Piscina comunale in gestione alla società: sulla contestata decadenza decide il giudice amministrativo

Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art. 826 c.c Perciò, se questi beni sono trasferiti nella disponibilità di privati affinché ne facciano determinati usi mediante concessione amministrativa, rimangono devolute al giudice amministrativo le controversie connesse al rapporto concessorio, comprese quelle in cui siano in contestazione i limiti delle facoltà da riconoscersi alle parti in base all’atto di concessione.

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7959, depositata il 20 aprile 2015. Il caso. Una società impugnava davanti al TAR la delibera della Giunta Municipale, con cui era stata dichiarata la sua decadenza dalla concessione della gestione venticinquennale di una piscina comunale, e dei conseguenti provvedimenti dirigenziali che avevano ordinato il rilascio dell’impianto. Inoltre, chiedeva l’accertamento dell’inadempimento, da parte del Comune, agli obblighi di concessione e l’inesistenza degli inadempimenti addebitatile. La fase cautelare si era esaurita davanti al giudice amministrativo, mentre pendeva davanti a quello ordinario un’altra controversia, tra le stesse parti, riguardante l’opposizione proposta dalla ricorrente contro il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento di canoni concessori non versati. La società proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Rapporto concessorio. La Corte di Cassazione, dopo aver sottolineato la natura concessoria del rapporto e la destinazione del bene al pubblico servizio, rileva che la ricorrente aveva impugnato il provvedimento di decadenza dalla concessione, adducendo l’inadempimento del Comune agli obblighi assunti con la concessione stessa, cioè degli interventi di ampliamento ivi previsti e la mancata consegna delle aree. Ricorda inoltre, che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Giurisdizione amministrativa. Nel caso di specie, il giudizio implicava la cognizione dei poteri esercitati dalla P.A. le Sezioni Unite ricordano che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art. 826 c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse proprio dell’intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo. Perciò, se questi beni sono trasferiti nella disponibilità di privati affinché ne facciano determinati usi mediante concessione amministrativa l’unico strumento con cui tale trasferimento può essere realizzato , rimangono devolute al giudice amministrativo le controversie connesse al rapporto concessorio, comprese quelle in cui siano in contestazione i limiti delle facoltà da riconoscersi alle parti in base all’atto di concessione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 24 marzo – 20 aprile 2015, n. 7959 Presidente Roselli – Relatore Spirito La Corte, rilevato che la Porzio Sport Management srl in proprio e nella qualità di mandataria di ATI costituita con altre società impugnò innanzi al TAR la delibera della Giunta Municipale di Cava de' Tirreni con cui era stata dichiarata la sua decadenza dalla concessione della gestione venticinquennale del la piscina comunale, nonché dei conseguenti provvedimenti dirigenziali che avevano ordinato il rilascio dell'impianto chiedendo, altresì, che fosse accertato l'inadempimento agli obblighi di concessione da parte del Comune e, correlativamente, l'inesistenza degli inadempimenti addebitatile la fase cautelare s'è esaurita dinanzi al giudice amministrativo, mentre pende innanzi al giudice ordinario altra controversia tra le stesse parti avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto con il quale le è stato ingiunto il pagamento dei canoni concessori non versati propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la Porzio Sport Management srl, sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 lett. B e C del D.Lgs. n. 104 del 2010 non resiste la controparte, osserva che incontestata la natura concessoria del rapporto e la destinazione del bene in questione al pubblico servizio, l'attuale ricorrente ha impugnato innanzi al TAR il provvedimento di decadenza dalla concessione, addu cendo l'inadempimento del Comune agli obblighi assunti con la conces sione stessa interventi di ampliamento ivi previsti e mancata consegna delle aree appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di be ni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, ca noni ed altri corrispettivi art. 133 lett. B del D.Lgs. n. 104/10 nella specie - come s'è visto - il giudizio implica la cognizione dei pote ri esercitati dalla P.A., sicché occorre ribadire il principio secondo cui gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'in tera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo. Ne consegue che, qualora tali beni siano trasferiti nella disponi bilità di privati perché ne facciano determinati usi mediante concessio ne amministrativa che costituisce il solo strumento con cui tale trasfe rimento può essere realizzato , restano devolute al giudice amministra tivo le controversie connesse al rapporto concessorio, per tali dovendo si intendere anche quelle nelle quali siano in contestazione i limiti delle facoltà da riconoscersi alle parti in base all'atto di concessione Cass. SU n. 10013/01 consegue che deve essere dichiarata la giurisdizione dei giudice amministrativo, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione, P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.