Anche se parziale, la vittoria in giudizio impedisce la condanna al pagamento delle spese

La parte che, all’esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell’accoglimento anche non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente, salva l’ipotesi della trasgressione al dovere di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6860, depositata il 3 aprile 2015. Il caso. Equitalia proponeva opposizione allo stato passivo di un fallimento, in cui era stato escluso il privilegio dei crediti ammessi. Il tribunale di Catanzaro ammetteva il privilegio solo per una parte dei crediti e condannava Equitalia al pagamento di metà delle spese processuali in favore del fallimento, mentre le compensava nel resto. Equitalia ricorreva in Cassazione, contestando la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura della metà, in favore della controparte, nonostante l’accoglimento della sua domanda, anche se parziale. Accoglimento parziale della domanda. La Corte di Cassazione ricorda che la parte che, all’esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell’accoglimento anche non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente, salva l’ipotesi della trasgressione al dovere di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, il tribunale avrebbe potuto compensare integralmente le spese, ma, avendolo fatto solo in parte, avrebbe dovuto porre a carico del fallimento soccombente le spese di Equitalia, la cui domanda era stata accolta in parte. Non è un caso di soccombenza reciproca. Non era possibile invocare il principio della soccombenza reciproca, in quanto esso non è ravvisabile in caso di riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale. Infatti, tale principio sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre la resistenza del convenuto alla pretesa attorea perché eccessiva o solo in parte fondata, anche qualora trovi successo nella decisione del giudice che accolga la domanda solo in parte, non si trasforma per questo in una pretesa riconvenzionale rispetto alla quale sia ravvisabile nell’attore una posizione di reciproca soccombenza. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna il fallimento a corrispondere ad Equitalia la restante parte delle spese del giudizio di merito, mantenendo ferma la compensazione per la restante metà, ed al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 febbraio – 3 aprile 2015, n. 6860 Presidente Ceccherini – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo Equitalia ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento M.A. che escludeva il privilegio dei crediti ammessi. I1 Tribunale, in data 3 ottobre 2008, ha ammesso il privilegio solo per una parte dei crediti e ha condannato Equitalia a pagare la metà delle spese processuali in favore del Fallimento, compensandole nel resto. Equitalia ricorre per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria. La Curatela del Fallimento, cui il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Nell'unico motivo di ricorso, Equitalia denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per essere stata condannata alle spese processuali, per la metà, in favore della controparte, pur essendo stata accolta la sua originaria domanda, seppure parzialmente. Il Tribunale, con statuizione non censurata in questa sede, ha compensato le spese per la metà, ma ha poi condannato la parte vittoriosa, seppur parzialmente, al pagamento della restante metà delle spese in favore dell'altra parte che era comunque soccombente . Il ricorso è fondato, essendo stato violato il principio secondo cui la parte che, all'esito finale della lite risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento anche non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente, salva l'ipotesi della trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. Cass. n. 1743/1996, n. 2653/1994, n. 2493/1986 . il Tribunale avrebbe potuto compensare integralmente le spese ma, avendole compensate in parte, avrebbe dovuto porre a carico del Fallimento soccombente le spese di Equitalia la cui domanda era stata parzialmente accolta. La condanna di Equitalia a pagare parte delle spese in favore dell'altra parte non trova giustificazione nel principio della soccombenza reciproca che non è ravvisabile nel caso di riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale, poiché il suddetto principio sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre la resistenza del convenuto alla pretesa attorea perché eccessiva o comunque solo in parte fondata, anche quando trova successo nella statuizione del giudice che accolga solo in parte la domanda, non per questo si trasforma in pretesa riconvenzionale rispetto alla quale sia ravvisabile nell'attore una posizione di reciproca soccombenza Cass. n. 12629/2006, n. 2124/1994 . In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Curatela è condannata a corrispondere ad Equitalia la restante parte delle spese del giudizio di merito ferma la compensazione per la restante metà , nonché per intero alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese di Equitalia relative al giudizio di merito in complessivi P 2350,00, oltre accessori, che pone per la metà a carico del Fallimento M.A., compensate nella restante metà condanna il Fallimento alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in £ 1500,00, di cui £ 1300,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.