Va integrato il contraddittorio in caso di invio della comunicazione di cancelleria in una modalità non richiesta dalla parte

In tema di provvedimenti endo-procedimentali e quindi di rapporti tra attore e convenuto, va adempiuta la richiesta, effettuata dal difensore non domiciliato in Roma all’atto del deposito del relativo ricorso, di ricevere, a mezzo raccomandata, le comunicazioni ai fini della discussione dello stesso ricorso così, rileva in termini di omissione l’invio, peraltro non riuscito, della comunicazione in modo scorretto-irregolare” e, cioè, secondo altra modalità. Quindi, accertati il tentativo d’invio della comunicazione dell’ordinanza interlocutoria a mezzo fax e non mediante apposita raccomandata come invece richiesta dalla parte, il mancato deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio e dunque l’inottemperanza all’ordinanza di legittimità ad hoc, va disposta l’integrazione del contraddittorio, da effettuare entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza.

Il principio si argomenta dall’ordinanza interlocutoria n. 7032/15, depositata l’8 aprile 2015. Il caso. In un procedimento in sede di cassazione, avente ad oggetto onorari professionali, veniva disposta, con ordinanza interlocutoria, l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso entro 60 giorni dall’udienza, senza prescrivere alcuna comunicazione alla parte non presente all’udienza. Non essendo stata effettuata la comunicazione di detta ordinanza, quest’ultima parte chiedeva, con successo, la rimessione in termini l’ordinanza veniva, quindi, comunicata ai difensori delle parti ma non faceva seguito l’integrazione del contraddittorio, come invece disposta dalla stessa ordinanza . Audiatur et altera pars tra domicilio elettivo e domicilio ex lege l’azione ed il provvedimento. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 24, 97, 111 e 117 Cost. 141 comma 4, 366, 371- bis e 377 c.p.c. 134 bis e 135 disp. att. c.p.c. nonché il d.lgs. n. 40/2006. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di procedimento, provvedimento, interesse, onere, diritto ed obbligo, vocatio in ius ed editio actionis . Sotto il profilo sostanziale, la principale osservazione da effettuare riguarda il rapporto tra P.A. e privato ovvero tra Autorità giurisdizionale e parti processuali. L’ordinamento giuridico interno vigente si fonda su un preciso equilibrio formale, non meramente formalistico, tra magistrato procedente e parti processuali e, cioè, sulla possibilità, per ciascun interessato”, di esperire una preliminare, costante” ed effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale, riconoscendo un vero e proprio diritto sostanziale. Sul piano formale, quindi, due le osservazioni. La prima sulla potestà, sugli oneri e sugli obblighi dell’Autorità giudiziaria. A riguardo, è da ricordare che la notifica dell’avviso per la discussione del ricorso si perfeziona, in caso di mancata elezione di domicilio in Roma, mediante la tempestiva consegna nella cancelleria della Corte Cass. SSUU n. 13908/2011, n. 16615/2010, n. 16708/2004 e n. 11526/2003 . Segnatamente, spetta alla Cancelleria comunicare l’ordinanza, emessa in sede di legittimità e pronunciata in udienza pubblica o adunanza camerale ma in assenza delle parti costituite e rappresentate dai rispettivi difensori, di rinnovazione della notificazione del ricorso o di integrazione del contraddittorio Cass. SSUU n. 26278/2013 così, in caso di ordinanza adottata nel corso dell’udienza in sede di cassazione, l’integrazione del contraddittorio va effettuata mediante notifica del ricorso entro 60 giorni dalla stessa udienza e la parte ha diritto alla rimessione in termini in caso di mancata comunicazione, da parte della Cancelleria, dell’ordinanza interlocutoria e della relativa disposta integrazione del contraddittorio. La seconda osservazione ha ad oggetto la legittimazione ed i diritti endo-processuali del privato ricorrente. Sul punto, va sottolineata l’ammissibilità della censura” della parte avverso un determinato comportamento nella fattispecie, formale dell’ausiliare del magistrato se la medesima parte ricorrente abbia effettuato previa, tempestiva e rituale richiesta ad hoc, rimasta invece proceduralmente disattesa per causa esclusivamente imputabile alla stessa Autorità giudiziaria. Rebus sic stantibus , non rileva, diversamente ovvero in termini giustificativi, la condotta comunque attiva” della Cancelleria e la mancata ricezione dell’atto giudiziale per indisponibilità del mezzo del destinatario, non indicato da quest’ultimo e tuttavia scelto” autonomamente dalla cancelleria. L’inadempimento tecnico”-formale nega, in sostanza”, il diritto di difesa. In ambito di comportamento attivo ex ante del ricorrente ed ex post e differente dell’ausiliario del giudice, la verticalità” della strutturazione processuale attribuisce, come contro-bilanciamento, una super”-posizione procedimentale alla parte richiedente ab origine e non inadempiente de iure condito ciò a garanzia del giusto processo ovvero delle esigenze” di giustizia e cioè del propedeutico” diritto di difesa ed a salvaguardia dell’interesse sostanziale delle parti così come del difensore ad essere, pertanto, informato della data dell’udienza di discussione del ricorso. Ergo , il ricorso va accolto e la causa va rinviata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 28 ottobre 2014 – 8 aprile 2015, n. 7032 Presidente Oddo – Relatore Petitti Fatto e diritto Ritenuto che l'Avvocato O.