Inapplicabile la purgazione dell’ipoteca, iscritta da Equitalia, da parte del terzo acquirente

E’ da escludere l’applicabilità dell’istituto della liberazione di ipoteca di cui agli artt. 2889 ss. c.c. all’ipoteca iscritta ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973.

Iscrizione ipotecaria e liberazione del vincolo. Con la pronuncia n. 7075, depositata il 9 aprile 2015, la Corte di Cassazione interviene in tema di ipoteca iscritta, ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, dal concessionario della riscossione, nel caso di specie Equitalia Gerit, e ammissibilità della procedura di liberazione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2889 ss. c.c Per quanto qui interessa, il ricorrente, terzo acquirente del bene gravato da garanzia reale, censurava dinnanzi alla Corte di Cassazione la sentenza di merito nella parte in cui escludeva che l’ipoteca iscritta dal concessionario della riscossione fosse soggetta alla procedura di liberazione dell’ipoteca prevista dal codice civile, ritenendo in contrario la piena applicabilità della disciplina codicistica all’ipoteca in questione. La natura giuridica dell’ipoteca iscritta dall’Agente della riscossione. La Corte prende le mosse dalla natura giuridica dell’ipoteca iscritta a garanzia di debiti tributari, affermandone la non assimilabilità tanto all’ipoteca legale quanto all’ipoteca volontaria e giudiziale. Afferma sul punto la Corte che l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 sugli immobili appartenenti al debitore di imposte, non è riconducibile né all’ipoteca legale, prevista dall’art. 2817 c.c., mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il Legislatore abbia inteso garantire, né all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento giudiziario, in quanto l’iscrizione ipotecaria in esame si fonda invece su di un provvedimento amministrativo e non in un provvedimento del giudice. Né, aggiunge la Corte, l’ipoteca in questione è assimilabile all’ipoteca volontaria di cui all’art. 2821 c.c., presupponendo questa l’adesione del debitore, per cui si deve escludere, anche in via del tutto ipotetica, la sua astratta configurabilità nel caso di specie. Non è quindi possibile, secondo la pronuncia in commento, comprendere l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 cit. all’interno degli schemi e qualificazioni proprie dell’ipoteca di cui al codice civile. L’inapplicabilità della disciplina di liberazione dei beni dalle ipoteche. Su tale premessa la Corte conferma la statuizione del giudice di merito, escludendo che l’ipoteca di cui all’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 sia soggetta alla disciplina di liberazione di cui agli artt. 2889 s c.c. In particolare, afferma la sentenza in commento che tale premessa consente di escludere l’applicabilità alla vicenda in esame, dell’istituto della liberazione di ipoteca regolato dagli artt. 2889 ss. c.c., la cui disciplina non prevede affatto il pagamento integrale del debito, ma solo il pagamento del prezzo stipulato per l’acquisto o corrispondente al valore dichiarato, fatta salva la tutela minima contro il rischio di atti in frode, a beneficio del creditore ipotecario, tutela costituita dalla previsione di cui all’art. 2890, comma 3, c.c., secondo cui il prezzo dichiarato in ogni caso non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione. Aggiunge inoltre la Corte, che in quest’ultima ipotesi, si verrebbe a permettere all’iniziativa del privato, offrendo un prezzo comunque modesto, la facoltà di liberare un immobile sul quale l’agente della riscossione aveva posto un diritto reale di garanzia a tutela del superiore interesse vantato dallo Stato. Divieto di assegnazione e acquisto dei beni pignorati per il concessionario. La conclusione accennata, trova ulteriore conferma, secondo la Corte, nel rilievo che il concessionario non può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona, ostandovi i divieti di cui all’art. 55 d.P.R. n. 602/1973, e non potendo pertanto egli proporre la richiesta di espropriazione con offerta di aumento e deposito di cauzione, di guisa che la tesi favorevole all’applicazione, alla vicenda in esame, dell’istituto della liberazione di ipoteca, previsto dagli artt. 2899 ss. c.c. finirebbe con il determinare una irragionevole disparità di trattamento tra il creditore privato e quello pubblico, in danno di quest’ultimo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 gennaio – 9 aprile 2015, numero 7075 Presidente Berruti – Relatore Carleo Svolgimento del processo Con ricorso ex articolo 2889 e 2890 cc, M.C., premesso di avere acquistato da M.G. un appartamento, a carico del quale risultava iscritta un'ipoteca legale a favore dell'Equitalia Cerit Spa per un credito nei confronti del venditore, chiedeva di liberare l'immobile dal gravame offrendo all'Agente della riscossione la somma di € 3.364,50 pari al prezzo della quota di 1/21 dell'intero. In esito al giudizio in cui si costituiva l'Equitalia deducendo l'inammissibilità dell'offerta, il Tribunale di Nicosia rigettava