Esame ed interpretazione degli atti processuali: quando la Cassazione può svolgere un controllo sui fatti

Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato art. 112 c.p.c. od a quello del tantum devolutum quantum appellatum” art. 345 c.p.c. , trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo” che attribuisce alla Corte di Cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.

Con la sentenza n. 7374 del 13 aprile 2015, il S.C. chiarisce in presenza di quali vizi denunciati, relativamente alla sentenza di secondo grado, è consentito ai giudici della Cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali, potendo, inoltre, fornire degli stessi una diversa interpretazione rispetto a quella dei giudici di merito. Il caso. La vicenda decisa dal S.C. prende le mosse dall’azione di risoluzione avviata in primo grado e contestuale richiesta di risarcimento del danno, in ordine all’inadempimento di un contratto che prevedeva un particolare meccanismo di rinfoltimento dei capelli. Accolta in primo grado, la domanda viene rigettata in appello. L’utente insoddisfatto del trapianto di capelli così effettuato, ricorre quindi in Cassazione sostenendo di aver segnalato, sin dal primo grado, i fatti alla base della domanda di risoluzione e che, invero, tali fatti erano stati non correttamente valutati dal giudice di merito. Sul punto, il S.C. precisa che i fatti oggetti del ricorso ben potevano essere esaminati nuovamente in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito aveva omesso di controllarne la rispondenza rispetto alla richiesta e, soprattutto, non aveva verificato la conformità della domanda rispetto alle conclusioni in atti, conseguente necessità di un nuovo e diverso giudizio di merito. Il giudizio di Cassazione a critica vincolata. Secondo un orientamento ormai consolidato, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte, ad esempio, non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. Vizio di motivazione nuovo esame di merito? Il vizio di motivazione, come disciplinato dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c., è infatti finalizzato ad ottenere un controllo sulla logicità e sulla congruità del ragionamento logico giuridico seguito nel precedente grado di giudizio, ma non è diretto a ricostruire, la vicenda già esaminata dal giudice di merito, in una maniera differente, né a realizzare una lettura diversa degli elementi probatori ove la stessa sia stata congruamente e logicamente operata dal primo. Il potere della Corte è infatti quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e le valutazioni del giudice di merito. Rilievo d’ufficio della nullità negoziale, anche in sede di legittimità. A titolo di esempio sui poteri del giudice di legittimità, si deve osservare che il rilievo ex officio ” di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o di protezione” - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione , senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale. Le domande proposte in giudizio quali poteri del giudice di merito? Diversamente, invece, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 gennaio – 13 aprile 2015, n. 7374 Presidente Russo – Relatore Stalla Svolgimento del giudizio Nel novembre 2001 C.G. conveniva in giudizio la Creative srl, chiedendone la condanna alla restituzione dell'acconto di lire 1.500.000 e della somma per suo conto anticipata da Prestitempo - Deutsche Bank, nonché al risarcimento dei danni tutti da esso attore subiti per effetto del grave inadempimento del contratto da lui concluso con la società convenuta nell'ottobre 2000, avente ad oggetto l’infoltimento dei capelli mediante tecnica non chirurgica e non invasiva utilizzando uno speciale tessuto compatibile con l'epidermide in cui vengono inseriti capelli veri necessari contratto di cui chiedeva contestualmente la risoluzione. Nella costituzione in giudizio di Creative srl, e previa consulenza tecnica d'ufficio, veniva emessa la sentenza n. 8175/06 con la quale l'adito tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società convenuta al pagamento della somma risarcitoria equitativamente stimata di Euro 3000,00, oltre interessi e metà delle spese di lite con rigetto di ogni altra istanza. Proposto appello principale da Creative srl ed appello incidentale dal C. avverso il mancato accoglimento della sua domanda di risoluzione, veniva emessa la sentenza n. 2632/10 con la quale la corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del tribunale - annullava la condanna della convenuta al pagamento della suddetta somma di Euro 3000,00 - respingeva l'appello incidentale - compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso questa sentenza viene dal C. proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali resiste Creative srl con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 cpc. Motivi della decisione p.1.1 Con il primo motivo di ricorso C. lamenta - ex articolo 360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - violazione all'articolo 112 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione per essersi la corte di appello limitata a ritenere ininfluente ai fini della decisione in quanto sottoscritta solo al momento dell'impianto dei capelli e, dunque, prima che egli potesse verificare gli effetti nocivi della protesi impiantata la questione della invalidità o inefficacia, ex articolo 33 codice del consumo articolo 1469 cc , della clausola contrattuale di gradimento con la quale esso committente dichiarava la conformità della protesi stessa a quanto commissionato mesi prima. Lungi dal risultare ininfluente ai fini della decisione, la circostanza che Creative srl gli avesse fatto previamente firmare tale clausola di gradimento denotava di per