Creazione, applicazione e interpretazione del diritto: le Sezioni Unite tracciano i confini dell’attività giurisdizionale

Non si configura il vizio di eccesso di potere giurisdizionale ai danni del legislatore laddove il Giudice ordinario o speciale individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione, anche analogica, del quadro delle norme. Del pari, non si configura il vizio di eccesso di giurisdizione in relazione alla sfera di merito riservata all’amministrazione allorché il Giudice amministrativo, lungi dal compiere una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, si limiti a prendere in considerazione la congruità e la logicità dello stesso in relazione agli interessi perseguiti.

È quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 27341 del 23 dicembre 2014. Il caso. Il giudizio nasce dal ricorso amministrativo proposto avverso il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione con cui era stato nominato il Presidente dell’Autorità portuale di Cagliari. Il ricorrente sosteneva l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, stante la carenza, in capo al soggetto nominato, dei requisiti richiesti dall’art. 8 l. n. 84/1994, a norma del quale la ridetta nomina deve avvenire nell’ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Il ricorso veniva rigettato in primo grado sul rilievo dell’assenza di profili di censura dell’iter procedimentale svoltosi, laddove il sindacato sollecitato dal ricorrente si risolveva in una domanda volta a valutare il merito della scelta dell’Amministrazione. La pronuncia veniva, però, riformata dal Consiglio di Stato, il quale dichiarava l’illegittimità della designazione del candidato prescelto perché quest’ultimo, pur avendo svolto diverse attività professionali, politiche e parlamentari, era privo di un qualsiasi titolo di studio implicante il possesso di competenze anche genericamente raccordabili col settore dell’economia dei trasporti. A questo punto, il soggetto nominato si rivolge alla Corte di Cassazione, mentre la Provincia di Cagliari e il Ministero delle infrastrutture propongono ricorso incidentale. Eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore. Sotto un primo profilo, sia il ricorrente principale che il Ministero delle infrastrutture denunciano un difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato per eccesso di potere giurisdizionale. A giudizio di entrambi i ricorrenti, il giudice amministrativo, affermando che il possesso di una laurea connessa, affine, collegata o collegabile con la materia portuale costituisse requisito necessario per l’inserimento nella terna di esperti tra cui scegliere il presidente dell’autorità portuale, avrebbe esercitato un’attività solo formalmente interpretativa, ma in realtà propriamente legislativa, come tale estranea alla funzione giurisdizionale attribuita al giudice amministrativo. Nel dichiarare infondati i motivi di ricorso, le Sezioni Unite richiamano taluni precedenti in tema di limiti all’attività giurisdizionale. In particolare, viene richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20698/2013, ove è stato affermato che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è figura di rilievo meramente teorico, in quanto – dovendosi ipotizzare che il giudice applichi, non già la norma esistente, ma una norma all’uopo creata – detto eccesso potrebbe ravvisarsi solo a condizione di poter distinguere un’attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un’attività interpretativa. I limiti dell’attività interpretativa del giudice. Invero, al fine di verificare se tale figura possa concretamente realizzarsi nella pratica, occorre che si definisca quale sia il limite oltre il quale l’attività interpretativa trasmodi in attività creativa, e quindi in una invasione della sfera riservata al legislatore. A tal proposito, Cass. S.U. n. 15144/2011 ha affermato che l’attività interpretativa è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale, nell’ambito del quale la norma di volta in volta adegua il suo contenuto, conformandosi alle nuove connotazioni, valenze e dimensioni che l’interesse tutelato nel tempo assume nella coscienza sociale. Ciò posto, le Sezioni Unite ritengono che l’individuazione del possesso di una laurea connessa, affine, collegata o collegabile con la materia portuale , quale elemento di fatto utile per dare concretezza al concetto di esperto di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, sia attività che si muove all’interno della tenuta semantica della norma. La sentenza impugnata, infatti, lungi dall’individuare un prerequisito legale per l’inserimento di un candidato nella terna di nomi all’interno della quale dovrà essere scelto il presidente dell’autorità portuale, si è limitata a rilevare che il possesso di un simile titolo di studio certamente costituisce elemento valutabile positivamente ai fini della integrazione del detto requisito, mantenendosi dunque entro i confini dell’attività interpretativa. Eccesso di potere giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione. Da un altro punto di vista, tanto il ricorrente principale che i due ricorrenti incidentali censurano la sentenza del Consiglio di Stato per eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito riservata all’amministrazione. In particolare – a giudizio dei ricorrenti - il Consiglio di Stato, travalicando i limiti del riscontro della legittimità dei provvedimenti impugnati, avrebbe compiuto una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e della convenienza degli stessi, finendo così per sostituirsi alle amministrazioni nel compimento di valutazioni ad esse riservate. Ebbene, nel giudicare infondati anche tali motivi di censura, le Sezioni Unite osservano che l’eccesso di potere giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione è configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa. Il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi. Tuttavia – osservano i Giudici di legittimità –, per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, e quindi valutare gli eventuali sintomi dell’eccesso di potere dai quali un atto amministrativo impugnato potrebbe essere affetto, il giudice amministrativo non può esimersi dal prendere in considerazione la congruità e la logicità dell’atto in relazione agli interessi perseguiti. Invero, neppure quando si tratti – come nella specie – di un atto di alta amministrazione, si può negare al giudice il potere-dovere di vagliarne la conformità alla legge che ne prevede l’adozione. Ciò posto, le Sezioni Unite osservano che l’art. 8 l. n. 84/1994 individua un unico requisito il cui possesso costituisce presupposto per l’inserimento nella terna di nomi da sottoporre al Ministro per la nomina, ossia che il soggetto interessato sia un esperto di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale . La valutazione della sussistenza del detto requisito, dunque, rientra appieno nel sindacato di legittimità esperibile in ordine all’atto di formazione delle terne e al decreto di designazione del prescelto. Pertanto, sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte esclude che la verifica di legittimità effettuata dal Consiglio di Stato nel caso di specie abbia sconfinato e abbia dato luogo ad una valutazione di merito.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 17 giugno – 23 dicembre 2014, numero 27341 Presidente Rovelli – Relatore Petitti Svolgimento del processo 1. M.D. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna chiedendo l'annullamento, previa sospensione della esecuzione, del decreto numero 338 in data 23 settembre 2011, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione della prevista inte sa con la Regione Sardegna, aveva nominato P.M. a Pre sidente dell'Autorità portuale di Cagliari per un quadriennio a decorrere dalla data di notifica del decreto medesimo, nonché di tutti gli atti pre supposti, conseguenti o connessi. Il ricorrente, indicato nella terna di esperti di massima e comprovata qua lificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla Camera di Commercio di Cagliari, dalla Provincia di Cagliari e dal Comune di Sar roch, sosteneva la illegittimità del provvedimento per violazione dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, numero 84 e dell'articolo 97 Cost., nonché per ec cesso di potere, stante la affermata carenza, in capo al M., dei re quisiti richiesti dalla legge numero 84 del 1994 per l'accesso alla selezione per l'attribuzione della Presidenza dell'Autorità portuale di Cagliari. 1.1. Nella resistenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Autorità portuale di Cagliari, del Comune di Capoterra, della Regione Sardegna, della Camera di commercio di Cagliari e di P.M., il quale proponeva a sua volta ricorso incidentale volto ad affermare la illegittimità delle designazioni effettuate dalla Provincia di Cagliari, dal Comune di Sarroch e dalla Camera di Commercio di Cagliari, nella parte in cui tali enti avevano proposto il D. per la presidenza dell'Autorità portuale, l'adito TAR, con sentenza numero 520 del 24 maggio 2012, rigettava il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello incidentale e ciò in quanto la nomina del M., effettuata nel rispetto dell'iter procedi mentale stabilito dalla legge, doveva ritenersi incensurabile perché non palesemente arbitraria né illogica, incoerente o basata su presupposti i nesistenti, mentre il sindacato sollecitato dal ricorrente si risolveva in una domanda volta a valutare il merito della scelta dell'Amministrazione. 2. Avverso la sentenza del TAR M.D. proponeva ricorso dedu cendo la violazione dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, numero 84 e dell'articolo 97 Cost., nonché la erroneità e la carenza della motivazione. Resistevano il Ministero delle infrastrutture, l'Autorità portuale di Cagliari, la Camera di commercio, la Regione Sardegna, la quale contestava la sussistenza, in capo all'appellante principale, dei requisiti che il medesimo assumeva mancanti in capo al M. quest'ultimo si costituiva resi stendo all'appello e proponeva appello incidentale riproduttivo del ricorso incidentale proposto in primo grado. 3. Il Consiglio di Stato, Quarta Sezione, con sentenza numero 4678 dei 2013, rigettava l'appello incidentale, accoglieva quello principale e, in riforma della sentenza impugnata, annullava gli atti impugnati in primo grado. 3.1. II Consiglio di Stato rigettava in primo luogo l'eccezione della Regio ne Sardegna e l'appello incidentale del M., volti entrambi a dimo strare la insussistenza, in capo al D., dei requisiti che giustificavano l'inserimento del suo nominativo nella terna all'interno della quale sce gliere il Presidente dell'Autorità portuale. In particolare, il Consiglio di Stato osservava che il D., professore di diritto della navigazione, a veva svolto non solo attività didattica, ma aveva altresì svolto numerose consulenze in materie senz'altro rilevanti ai fini della gestione dell'attività portuale e ciò sul rilievo che il diritto della navigazione abbraccia tutti gli aspetti pubblicistici, privatistici, commerciali, comunitari e penali che in teressano la gestione portuale, dalla realizzazione delle infrastrutture alla polizia portuale, alla gestione dei servizi, ecc., e che la stessa legge numero 84 del 1994, concernente la gestione delle infrastrutture per la navigazione, doveva ritenersi rientrante nella nozione di diritto della navigazione sic ché, accertato che il D. non aveva solo un approccio didattico alla materia, ma aveva svolto numerose consulenze, anche per la Regione Sardegna e l'Autorità portuale di Cagliari, doveva concludersi nel senso della sussistenza dei necessari requisiti per l'inserimento nella terna di nominativi, e segnatamente di quello della massima e comprovata quali ficazione nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. 3.2. Quanto all'appello principale, il Consiglio di Stato, ricordato il conte nuto dell'articolo 8 della legge numero 84 del 1994 comma 1 II presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Mini stro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla pro vincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7 in senso analogo comma 1-bis , rilevava che il riferimento esplicito a una terna di esperti altro significato non potesse avere che quello di limitare il potere di nomina af fidato al Ministro, configurato dalla legge alla stregua dei più alti livelli di responsabilità degli apparati tecnico-burocratici pubblici, e quindi come atto di alta amministrazione , in relazione al quale la indubbia fiduciarie tà della nomina doveva comunque fondarsi sul riconoscimento della esi stenza dei requisiti di comprovata esperienza, richiesti per l'inserimento nella terna di nominativi, anche a prescindere da qualsiasi comparazione tra i soggetti designati, non potendosi risolvere in una scelta ancorata a criteri personali, amicali o di militanza partitica . Il Consiglio di Stato riteneva, quindi, che, contrariamente a quanto af fermato dal TAR, dovesse escludersi la configurazione del Presidente dell'Autorità portuale non come un dirigente tecnico amministrativo, non richiedendo la competenze affidategli solo conoscenze di carattere tecni co. AI contrario, la conoscenza di carattere tecnico doveva ritenersi una condizione assolutamente necessaria perché, come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 378 del 2005, il Presidente, in sintesi, è posto al vertice di una complessa organizzazione che vede coinvolti, e soggetti al suo coordinamento, anche organi schiettamente statali pre siede, tra l'altro, il comitato portuale del quale fanno parte il comandante del porto e, in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e dei lavori pub blici, un dirigente dei servizi doganali ed uno dell'ufficio speciale del genio civile , e gli è assegnato un ruolo fondamentale, anche di carattere pro pulsivo, perché il porto assolva alla sua funzione di rilevanza internazio nale o nazionale, secondo la classe di appartenenza , comunque interes sante l'economia nazionale . Quanto alla qualifica di esperto, il Consiglio di Stato rilevava che la stes sa, pur se connotata da una indubbia ambiguità semiologica, doveva co munque essere interpretata nel senso di richiedere che i soggetti desi gnati dovessero essere necessariamente in possesso di una specifica qua lificazione culturale, teorica e pratica nelle materie indicate dalla legge. In questa prospettiva, il Consiglio di Strato riteneva che, pur se l'articolo 8 non lo prevede espressamente, il possesso di un titolo di studio e un percorso professionale di carattere giuridico o tecnico, economico, ecc., il possesso di una laurea connessa, affine, collegata o collegabile con la materia por tuale fosse indispensabile per poter attribuire ad un soggetto la qualifica di esperto. La mancanza di un titolo di studio siffatto