Inutile opporsi al procedimento esecutivo se il bene pignorato è già stato venduto all’incanto

Ove sopravvenga l’accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva, non viene meno l’acquisto dell’immobile pignorato, da parte del terzo nell’ambito di procedura espropriativa conforme alle normative, salvo dimostrazione di collusione tra il terzo acquirente del bene e creditore procedente.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2372/15 depositata il 10 febbraio. Il caso. Nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare esattoriale veniva aggiudicato all’incanto un immobile pignorato, il cui trasferimento all’aggiudicatario veniva disposto con decreto del Tribunale. Avverso detto provvedimento proponeva opposizione il debitore, rilevando la nullità di tutti gli atti del procedimento esecutivo per omessa notificazione, nei suoi confronti, dell’atto di precetto. Proponeva contemporaneamente querela di falso contro l’avviso di ricevimento della raccomandata a.r. che, agli atti, risultava documentare la notificazione dell’avviso di vendita nella procedura esecutiva. Il Tribunale, ritenendo inammissibile la querela di falso, rigettava l’opposizione. Il debitore propone ricorso per cassazione. Irrilevanza della falsa sottoscrizione dell’avviso di ricevimento. I motivi del ricorso censurano fondamentalmente la statuizione con cui i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante l’accertamento della falsità della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento della raccomandata, ritenendo quindi inammissibile la querela avverso un atto che, nel panorama processuale dell’epoca precedente alla sentenza n. 3/10 della Corte Costituzionale , non rilevava ai fini del perfezionamento della notificazione, eseguibile anche con il semplice invio. È ammissibile l’opposizione all’esecuzione dopo la vendita del bene pignorato? La S.C. ritiene di valutare preliminarmente la questione, rilevata d’ufficio, circa l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi. Infatti, ai sensi dell’art. 2929 c.c., eventuali nullità di atti esecutivi che abbiano preceduto la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, non hanno effetto con riguardo all’acquirente o aggiudicatario, salvo accertamento di collusione tra quest’ultimo ed il creditore procedente. La conseguenza è la necessità per il debitore di attivarsi per far valere eventuali nullità procedimentali precedenti alla vendita, prima che la vendita stessa abbia luogo. No, prevale la tutela della certezza dei rapporti. Il principio risponde alla ratio di tutela della certezza dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento del terzo acquirente o aggiudicatario di buona fede, incoraggiando al contempo il ricorso allo strumento esecutivo come mezzo di chiusura della lite. Questa norma crea quindi uno sbarramento esterno alla proponibilità di opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c I medesimi principi giuridici erano stati affermati anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21110/12 , con la quale si specificava ulteriormente che, in caso di collusione tra acquirente/aggiudicatario e creditore, resta salvo il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato dalla vendita e di agire per il riconoscimento di eventuali danni nei confronti di chi abbia proceduto all’esecuzione in difetto di titolo idoneo. Nel caso in esame dunque l’opponente non può ottenere la pronuncia di nullità assoluta di tutti gli atti della procedura per omessa notificazione dell’avviso di vendita, vizio effettivamente esistente, in mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare una collusione del terzo con il creditore opponente. per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 ottobre 2014 – 10 febbraio 2014, n. 2472 Presidente Salmè – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare esattoriale promossa da Equitalia ETR spa nei confronti di C.D. , aggiudicato all'incanto l'immobile pignorato ed emesso decreto di trasferimento in favore di C.M. , con ricorso ex art. 617 c.p.c. il C. propose opposizione al decreto di trasferimento assumendo la nullità di tutti gli atti del procedimento per avere avuto notizia della procedura esecutiva soltanto a seguito della notificazione dell'atto di precetto da parte del C. per il rilascio dell'immobile. Propose, quindi, querela di falso contro l'avviso di ricevimento della raccomandata A.R. con la quale gli era stato notificato l'avviso di vendita nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 78 d.p.r. n. 602 del 1973. Il tribunale, con sentenza del 17.12.2010, dichiarò inammissibile la querela di falso e rigettò l'opposizione. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria C.D. . L'intimata ha presentato regolare procura speciale ai fini della partecipazione alla discussione orale. Motivi della decisione Con tre motivi il ricorrente censura la statuizione con la quale il tribunale di Bari - senza provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, successivamente alla autorizzazione alla presentazione della querela di falso da parte del G.I. e l'espletamento della relativa istruttoria – ha ritenuto irrilevante l'accertamento della falsità e conseguentemente inammissibile la querela che aveva come oggetto un atto, - l'avviso di ricevimento della raccomandata, inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - che, nel panorama processuale dell'epoca anteriore alla sentenza n. 3 del 2010 della Corte cost. , non rilevava ai fini del perfezionamento della notificazione, realizzato con il compimento delle altre formalità previste dalla norma in particolare, con il semplice invio. Ora, per potere entrare nel merito delle questioni poste dal ricorso in relazione all'ammissibilità della querela, appare preliminare risolvere la questione, il cui rilievo è officioso Cass. 10.1.2003 n. 193 dell'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi e ciò per l'applicabilità in tal caso della norma contenuta nell'art. 2929 c.c. per la quale eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente ed aggiunge che gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto hanno percepito in virtù dell'esecuzione . Ciò comporta che il debitore debba attivarsi per far valere eventuali nullità procedimentali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dall'art. 617 c.p.c., in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo. A vendita intervenuta, infatti, a salvaguardia della certezza dei rapporti, e per incoraggiare il ricorso allo strumento della esecuzione forzata come mezzo di chiusura per consentire al creditore il recupero del suo credito, il legislatore ha ritenuto di far prevalere gli interessi dell'aggiudicatario e del creditore. E ciò in nome della tutela del terzo di buona fede, e dell'affidamento incolpevole, che si somma e converge in questo caso con la tutela della garanzia patrimoniale del creditore e della certezza dei rapporti giuridici. Questa norma, quindi, costituisce uno sbarramento esterno alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che non possono mai essere utilmente proposte se la vendita sia già intervenuta. Ciò vale anche rispetto alle altre opposizioni, nel senso che ove proposte quando la vendita sia già intervenuta non possono spiegare, se accolte, effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell'opponente in questo senso anche Cass. 27.8.2014 n. 18312 . Sul punto, vai la pena di sottolineare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 21110 del 2012 si sono pronunciate enunciando il principio di diritto per cui il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo . Ora, nel caso in esame, l'opponente fa valere la nullità assoluta di tutti gli atti della procedura esecutiva derivante dalla omessa notifica, ai sensi dell'art. 78 co. 2 del DPR n. 602/73, dell'avviso di vendita che, pur risultando notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata n. omissis spedita il 15/05/2007, riportava in calce all'avviso di ricevimento una firma del destinatario non corrispondente alla sua pag. 2 del ricorso . Ebbene, un tale vizio, seppure sussistente, non sarebbe opponibile all'aggiudicatario in difetto di qualsiasi prova di un'eventuale collusione del terzo con il creditore procedente. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore di Equitalia ETR spa, sono poste a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Equitalia ETR spa che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.