Il notaio trasmette in ritardo gli elenchi protesti alle Camere di Commercio? Non è applicabile la sanzione amministrativa

Il ritardo del notaio nella trasmissione alle Camere di Commercio degli elenchi protesti, se costituisce fattispecie oggetto di illecito disciplinare, irrogabile dal consiglio notarile, è invece esente da ulteriori sanzioni amministrative, ivi compresa quella di cui all’art. 235 l.f

La sez. II Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26765, depositata il 18 dicembre 2014, si è occupata delle sanzioni amministrative irrogabili al Notaio per ritardi nella trasmissione degli elenchi protesti alle Camere di Commercio. Come noto, l’art. 235 r.d. n. 267/1942 contempla la sanzione amministrativa per il pubblico ufficiale il quale, senza giustificato motivo, abbia omesso di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o che li abbia inviati incompleti. Premesso ciò si tratta di comprendere se, a seguito dell’abrogazione dell’art. 2 l. n. 77/1955, con il venir meno, quindi, della disciplina relativa all’invio dell’elenco dei protesti in duplice copia al Presidente del Tribunale, sia stata implicitamente anche abrogata la previsione sanzionatoria. In tale ambito il regolamento di attuazione della l. n. 480/1995, d.m. n. 316/2000, ha introdotto l’attivazione di un rapporto diretto tra gli ufficiali levatori e le camere di commercio, disponendo che l’elenco protesti venga trasmesso in formato elettronico direttamente alla Camera di commercio. Il Ministero dello sviluppo economico, con la nota del 6 marzo 2007, prot. 2409, sembra aver assunto un orientamento sensibilmente negativo in ordine alla possibilità per le Camere di Commercio di sanzionare gli ufficiali levatori dei protesti in caso di ritardo nella trasmissione. Con l’odierna pronuncia, che affronta per la prima volta la problematica, la Cassazione ha ritenuto che l’interpretazione sistematica della norma induce a ritenere il notaio esente da sanzioni amministrative. Il fatto. Il gdp aveva accolto l’opposizione ad ingiunzione proposta da un notaio avverso la sanzione amministrativa irrogatagli dalla Camera di Commercio per ritardo nella trasmissione degli elenchi protesti. In grado di appello la sentenza era riformata. La pronuncia veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. In buona sostanza il ricorrente si doleva del fatto che il Giudice dell’appello, diversamente da quello di primo grado, avesse deciso di irrogare la sanzione prevista ex art. 235 r.d. n. 267/1942, in virtù della quale sono puniti i Pubblici Ufficiali che omettono di inviare gli elenchi al Presidente del Tribunale nonché al Presidente della Camera di Commercio. Inapplicabile la sanzione amministrativa. La Cassazione, partendo dall’assunto secondo cui pacificamente non vi sono contestazioni in ordine al fatto storico del ritardo nella trasmissione degli elenchi da parte del notaio alla Camera di commercio, interpreta sistematicamente la norma oggetto di causa. Essa afferma che, sebbene la mancata trasmissione degli elenchi alla Camera di Commercio da parte del notaio costituisca senz’altro illecito disciplinare, sanzionabile, quindi, dal consiglio notarile di riferimento, che con riguardo alla fattispecie in argomento aveva già sanzionato il ritardo del professionista, non lo stesso dicasi per le ulteriori sanzioni amministrative che gli ermellini hanno ritenuto inapplicabili alla vicenda de qua .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 aprile – 18 dicembre 2014, numero 26765 Presidente Petitti – Relatore Correnti Fatto e diritto Il notaio G.M. propone ricorso per cassazione contro la Camera di commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Ancona, che resiste cori controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Ancona del 22.3.2013 che ha accolto l'appello della Camera di Commercio ed, in riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Ancona, ha confermato l'ingiunzione irrogata per ritardi in ordine alla trasmissione dell'elenco dei protesti. Il provvedimento impugnato riferisce della pregressa normativa sulla trasmissione degli elenchi al Presidente del Tribunale ed alla Camera di commercio e conclude nel senso che l'abolizione della trasmissione degli elenchi al primo non ha implicato anche l'abolizione di detta trasmissione alla seconda. Le parti hanno presentato memorie. Si denunziano 1 violazione di norme sostanziali ed errata applicazione dell'art. 342 cpc perché l'appello non conteneva né la richiesta di modifiche alla ricostruzione del fatto né le circostanze da cui deriva la violazione di legge, per cui doveva ritenersi inammissibile. 