comportava dunque la illegittimità della inclusione nella terna dei designati del soggetto poi prescelto, non essendo sufficiente ad assicurare la legittimità della nomina il formale rispetto della sequenza procedimentale finalizzata alla no mina. Il Consiglio di Stato accoglieva poi anche il secondo motivo dell'appello principale, con il quale veniva posta in discussione la valutazione fatta dal TAR circa la idoneità dei titoli del candidato nominato a dimostrare la sus sistenza del requisito richiesto dalla legge. In particolare, il giudice di ap pello, escluso che la negazione in radice della necessaria e indispensabile competenza di un soggetto attenesse ad una valutazione del merito della scelta amministrativa e quindi si risolvesse in un superamento del limite stesso della giurisdizione, considerato che la verifica del presupposto co stituito dal possesso di titoli specifici atteneva specificamente al profilo della legittimità del procedimento e costituiva comunque un profilo sin tomatico dell'eccesso di potere nell'ambito del sindacato sulla ragionevo lezza o no della scelta operata, riteneva anche che l'avvenuto svolgimen to della funzione di parlamentare o di consigliere provinciale non potesse integrare, ex se, il requisito della massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Nella spe cie, il M. era un medico fisiatra, era stato parlamentare dal 1994 al 2006 alla Camera e dal 2006 al 2010 al Senato, dal maggio 2010 era sta to eletto al Consiglio provinciale di Cagliari, era stato componente di Commissioni che non interferivano con le competenze dell'autorità portu ale presentava, in sintesi, un percorso politico-parlamentare estraneo al le competenze richiesta dall'articolo 8 della legge numero 84 del 1994, che affida al Presidente dell'autorità compiti di impulso, di indirizzo, di amministra zione, di coordinamento, di controllo e di gestione in materia di servizi portuali circostanza, questa, che faceva ritenere che il M., privo di un titolo di studio idoneo, doveva probabilmente la sua nomina alle sue capacità politico relazionali. In conclusione, il Consiglio di Stato dichiarava la illegittimità della desi gnazione dei M. per la mancanza di un qualsiasi titolo di studio comunque implicante il possesso di competenze anche geN.camente raccordabili con la materia per l'estraneità al settore delle pur vaste atti vità professionali, politiche e parlamentari le quali non concernevano af fatto i settori dell'economia dei trasporti per la brevità delle esperienze quale presidente della Commissione trasporti per meno di un anno o dell'analoga struttura del Consiglio provinciale di Cagliari, che non pote vano certo far supporre il conseguimento delle competenze tecniche teo riche e pratiche richieste. Per le medesime ragioni doveva poi essere rite nuto illegittimo il decreto del Ministro che, in presenza di un profilo curri colare che, all'evidenza, doveva far escludere il possesso delle competen ze richieste in capo ad uno dei soggetti designati, avrebbe dovuto solleci tare la presentazione di una diversa terna di candidati. 4. Per la cassazione di questa sentenza, P.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Hanno resistito la Regione Sardegna, la Provincia di Cagliari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Provincia e il Ministero hanno altresì proposto ricorso incidentale affi dato, rispettivamente, a tre motivi e a un motivo. Non hanno svolto attività difensiva M.D., l'Autorità portuale di Cagliari e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cagliari, il Comune di Cagliari, il Comune di Capoterra e il Comune di Sar roch. 4. In prossimità dell'udienza il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1. Ricorso principale. 1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, M. Piergiorgio de nuncia il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato per eccesso di pote re giurisdizionale, in relazione agli artt. 111 Cost., 362 cod. proc. civ., 606, lettera a , cod. proc penumero e 110 c.p.a., sostenendo che la sentenza impugnata eccederebbe i limiti esterni della giurisdizione attribuita al Consiglio di Stato, in quanto, nella parte in cui ha ritenuto che il possesso di una laurea connessa, affine, collegata o collegabile con la materia por tuale costituisca requisito culturale necessario per dimostrare di avere un percorso professionale tale da consentire di qualificare il soggetto inserito nella terna come esperto, si risolverebbe in attività solo formalmente in terpretativa, ma in realtà propriamente legislativa, come tale estranea al la funzione giurisdizionale attribuita al giudice amministrativo. Il ricorrente richiama la più recente giurisprudenza di queste Sezioni Uni te, secondo cui la fattispecie dell'eccesso di potere giurisdizionale nei ri guardi delle attribuzioni del legislatore sarebbe configurabile su un piano puramente teorico, e tuttavia sottolinea come tale orientamento si ponga in inconsapevole contrasto con un più risalente orientamento, per il quale il concetto dell'eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dell'invasione da parte del giudice della potestà legislativa articolo 524, numero 2, cod. proc. penumero è unitario e si applica a qualunque forma di giurisdizione ordinaria o speciale e il criterio discriminatore fra il detto eccesso di potere e la semplice violazione di legge si trae dal contenuto del giudizio, nel senso che in tanto una decisione può ritenersi affetta dall'eccesso di potere giurisdizionale considerato, in quanto contenga disposizioni ecce denti i poteri della giurisdizione ed implichi esercizio di potestà legislati va Cass., S.U., numero 2543 del 1954 Cass., S.U., numero 1387 del 1976 . Ri chiede, quindi, una pronuncia che riaffermi esplicitamente la configurabi lità dell'eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dell'invasione da parte del giudice della potestà legislativa oggi considerato dall'articolo 606, lettera a, cod. proc. penumero , ed elimini ogni indebito riferimento alla rile vanza meramente teorica del vizio, che sussiste ogniqualvolta la decisio ne del giudice amministrativo, pur formalmente resa nell'esercizio di atti vità apparentemente interpretativa, si sostanzi nella applicazione di una norma putativa, inventata dallo stesso giudice amministrativo. Il ricorrente sostiene quindi che, nel caso di specie, il giudice amministra tivo avrebbe creato una norma affatto nuova, introducendo nell'articolo 8 della legge numero 84 del 1994, una previsione che in detta disposizione non esisteva, e segnatamente il possesso di un titolo di studio o di un apposi to percorso culturale ovvero professionale, che il legislatore non ha confi gurato come requisito per l'inserimento nella terna di nomi all'interno del la quale deve essere scelto il presidente dell'autorità portuale, richieden do che i soggetti inseriti siano di massima e comprovata qualificazione nei settori dell'economia dei trasporti e portuale . Sarebbe, pertanto evi dente, ad avviso del ricorrente, l'usurpazione della funzione legislativa da parte del giudice amministrativo. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce difetto di giuri sdizione del giudice amministrativo per eccesso di potere giurisdizionale, in relazione agli artt. 111 Cost., 362 cod. proc. civ. e 110 c.p.a., soste nendo che l'eccesso di potere giurisdizionale sarebbe configurabile anche sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito riservato all'amministrazione. La già rilevata introduzione di un requisito non previ sto dalla legge e l'attribuzione al possesso di tale requisito del carattere della indispensabilità ai fini della comprovata qualificazione professionale, si porrebbe in contrasto con il principio per cui il giudice amministrativo non può stabilire propri criteri e/o requisiti valutativi vincolanti per la pubblica amministrazione e ciò tanto più quando, come nel caso di spe cie, vengano in rilievo atti di alta amministrazione, assoggettabili ad un controllo giurisdizionale ab extrinseco, che si esaurisce nella verifica del vizio di eccesso di potere nelle particolari figure della inadeguatezza del procedimento istruttorio, della illogicità, della contraddittorietà, della in giustizia manifesta, della arbitrarietà e/o irragionevolezza della scelta a dottata o della mancanza di motivazione. II ricorrente sostiene quindi che, per effetto della impugnata decisione, le amministrazioni cui è rimessa la individuazione dei candidati alla nomina dei presidente dell'autorità, da un lato, possono prendere in considera zione i soli aspiranti in possesso di una laurea in materie riconducibili all'ambito disciplinare dell'economia dei trasporti e portuale e, dall'altro, possono riconoscere la qualità di esperto di massima e comprovata quali ficazione professionale solo a coloro che possiedano l'indispensabile re quisito culturale costituito dai possesso del titolo di studio. 1.3. Con il terzo motivo viene denunciato ulteriore difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, in riferimento alle disposizioni già citate, sotto l'ulteriore profilo per cui il Consiglio, travalicando i limiti del riscontro del la legittimità dei provvedimenti impugnati e sconfinando nel merito riser vato all'amministrazione cui si è indebitamente sostituito e sovrapposto, non solo ha applicato i parametri e i criteri di valutazione da esso stesso inventati in luogo di quelli applicati dagli enti interessati, ma avrebbe al tresì compiuto una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e della convenienza dei medesimi provvedimenti. 1.3.1. Ribaditi i rilievi concernenti l'asserita arbitraria e indebita prescri zione di un requisito non previsto dalla legge ai fini dell'inserimento nella terna, il ricorrente rileva che il ragionamento articolato nella decisione impugnata cadrebbe dalle fondamenta, in quanto il sindacato giurisdizio nale è stato esercitato alla stregua di un parametro normativo del tutto putativo, che ha dato luogo all'esercizio di un controllo sostitutivo rispetto alle designazioni effettuate dagli enti competenti, e la sua designazione, in particolare, è stata ritenuta illegittima proprio per la mancanza del det to titolo di studio, infungibile e non surrogabile, nell'ottica del giudice amministrativo, da alcun altro titolo, qualifica e/o percorso professionale. In sostanza, prosegue il ricorrente, le argomentazioni svolte sul suo cur riculum nella sentenza impugnata sarebbero del tutto prive di effettiva valenza decisoria perché assorbite e vanificate dalla ritenuta mancanza del requisito culturale indispensabile per poter essere considerati esperti di massima e comprovata qualificazione professionale. 1.3.2. II Consiglio di Stato, ad avviso del ricorrente, lungi dall'evidenziare l'arbitrarietà e/o l'incongruità logica della designazione, avrebbe sindaca to la designazione nel merito, propugnandone la non condivisibilità e fi nendo per sostituirsi alle amministrazioni proprio nel compimento delle valutazioni ad essere riservate. In particolare, il Consiglio di Stato ha ri tenuto sintomatiche della illegittimità della designazione di esso ricorren te, per un verso, l'estraneità delle attività politiche e parlamentari da lui svolte rispetto ai settori disciplinari dell'economia dei trasporti e, per altro verso, la brevità delle pertinenti esperienze professionali maturate nello specifico settore. Lo svolgimento, da parte del Consiglio di Stato, di un potere valutativo di merito risulterebbe evidente dal semplice esame delle norme concernenti i compiti e il ruolo del presidente dell'autorità portua le, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 378 del 2005, nella quale viene evidenziata la particolare va lenza lato sensu politica del ruolo e delle funzioni del presidente, che de ve realizzare una sintesi delle varie istanze concorrenti alla nomina e de gli interessi nazionali e locali di cui le istanze stesse sono portatrici, nella prospettiva di garantire lo sviluppo equilibrato del sistema portuale. Non a caso, quindi, il legislatore ha utilizzato la formula geN.ca di massima e comprovata esperienza, proprio avuto riguardo al complesso delle funzio ni e al ruolo di sintesi attribuiti al presidente. 1.3.3. In tale prospettiva, la nomina oggetto di impugnazione non si ap palesa né illogica né arbitraria, e il riesame da parte del Consiglio di Stato si risolverebbe nella non condivisione della designazione, perché ritenuta inidonea, e quindi nella formulazione di un giudizio di merito, esorbitante dai limiti della giurisdizione amministrativa. Esemplare di tale diversa va lutazione sarebbe l'apprezzamento, espresso nella sentenza impugnata, circa la brevità delle esperienze professionali pertinenti maturate da es so ricorrente come componente della commissione trasporti della Camera e della analoga struttura presso la provincia di Cagliari infatti, osserva il ricorrente, il requisito temporale non sarebbe previsto dalla legge e la sua considerazione costituirebbe sintomo di una valutazione di merito. Analoghe censure il ricorrente svolge con riguardo alla valutazione di e straneità del suo percorso politico-parlamentare alle competenze che l'articolo 8 della legge numero 84 del 1994 affida al presidente dell'autorità portua le, evidenziando come dalla documentazione prodotta emergevano le sue iniziative legislative e culturali in materia di trasporti e di nautica, con particolare riferimento alla Regione Sardegna nonché alla generale af fermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'attività di parlamen tare non gli avrebbe consentito l'acquisizione di competenze utili ai fini della comprovata esperienza richiesta dall'articolo 8 citato, tanto più in consi derazione del ruolo di sintesi politica attribuito al presidente dell'autorità portuale. La preferenza espressa dal Consiglio di Stato per la designazio ne di un soggetto di preponderante caratura tecnica costituirebbe, quindi, un apprezzamento soggettivo, opinabile tanto quanto quello censurato, che nulla avrebbe a che vedere con l'accertamento della arbitrarietà e della illogicità della diversa scelta compiuta dalle amministrazioni compe tenti. 