Ordinanza comunale e segnale stradale, accesso limitato: multa per la residente non dotata di permesso

Confermata la legittimità della contravvenzione nei confronti della donna, obbligata a pagare 71 euro. Fatale l’aver parcheggiato la propria vettura, qualche volta divisa con la figlia, nella zona a traffico limitato, senza aver provveduto a chiedere ed ottenere il relativo permesso.

Madre e figlia si dividono l’utilizzo dell’automobile – anche se la donna più anziana mostra, con il proprio comportamento, un possesso esclusivo della cosa –, e lo fanno vivendo in due case diverse, collocate, però, nella stessa zona della città, zona dove il transito e la sosta sono consentiti esclusivamente ai residenti. Solo la figlia, tuttavia, ha chiesto ed ottenuto dal Comune il permesso ad hoc , per la sua vettura di proprietà esclusiva, per accedere nel quartiere di residenza. Mentre la madre si è limitata a conservare un permesso più ampio, relativo alla ‘zona centro’ della città. Legittima la contravvenzione effettuata ai danni della donna per avere sostato in zona interdetta alla circolazione, anche perché è logico presumere la conoscenza diretta del provvedimento emesso dal Comune Cassazione, sentenza n. 4017, sez. II Civile, depositata oggi . Multa. Obolo contenuto, comunque, per la donna ella, difatti, dovrà pagare una sanzione pecuniaria di 71 euro. Fatale, come detto, l’aver parcheggiato il veicolo di sua proprietà – una Fiat Panda – in zona interdetta alla circolazione , come stabilito con un’ordinanza del Comune. Su questo punto concordano sia il gdp che i giudici del Tribunale. Acclarato, difatti, che l’autovettura non era autorizzata al transito e alla sosta nella via ‘incriminata’, perché quel veicolo era autorizzato al transito e alla sosta in zona centro , è decisivo il richiamo alla ordinanza del Comune , che aveva limitato l’accesso su due e quattro ruote solo ai residenti muniti di permesso. Permesso. E proprio la facile conoscibilità degli effetti dell’ordinanza comunale rappresenta un ulteriore elemento, anche ad avviso dei giudici della Cassazione, sfavorevole per la donna. È stato facilmente verificato, difatti, che l’apposita segnaletica verticale, posta all’imbocco della via, reca l’indicazione del divieto di accesso , eccezion fatta per i residenti e le persone autorizzate. Quindi, il Comune, attraverso il segnale stradale, ha ottemperato all’obbligo di dare adeguata pubblicità dell’istituzione della zona a traffico limitato e della sussistenza del divieto di ingresso, e, conseguentemente, di sosta, in tale via interna, accessibile solo ai residenti muniti di apposito permesso o ai veicoli autorizzati . E, va aggiunto, è lapalissiana la conoscenza effettiva del provvedimento da parte della donna, soprattutto tenendo presente che l’ordinanza era in vigore da circa due anni, e che alla popolazione era stata data adeguata informazione difatti, l’altra comproprietaria del veicolo, la figlia, per la vettura di sua proprietà esclusiva si era in effetti munita di permesso per accedere e sostare nella via incriminata. Ciò rende ancora più evidente l’errore compiuto dalla donna, la quale, residente della zona, avrebbe dovuto farsi rilasciare, per la Fiat Panda, il permesso necessario e per l’accesso e la sosta nella via dove era stata trovata l’automobile dai vigili urbani.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 gennaio – 27 febbraio 2015, n. 4017 Presidente Bucciante – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 1° agosto 2006 dinanzi al Giudice di pace di Ancona, F. B. proponeva opposizione avverso il processo verbale dell'11 maggio 2006, notificato in data 19 luglio 2006, per il pagamento della somma di euro 71, quale sanzione pecuniaria conseguente alla violazione di cui all'art. 7 del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere essa sostato con il veicolo di sua proprietà Fiat Panda tg. AL 725 TH in zona interdetta alla circolazione. Si costituiva il Comune, resistendo. Con sentenza in data 30 marzo 2007, il Giudice di pace di Ancona rigettava l'opposizione, osservando tra l'altro che l'autovettura sanzionata non era autorizzata al transito e alla sosta in via Rossini, perché detto veicolo era autorizzato al transito e alla sosta zona centro , irrilevante essendo la circostanza che una delle comproprietarie della vettura avesse la residenza in via Rossini via compresa nel quartiere Tiziano , in quanto non si possono ottenere autorizzazioni a sostare in più zone. 2. - L'appello avverso la pronuncia del Giudice di pace è stato rigettato dal Tribunale di Ancona con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 luglio 2009. Il Tribunale - esclusa la fondatezza della doglianza relativa alla illegittimità del verbale per genericità, indeterminatezza e contraddittorietà, come pure di quella relativa alla mancanza della contestazione immediata - ha rilevato che il veicolo Fiat Panda tg. AL 725 TH è munito di permesso residente zona centro , luogo di residenza dell'appellante, e che, avendo richiesto il contrassegno per i residenti zona centro , la B. ha posto in essere un comportamento tale da evidenziare un possesso esclusivo, animo domini, della cosa, incompatibile con il permanere del possesso in capo all'altra comproprietaria, A.M. F., residente in via Rossini. Ha inoltre osservato il giudice del gravame che, in base ad una ordinanza del Comune di Ancora n. 732/04 , nelle strade in cui la segnaletica verticale prescrive che il transito e/o la sosta sono vietati eccetto che ai residenti, sono autorizzati al transito e/o alla sosta i soli veicoli muniti di specifico permesso. 3. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale la B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 novembre 2009, sulla base di cinque motivi. L'intimato Comune di Ancona ha resistito con controricorso. Considerato in diritto 1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 5, comma 3, del codice della strada, perché - con riguardo all'ordinanza comunale n. 732 del 2004 che ha stabilito che, nella strade ove il transito e la sosta sono vietati eccetto che ai residenti, sono autorizzati al transito e/o alla sosta i soli veicoli muniti di specifico permesso - il Tribunale avrebbe erroneamente sostituito la conoscenza qualificata imposta dalla legge con una presunzione di conoscenza di fatto. Il secondo mezzo omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo censura che il Tribunale abbia ricavato una generalizzata conoscenza dell'ordinanza in questione da parte della collettività dal fatto che a l'ordinanza era in vigore da circa due anni b alla popolazione era stata data adeguata informazione c l'altra comproprietaria, residente in via Rossini, per la vettura di sua esclusiva proprietà si era munita di permesso per accedere e sostare nella predetta via. La ricorrente lamenta che il Tribunale abbia fatto ricorso ad una paradossale sequenza di presunzioni ed abbia omesso di indicare le concrete modalità attraverso le quali l'interessata sarebbe entrata a conoscenza dell'ordinanza, nonostante essa non sia stata né pubblicata all'albo pretorio, né indicata nella segnaletica stradale. Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost. , la ricorrente censura che il Tribunale abbia opinato una apodittica conoscenza dell'ordinanza n. 732 del 2004 da parte della F. laddove questa circostanza, poi rilevatasi decisiva ai fini del decidere, non era stata dedotta né dalla ricorrente, né dal Comune resistente . 1.1. - I motivi - da esaminare congiuntamente, essendo in stretta continuità logica - sono infondati. Dal testo della sentenza impugnata risulta che la stessa B., sin dal ricorso introduttivo dinanzi al Giudice di pace, ha dato atto che l'apposita segnaletica verticale posta all'imbocco di via Rossini reca l'indicazione del divieto di accesso alla predetta via eccetto residenti zona Tiziano e autorizzati . Il Comune di Ancona, pertanto, attraverso il prescritto segnale stradale, ha ottemperato all'obbligo di dare adeguata pubblicità dell'istituzione della zona a traffico limitato e della sussistenza del divieto di ingresso e, conseguentemente, di sosta in tale via interna, accessibile solo ai residenti muniti di apposito permesso o ai veicoli autorizzati. A prescindere dal rilievo che l'avvenuta pubblicazione dell'ordinanza comunale n. 732 del 2004 istitutiva della zona a traffico limitato non risulta essere stata specificamente contestata con il ricorso introduttivo della causa di merito, va rilevato che il Tribunale - lungi dal ricorrere ad una concatenazione di presunzioni - è pervenuto, con logico e motivato apprezzamento e legittimamente valorizzando dati documentali acquisiti al processo, ad una conclusione nel senso della conoscenza effettiva da parte della contravvenzionata munita di permesso per il veicolo in questione per altra zona della città, ossia per residenti zona centro del contenuto della predetta ordinanza comunale sottolineando che l'ordinanza era in vigore da circa due anni e che alla popolazione era stata data adeguata informazione, tanto che l'altra comproprietaria del veicolo, la figlia A.M. F., residente in via Rossini, per la vettura di sua proprietà esclusiva si era in effetti munita di permesso per accedere e sostare nella predetta via. 2. - Con il quarto motivo violazione degli artt. 832 e 1156 cod. civ. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si censura che il Tribunale abbia ritenuto priva di rilevanza la residenza della comproprietaria del veicolo multato in via Rossini. Il Tribunale avrebbe omesso di esplicare il motivo per il quale il permesso per residenti sarebbe incompatibile con l'utilizzo del veicolo da parte del comproprietario F. . L'impostazione seguita dal Tribunale sarebbe poi in contrasto con l'art. 832 cod. civ., là dove è incompatibile con la pienezza di facoltà di godimento e disposizione della cosa da parte del proprietario anche negative, nonché con l'art. 1156 cod. civ. circa l'inoperatività del principio del possesso vale titolo per i beni mobili registrati come le autovetture . Con il quinto motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost. , ci si duole che il Tribunale abbia addossato alla ricorrente l'onere di dimostrare che pure la F. aveva l'utilizzo e il possesso dell'autovettura. 2.1. - Nessuno dei due motivi coglie nel segno. Non rileva se anche la figlia comproprietaria avesse il potere di utilizzare l'auto Fiat Panda tg. AL 725 TH quel che è dirimente è che ella, residente in via Rossini, avrebbe dovuto farsi rilasciare, per detta autovettura, il permesso zona Tiziano , necessario per l'accesso e la sosta in via Rossini, il che non è avvenuto. 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi euro 600, di cui euro 500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.