Spetta al magistrato ordinario il giudizio sulla responsabilità degli amministratori di Ferrovie dello Stato s.p.a.

In tema di danni al patrimonio sociale di società partecipate da enti pubblici e quindi di responsabilità aquiliana , non si configurano come erariali le perdite quindi esclusive della società in quanto l’autonomia patrimoniale della stessa società esclude ogni rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico eventualmente danneggiato. E’, così, legittima, e quindi va confermata, la sentenza di merito con cui, accertato il profilo privatistico di Ferrovie dello Stato S.p.A., venga dichiarato, peraltro in riforma della precedente sentenza, il difetto di giurisdizione contabile in favore di quella ordinaria.

Il principio si argomenta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1159, depositata il 22 gennaio 2015. Il caso. Alcuni soggetti, componenti del Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A., attribuivano, mediante apposita delibera ed a titolo di trattamento economico liquidatorio, ingenti emolumenti ad un dirigente d’azienda venivano, così, condannati, in primo grado, dalla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa contabile e, successivamente, veniva, però, dichiarata la giurisdizione ordinaria. Così, il Procuratore generale della Corte dei Conti ricorreva in Cassazione. La giurisdizione tra patrimonio, obbligazioni e società il danno riflesso” ed il danno diretto. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 41, 97 e 117 Cost., 1218, 2043, 2059 e 2697 c.c., 38 d.lgs. n. 188/2003 nonché il d.lgs. n. 422/1997, il d.P.R. n. 277/1998, il reg. CE n. 1370/2007 ed i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A., libertà di accesso al mercato, concorrenza e libera prestazione di servizi. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di società, interesse pubblico, illecito, danno e responsabilità. Sul piano formale, la principale osservazione riguarda la strutturazione giuridico-normativa di Ferrovie dello Stato S.p.A. questa società, in quanto holding ed esercitante attività avente natura industriale, non svolge alcun rapporto di servizio pubblico con lo Stato, pur ricevendo risorse e compensazioni dallo Stato stesso peraltro unicamente a copertura degli oneri derivanti da finalità di interesse generale. E’, dunque, un soggetto sovra-personale di diritto privato Cass. n. 71/2014, n. 7374/2013 e n. 23829/2011 . Sul punto, ricordato che il tradizionale criterio per il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale si fonda sulla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ovvero sulla distinzione rispettivamente tra diritto soggettivo ed interesse legittimo Cass. n. 3052/2009, n. 13559/2006 , vanno, quindi, esaminati i presupposti per la determinazione della giurisdizione ordinaria e di quella contabile nel primo caso, rileva la natura giuridica di ente privato della società, l’autonomia giuridica e patrimoniale della società rispetto al socio pubblico, l’assenza di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, l’assenza di un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico e la qualificazione del danno come mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale nel secondo caso, invece, rileva la colpevole inerzia, da parte del rappresentante dell’ente partecipante o del titolare del potere decisionale, nell’esercizio dei propri diritti di socio ovvero l’esercizio in modo pregiudizievole per il valore della partecipazione Cass. n. 26806/2009 , potendo dunque invocare anche il danno all’immagine, nonché la natura speciale dello statuto ex lege come nel caso della Rai S.p.A. Cass. n. 27092/2009 , dell’Enav S.p.A. Cass. n. 5032/2010 e dell’Anas S.p.A. Cass. n. 15594/2014 . Sotto il profilo sostanziale, è da tenere presente, infine, che l’ingiustizia del nocumento, rientrando questo nella attribuzioni del giudice ordinario, si configura secondo i parametri civilistici extracontrattuali e, cioè, condotta, evento e relativo nesso di causalità conseguentemente, in tal senso, il concetto di danno risarcibile potrebbe identificarsi anche nel riconoscimento” di spettanze economiche non dovute od ingiustificate concesse anche in favore del dirigente uscente della stessa azienda. Natura, autonomia e rapporti come criteri per la rubricazione del danno e per l’individuazione della giurisdizione. In ambito di servizio pubblico e di illecito commesso dal dipendente di una società a partecipazione pubblica, in caso di azione processuale finalizzata al risarcimento dell’ingiusto danno patrimoniale all’ente la potestas iudicandi non è del giudice contabile bensì di quello ordinario Corte dei Conti n. 548/2013 rebus sic stantibus , la delibera della S.p.A. rileva, in altri termini, almeno in via procedurale sotto il profilo civilistico e non erariale. Ergo, il ricorso del Procuratore generale della Corte dei Conti