2. Ricorso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2.1. Con il primo motivo, rubricato Violazione delle norme sulla giurisdi zione in relazione all'azione di annullamento proposta. Esercizio della giu risdizione estesa anche al merito al di fuori dei casi indicati dalla legge. Art. 29 e 134, codice per processo amministrativo, in relazione all'articolo 110 c.p.a. e all'articolo 362 c.p.c. , l'amministrazione statale, premesso che l'azione proposta con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era un'azione di annullamento, nell'ambito della quale la giurisdizione del giudice amministrativo è limitata unicamente all'accertamento dell'eventuale sussistenza dei denunciati vizi di legittimità degli atti della pubblica amministrazione, e ricordato che lo stesso Consiglio di Stato ha ricondotto gli atti impugnati alla categoria degli atti di alta amministra zione, censurabili solo in caso di manifesta carenza dei presupposti di legge o di irragionevolezza della scelta in concreto operata, sostiene la il legittimità della sentenza impugnata perché darebbe luogo ad un non previsto sindacato di merito sull'azione della pubblica amministrazione. In sostanza, osserva l'amministrazione, ove il Consiglio di Stato avesse te nuto presenti i due elementi prima ricordati, sarebbe stato sufficiente l'esame del curriculum prodotto dal M. per escludere che, nel caso di specie, la sua designazione nell'ambito della terna ai fini della nomina a presidente dell'autorità portuale, fosse tutt'altro che affetta da irragio nevolezza. Né il Consiglio di Stato poteva spingere il proprio esame sino a valutare la verosimiglianza delle modalità di svolgimento dell'attività parlamentare da parte del M., trattandosi di esame che neanche all'amministrazione era consentito fare. Ciò tanto più in quanto lo stesso Consiglio di Stato ha dato atto che il M., medico specialista, era stato parlamentare per cinque legislature consecutive a partire dal 1994 aveva partecipato alla votazione di innumerevoli provvedimenti anche in materia di trasporti aveva presieduto la Commissione trasporti del Sena to della Repubblica e la Commissione trasporti della Provincia di Cagliari aveva cioè dato atto di elementi in presenza dei quali il limitato sindacato concesso in sede di giurisdizione di mera legittimità su atti di alta ammi nistrazione avrebbe dovuto arrestarsi, sicché il Consiglio di Stato non a vrebbe potuto esprimere apprezzamenti circa le modalità di svolgimento dell'attività parlamentare e circa la significatività della detta attività ai fini della acquisizione della esperienza rilevante per l'inserimento nella terna di candidati. 2.2. Con il secondo motivo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deduce la violazione dei limiti esterni del sindacato giurisdizionale rispetto alla funzione e potestà legislativa di cui agli artt. 70 e 117 Cost., e a quella amministrativa di cui al combinato disposto degli artt. 97 Cost. e 8 della legge numero 84 del 1994, in relazione agli artt. 110 c.p.a. e 362 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata avrebbe ecceduto dai li miti propri della giurisdizione del giudice amministrativo anche nei con fronti del legislatore. Il Consiglio di Stato, attraverso il pretesto interpre tativo, avrebbe infatti affermato una nuova e diversa articolazione della norma interpretata, tanto da introdurre arbitrariamente un precetto nor mativo del tutto nuovo - quello del possesso di un titolo di studio - che invece il legislatore non aveva inteso, né letteralmente né sostanzialmen te, prescrivere. In tal modo, ad avviso dell'amministrazione statale, si sarebbe realizzata una contemporanea invasione della sfera di esclusiva competenza del po tere legislativo e di quello amministrativo, in quanto il legislatore, nel non definire normativamente uno specifico percorso culturale e professionale come necessario requisito per la nomina del presidente dell'autorità por tuale, ha volutamente rimesso la concreta valutazione di quale possa es sere il miglior esperto per le singole nomine alle correlate e connesse scelte discrezionali della varie amministrazioni coinvolte nel procedimen to, costituendo questa valutazione proprio l'essenza della scelta di ordine squisitamente fiduciario di un atto di alta amministrazione, quale quello impugnato, come pure riconosciuto dalla sentenza impugnata. Del resto, proprio perché sia il M. che il D. erano stati inseriti nelle terne formulate dai soggetti istituzionali coinvolti, sarebbe stata illogica la deci sione del Ministro di rifiutare le terne perché in esse era presente il M Il Consiglio di Stato avrebbe dovuto arrestare la propria attività di inter pretazione dell'articolo 8 della legge numero 84 del 1994 al rilievo che per essere nominato presidente dell'autorità portuale non è previsto il possesso di alcun titolo di studio e tanto meno di una laurea. Le successive argomen tazioni contenute nella sentenza impugnata evidenzierebbero poi il de nunciato eccesso di potere giurisdizionale, atteso che non può in alcun modo riconnettersi al concetto di esperto altro che l'acquisizione di abilità per effetto di una lunga attività praticata nello specifico settore. La previ sione di un titolo legale per la nomina configgerebbe poi con le norme di rango comunitario. 2.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il Ministero denuncia anco ra violazione dei limiti esterni del sindacato giurisdizionale rispetto alla potestà discrezionale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 Cost., in relazione alle posizioni soggettive azionate in causa ai sensi dell'articolo 24, primo comma, Cost. e dell'articolo 29 c.p.a., nel procedimento di cui all'articolo 8 della legge numero 84 del 1994, in relazione agli artt. 110 c.p.a. e 362 cod. proc. civ. Ricostruite le posizioni soggettive implicate nel proce dimento finalizzato alla nomina del presidente dell'autorità portuale, l'amministrazione ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato avrebbe pronunciato oltre i limiti della propria giurisdizione di annullamento in re lazione al limitato contenuto della sola posizione soggettiva azionata in causa, che era quella di uno dei soggetti che gli enti a ciò preposti aveva no inserito nelle terne volte alla nomina del presidente. In particolare, la posizione soggettiva tutelata dall'articolo 8 della legge numero 84 del 1994 era quella degli enti coinvolti nel procedimento di nomina e nessuno di tali enti aveva dedotto la illegittimità della inclusione del M. nelle terne di nomi. L'avere accordato tutela giurisdizionale demolitoria per un vizio di legittimità del provvedimento ancorché la stessa sia stata sollecitata da un soggetto diverso da quello titolare della posizione soggettiva tutelata dalla stessa norma, costituirebbe dunque eccesso di potere giurisdiziona le, tale da inficiare totalmente la decisione poiché emessa in carenza del relativo potere. Ciò in quanto l'articolo 8 integra una norma di azione dettata a tutela, in via indiretta, attraverso la compartecipazione alla nomina del presidente, di diritti e competenze di rilievo costituzionale concorrenti tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sicché sarebbe evidente che le posi zioni soggettive tutelate dalla norma sono quelle dei predetti enti che, proprio in ragione di ciò, sono chiamati ad esercitarle con il più ampio margine di discrezionalità, tipico degli atti di alta amministrazione. La di sposizione di cui all'articolo 8, sostiene la difesa erariale, sarebbe finalizzata non a permettere la realizzazione professionale e sociale dell'individuo che viene proposto in una terna di nomi, ma a consentire ai vari enti che partecipano all'iter procedimentale l'esercizio congiunto delle prerogative ad esse assegnate dalla Costituzione. E se tale ricostruzione non comporta che i soggetti inseriti nelle terne non abbiano una posizione soggettiva differenziata tale da legittimarli, entro i ristrettissimi limiti della loro partecipazione al procedimento, ad una veri fica giurisdizionale della corretta esplicazione dello stesso procedimento, né che la sussistenza del requisito della comprovata qualificazione