In una sequenza di atti collegati tra loro il termine annuale per le azioni possessorie decorre dal primo, se idoneo a concretare la turbativa

In tema di azioni possessorie ex artt. 1168, 1169 e 1170 c.c., nell’ipotesi in cui la turbativa o lo spoglio sia riferibile a più atti successivi, il termine decorre dal primo di essi, quando lo stesso presenti, da solo, l’idoneità necessaria a concretare la turbativa e gli atti successivi siano ad esso collegati o connessi in modo tale da costituire prosecuzione e progressione della medesima attività.

Il caso. Emerge dal testo dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che un Condominio aveva installato nel 2011 una catena che ostacolava in tutto o in parte il possesso e il godimento di un fondo altrui. I proprietari presentavano così nel 2013 ricorso possessorio a tutela della loro posizione adducendo che nel 2012 la catena era stata modificata e sostituita con una diversa. Il Condominio si opponeva eccependo il decorso dell’anno previsto dagli artt. 1168 e 1170 c.c. e spiegando di aver consegnato sin dall’inizio le chiavi dei lucchetti della catena. Le azioni di manutenzione e di reintegrazione previste dagli artt. 1168, 1169 e 1170 c.c. sono poste a tutela del possesso inteso come particolare relazione di fatto con la cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale art. 1140 c.c. . In base a quanto prevede l’art. 1168 c.c. l’azione di reintegrazione è concessa a colui che sia stato violentemente o occultamente spogliato del possesso . Lo spoglio consiste nella privazione totale o parziale del possesso causata dal comportamento che fa perdere il potere di fatto sulla cosa. Tale situazione si concretizza nella sottrazione in caso beni mobili o nella deiezione se si tratta di immobili. Occorre poi che lo spoglio sia duraturo e non solo momentaneo o meramente transitorio”. L’azione di manutenzione invece mira a difendere il possessore da un’aggressione meno intensa costituita dalla semplice molestia o turbativa. Essa è costituita da quel fatto che modifica o restringe indebitamente il possesso altrui. Deve trattarsi in altre parole di un’ingerenza illecita che arrechi un disturbo apprezzabile cioè non episodico o duraturo, ma potenzialmente reiterabile e tale da compromettere sensibilmente l’esercizio del potere di fatto sulla cosa posseduta. Non sempre spoglio e turbativa sono facilmente distinguibili. Mentre lo spoglio determina il venir meno per il possessore della disponibilità della cosa o del godimento della cosa in tutto o in parte se si tratta di spoglio parziale , la molestia consiste solo nel limitare o rendere più difficoltoso il potere di fatto sulla cosa o sul bene. In pratica la distinzione attiene alla natura dell’aggressione lo spoglio colpisce” direttamente la cosa, mentre la molestia incide sull’attività di godimento della stessa. In entrambi i casi l’azione a tutela del possesso deve essere incardinata entro un anno dal sofferto spoglio o dalla patita turbativa. Come si calcola però tale periodo di tempo in caso di una pluralità di condotte? Dottrina e giurisprudenza sono solite distinguere tre ipotesi. Quando gli atti sono tra loro distinti e autonomi, essi integrano di conseguenza singole fattispecie di spoglio o di turbativa. In questo caso il termine annuale decorre da ognuno dei singoli episodi. Se invece gli atti, pur autonomi, sono comunque collegati tra loro in modo tale che nessuno preso singolarmente è in grado di integrare da solo lo spoglio o la turbativa, allora il termine decorre dall’ultima condotta. Quando infine gli atti sono tra loro connessi in modo da formare un’azione unica a carattere continuativo allora il termine decorre dal primo di essi. Nel caso di specie si è verificata proprio l’ultima ipotesi descritta in questi termini. Secondo il Magistrato infatti già solo il primo episodio, cioè l’apposizione della catena cancello, era evidentemente idonea di integrare la turbativa, mentre gli atti successivi cioè la sostituzione del manufatto con uno analogo e posto nella stessa posizione del precedente, ma senza sostituire o modificare i lucchetti relativi erano semplicemente collegati al primo e tali da costituire mera prosecuzione della stessa attività. Ecco quindi che il termine per proporre il ricorso possessorio era ormai decorso e la richiesta doveva essere respinta. Sotto altro profilo, la tesi dei ricorrenti doveva essere rigettata anche perché infondata nel merito. Il Giudice infatti spiega che l’apposizione di una catena o di un cancello da parte del proprietario di un fondo servente all’ingresso dello stesso non implica alcuna turbativa ed è anzi condotta pacificamente lecita e consentita se è accompagnata dalla consegna delle chiavi ai proprietari del fondo dominante e se il manufatto non arreca loro disagio. Nel caso di specie era emerso che il condominio che aveva posto la catena aveva altresì consegnato sin dall’inizio ai ricorrenti le chiavi dei lucchetti relativi e questi non erano mai stati sostituiti. Anche da questo punto di vista quindi la richiesta dei ricorrenti non poteva essere accolta.

