Nessuna decadenza se a non venire osservato è solo il termine ordinatorio per la notifica del ricorso

La violazione del termine meramente ordinatorio di 10 giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435, comma 2, c.p.c., deve notificare il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che sia rispettato il termine che, ai sensi dell’art. 435, commi 3 e 4 c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della detta notifica e quello dell’udienza di discussione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6893, depositata il 7 aprile 2015. Il fatto. Viene proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma dichiarava improcedibile il gravame, per essere stato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione notificati dopo la scadenza del termine di cui all’art. 435, comma 2, c.p.c Il Collegio ha osservato preliminarmente come la Corte territoriale, a fondamento della sua decisione, ha fatto erroneamente riferimento ad un principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20604/08, che riguarda il caso in cui l’appellante, dopo aver depositato il ricorso nel termine, abbia del tutto omesso di procedere alla notificazione ed abbia poi richiesto all’udienza di discussione l’assegnazione di un nuovo termine per procedervi. Il caso di specie, afferma il Collegio, è diverso da quello richiamato. Infatti, il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione risulta notificato, unitamente al ricorso, all’appellato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 435, comma 2, c.p.c., ma nel rispetto del termine di cui al terzo comma dello stesso articolo. Violazione del termine meramente ordinatorio di 10 giorni. Pertanto, il Collegio dà continuità all’orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità in base al quale la violazione del termine meramente ordinatorio di 10 giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435, comma 2, c.p.c., deve notificare il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che sia rispettato il termine che, ai sensi dell’art. 435, commi 3 e 4 c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della detta notifica e quello dell’udienza di discussione . Di conseguenza, la S.C. ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 dicembre 2014 – 7 aprile 2015, n. 6893 Presidente Travaglino – Relatore Scrima Svolgimento del processo G.A., N.G., N.B.N. G. e N. S., quali eredi di N. G., hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma e depositata in data 14 aprile 2010 con cui è stato dichiarato improcedibile - per essere stato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione notificati all'appellato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, c.p.c. - il gravame proposto da N. Gino avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23529/07 emessa nei confronti di N. Gino e B.D.in materia di locazione. L'intimato Berrai non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 435 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 153, 154, 156, comma II, e 157 del medesimo codice . Sostengono i ricorrenti che la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20604 del 30 luglio 2008, richiamata espressamente dalla Corte di merito nella motivazione della decisione impugnata, si riferisce al caso, diverso dalla fattispecie all'esame, di mancata notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione alla controparte, evidenziando che nella specie i predetti atti sono stati notificati, sia pure tardivamente ma nel rispetto dello spatium deliberandi per l'appellato, e che quest'ultimo si è costituito accettando il contraddittorio. 2. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha erroneamente richiamato, a fondamento della sua decisione, il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 luglio 2008 n. 20604, che riguarda effettivamente il caso - diverso da quello all'esame - in cui l'appellante, dopo avere depositato il ricorso nel termine, abbia del tutto omesso di procedere alla notificazione ed abbia poi richiesto all'udienza di discussione l'assegnazione di un nuovo termine per procedervi, ai sensi dell'art. 291 c.p.c Nella specie, invece, il decreto presidenziale del 24 settembre 2008 di fissazione dell'udienza di discussione per il 16 febbraio 2010 risulta comunicato all'appellante in data 6 ottobre 2008 e notificato, unitamente al ricorso, all'appellato in data 12 gennaio 2009, dopo, quindi, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 435 c.p.c. ma nel rispetto del termine di cui al terzo comma della citata norma e B.D.si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Al riguardo si evidenzia che, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, la violazione del termine, meramente ordinatorio, di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, secondo comma, c.p.c., deve notificare il ricorso - tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che sia rispettato il termine che, ai sensi del medesimo art. 435, commi terzo e quarto, c.p.c. deve intercorrere tra il giorno della detta notifica e quello dell'udienza di discussione v., ex multis, Cass., ord., n. 21358 del 2010 Cass. n. 26489 del 2010 Cass., ord. n. 8411 del 2011 Cass., ord., n. 10619 del 2014 e Cass., ord., n. 23331 del 2014. V. pure, al riguardo, Corte cost., ord., n. 60 del 2010 e n. 253 del 2012, che fanno espresso riferimento al diritto vivente di cui alla giurisprudenza di questa Corte . 3. In conclusione, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio - anche per le spese del presente giudizio di cassazione - alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.