2 omesso esame di fatto decisivo per l'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità 3 errata applicazione dell'art. 235 R.D. 267/1942 perché quando il D.Lg. 5/2006 ha abrogato l'art. 13 e riformato l'articolo 6 del R.D. l'art. 235 L.F. è rimasto intonso al suo posto . Si richiama dottrina. 4 errata applicazione dell'art. 235 R.D. 267/1942 in relazione all'art. 3 1. 77/1955 e violazione dell'art. 1 comma 2 1. 689/1981 perché il giudice di appello, diversamente da quello di primo grado, ha ritenuto di applicare la sanzione di cui all'art. 235 che punisce il P.U. che omette di inviare gli elenchi al Presidente del Tribunale, al P.U. che non li trasmette al Presidente della CCIAA 5 errata applicazione del D.M. 316/2000 perché la sentenza cita la normativa pregressa mentre ai sensi dell'art. 1 legge 235/2000 non è prevista alcuna sanzione. 6 errata applicazione delle norme indicate per divieto di applicazione analogica 7 errata applicazione dell'art. 235 R.D. 267/1942 per la mancata considerazione del giustificato motivo atteso il numero rilevante di protesti 8 omesso esame di fatto decisivo in relazione al motivo di cui al motivo precedente 9 errata applicazione dell'art. 235 per assenza di dolo o colpa 10 Omesso esame di fatto decisivo in ordine alla richiesta di confermare l'annullamento dell'ordinanza per assenza di dolo o colpa. Osserva questa Corte Suprema E' stato pacificamente accertato e non è contestato che il ricorrente ha inviato in ritardo gli elenchi dei protesti ed in tal senso si deduce dal controricorrente l'esistenza di ripetuti solleciti. Dando atto che la sentenza svolge congiunte considerazioni in fatto ed in diritto richiamando le tesi dell'appellante, va rilevato che era onere del ricorrente dal contesto dell'atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, id est dalla sola lettura di esso, escluso l'esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, far desumere una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia ex plurimis Cass. 16 settembre 2004 numero 18648, 29 luglio 2004 numero 14474, 21 luglio 2004 numero 13550, 19 aprile 2004 numero 7392, 19 luglio 2001 numero 9777 etc. . Ciò premesso il primo motivo non considera che la sentenza impugnata prende le mosse proprio dalle tesi della Camera di Commercio donde è errata la doglianza su una asserita inammissibilità dell'appello, peraltro riferita al nuovo testo dell'art. 342 cpc che non si applica ratione temporis essendo stata impugnata una sentenza del GP emessa il 30.7.2012. Il secondo motivo non riporta l' eccezione di inammissibilità dell'appello, comunque infondata per quanto dedotto. Meritano invece accoglimento le altre censure. Il terzo motivo pur ammettendo l'assenza di pronunzie giurisprudenziali invoca dottrina, su una abrogazione tacita dell'art. 235. La motivazione si regge sull'assunto che la abolizione della trasmissione degli elenchi al Presidente del Tribunale non ha fatto venir meno quella alla CCIAA. La giurisprudenza di questa Corte ampiamente ha fatto riferimento alle possibili scriminanti in sede di commissione di illeciti amministrativi, riconducibili agli analoghi istituti vigenti in diritto penale. Come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo anche l'interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando essa verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire la stessa Corte costituzionale ha precisato con sentenza numero 364/88 come debba tenersi presente che l'ignoranza vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità , come non può ritenersi nella specie trattandosi di professionista qualificato, mentre non può coprire omissioni da parte di soggetti , la cui elevata condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi. Inoltre l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l'irrogazione di una sanzione amministrativa , od all'erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri dl giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione Cass. nnumero 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92 . Tuttavia l'interpretazione sistematica della normativa oggetto di causa induce a ritenere che il pur sussistente obbligo di trasmettere gli elenchi alla Camera di commercio, se costituisce fattispecie oggetto di procedimento disciplinare, che risulta incoato e sanzionato da parte del consiglio notarile, come da sentenza di questa Corte numero 4875/2014, che ha rigettato il ricorso dell'odierno ricorrente, sia esente da ulteriori sanzioni. La novità della questione comporta la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza e compensa le spese.