Tribunale di Catanzaro, sez. II Civile, ordinanza 23 novembre 2014 Giudice Scalera Il Giudice, dott. Antonio Scalera, sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti e i documenti di causa rilevato che la catena per cui è controversia, originariamente installata in epoca antecedente al 12.5.2011 all. n. î della memoria di parte ricorrente depositata il 30.8.2013 , è stata modificata, in data 5.6.2012, come risulta dalla fotografia sub al-, . n. 2 della citata memoria di parte ricorrente osservato, in particolare, che la circostanza sopra indicata emerge a dalle allegazioni contenute nella memoria di parte resistente depositata il 20.9.2013 cfr. pagg. 1-2 e non contestate ex adverso b dalle dichiarazioni dell'informatore Rita, la quale ha ricordato come la catena, presente sui luoghi di causa fino al 4.6.2012 e corrispondente a quella rappresentata nella fotografia di cui al citato allegato n. 1, il giorno successivo 5.6.2012 , aveva subito dei cambiamenti, come si vedono riprodotti nella fotografia sub all. n. 2 c dalle dichiarazioni dell'informatore Vittorio, i quale ha riferito che la catena originaria era stata sostituita da quella attuale, che era stata posizionata esattamente dove si trovava quella precedente considerato che, sulla scorta degli elementi di fatto sin qui evidenziai, può applicarsi al caso di specie il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui nell'ipotesi in cui la turbativa o 1o spoglie sia _riferibile a più atti successivi, il termine decorre dal primo di essi, quando lo stesso presenti, da solo, l'idoneità necessaria a concretare la turbativa e gli atti successivi siano ad esso collegati o connessi in modo tale da costituire prosecuzione e progressione della medesinia attività cfr .ex multis, Cass . 4.8.1990, n. 7865 ritenuto, pertanto, che è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente, giacché la catena de quo come si è detto e stata originariamente apposta in epoca anteriore al 12.5.2011, mentre il ricorso è sta--o depositato in data 17.5.2013, ben oltre, quindi, ìl termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c. osservato, peraltro, che come è pacificamente emerso in corso di causa il Condominio resistente ha, sin dal Maggio 2011, messo a disposizione dei ricorrenti le chiavi dei lucchetti della catena e che tali lucchetti non sono sla Li da allora sostituiti si veda allegazione di parte resistente a ,gag. 1 della memoria depositata in data 20.9.20_3 non specificamente contestata ex adverso si veda, inoltre, do . 2 di parte resistente, nonché lettera del 14.4.2014 depositata dalla dalla difesa del resistente all'udienza del 3.6.2014 ritenuto, pertanto, che, anche sotto questo profilo, il ricorso non può trovare accoglimento giacché la giurisprudenza, in casi analoghi, haa escluso la sussistenza di uno spoglio o turbativa, affermando che i1 proprietario di un fondo servente può collocare un cancello sull'egresso del suo fondo se, consegnando le chiavi ai proprietari del tondo dominante, non arrechi loro disagio che non sia quello dei tutto trascurabile di custodire le chiavi e di servirsene per ìa chiusura e l'apertura del cancello Cass. 20.6.2000, n. 8394 Cass. 30.3.1995, n. 3804 Cass. 1.3.1995, n. 2350 ritenuto che le spese, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere liquidate come da dispositivo ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta processuale dei ricorrerti g i estremi del dolo o della colpa grave P.Q.M. I1 Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico da A.S., pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede 1 rigetta il ricorso 2 condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.690,00 per la fase di studio, € 810,00 per 1a fase introduttiva, € 1.890,00 per la rase istruttoria, € 1.145,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali.