Calamità naturali Molise e Sicilia: differimento del dies a quo se cade nel periodo di sospensione

La legge n. 286/2002 interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia prevede una sospensione del termine e nulla giustifica la limitazione dell’effetto sospensivo al dies ad quem, quando anche il dies a quo cada nel periodo di sospensione. Dunque, nel caso in cui l’inizio del termine viene a cadere all’interno del periodo di sospensione, il primo giorno del termine coinciderà con il primo giorno immediatamente successivo alla cessazione del periodo di sospensione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6910, depositata il 7 aprile 2015. Il fatto. Lo I.A.C.P. della provincia di Catania ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catania dichiarava inammissibile il suo appello proposto contro la sentenza che lo aveva condannato al pagamento di una somma ad una società di costruzioni quale corrispettivo di un contratto d’appalto. La Corte d’appello riteneva l’impugnazione proposta tardivamente. Il ricorrente deduce che i Giudici di merito abbiano proposto una interpretazione errata dell’art. 4, d.l. n. 245/2002. Il Collegio ritiene tale motivo di ricorso fondato. Sospensione dei termini processuali e sostanziali nelle regioni Molise e Sicilia. Ricorda come, per giurisprudenza consolidata, la sospensione dei termini processuali e sostanziali nelle regioni Molise e Sicilia nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2002 e il 31 marzo 2003, disposta dal d.l. n. 245/2002, convertito in l. n. 286/2002, riguarda solo i termini in scadenza in tale periodo, che devono intendersi prorogati ex lege , mentre non rimane sospeso il decorso del tempo per i termini che non siano in scadenza nello stesso arco temporale. Quindi, quando si tratta di termini il cui decorso abbia avuto inizio prima del periodo di sospensione, l’effetto sospensivo della legge, riguardando solo i termini in scadenza nel periodo di sospensione, si risolve in un mero differimento della scadenza. Se l’inizio del termine cade nel periodo di sospensione Si deve ritenere, invece, che nel caso in cui anche l’inizio del termine viene a cadere all’interno del periodo di sospensione, il differimento non può riguardare anche l’avvio della decorrenza. La legge prevede, infatti, una sospensione del termine e nulla giustifica la limitazione dell’effetto sospensivo al dies ad quem , quando anche il dies a quo cada nel periodo di sospensione. Si è, infatti affermato che nel caso in cui l’inizio del termine viene a cadere all’interno del periodo di sospensione, il primo giorno del termine coincide con il primo giorno immediatamente successivo alla cessazione del periodo di sospensione . In questo senso, dunque, l’effetto sospensivo previsto dalla legge è riferibile anche al dies a quo , ove incluso nel periodo di sospensione. Nel caso di cui si tratta, osserva il Collegio, il termine per proporre l’appello scadeva durante il periodo di sospensione. Tuttavia, essendo stata notificata la sentenza di primo grado quando l’effetto sospensivo era già in corso, si deve ritenere che il differimento previsto dalla legge riguarda non solo il dies ad quem , ma anche il dies a quo . Di conseguenza la parte propose tempestivamente l’appello. Per tale ragione, la S.C. ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 febbraio – 7 aprile 2015, n. 6910 Presidente Salvago – Relatore Nappi Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania dichiarò inammissibile l'appello proposto dallo I.A.C.P. della provincia di Catania avverso la sentenza che lo aveva condannato al pagamento della somma di Euro. 41075,80 nei confronti della Società generale costruzioni Grillo, quale corrispettivo di un contratto d'appalto stipulato il 3 maggio 1986. Ritennero i giudici d'appello che lo I.A.C.P. della provincia di Catania aveva proposto tardivamente l'8 aprile 2003 l'impugnazione avverso la sentenza notificatagli il 12 novembre 2002, in quanto l'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245 convertito nella legge 27 dicembre 2002, n. 286 aveva disposto un differimento della scadenza dei termini, non una sospensione del loro decorso. Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione lo I.A.C.P. della provincia di Catania, deducendo un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Società generale costruzioni Grillo. Motivi della decisione Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, lamentando che i giudici d'appello ne abbiano proposto un'errata interpretazione. Sostiene che il legislatore non si limitò a disporre un differimento dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 4 novembre 2002 e il 31 marzo 2003, come ritenuto dai giudici del merito, ma ne dispose la sospensione per un arco temporale da computare a incremento della durata della loro pendenza. Il ricorso è fondato. In realtà secondo un consolidato orientamento di questa corte, la sospensione dei termini processuali e sostanziali nelle regioni Molise e Sicilia nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2002 e il 31 marzo 2003, disposta dal d.l. n. 245 del 2002, convertito nella l. n. 286 del 2002, riguarda solo i termini in scadenza in tale periodo, che devono intendersi prorogati ex lege, mentre non rimane sospeso il decorso del tempo per i termini che non siano in scadenza nello stesso arco temporale Cass., sez. L, 7 maggio 2010, n. 11139, m. 613784, Cass., sez. III, 4 giugno 2013, n. 14064, m. 626750, Cass., sez. I, 12 marzo 2014, n. 5720, m. 629784, Cass., sez. VI, 29 maggio 2014, n. 12093, m. 631484 . Sicché non v'è dubbio alcuno che l'effetto sospensivo della legge, potendo riguardare solo i termini in scadenza nel periodo di sospensione, si risolva in un mero differimento della scadenza appunto, quando si tratti di termini il cui decorso abbia avuto inizio prima del periodo di sospensione. Deve diversamente ritenersi, invece, nel caso in cui durante il periodo di sospensione cada anche l'inizio della decorrenza del termine, perché in tal caso il differimento non può non riguardare anche l'avvio della decorrenza. La legge prevede infatti una sospensione del termine e nulla giustifica la limitazione dell'effetto sospensivo al dies ad quem, quando anche il dies a quo cada nel periodo di sospensione. Si è infatti condivisibilmente affermato che, nel caso in cui l'inizio del termine veniva a cadere all'interno del periodo di sospensione, il primo giorno del termine coincide con il primo giorno immediatamente successivo alla cessazione del periodo di sospensione” Cass., sez. L, 4 settembre 2013, n. 20320, m. 628264 . Non v'è dubbio dunque che, come riconosce una giurisprudenza indiscussa, la legge sia applicabile solo ai termini che scadono nel periodo di sospensione. Ma la disposizione controversa deve essere interpretata nel senso che l'effetto sospensivo previsto dalla legge sia riferibile anche al dies a quo, ove incluso nel periodo di sospensione. Nel caso in esame il termine per proporre l'appello scadeva durante il periodo di sospensione sicché si tratta di un termine cui certamente si applica l'effetto sospensivo. Tuttavia, essendo stata notificata la sentenza di primo grado quando l'effetto sospensivo era già in corso, deve ritenersi che il differimento previsto dalla legge non riguardò solo il dies ad quem bensì anche il dies a quo, con la conseguenza che l'appello fu tempestivamente proposto l'8 aprile 2003. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio. P.Q.M. La Corte, in accogliemmo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.