Quando si perfeziona la notifica effettuata con deposito presso il Comune per irreperibilità del destinatario?

La notifica del decreto che ingiunge il pagamento di compensi professionali deve considerarsi perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata c.d. informativa da parte del notificante, se il primo tentativo di notifica non sia andato a buon fine. Il termine di 40 giorni per la proposizione dell’opposizione al medesimo decreto non decorre dunque dalla data di spedizione della raccomandata informativa, bensì dalla presunta conoscenza della stessa da parte del destinatario, individuata nel decimo giorno successivo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5999/15 depositata il 25 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Venezia rigettava, perché tardiva, l’opposizione proposta avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Padova ingiungeva il pagamento del compenso a favore di un ingegnere per l’attività professionale svolta a favore dell’ingiunto. I giudici di merito ritenevano decorso il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del decreto che consideravano perfezionata con il secondo tentativo consistente nel deposito di copia dell’atto presso il Comune – il figlio del destinatario si era rifiutato di ricevere la prima notifica – con conseguente affissione di avviso di deposito all’abitazione del destinatario e ulteriore avviso pervenuto al medesimo, come attesta la ricevuta di ritorno risultante dalla copia della raccomandata e dall’avviso di ricevimento allegato, indicazioni che fanno fede fino a querela di falso, le cui irregolarità sarebbero comunque state sanate con la costituzione in giudizio dell’interessato. I motivi del ricorso in Cassazione. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’intimato, lamentando da un lato l’inesistenza della notificazione, da considerarsi soltanto tentata, in quanto egli non ne aveva mai avuto conoscenza, posto che dalla raccomandata c.d. informativa risultava la mancanza della consegna per irreperibilità del destinatario. Dall’altro lato, la sentenza veniva censurata per aver ritenuto che la costituzione in giudizio avesse spiegato effetto sanante dell’irregolarità della prima notifica, nonché per aver considerato tardiva l’opposizione proposta a seguito della seconda notifica. La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento delle ulteriori censure. Il perfezionamento della notifica per il destinatario. Viene in tal senso richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010 che ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento comunque decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione . Tale disposizione comportava la decorrenza dei termini per la tutela giudiziale del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui destinato, violando in tal modo i principi costituzionali invocati dal rimettente con un bilanciamento non ragionevole tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario. Il tema dalla garanzia di difesa e tutela del contraddittorio deve essere difatti governato dai canoni di effettività e parità. Veniva dunque rilevata un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’assimilabile fattispecie della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8, l. n. 890/82, secondo il quale la notificazione si considera eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dal ritiro del piego se anteriore . La tempestività dell’opposizione. In conclusione, considerando la data di invio della raccomandata c.d. informativa ai fini dell’individuazione del termine di 10 giorni, momento in cui si considera perfezionata la notifica al destinatario, l’opposizione proposta dal ricorrente doveva considerarsi tempestiva, non essendo ancora decorsi i 40 giorni dal perfezionamento della notifica in capo al destinatario. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 febbraio – 25 marzo 2015, numero 5999 Presidente Oddo – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1.- Con sentenza dep. il 20 giugno 2008 la Corte di appello di Venezia rigettava 1' l'impugnazione proposta da D.C. avverso la decisione del tribunale di Padova che aveva dichiarata inammissibile, perché tardiva, 1' opposizione proposta oltre il termine di quaranta giorni avverso il decreto notificato il 13-3-1999, con cui il Presidente di quel tribunale gli aveva ingiunto di pagare a favore dell'ing. L.M. il compenso dal medesimo preteso per attività professionali. Nell'escludere la nullità o inesistenza delle notifiche del decreto ingiuntivo, effettuate la prima il 13-3-1999 ai sensi dell' art. 140 cod. proc. civ. e la seconda, il 23-3-1999, ex art. 143 cod. proc. civ. sollevate dall'opponente, i Giudici di appello ritenevano che la prima notificazione dell'atto, che era stato rifiutato dal figlio del destinatario, si era perfezionata per l'appunto il 13-3-1999 risultando il compimento delle attività prescritte dalla norma citata secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, e ciò con riferimento al deposito di copia dell'atto presso il Comune, all'avviso di deposito affisso alla casa di abitazione, di cui il destinatario era stato notiziato mediante ricevuta di ritorno, come risultante dalla copia della raccomandata e dall'avviso di ricevimento allegato tali indicazioni erano assistite da fede privilegiata fino a querela di falso in ogni caso, eventuali irregolarità sarebbero stata sanate atteso che la parte si era costituita in giudizio. Pertanto, l'atto di opposizione notificato era da considerarsi tardivo. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.C. sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli eredi del M Motivi della decisione 1. - Il primo motivo - richiamato il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il suo destinatario ed evidenziati i requisiti per il perfezionamento della fattispecie prevista dall' art. 140 cod. proc. civ. - deduce la inesistenza della notificazione mai perfezionatasi e soltanto tentata, posto che il ricorrente non aveva mai avuto conoscenza, posto che dall'avviso di ricevimento era risultato che la raccomandata informativa non era stata consegnata per irreperibilità del destinatario ed era tornata al mittente senza essere stata depositata presso l'ufficio postale per compiuta giacenza erroneamente, in relazione a tale attività, che aveva anch'essa formato oggetto dell'appello, la sentenza aveva ritenuto la necessità della querela di falso. 2. - Il secondo motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto che in ogni caso la costituzione in giudizio avrebbe sanato eventuali irregolarità della prima notifica, senza considerare che la costituzione in giudizio era avvenuta a seguito della successiva notifica che comportava rinuncia alla prima in relazione alla seconda notifica ex art. 143 l'opposizione era da considerarsi tempestiva dovendo considerarsi che per il destinatario la rinnovazione della stessa ha effetto ex nunc. 3. - Va accolto il primo motivo, assorbito il secondo. Va al riguardo ricordato che, con la sentenza della Corte Costituzionale numero 3 del 2010, è stato dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. l'art. 140 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Secondo i Giudici delle leggi, la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli inT. del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge numero 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Ciò posto, va rilevato che la raccomandata cosiddetta informativa venne inviata il 13 marzo 1999 e, dovendo tenersi conto - ai fini del perfezionamento della notificazione per il destinatario del successivo termine di dieci giorni - 1' opposizione notificata il 3 maggio 1999 era stata tempestiva, in quanto il termine di gg. 40 decorrente dal 23 marzo 1999 veniva scadere il 2 maggio 1999 che, cadendo di domenica, era prorogato al successivo lunedì,3 maggio 1999. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.