Per contestare l’interpretazione del contratto fare specifico riferimento a regole non o male applicate

La parte che, in sede di legittimità, vuole contestare la ricostruzione della volontà negoziale compiuta dal Giudice di merito è tenuta, in osservanza del principio di specificità del ricorso, a precisare le regole legali di ermeneutica contrattuale disapplicate o erroneamente applicate dalla sentenza impugnata e le argomentazioni attraverso le quali è avvenuta la violazione, nonché le illogicità e le incongruenze della motivazione, consistenti nell’aver attribuito agli elementi considerati un significato estraneo al senso comune e nell’aver adottato argomenti connotati da un’assoluta incompatibilità razionale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1044, depositata il 21 gennaio 2015. Il fatto. Gli eredi del noto giornalista Gianni Brera convenivano in giudizio la casa editrice B. e C srl, per sentir dichiarare la nullità del contratto di edizione a termine ed inibire alla convenuta l’ulteriore diffusione delle opere già pubblicate in subordine, chiedevano la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con la condanna al pagamento delle percentuali maturate ed al risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda principale ed accoglieva quella subordinata , pronunciando la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e dichiarando l’integrale compensazione dei danni subiti dagli attori. L’impugnazione proposta dalla casa editrice veniva rigettata dalla Corte d’appello di Milano. Contro tale sentenza la casa editrice ha proposto ricorso per cassazione. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risoluzione parziale del contratto di edizione. Secondo la ricorrente, infatti, la scindibilità delle due prestazioni, aventi oggetti autonomi ed attuabili separatamente, avrebbe imposto di limitare la pronuncia di risoluzione ad una parte soltanto del contenuto del contratto. Con altro motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle opere complete, ha ritenuto che le stesse dovessero includere tutti gli scritti, giornalistici e non, dell’Autore, in tal modo fornendo un’errata interpretazione della volontà delle parti. La ricostruzione della Corte d’appello. Il Collegio, ritiene che la inscindibilità dell’oggetto del contratto è stata desunta, dai Giudici di merito, dall’articolata disciplina dei tempi e dei modi di pubblicazione degli scritti, ritenuta espressiva dell’intento, perseguito dagli eredi attraverso la stipulazione del contratto, di continuare a tenere vivo nel tempo l’interesse del pubblico per la figura e l’opera del loro dante causa, mentre l’incidenza dell’inadempimento sull’intero rapporto è stata ricollegata alla sua inerenza non solo alla pubblicazione delle singole opere, avvenuta senza il rispetto delle scadenze stabilite e rimasta comunque incompiuta, ma anche a quella dell’ opera omnia mai realizzata. Nel contestare tali conclusioni, la ricorrente censura l’interpretazione del contratto fornita dalla sentenza impugnata, omettendo però di trascrivere nel ricorso le clausole rilevanti ai fini della ricostruzione della disciplina pattuita e limitandosi a lamentele” del tutto generiche. Principio di specificità del ricorso. Com’è noto, afferma il Collegio, la parte che in sede di legittimità vuole contestare la ricostruzione della volontà negoziale compiuta dal Giudice di merito è tenuta, in osservanza del principio di specificità del ricorso, a precisare le regole legali di ermeneutica contrattuale disapplicate o erroneamente applicate dalla sentenza impugnata e le argomentazioni attraverso le quali è avvenuta la violazione, nonché le illogicità e le incongruenze della motivazione, consistenti nell’aver attribuito agli elementi considerati un significato estraneo al senso comune e nell’aver adottato argomenti connotati da un’assoluta incompatibilità razionale . Il ricorrente, dunque, non può limitarsi, come avvenuto nel caso di specie, a contrapporre il proprio personale convincimento a quello emerso nella sentenza impugnata, in tal modo sollecitando una revisione dell’apprezzamento compiuto dal Giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Alla Corte di Cassazione, infatti, non spetta il compito di