va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 21 ottobre 2014 – 22 gennaio 2015, numero 1159 Presidente Salmè – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della corte dei Conti per la regione Lazio convenne in un giudizio di responsabilità U.R. , S.F.G. e Se.Ma. nelle rispettive qualità rivestite pro tempore di componenti del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato spa, per avere gli stessi causato un ingiusto danno patrimoniale all'Ente di appartenenza danno rappresentato dall'avvenuta attribuzione - a titolo di trattamento economico liquidatorio - a C.G. , con delibera del 10 maggio 2004, di emolumenti per complessivi Euro 4.564.139,00. La Sezione giurisdizionale regionale della corte dei Conti per la regione Lazio condannò i convenuti a titolo di responsabilità amministrativa contabile. Diversamente, la Terza Sezione Giurisdizionale Centrale che, con sentenza del 7.8.2013, ha rilevato, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, affermando quella del giudice ordinario. Ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ritenendo sussistere la giurisdizione contabile. Resistono con controricorso illustrato da memoria U.R. , S.F.G. e Se.Ma. . Motivi della decisione L'esame del ricorso deve essere preceduto dalla indicazione dei principii enunciati da questa Corte in tema di giurisdizione sulla richiesta di affermazione della responsabilità per i danni arrecati al patrimonio delle società partecipate. Nell'ipotesi di danno arrecato al patrimonio sociale, avuto riguardo alla natura di ente privato della società ed all'autonomia giuridica e patrimoniale di essa rispetto al socio pubblico, la giurisdizione è stata attribuita al giudice ordinario, non essendo configurarle, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. La giurisdizione della Corte dei conti è stata, invece, affermata, sia quando l'azione di responsabilità miri al risarcimento di un danno che - come nel caso del danno all'immagine - sia stato arrecato al socio pubblico direttamente, e non quindi quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società, sia quando essa trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio o li abbia comunque esercitati in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione si veda, per tutte, S.U. 19.12.2009 numero 26806 . Il quadro generale così tracciato, peraltro, non copre l'intero panorama delle V questioni sottoposte all'esame della Corte. Al suo interno, infatti, sono state individuate situazioni particolari connesse alla natura speciale dello statuto legale di talune società partecipate da enti pubblici. Così, in relazione alla Rai Radio televisione italiana s.p.a., si è affermato che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulle azioni di risarcimento del danno cagionato da componenti del consiglio di amministrazione e da dipendenti perché, nonostante la veste di società per azioni, essa ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali in forza delle quali è designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell'essenziale servizio pubblico radiotelevisivo, sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un'apposita commissione parlamentare, destinataria di un canone di abbonamento avente natura di imposta, compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nonché tenuta all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti cfr. Sez. un numero 27092/2009 . Ad analoga conclusione, sempre per ragioni attinenti al suo speciale statuto legale, si è pervenuti anche con riferimento all'Enav spa S.U. ord. 3.3.2010 numero 5032 ed all'Anas spa S.U. 9.7.2014 numero 15594 . Si tratta, quindi, in definitiva di comprendere se la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni disposta dalla legge ne abbia davvero comportato il mutamento della natura giuridica - da ente pubblico economico a società di diritto privato - o se, invece, non ne abbia intaccato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella della società azionaria, senza per questo incidere sulla reale natura del soggetto. A questo proposito va rilevato quanto segue. La struttura del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è molto articolata e deriva dal processo di riorganizzazione - societarizzazione avviato nel 2000. Questo processo di privatizzazione ha risentito del recepimento, nell'ordinamento nazionale, del principio generale - di derivazione sovranazionale - finalizzato a garantire sia che l'attività di trasporto si svolga nel rispetto dei principii del Trattato CE in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, sia lo sviluppo e la efficiente gestione delle infrastrutture dei trasporti nella prospettiva di un'unica rete transeuropea d.p.r. numero 277 del 1998, abrogato dall'art. 38, del D. Lgs. 8 luglio 2003, numero 188 . La disciplina, su tali basi, ha come suo principio ispiratore la libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario così l'art. 2, comma 1, lett. d . L'apporto finanziario dell'Autorità pubblica, finalizzato all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, è erogato - alla luce del reg. CE numero 1370 del 2007 -, entro limiti ben precisi. L'attuale assetto organizzativo è quello di Gruppo industriale con una Capogruppo, Ferrovie dello Stato Italiane SpA, il cui oggetto sociale è - la realizzazione e la gestione d'infrastrutture per il trasporto ferroviario - lo svolgimento dell'attività di trasporto, prevalentemente su rotaia, di merci e di persone, ivi compresa la promozione, l'attuazione e la gestione di iniziative e servizi nel campo dei trasporti - lo svolgimento di ogni altra attività strumentale complementare e connessa a quelle suddette, direttamente o indirettamente, ivi compresa espressamente quelle di servizi alla clientela e quelle volte alla valorizzazione dei beni posseduti per lo svolgimento delle attività statutarie. Alla Capogruppo fanno capo le Società Operative nei diversi settori della filiera e altre Società di servizio e di supporto al funzionamento del Gruppo. Le Società sono dotate di una propria specificità aziendale e godono di autonomia gestionale nel perseguimento degli obiettivi di business. La gestione della holding è affidata dallo Statuto agli Organi societari - Assemblea, Consiglio di amministrazione, Presidente del Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale - che ne ha individuato i rispettivi i poteri e compiti in conformità alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni. Ferrovie dello Stato spa, in quanto holding, non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato. Per il principio di separazione della rete dalla gestione del servizio, tra le partecipate, Rete Ferroviaria Italiana RFI spa è concessionaria della gestione e della realizzazione della rete infrastrutturale, Trenitalia spa che non è più concessionaria dall'anno 2000 è licenziataria di servizi di trasporto ferroviario, in regime di concorrenza sul mercato relativamente al trasporto merci e passeggeri a media e lunga percorrenza e con riferimento al trasporto regionale ai sensi del D.Lgs. numero 422 del 1997 che fa obbligo alle regioni di procedere a procedure concorsuali per l'assegnazione dei servizi. Il Gruppo riceve risorse e compensazioni dallo Stato unicamente a copertura di oneri derivanti da finalità di interesse generale investimenti e servizi all'utenza erogati a prescindere dalla loro remuneratività economica. Scopo di tali erogazioni è, infatti, la remunerazione alle imprese che prestano il servizio delle spese sostenute, determinate con criteri di calcolo idonei ad evitare compensazioni eccessive. L'importo delle compensazioni non può superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole reg. CE numero 1370 del 2007 art. 4, comma 1, lett. b . In particolare, la Holding contabilizza gli introiti derivanti dalle prestazioni rese alle società controllate e da partecipazioni e proventi finanziari. Per il servizio di trasporto, nel bilancio di Trenitalia sono distinti i due segmenti di mercato - passeggeri e merci - e sono contabilizzati separatamente i ricavi a fronte di servizi a mercato - svolti secondo regole e principi di concorrenzialità e senza alcuna forma di contribuzione pubblica, diretta o indiretta - e quelli per servizio universale che vede come cliente lo Stato. Da ultimo, dal rapporto annuale di bilancio dell'anno 2009 al quale bisogna fare riferimento nel caso in esame di Ferrovie dello Stato s.p.a. si rileva chiaramente la natura industriale dell'attività gestita dal Gruppo che rappresenta uno dei principali operatori ferroviari in Europa ed opera nel mercato con strategie di sviluppo in campo comunitario e internazionale, attraverso società italiane e estere, stipulando accordi commerciali con gli altri operatori. Conclusivamente, quindi, la società svolge un'attività economica e commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica. Ne consegue l'applicazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione in materia di riparto di giurisdizione, con la conferma quindi, in tale controversia, di quanto più volte affermato da queste Sezioni Unite in ordine alla giurisdizione sull'azione di risarcimento del danno subito da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite dei dipendenti della quale può conoscere il solo giudice ordinario, in quanto l'autonomia patrimoniale di essa esclude ogni rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico danneggiato e impedisce di configurare come erariali le perdite che restano esclusivamente della società, che è regolata nel caso come ogni altro soggetto sovrapersonale di diritto privato fra le varie S.U. ord. 7.1.2014 numero 71 S.U. 25.3. 2013 numero 7374 S.U. 22.12.2011 numero 23829 . Conclusivamente, il ricorso è rigettato ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.