profes sionale dei candidati non sia soggetto a controllo nell'ambito del procedi mento, e quindi anche in sede giurisdizionale, tuttavia ciò implicherebbe che la legittimazione dei soggetti privati partecipanti al procedimento, in quanto inseriti nelle terne, debba essere di contenuto coerente con la li mitata estensione della propria particolare posizione soggettiva nell'ambito del medesimo procedimento, mentre la legittimazione sostan ziale e processuale per il controllo in sede giurisdizionale dei possesso del suddetto requisito spetterebbe solo agli enti coinvolti nel procedimento di nomina. In altri termini, osserva l'Avvocatura dello Stato, l'articolo 8 non attribuirebbe ai soggetti privati inseriti nelle terne alcun diritto di concorrere alla nomi na con modalità propulsive e/o comparative dei propri titoli rispetto a quelli degli altri partecipanti, posto che ad essi, a seguito dell'inserimento nella terna, viene attribuita unicamente una chance, alla quale può ricon nettersi il potere di sollecitare il controllo giurisdizionale rispetto ad atti che, violando l'iter del procedimento, possano avere anche in via indiretta compromesso o pregiudicato l'eventuale esplicarsi delle potenzialità di nomina, non anche per negare la qualificazione di altri soggetti sul pre supposto di un diritto alla nomina che la norma non prevede. Il Consiglio di Stato, dunque, in presenza della sola impugnazione dei D., non avrebbe potuto esercitare alcun potere giurisdizionale in merito all'effettivo possesso del requisito di legge in capo al M., né sinda care le modalità attraverso cui, nel procedimento stesso, i vari poteri amministrativi si erano indirizzati verso la nomina finale. 3. Ricorso incidentale della Provincia di Cagliari. 3.1. Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale, la Provincia di Ca gliari deduce difetto assoluto di giurisdizione, e in subordine esercizio del la giurisdizione sul merito dell'attività amministrativa discrezionale al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge articolo 134 c.p.a. . Ad avviso della Provincia, il Consiglio di Stato, una volta constatato che il M. poteva vantare un'esperienza parlamentare maturata dal 1994, per cinque legislature consecutive l'appartenenza prima alla commissio ne affari sociali e sanità e, poi, alla commissione lavori pubblici, trasporti e comunicazioni, della quale era anche stato presidente la partecipazione al voto in aula di innumerevoli provvedimenti legislativi, anche in materia di trasporti e portuale, l'esperienza di consigliere della Provincia di Caglia ri e l'appartenenza alla commissione trasporti della stessa, non avrebbe potuto procedere oltre nella verifica del possesso dei titoli, anche perché in tal modo il Consiglio di Stato ha finito per esercitare un sindacato che nemmeno le stesse amministrazioni e cioè gli enti deputati alla designa zione delle terne, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deputato alla scelta, e la Regione, deputata all'intesa avrebbero potuto permetter si di esercitare al di fuori di casi di conclamata, grave anomalia, nella specie non dedotta e certamente non sussistente. In ogni caso, osserva la ricorrente incidentale, non si poteva ritenere consentito al Consiglio di Stato, non vertendosi in ipotesi di giurisdizione estesa al merito, di riformulare il giudizio espresso dall'amministrazione, annullando quello sottoposto al suo vaglio. 4. II primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso in cidentale dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono infondati. 4.1. Entrambi i ricorrenti imputano alla decisione impugnata una invasio ne della sfera di competenza del potere legislativo, per avere ritenuto che l'articolo 8 della legge numero 84 del 1994, pur non richiedendo uno specifico titolo di studio né uno specifico percorso professionale di carattere giuridico o tecnico, e pur avendo utilizzato l'espressione esperto , e cioè un espres sione connotata da una indubbia ambiguità semiologica, postulasse co munque *il possesso di una laurea connessa, affine, collegata o collega bile con la materia portuale . In tal modo, ad avviso di entrambi i ricor renti, il Consiglio di Stato avrebbe introdotto un requisito non previsto dalla legge ed anzi dalla legge escluso attraverso il ricorso ad una formu lazione volutamente geN.ca. L'assunto dei ricorrenti non può essere condiviso. 4.2. Occorre premettere che queste Sezioni Unite hanno affermato essere chiara la implausibilità del tentativo di configurare un eccesso di potere a danni del legislatore rinvenendolo in una attività di individuazione interpretativa. È stata anche di recente affermata da queste Sezioni Unite Cass., S.U., numero 20698 del 2013 Cass., S.U., numero 24411 dei 2011 Cass., S.U., numero 2068 del 2011 la non configurabilità del preteso eccesso di pote re le volte in cui il Giudice speciale od ordinario individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attra verso la consueta attività di interpretazione anche analogica dei quadro delle norme. Si è in particolare ricordato che, con riguardo ai limiti al sin dacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è figura di rilievo affatto teorico, in quanto - dovendosi ipo tizzare che il giudice applichi, non già la norma esistente, ma una norma all'uopo creata - detto eccesso potrebbe ravvisarsi solo a condizione di poter distinguere un'attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un'attività interpretativa attività quest'ultima certamente non contenibile in una funzione meramente euristica, ma ri solventesi in un'opera creativa della volontà della legge nel caso concreto Cass., S.U., numero 20698 dei 2013, cit. . Il ricorrente principale chiede ora alla Corte di superare questo orienta mento e di escludere la natura meramente teorica della figura dell'eccesso di potere legislativo ciò, ovviamente, sul presupposto che la decisione del Consiglio di Stato qui impugnata, lungi dall'essersi limitata ad esercitare una consentita e doverosa attività di interpretazione della norma applicabile, abbia in realtà dato luogo alla creazione di una norma per l'innanzi inesistente. La valutazione richiesta postula, quindi, che si definisca quale sia il limite della interpretazione, ovvero che si possa individuare il limite oltre il qua le l'attività interpretativa trasmodi in attività creativa, e quindi in una in vasione della sfera riservata al legislatore. In questa ottica occorre ricordare che queste sezioni Unite hanno avuto modo di affermare Cass., S.U., numero 15144 dei 2011 che l'attività inter pretativa è segnata dal limite di tolleranza ed elasticità dei significante testuale, nell'ambito del quale la norma di volta in volta adegua il suo contenuto, in guisa da conformare il predisposto meccanismo di protezio ne alle nuove connotazioni, valenze e dimensioni che l'interesse tutelato nel tempo assume nella coscienza sociale, anche nel bilanciamento con contigui valori di rango superiore, a livello costituzionale o sovranaziona le . 