riesaminare l’interpretazione del contratto, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico – formale di quella risultante dalla sentenza impugnata. Per tali ragioni, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 ottobre 2014 – 21 gennaio 2015, n. 1044 Presidente Ceccherini – Relatore Mercolino Svolgimento del processo 1. - P.G F. e P. B. e F. F., questa ultima in proprio e nell'interesse delle figlie minori C. ed I. B., convennero in giudizio la casa editrice Baldini & amp Castoldi S.r.l., per sentir dichia rare la nullità del contratto di edizione a termine stipulato il 30 gennaio 1993 ed inibire alla convenuta l'ulteriore diffusione delle opere già pubblicate, con ordine di distruzione delle copie giacenti e con la condanna all'indennizzo per l'ingiustifi cato arricchimento in subordine, chiesero la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con la condanna al pagamento delle percen tuali maturate ed al risarcimento dei danni. Premesso che, in qualità di eredi dei noto giornalista e scrittore G. B., avevano ceduto alla casa editrice i diritti di pubblicazione a stampa di tutte le opere dei loro dante causa, affermarono che il contratto era privo dei requisito prescritto dall'ari. 122. quinto comma. della legge 22 aprile 1941. n. 633, in quan to non prevedeva il numero minimo di esemplari da stampare per ciascuna edizio ne, sostenendo comunque che la casa editrice si era resa responsabile di numerosi e gravi inadempimenti. Si costituì la convenuta, sostenendo che, in quanto qualificabile come con tratto normativo preliminare con effetti anticipati, il contratto stipulato con gli at tori non richiedeva l'osservanza dell'art. 122. quinto comma, della legge n. 633 del 1941, negandone comunque l'invalidità e contestando il proprio inadempimento. 1.1. - Con sentenza del 9 gennaio 2004, il Tribunale di Milano rigettò la domanda principale ed accolse quella subordinata, pronunciando la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e dichiarando l'integrale compensa zione dei danni subiti dagli attori con gl'importi dagli stessi ricevuti a titolo di mi nimo garantito. 2. L'impugnazione proposta dalla Baldini & amp Castoldi nei confronti di F. e P. B., F. F. e C. ed I. B., essendo nel frattempo deceduta P.G. è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 9 settembre 2006. che ha dichiarato assorbito il gravame incidentale proposto dagli appellati. Premesso che, nel censurare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contratto, l'appellante aveva fatto riferimento all'ars 128, secondo comma, della legge n. 633 del 1941, in tal modo proponendo una domanda mai avanzata in primo grado, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha dichiarato l'inammissibilità, escludendo che il principio di conservazione del contratto consentisse di pronun ciare d'ufficio la risoluzione parziale, in considerazione della natura speciale della norma invocata, applicabile solo su richiesta della parte interessata. Nel merito, la Corte ha ritenuto comunque infondata la domanda di risoluzio ne parziale, rilevando che, nell'accogliere la domanda di risoluzione, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del solo inadempimento dell'obbligo di pubblicare i singoli titoli nei tempi e con le cadenze concordate, da essa ritenuto insuffi ciente a giustificare la predetta pronuncia. Ma aveva fatto riferimento anche al più incisivo inadempimento dell'obbligo di pubblicare l'opera omnia, conferendo per tanto rilievo alla concorrente presenza di entrambi gl'inadempimenti, aventi diver sa importanza ma complessivamente idonei a far venire meno il sinallagma con trattuale. Ha ritenuto che tali conclusioni fossero giustificate dal contenuto del contratto, con cui la casa editrice non aveva soltanto acquistato il diritto di pubbli care le singole opere e l'opera omnia, ma aveva assunto anche l'obbligo di proce dervi nei anodi e nei tempi concordati, nell'interesse degli eredi B. a tener desta l'attenzione dei lettori stilla figura e sull'opera del loro dante causa ha affermato inoltre che la limitazione dell'inadempimento alla mancata pubblicazione dell'ope ra omnia si sarebbe posta in contrasto con l'inscindibilità del contenuto negoziale, riflettente l'interesse unitario degli eredi alla pubblicazione delle opere nella du plice veste di opere singole e di raccolta tendenzialmente integrale comprendente anche le opere minori. La Corte ha precisato comunque che l'inadempimento dello obbligo di pubblicare i singoli volumi non aveva scarso rilievo, essendosi l'appel lante limitata a pubblicare solo sette titoli dei dodici previsti per gli anni 1995- 1997 e solo undici dei quattordici complessivamente previsti dal contratto ha ri tenuto infondate le giustificazioni addotte al riguardo, osservando che il contratto non attribuiva alla casa editrice alcun potere di scelta in ordine al momento più opportuno per la pubblicazione ed escludendo che la pubblicazione dell'opera omnia fosse stata soltanto rinviata. Ha ribadito la gravità di tale omissione, rile vando che l'oggetto di quest'ultima pubblicazione non doveva consistere nella me ra ripubblicazione delle opere già pubblicate singolarmente, ma nella pubblicazio ne di tutti gli scritti, giornalistici e non, di G. B., raccolti in antologia a seconda dei filoni tematici, da affidarsi ad un redattore part time designato di comu ne accordo dalle parti ed avente diritto ad un apposito compenso. 3. - Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, la Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.a. Hanno resistito con controri corso F. e P. B., F. F. e C. ed I. B Motivi della decisione I. - - Con il primo motivo d'impugnazione. la ricorrente denuncia la viola zione e la falsa applicazione dell'art. 128. secondo comma, della legge n. 633 del 1941, dell'art. 345 cod. proc. civ., e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richie sta di risoluzione parziale dei contratto di edizione. Premesso infatti che la risoluzione parziale non costituiva oggetto di una do manda riconvenzionale subordinata a quella di risoluzione totale proposta dagli attori, essendo ricompresa nella domanda di rigetto di quest'ultima domanda, e configurandosi pertanto come eccezione, sostiene che l'avvenuto esame della stes sa da parte del Giudice di primo grado ne escludeva l'inammissibilità in appello. Aggiunge che nell'escludere la scindibilità delle prestazioni previste dal con tratto, la sentenza impugnata non ha tenuto conto di una serie di indici in tal senso univocamente orientati. e segnatamente della fissazione di distinti termini di pub blicazione e della pattuizione di diversi corrispettivi, nonché della previsione di differenti anticipi in relazione alle singole categorie di opere essa ha inoltre tra scurato la descrizione dell'oggetto del contratto, consistente nella pubblicazione delle singole opere e di raccolte di scritti riuniti per l'occasione mediante una rile vante opera redazionale. Secondo la ricorrente, la scindibilità delle due prestazioni. aventi oggetti au tonomi ed attuabili separatamente, avrebbe imposto di limitare la pronuncia di ri soluzione ad una parte soltanto del contenuto dei contratto. Nell'escludere tale possibilità, la sentenza impugnata ha sottolineato l'interesse degli attori alla con servazione della memoria dello scrittore. senza tener conto della brevità del perio do tre anni entro il quale avrebbe dovuto essere completata la pubblicazione, tale da renderla inidonea a realizzare la predetta finalità. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce la violazione degli artt. 1362. primo e secondo comma. e 1363 cod. civ., nonché l'insufficienza e la con traddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudi zio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di provvedere alla pubblicazione delle opere complete, ha ritenuto che le stesse dovessero includere tutti gli scritti. giornalistici e non, dell'Autore, in tal modo fornendo un'errata interpretazione della volontà delle parti. Premesso che il contratto prevedeva la pubblicazione delle singole opere, del le opere complete in tre volumi e di tutte le opere in raccolta, afferma che con quest'ultima espressione le parti avevano inteso riferirsi all'opera omnia. la cui pubblicazione doveva considerarsi oggetto di una mera facoltà dell'editore, e ri spetto alla quale le opere complete rappresentavano un minus, comprendente sol tanto le opere già pubblicate singolarmente in tal senso, d'altronde, deponevano sia la consistenza degli altri scritti dell'Autore, che non avrebbero potuto essere contenuti in soli tre volumi, sia l'esperienza del mercato editoriale, in cui l'accor pamento di più opere singole comporta la confezione di distinte edizioni, diver samente appetibili anche per ragioni di prezzo, sia infine la designazione dei re dattore, al quale non doveva essere affidata la cura delle opere complete o dell'opera omnia, ma quella delle singole opere. 3. --- Le predette censure sono in parte infondate, in parte inammissibili. Non è necessario, in questa sede, stabilire se nel giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto di edizione, il potere, attribuito al giudice dall'alt. 128, secondo comma, seconda parte, della legge n. 633 del 1941, di limitare la relativa pronuncia soltanto ad una parte del contenuto del contratto possa essere esercitato d'ufficio o su richiesta di parte, e, in quest'ultimo caso, se la relativa istanza, pro posta dal convenuto a fronte della domanda di risoluzione totale avanzata dall'at tore, sia configurabile come un'eccezione o una domanda riconvenzionale. La Corte distrettuale, pur avendo optato per quest'ultima qualificazione, con la con seguente dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza proposta dalla ricorrente, in quanto avanzata per la prima volta in appello, ha infatti ritenuto di dover procede re ugualmente al suo esame nel merito, rigettandola in virtù dell'affermata inscin dibilità dell'oggetto dei contratto e della ritenuta idoneità dell'inadempimento a ri percuotersi negativamente sull'intero sinallagma contrattuale. 3.1. -- La predetta inscindibilità è stata poi desunta dall'articolata disciplina dei tempi e dei modi di pubblicazione degli scritti, ritenuta espressiva dell'intento, perseguito dagli eredi B. attraverso la stipulazione del contratto, di continuare a tenere vivo nel tempo l'interesse del pubblico per la figura e l'opera del loro dan te causa, mentre l'incidenza dell'inadempimento sull'intero rapporto è stata ricol legata alla sua inerenza non solo alla pubblicazione delle singole opere, avvenuta senza il rispetto delle cadenze stabilite e rimasta comunque incompiuta, ma anche a quella dell'opera omnia, mai realizzata. Nel contestare tali conclusioni, la ricor rente censura l'interpretazione del contratto fornita dalla sentenza impugnata, o mettendo tuttavia di trascrivere integralmente nel ricorso le clausole rilevanti ai fini della ricostruzione della disciplina pattizia. e limitandosi a lamentare generi camente la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e ad indicare elementi di valutazione a suo avviso trascurati dalla Corte distrettuale, senza specificare il modo in cui quest'ultima si è discostata dalle predette disposizioni e le lacune o le carenze logiche del ragionamento da essa seguito per giungere alla decisione. Com'è noto, infatti, la parte che in sede di legittimità intenda contestare la ri costruzione della volontà negoziale compiuta dal giudice di merito è tenuta, in os sequio al principio di specificità del ricorso. a precisare le regole legali di erme neutica contrattuale disapplicate o erroneamente applicate dalla sentenza impu gnata e le argomentazioni attraverso le quali si è consumata la predetta violazione, nonché le illogicità e le incongruenze della motivazione, consistenti nell'aver at tribuito agli elementi considerati un significato estraneo al senso comune e nell'a ver adottato argomenti connotati da un'assoluta incompatibilità razionale. Il ricor rente non può dunque limitarsi, come nella specie, a contrapporre il proprio per sonale convincimento a quello emergente dalla sentenza impugnata, in tal modo sollecitando una revisione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare l'inter pretazione del contratto, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale di quella risultante dalla sentenza impugnata cfr. ex plu rimis. Cass., Sez. lav 15 novembre 2013, n. 25728 Cass., Sez. 11, 3 settembre 2010, n. 19044 Cass Sez. 1.22 febbraio 2007, n. 4178 . 4. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricor rente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, ivi compresi Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.