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 11 luglio 2005, con cui il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza del giudice di Pace di Napoli, aveva condannato gli appellati S.T. e T. s.a.s. e O.L. , in solido tra loro, a pagare all'appellante, Avvocato G.L. , la somma di Euro 1.120,68, oltre interessi, a titolo di compenso professionale per aver partecipato alla difesa di detta società, in unione con l'Avvocato O. , in un giudizio conclusosi con ordinanza recante la condanna della controparte a rimborsare alla società, assistita da essi difensori, le spese giudiziali per lire 4.900.000 che alla pubblica udienza del 22 settembre 2011, fissata per la discussione del ricorso, il Collegio, nulla opponendo il P.G., ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della S.T. e T. s.a.s., parte del giudizio di appello, mediante notifica del ricorso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data della stessa udienza, essendo stata l'ordinanza adottata direttamente nel corso dell'udienza medesima e rinviando la causa a nuovo ruolo, senza disporre alcuna comunicazione alla parte che non aveva presenziato all'udienza che l'Avvocato O.L. , difensore di se medesimo, all'udienza in camera di consiglio del 27 marzo 2012, fissata a seguito della mancata ottemperanza, da parte del ricorrente, all'ordinanza che disponeva l'integrazione del contraddittorio come risultante dall'attestazione della cancelleria in data 24 gennaio 2012 , ha chiesto la rimessione in termini per non essergli stata comunicata l'ordinanza 22 settembre 2011, mentre il P.G., nelle conclusioni scritte, ha chiesto l'improcedibilità del ricorso che con ordinanza interlocutoria del n. 6771 del 2012 la Seconda sezione ha rimesso gli atti al Primo v Presidente che la causa è stata discussa dinnanzi alle Sezioni Unite le quali, all'esito, hanno affermato il seguente principio di diritto l'ordinanza con la quale la Corte di cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite, rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria” Cass., S.U., ord. int. n. 26278 del 2013 che, per effetto di tale principio, le Sezioni Unite, poiché, nel caso di specie, la integrazione del contraddittorio era stata disposta dal Collegio con ordinanza adottata in udienza in assenza delle parti costituite, hanno escluso che del mancato adempimento al detto onere potesse tenersi conto, e, ferma la necessità della integrazione del contraddittorio già disposta dal Collegio della Seconda Sezione con ordinanza emessa all'udienza pubblica dell'11 maggio 2011, assegnavano alle parti un nuovo termine di sessanta giorni per effettuare la integrazione del contraddittorio, decorrente dalla comunicazione della ordinanza, e disponevano altresì la prosecuzione del giudizio dinnanzi alla Seconda Sezione che la detta ordinanza veniva comunicata ai difensori delle parti. Considerato che la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio sul rilievo del mancato deposito sul rilievo che non risultava depositato in cancelleria l'atto di integrazione del contraddittorio notificato alle parti interessate, cosi come disposto con la richiamata ordinanza interlocutoria che in una memoria depositata in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio l'Avvocato O. ha rilevato che non vi è prova dell'avvenuta comunicazione dell'ordinanza interlocutoria a mezzo fax, atteso che i tre tentativi espletati con tale mezzo non avevano avuto esito positivo, per essere risultato occupato il numero del destinatario che nella medesima memoria l'Avvocato O. ha dedotto che all'atto del deposito del ricorso aveva depositato anche una richiesta di comunicazioni ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. che non sussistono le condizioni per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 371-bis cod. proc. civ. che, nella specie, è incontestato che il ricorrente ha tempestivamente formulato, all'atto del deposito del ricorso, la richiesta di comunicazioni a mezzo lettera raccomandata ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. che è altresì incontestato che la detta richiesta, in occasione della comunicazione dell'ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte, con la quale è stato concesso al ricorrente un termine per l'integrazione del contraddittorio, non ha avuto seguito, avendo la Cancelleria tentato la comunicazione a mezzo fax, e non avendo proceduto alla spedizione della lettera raccomandata ai sensi della citata disposizione di attuazione che nella giurisprudenza di questa Corte Cass., S.U. n. 11526 del 2003 Cass. n. 16708 del 2004 Cass. n. 16615 del 2010 si è chiarito che, in relazione a procedimento in Cassazione in cui il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma, la notifica dell'avviso si perfeziona con la tempestiva consegna nella cancelleria della Corte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 366 cpv. cod. proc. civ. e art. 377 cod. proc. civ., mentre l'art. 135 disp. att. cod. proc. civ., che prevede l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata al difensore che ne abbia fatto richiesta - con l'uso del termine copia e con l'impiego dello strumento della raccomandata - rende evidente che la formalità prevista ha funzione informativa e non costitutiva, ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto ad inviare al domiciliato dell'avviso di udienza pervenutogli che, tuttavia, con una successiva sentenza del 2013, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell'art. 141, quarto comma, cod. proc. civ., l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l'avviso di udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 366 cod. proc. civ. infatti, il diritto del difensore non domiciliato in Roma di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso è adeguatamente salvaguardato - nel contemperamento, operato dal legislatore, dei diversi interessi delle parti e delle esigenze dell'ufficio - dalla possibilità dello stesso difensore di chiedere che l'avviso gli sia inviato in copia mediante lettera raccomandata, a norma dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ.” Cass., S.U., n. 13908 del 2011 che, in motivazione, si è chiarito che, fermo restando che tutte le notificazioni e le comunicazioni al difensore della parte, nel giudizio di cassazione, devono potersi eseguire in Roma, a tutela di interessi che non sono quelli della parte medesima, bensì interessi della controparte o esigenze dell'ufficio, l'art. 366 cod. proc. civ. - già nel testo anteriore alla Novella dell'art. 5 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - offre al ricorrente la possibilità di ricevere le notificazioni, e le comunicazioni, in un domicilio da lui eletto in Roma, stabilendo che, in difetto di elezione di domicilio, le notificazioni abbiano luogo presso la cancelleria della corte. La prima alternativa tutela la parte in ragione del rapporto fiduciario con il domiciliatario, ma deve scontare il rischio - oltre che dell'inadempimento o inesatto adempimento da parte del domiciliatario dei suoi obblighi - del trasferimento della sede del domiciliatario e dell'estinzione del rapporto per effetto del suo decesso. La seconda alternativa - costituita dalla domiciliazione ex lege presso la cancelleria - mette la parte al riparo da eventi, quali la morte o il trasferimento del domiciliatario, non ipotizzabili per un pubblico ufficio, ma impone un onere di costante verifica dello stato del ricorso. L'art. 135 disp. att. cod. proc. civ., offre tuttavia all'avvocato, alla sola condizione che non sia residente in Roma, e indipendentemente dalla scelta tra domiciliazione elettiva e domiciliazione ex lege , uno strumento efficace di tutela, che gli consente di essere informato direttamente dalla cancelleria della data di discussione del ricorso. La possibilità di avvalersi di tale facoltà vale ad escludere ogni profilo di lesione del diritto di difesa della parte, o del contraddittorio, imponendo di ravvisare nell'ipotesi che il difensore abbia ignorato la data fissata per la discussione del ricorso, in conseguenza del fatto di aver ignorato la morte del suo domiciliatario, un fatto a lui stesso imputabile. A questa conclusione non è di ostacolo il carattere meramente informativo dell'adempimento della cancelleria, che non offrirebbe le stesse garanzie di una notificazione, e ciò per più ragioni. Si deve innanzi tutto osservare che non vi è alcuna certezza che una notificazione all'avvocato non residente in Roma - al quale nessuna norma impone di dichiarare il luogo della sua residenza o la sede del suo studio professionale - possa essere utilmente eseguita e ciò a differenza del caso della morte dell'unico difensore, in cui la comunicazione alla parte può essere utilmente tentata nel luogo di residenza o nella sede della parte, che il difensore deve dichiarare all'atto del deposito del ricorso, controricorso o memoria art. 134 bis disp. att. cod. proc. civ., inserito dall'art. 19 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 . In secondo luogo, la garanzia offerta dalla raccomandata della cancelleria non è diversa nella sostanza da quella offerta dall'informazione proveniente dal domiciliatario, giacché, in entrambi i casi, i relativi tempi di esecuzione sono posteriori alla data del perfezionamento della comunicazione. Infine, eventuali inconvenienti dovrebbero essere valutati come la conseguenza normale del temperamento delle opposte esigenze, delle parti in contraddittorio e dell'ufficio, operato dal legislatore, considerando in ogni caso che il giusto processo richiede la salvaguardia dell'interesse sostanziale del difensore ad essere informato della data dell'udienza, e non necessariamente adempimenti di tipo formale” che dall'esame della richiamata motivazione emerge chiaramente che la previsione della richiesta di cui all'art. 135 disp. att. non può essere obliterata dalla Cancelleria, e che nella eventualità in cui ciò accada, e cioè nell'eventualità in cui la Cancelleria, come nel caso di specie, non adempia alla richiesta di spedizione dell'estratto dell'ordinanza adottata dalla Corte - tanto più nel caso in cui al mancato adempimento degli oneri con detta ordinanza imposti derivino conseguenze sanzionatorie irreversibili - ovvero vi adempia con altre modalità, quale la comunicazione a mezzo fax non andata a buon fine, non può ritenersi integrata la fattispecie complessa di comunicazione alla parte dei provvedimenti della Corte, e quindi non può ritenersi valida la comunicazione eseguita presso la Cancelleria della Corte stessa che da tale valutazione discende dunque che il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, dovendosi invece disporre l'assegnazione al ricorrente del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, da effettuare presso la Cancelleria della Corte e con spedizione della raccomandata di cui all'art. 135 disp. att. cod. proc. civ., per procedere alla già disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della S.T. e T. s.a.s., parte del giudizio di appello. P.Q.M. La Corte assegna al ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti della S.T. e T. s.a.s. rinvia la causa a nuovo ruolo.