principi di diritto enunciati da queste Sezioni Unite ai fini della individuazione della giurisdizione, dovendosi rilevare al contrario che nella specie il riferimento del rimettete all'essere chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro è stato considerato idoneo sul piano motivazionale in una situazione nella quale queste Sezioni Unite non avevano enunciato il loro avviso sulla giurisdizione in controversie come quella introdotta davanti al giudice rimettente. Da quanto osservato consegue che dev'essere dichiarata la giurisdizione del giudice contabile. p.5. Poiché la richiesta di regolamento di giurisdizione d'ufficio promana da uno dei giudici configgenti e la provocazione del presente giudizio di regolamento non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella presente procedura assumono una identica posizione di partecipanti coatte, quali parti del giudizio oggetto di conflitto, nessuna di esse, sulla base del principio di causalità, può incorrere in una soccombenza, sebbene con limitato riguardo al presente procedimento, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima, e ciò anche se nello svolgimento dell'attività difensiva essa abbia indicato la soluzione del giudizio di regolamento com'è accaduto per l'I.N.P.S. . Non è luogo, dunque, a provvedere sulle spese del conflitto. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Nulla per le spese del giudizio di regolamento.