il ricorso compensando le spese, con sentenza depositata in data 12 aprile 2011. Avverso la detta sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso l'Equitalia. Motivi della decisione Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articolo 2889 e 2890 cc, 792 e 794 cpc, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver il Tribunale di Nicosia ritenuto l'inammissibilità della domanda di purgazione in quanto, non potendo il concessionario chiedere l'assegnazione dei beni pignorati né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, l'intera procedura di liberazione sarebbe inapplicabile all'ipoteca legale ex articolo 77 dpr 602/73. Con la seconda doglianza per contraddittorietà della motivazione il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale da una parte escluso l'ammissibilità del procedimento de quo, qualora il vincolo riguardi crediti dell'agente della riscossione, e per avere dall'altra riconosciuto che anche in questo caso è assicurata la facoltà di liberare il bene ex articolo 2858 cc. I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, non colgono nel segno e devono essere disattesi. Al riguardo, torna utile premettere che, come ha già ha avuto modo di statuire questa Corte, l'ipoteca, iscritta ai sensi dell'articolo 77 del d.P.R. numero 602/1973 sugli immobili appartenenti al debitore di imposte, non è riconducibile né all'ipoteca legale, prevista dall'articolo 2817 cod. civ., mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire, né all'ipoteca giudiziale, prevista dall'articolo 2818 cod. civ. con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento giudiziario, in quanto l'iscrizione ipotecaria in esame si fonda invece su di un provvedimento amministrativo e non in un provvedimento del giudice. Nè, tanto meno, la richiesta di iscrizione ipotecaria, ai sensi del citato articolo 77, è assimilabile all'iscrizione di ipoteca volontaria articolo 2821 , presupponendo quest'ultima l'adesione del debitore, per cui si deve escludere, anche in via del tutto ipotetica, la sua astratta configurabilità nel caso di specie. Ne deriva che, già a ragione di tale diversità, non è ravvisabile alcun motivo di ordine logico o giuridico che consenta di comprendere l'ipoteca iscritta ex articolo 77 sulla base cioè dell'esistenza di titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo - nell'ambito delle qualificazioni risultanti dal codice civile. D'altra parte, non può non attribuirsi la giusta rilevanza alla peculiarità della natura del credito fatto valere. Al riguardo va invero considerato che il D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 49, ha attribuito efficacia di titolo esecutivo al ruolo che costituisce l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell'autorità giudiziaria. Il successivo articolo 77, che stabilisce l'idoneità del titolo rappresentato dal ruolo a costituire pure titolo per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore, in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall'Amministrazione, viene quindi a confermare il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all'Amministrazione Finanziaria, in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali così, in sintesi, Cass. numero 3232/2012 in motivazione . La non breve premessa torna quindi utile nella misura in cui consente di escludere l'applicabilità, alla vicenda in esame, dell'istituto della liberazione di ipoteca, regolato dagli articolo 2889 e ss cc, la cui disciplina non prevede affatto il pagamento integrale del debito, ma solo il pagamento del prezzo stipulato per l'acquisto o corrispondente al valore dichiarato, fatta salva la tutela minima contro il rischio di atti in frode, a beneficio del creditore ipotecario, tutela costituita dalla previsione di cui all'articolo 2890 co.3 cc, secondo cui il prezzo dichiarato in ogni caso non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione. Ma è chiaro che, anche in quest'ultima ipotesi, si verrebbe a permettere all'iniziativa del privato, offrendo un prezzo comunque modesto, la facoltà di liberare un immobile sul quale l'agente della riscossione aveva posto un diritto reale di garanzia a tutela del superiore interesse vantato dallo Stato. Ciò, senza trascurare il rilievo, formulato dal giudice del merito e che merita di essere condiviso, secondo cui, non potendo il concessionario chiedere l'assegnazione dei beni pignorati né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona - ostandovi i divieti ex articolo 55 dpr 602/73 - e non potendo pertanto egli proporre la richiesta di espropriazione con offerta di aumento e deposito di cauzione, la tesi favorevole all'applicazione, alla vicenda in esame, dell'istituto della liberazione di ipoteca, regolato dagli articolo 2889 e ss cc finirebbe con il determinare una irragionevole disparità di trattamento tra il creditore privato e quello pubblico, in danno di quest'ultimo. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 1.700,00 di cui € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali, ed € 200,00 per esborsi.