4.3. Orbene, il Collegio ritiene che la individuazione del possesso di una laurea connessa, affine, collegata o collegabile con la materia portuale , quale elemento di fatto utile per dare concretezza al concetto di esperto di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, sia attività che si muove all'interno della tenuta semantica della norma da interpretare. La sentenza impu gnata, infatti, lungi dall'individuare un requisito legale di ammissione, quale prerequisito per l'inserimento di un candidato nella terna di nomi all'interno della quale dovrà essere scelto il presidente dell'autorità portu ale, si è limitata a rilevare che il possesso di un simile titolo di studio cer tamente costituisce elemento valutabile positivamente ai fini della inte grazione del detto requisito. Del resto, se quella svolta dal Consiglio di Stato fosse stata attività crea tiva di una norma - possesso di un requisito non previsto dal legislatore - certamente la sentenza impugnata non si sarebbe poi soffermata sulla valutazione del percorso professionale del candidato M., essendo in quella prospettiva il rilievo della mancanza del detto titolo del tutto suffi ciente a qualificare in termini di illegittimità l'inserimento del suo nomina tivo nelle terne di nomi proposte dagli enti competenti e la sua designa zione a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari. Al contrario, dalla sentenza impugnata emerge come il possesso della laurea sia considerato alla stregua di un requisito di per sé non idoneo a rendere legittimo l'inserimento di un candidato nella terna ove al detto ti tolo di studio non si accompagni una pratica professionale idonea a dimo strare il possesso di una esperienza nel settore. Significativa in tal senso è la valutazione fatta dal Consiglio di Stato in ordine all'appello incidenta le proposto dal M. per contestare l'esistenza, in capo al D., appellante principale, del requisito della comprovata esperienza di cui si è detto. Il Consiglio di Stato, invero, non si è limitato a rilevare il possesso del titolo di studio e l'attività di docente di diritto della navigazione svolta dal D. per ritenere integrato il possesso, da parte sua, del requisito della comprovata esperienza, ma ha valutato le specifiche attività dal medesimo indicate al fine di comprovare l'esperienza nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Allo stesso modo, quindi, deve e scludersi che l'accoglimento dell'appello principale sia stato determinato dalla mancanza di un titolo di studio. Tanto basta, ad avviso del Collegio, ad escludere che, nella specie, l'attività ermeneutica del Consiglio di Stato abbia avuto l'effetto di inseri re nell'ordinamento un requisito che il legislatore non aveva previsto e del quale, anzi, in considerazione della formulazione volutamente geN. ca della disposizione, deve ritenersi non voluto. 5. Rigettati il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso del Ministero, si deve ora passare all'esame del secondo e dei ter zo motivo del ricorso principale, del primo motivo dei ricorso incidentale dei Ministero e dell'unico motivo dei ricorso incidentale della Provincia di Cagliari, con i quali si censura la sentenza impugnata per eccesso di pote re giurisdizionale nei confronti dell'amministrazione. Anche questi motivi non sono fondati. 5.1. Occorre premettere che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunzia bile sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera dei merito, è configu rabile solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità dei provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si so stituisce a quella dell'amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, inten dendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori prov vedimenti dell'autorità amministrativa Cass., S.U., numero 9443 del 2011 Cass., S.U., numero 20360 del 2013 . Le decisioni del giudice amministrativo, dunque, sono sindacabili per mo tivi inerenti alla giurisdizione quando detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservato all'amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, e sprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in si tuazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità dunque, all'esercizio di poteri cognitivi e non anche esecu tivi o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso Cass., S.U., numero 6322 del 2012 Cass., S.U., numero 23302 dei 2011 . Tuttavia, per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, e quindi va lutare gli eventuali sintomi dell'eccesso di potere dai quali un atto ammi nistrativo impugnato potrebbe essere affetto, il giudice amministrativo non può esimersi dal prendere in considerazione la congruità e la logicità dell'atto in relazione agli interessi perseguiti. Neppure quando perciò si tratti - come nella specie - di un atto di alta amministrazione, si può ne gare al giudice il potere-dovere di vagliarne la conformità alla legge che ne prevede l'adozione. Del resto gli stessi ricorrenti, principale e inciden tali, ammettono che anche gli atti di alta amministrazione restano sog getti al sindacato giurisdizionale, il quale, peraltro, non è limitato ai soli casi di irragionevolezza della scelta in concreto operata dall'amministrazione, ma è esteso anche all'accertamento della sussisten za dei presupposti previsti dalla legge ovvero alla loro manifesta carenza. 5.2. Orbene, nel caso di specie occorre prendere le mosse dall'articolo 8 della legge numero 84 del 1994, il quale al comma 1, stabilisce che Il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto dei Mini stro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla pro vincia, dai comuni e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Mini stro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare en tro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale . Appare evidente come il legislatore abbia individuato un unico requisito il cui possesso costituisce presupposto per l'inserimento nella terna di nomi da sottoporre al Ministro per la nomina quello cioè che il soggetto inte ressato sia un esperto di massima e comprovata qualificazione profes sionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale . La valutazione della sussistenza del detto requisito, dunque, rientra appieno nel sindaca to di legittimità esperibile in ordine all'atto di formazione delle terne e al decreto di designazione del prescelto. 5.3. Ed è, appunto, proprio questa valutazione che il Consiglio di Stato ha condotto nella sentenza impugnata. L'esperienza maturata nel settore, invero, deve, secondo la previsione normativa, essere massima e com provata si tratta di due aspetti che concorrono a delineare la qualifica zione professionale del candidato e che devono essere entrambi posse duti dal medesimo. E' dunque evidente che, con riferimento alla posizione del ricorrente principale, escluso che questi fosse in possesso di una lau rea connessa, affine, collegata o collegabile con la materia portuale - ti tolo, questo, che, come si è detto in relazione alla posizione del controin teressato, non è di per sé solo sufficiente ad integrare il requisito indivi duato dal legislatore - l'esame della legittimità dell'atto non poteva esse re condotto altro che con riferimento alle esperienze vantate in materia dal ricorrente principale. In questa prospettiva deve allora escludersi che la verifica di legittimità effettuata dal Consiglio di Stato abbia sconfinato e abbia dato luogo ad una valutazione di merito. Così come la verifica sollecitata dal ricorrente principale in ordine al possesso, da parte dei D., dei requisito della massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale ha comportato la valutazione di profili ulteriori, rispetto al titolo di studio, al fine di accertare se il mede simo potesse essere considerato anche esperto , allo stesso modo, ai fini della decisione dell'appello principale, il Consiglio di Stato ha dovuto por tare il proprio esame proprio sui contenuti delle esperienze maturate in proposito dal M Appare, del resto, singolare il fatto che la mede sima parte che, in sede di appello incidentale, ha sollecitato un riscontro in sede giurisdizionale, della sussistenza, in capo al controinteressato, dei requisito della esperienza, non ritenendo a tal fine idoneo il titolo di stu dio e la stessa attività accademica, denunci poi, come eccedente l'ambito della giurisdizione amministrativa, il medesimo esame dall'appellante principale richiesto e dal Consiglio di Stato svolto al fine di verificare la sussistenza di quel requisito. Ed ancora, non può ritenersi che la valutazione - espressa dal Consiglio di Stato in termini negativi quanto al ricorrente principale - sia eccedente l'ambito della giurisdizione di legittimità per il solo fatto che non è stata ritenuta idonea ad integrare il prescritto requisito l'attività, pur se prolun gata, di parlamentare. Invero, posto che il legislatore ha richiesto la mas sima e comprovata qualificazione nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, e posto che lo svolgimento dell'attività di parlamentare da parte di una persona non in possesso di titolo di studio afferente non può rite nersi di per sé - e cioè a prescindere dal concreto svolgimento delle rela tive funzioni - idonea ad integrare il predetto requisito, l'esame condotto dal Consiglio di Stato con la sentenza qui impugnata certamente non ec cede l'ambito della giurisdizione di legittimità. Allo stesso modo, posto che la qualificazione professionale nell'indicato settore deve essere non solo comprovata ma anche massima, non appare eccedente il sindacato di legittimità il fatto che il Consiglio di Stato abbia ritenuto non sufficiente ad integrare il detto requisito lo svolgimento, per un breve periodo, delle funzioni di componente della Commissione tra sporti della Camera ovvero della omologa commissione della Provincia di Cagliari. 5.4. Né, sotto altro profilo, la decisione impugnata appare contrastante con la individuazione delle funzioni del presidente dell'autorità portuale come delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 378 dei 2005. In tale sentenza, relativa a una questione di legittimità costituzionale ine rente al riparto di competenze tra Stato e regioni, la Corte costituzionale ha affermato che Il Presidente, in sintesi, è posto al vertice di una com plessa organizzazione che vede coinvolti, e soggetti al suo coordinamento, anche organi schiettamente statali presiede, tra l'altro, il comitato portuale del quale fanno parte il comandante del porto e, in rappresen tanza dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, un dirigente dei ser vizi doganali ed uno dell'ufficio speciale del genio civile , e gli è assegnato un ruolo fondamentale, anche di carattere propulsivo, perché il porto as solva alla sua funzione di rilevanza internazionale o nazionale, secondo la classe di appartenenza , comunque interessante l'economia naziona le . Da tali affermazioni il ricorrente principale e il Ministero delle infra strutture e dei trasporti pretendono di far discendere l'opportunità che il soggetto designato a ricoprire la carica di presidente dell'autorità portuale abbia un compito lato sensu politico, in relazione al quale, dunque, lo svolgimento dell'attività di parlamentare, tanto più se prolungato nel tempo, costituirebbe indice certo del possesso dei necessari requisiti. In realtà, la configurazione del presidente dell'autorità portuale nei termi ni anzidetti - effettuata in una prospettiva di riparto di competenze e, se gnatamente, ai fini dell'accertamento della compatibilità costituzionale del potere statale di nomina del presidente dell'autorità - non comporta il ve nir meno dell'unico requisito previsto dall'articolo 8 della legge numero 84 del 1994, e cioè che i soggetti inseriti nella terna di nomi siano comunque esperti di massima e comprovata qualificazione nei settori dell'economia dei trasporti e portuale ed è appunto siffatto riscontro di legittimità che il Consiglio di Stato, nella sentenza impugnata, ha effettuato. 5.5. Da ultimo, è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata non si risolve nell'esercizio di giurisdizione di merito, atteso che essa ri mane nell'ambito della giurisdizione di annullamento e non esprime la vo lontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione. 5.6. In conclusione, i motivi in esame devono essere rigettati. 6. E' infine inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale del Mini stero delle infrastrutture e dei trasporti. Esso, infatti, pur se prospettato come motivo inerente alla giurisdizione, sotto il profilo della violazione dei limiti esterni del sindacato giurisdizionale rispetto alla potestà discrezio nale della pubblica amministrazione, in relazione alle posizioni soggettive azionate in causa, si risolve in una censura volta a contestare gli effetti riconducibili alla impugnazione proposta dal D., sostenendosi che la detta impugnazione non avrebbe giammai potuto portare all'annullamento degli atti impugnati, in quanto portatori dell'interesse sostanziale alla osservanza dell'articolo 8 della legge numero 84 del 1994 erano i soli enti dei quali il medesimo articolo 8 prevede il coinvolgimento ai fini della nomina dei presidente dell'autorità portuale enti che, non solo non ave vano impugnato né la indicazione né la designazione del M., ma che, anzi, avevano resistito alla impugnazione proposta Regione Sarde gna e Provincia di Cagliari , ovvero avevano scelto di non costituirsi ben ché ritualmente evocati nel presente giudizio. Appare, infatti, evidente come la questione posta attenga non ai limiti e sterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ma unicamente a quelli interni e alla tipologia dei provvedimenti adottabili da quel giudice. Invero, in sede di impugnazione delle decisioni dei Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione, le Sezioni unite della Corte di cassazio ne possono rilevare l'eventuale superamento dei limiti esterni della giuri sdizione amministrativa, ma il loro sindacato non può estendersi al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti, come nel caso di pretesa ultrapetizione, che concreta un error in procedendo Cass., S.U., numero 9687 del 2013 Cass., S.U., 13433 del 2006 . 7. In conclusione, sia il ricorso principale che quelli incidentali devono es sere rigettati. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, atteso che l'unica parte costituita e non ricorrente - e cioè la Regione Sardegna - ha concluso in senso adesivo alle richieste del ricorrente principale. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabi lità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale e della Provincia di Caglia ri, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu to per la stessa impugnazione integralmente rigettata. Siffatta dichiarazione non deve essere effettuata con riferimento alla po sizione della ricorrente amministrazione statale Cass., S.U., numero 9938 del 2014 . P.Q.M. La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta i ricorsi. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del la Provincia di Cagliari, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica to pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stes so articolo 13.