sé la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale. p.1.2 La censura è infondata. La corte di appello sent. pag. 5 ha effettivamente reputato ininfluente ai fini della decisione la clausola di gradimento in quanto stipulata prima che il C. avesse modo di verificare gli effetti ed i risultati dell'infoltimento praticato sul suo cuoio capelluto ma ciò ha fatto al fine di respingere l'eccezione opposta fin dal primo grado di giudizio dalla convenuta Creative srl, la quale aveva inteso avvalersi della clausola di gradimento in questione al fine di ottenere il rigetto delle domande avversarie. Su tale pacifico presupposto, la dichiarazione di ininfluenza” della clausola in oggetto ha dunque giovato - e non nuociuto - al C. il quale non ha pertanto qui titolo per dolersene. Ciò a fortiori considerando che la rilevanza, nella fattispecie, della clausola di gradimento era stata sostenuta e ribadita dalla Creative S.r.l. mediante specifico motivo di appello principale mentre il C. non aveva in precedenza dedotto alcunché sul fatto che la sola induzione alla sottoscrizione della clausola di gradimento prima della possibilità di verificare gli effetti dell'infoltimento dei capelli integrasse - di per sé - grave inadempimento, sotto il profilo della violazione ex adverso degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 - 1176 cc. p.2.1 Con il secondo motivo di ricorso C. deduce violazione degli articoli 112 cpc, 1175-1176 e 1375 cod.civ., per avere la corte di appello erroneamente affermato la violazione da parte del tribunale dell'articolo 112 codice di procedura civile là dove il primo giudice, a dire della corte territoriale, avrebbe affermato la responsabilità di Creative srl per un inadempimento contrattuale omissione dei test necessari a verificare la compatibilità della protesi con la cute del paziente diverso da quello dedotto in giudizio da esso attore difformità della protesi impiantata rispetto al tipo di intervento contrattualmente pattuito . Contrariamente a tale assunto, il tribunale non era incorso in alcuna violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato, avendo motivatamente riscontrato l'effettiva sussistenza dei gravi inadempimenti da esso attore fin dall'inizio addebitati a Creative srl. p.2.2 La censura è fondata. La corte di appello ha ravvisato la violazione dell'articolo 112 cpc da parte del tribunale poiché quest'ultimo, pur senza arrivare alla pronuncia di risoluzione contrattuale, aveva accolto la domanda risarcitoria individuando a carico di Creative srl due specifici inadempimenti, insiti sent. pag.5 - nel non aver mostrato al C. la protesi prima di consegnargliela - nel non aver sottoposto il C. ai necessari test preventivi per appurare l'esistenza di eventuali patologie che avrebbero potuto causare problemi in seguito all'applicazione della protesi . Tali addebiti, secondo la corte di appello, dovevano ritenersi diversi da quelli dedotti in giudizio dal C. , basati essenzialmente sulla difformità della protesi impiantata rispetto alla descrizione dell'intervento originariamente pattuito in contratto. Questa affermazione non è dirimente. Il tribunale ha ravvisato l'inadempimento di Creative S.r.l., sia nel non aver mostrato al C. la protesi prima della sua installazione, sia nel non aver appurato la tolleranza del soggetto alla protesi medesima. La mancata effettuazione dei test preventivi - reputati necessari dal tribunale alla realizzazione dello scopo contrattuale - aveva fatto sì che il C. , poco dopo l'applicazione della protesi, avesse riportato alcuni disturbi prurito, senso di peso al capo e cefalea risultanti dalla certificazione medica in atti e, comunque, ritenuti dal ctu causalmente riferibili alla protesi stessa. Diversamente da quanto sostenuto dalla corte territoriale, l'affermazione del tribunale non andava oltre la domanda del C. , dal momento che fin dall'atto di citazione in primo grado riportato in ricorso questi aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento di Creative S.r.l. insito sia nella difformità del prodotto rispetto alla previsione contrattuale installazione di una guaina di plastica munita di capelli finti, in sostanza né più né meno che una parrucca , a fronte dell'impegno ad effettuare l'infoltimento con capelli veri radicati su tessuto dermatologicamente compatibile , sia nella sua totale inadeguatezza rispetto agli scopi connaturati al contratto. Orbene, deve qui richiamarsi il principio in base al quale il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non deve limitarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute dovendo egli avere invece riguardo al contenuto sostanziale della pretesa dedotta, come desumibile dalla natura delle vicende allegate e rappresentate dalla parte istante. Sicché incorre nel vizio di omesso esame il giudice di merito che limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. Cass. n. 23794 del 14/11/2011 ed altre . E proprio nell'ambito di una ricostruzione sostanziale della domanda, tale da dare piena contezza dell'effettiva volontà della parte, la corte di appello non ha, nel caso di specie, considerato che - difformità” ed inadeguatezza” della protesi costituivano, nella prospettazione di parte attrice, profili tra loro interdipendenti posto che il C. aveva sostenuto l'inadeguatezza della protesi proprio perché del tutto diversa capelli finti su protesi plastica, in luogo di capelli veri impiantati su tessuto compatibile con la sua cute da quella da lui ordinata - l'aver determinato tali profili di difformità ed inadeguatezza concretava inadempimento da parte di Creative srl, sulla quale gravava l'obbligo di verificare, appunto con i test sulla cute del C. necessari allo scopo, che la protesi incollata non sortisse i riscontrati effetti nocivi. Risulta, in definitiva, che l'affermazione sulla mancata esecuzione dei test di compatibilità - assunti nella loro mera strumentalità al diligente adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di Creative srl e, per ciò solo, al raggiungimento dello scopo pratico perseguito dalle parti con il contratto - non si poneva al di fuori della domanda attorea e non violava, pertanto, il principio di correlazione ex articolo 112 cpc. Deve in proposito riaffermarsi che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato articolo 112 cod. proc. civ. od a quello del tantum devolutum quantum appellatum articolo 345 cod. proc. civ. , trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti da ultimo, Cass. n. 21421 del 10/10/2014 . Su tale premessa, comportante la legittimità in questa sede del vaglio interpretativo della domanda attraverso il prisma della correlazione tra il chiesto ed il pronunciato, va poi altresì considerato come pure ricompreso nella domanda fosse il profilo di inadempimento individuabile nel fatto - anch'esso posto dal tribunale a base della propria pronuncia - che Creative srl, come appreso dal testimoniale, non avesse mostrato al C. la protesi prima della consegna della stessa con ciò violando un obbligo di informazione che la stessa corte di appello sent. pag. 6 ha ritenuto comportare violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex articolo 1375 cc. Nella rappresentazione dell'attore, infatti, la protesi non sarebbe stata installata e, dunque, i disturbi lamentati non si sarebbero verificati qualora essa gli fosse stata mostrata ed illustrata a tempo debito, in una con gli aspetti di difformità rispetto al contratto anche considerato l'arco temporale intercorso tra la stipula del contratto ottobre 2000 e l'esecuzione dell'intervento febbraio 2001 . Va da ultimo considerato, nella disamina della presente doglianza, che è pur vero che, in accoglimento del secondo motivo di appello principale di Creative srl, la corte territoriale ha aggiunto una ulteriore ed autonoma ratio decidendi di rigetto affermando sent. pag. 6 che la domanda di risarcimento proposta dal C. non avrebbe potuto trovare comunque id est pur in assenza di contrasto con l'articolo 112 cpc accoglimento, stante la mancata prova del danno . Tale ratio decidendi, al più valevole per la domanda risarcitoria, doveva però reputarsi del tutto inconferente al fine di rigettare la domanda attorea di risoluzione contrattuale fatta oggetto dell'appello incidentale del C. , quantomeno nei suoi effetti meramente restitutori e non necessariamente risarcitori. p.3.1 Con il terzo motivo di ricorso il C. si duole - ex articolo 360, 1^ co. nn. 3, 4 e 5 cod.proc. civ. - della mancata pronuncia da parte della corte territoriale sul suo motivo di appello incidentale il quale, contrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata, non riguardava la mera quantificazione del danno risarcibile, bensì la mancata pronuncia di risoluzione del contratto da parte del tribunale nonostante che quest'ultimo, prima di addivenire ad una liquidazione equitativa del danno nell'importo di Euro 3000,00, avesse ravvisato plurimi e gravi inadempimenti contrattuali da parte di Creative srl srl. p.3.2 Anche questa censura merita accoglimento. Escluso, per le ragioni finora esposte, che l'accertamento da parte del tribunale dei profili di inadempimento contrattuale si ponesse in contrasto con l'articolo 112 cpc, si poneva il problema di valutare se tali profili fossero a tal punto gravi” da determinare la risoluzione del contratto, così come richiesto dall'attore. Il tribunale, dopo aver affermato la suddetta plurima violazione degli obblighi contrattuali da parte di Creative srl, si è limitato ad affermare che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e pronunce accessorie sent. trib. pag. 8 . L'incongruità della decisione del primo giudice era stata fatta specificamente oggetto dell'appello incidentale del C. , il quale aveva lamentato avanti alla corte territoriale il fatto che il tribunale non avesse motivato alcunché sul rigetto della sua domanda di risoluzione del contratto, pur dopo il positivo riscontro degli inadempimenti di Creative srl e della loro attitudine a frustrare le finalità contrattuali. All'omessa motivazione da parte del tribunale, si è però aggiunta l'incongrua pronuncia da parte della corte di appello la quale sent. pag.7 ha ritenuto di respingere l'appello incidentale perché concernente il quantum” di un danno che l'attore non aveva comunque dimostrato di aver subito. Contrariamente a tale assunto, il motivo di appello incidentale del C. riguardava la gravità degli inadempimenti di Creative srl e la loro idoneità a determinare la risoluzione del contratto così come richiesta, quale effetto dell'accoglimento del gravame incidentale, anche nelle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza di appello vale a dire, aspetti sui quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendoli erroneamente assorbiti dal problema della quantificazione del danno diverso e non dirimente, come già osservato, rispetto alla domanda di risoluzione contrattuale ed ai conseguenti provvedimenti meramente restitutori. Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza, con rinvio alla corte di appello di Napoli in diversa composizione la quale - esclusa la violazione da parte del tribunale dell'articolo 112 cpc - dovrà valutare la gravità ed importanza degli inadempimenti riscontrati al fine di determinare, ex articolo 1455 cc, la risoluzione del contratto con tutte le conseguenti decisioni di natura restitutoria e risarcitoria. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Napoli in diversa composizione.