Assegno in una mano, nell’altra c’è una presunzione di buona fede

Il detentore dell’assegno bancario, ove provi di averlo acquistato mediante una serie continua di girate, è considerato portatore legittimo del titolo, per cui può esercitare i diritti ad esso inerenti senza che occorra la prova della sua buona fede, nell’acquisto del titolo stesso, che è presunta.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26166, depositata il 12 dicembre 2014. Il caso. Veniva intimato precetto ad una donna per il pagamento di una somma di denaro portata da assegni bancari. La convenuta si opponeva al precetto, sostenendo che gli assegni erano stati consegnati al marito, che ne aveva denunciato lo smarrimento. La Corte d’appello di Salerno si esprimeva contro la convenuta, che ricorreva in Cassazione. Deduceva che l’avvenuta denuncia di smarrimento di assegni solo firmati e non riempiti, tempestivamente comunicata alla banca trattaria e richiamata nell’atto di protesto, presupporrebbe l’illecita circolazione dei titoli, con conseguente presunzione della malafede ed assenza di onere probatorio in capo a lei. Onere della prova. La Corte di Cassazione rileva che, in base agli artt. 24 e 25 r.d. n. 1736/1933, nell’ambito delle eccezioni personali, incombeva alla convenuta dimostrare che il portatore dei titoli aveva scientemente agito in suo danno. Stante la posizione dell’attore di legittimo giratario dell’assegno ed a fronte del denunciato smarrimento dei titoli, la ricorrente avrebbe dovuto provare che il portatore fosse venuto in possesso dei titoli in malafede o agendo con colpa grave. Buona fede presunta. Gli Ermellini ricordano che il detentore dell’assegno bancario, ove provi di averlo acquistato mediante una serie continua di girate, è considerato portatore legittimo del titolo, per cui può esercitare i diritti ad esso inerenti senza che occorra la prova della sua buona fede, nell’acquisto del titolo stesso, che è presunta. Il portatore perde, invece, la legittimazione cartolare qualora risulti che abbia acquistato l’assegno in mala fede o abbia commesso colpa grave acquistandolo. La prova della malafede o della colpa grave spetta su chi allega tali stati soggettivi per farne derivare l’estinzione del diritto fatto valere dal portatore. Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a dedurre una sorta di presunzione dell’illecita circolazione del titolo che conseguirebbe all’avvenuta denuncia di smarrimento, ma ciò non era sufficiente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 ottobre – 12 dicembre 2014, n. 26166 Presidente Russo – Relatore Spirito Svolgimento del processo L'A. intimò precetto alla B. per il pagamento di somma di denaro portata da assegni bancari. La B. s'oppose al precetto, sostenendo che quegli assegni erano stati consegnati a suo marito, il quale ne aveva denunziato lo smarrimento. Nella contumacia dell'A. il Tribunale accolse l'opposizione con sentenza poi riformata dalla Cor te d'appello di Salerno. Propone ricorso per cassazione la B. in un solo moti vo. Risponde con controricorso l'A Motivi della decisione Nel lamentare la violazione di legge ed il vizio della mo tivazione, la ricorrente sostiene che l'avvenuta denuncia di smarrimento di assegni solo firmati e non riempiti, tem pestivamente comunicata alla banca trattaria e richiamata nell'atto di protesto, presupporrebbe l'illecita circolazione dei titoli, con conseguente presunzione della malafe de ed assenza di onere probatorio in capo alla ricorrente stessa. Il motivo è in fondato. Il giudice d'appello ha accertato che i tre assegni bancari in questione erano stati rilasciati a firma della B. all'ordine del Della Monica e girati in bianco all'A. il 26.1.2004 il Della Monica denunciò lo smarrimento dei titoli il 6.4.2004 la B. ricevette dall'A. richiesta di pagamento della somma portata dagli assegni alla richiesta la B. oppose l'inesistenza di rapporti con l'A. e sporse denuncia-querela contro il Della Monica. Con riferimento, dunque, alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 del RD n. 1736/1933, il giudice ha correttamente rilevato che nell'ambito delle eccezioni personali, incombeva alla B. dimostrare che il portatore dei titoli l'A. aveva scientemente agito in suo danno stante la posizione dell'A. di legittimo giratario dell'assegno ed a fronte del denunziato smarrimento dei titoli, era onere della B. provare che il portatore era venuto in possesso dei titoli in malafede o agendo con colpa grave. Il giudice, rilevato che l'attuale ricorrente non aveva adempiuto a quegli oneri, ha fatto dunque riferimento al consolidato principio secondo cui il detentore dell'assegno bancario, ove provi di averlo acquistato attraverso una serie continua di girate, è considerato portatore legittimo del titolo, onde può esercitare i diritti ad esso inerenti senza che occorra la prova della sua buona fede, nell'acquisto del titolo stesso, che è presunta. Il portatore perde la legittimazione cartolare qualora risulti che abbia acquistato l'assegno in mala fede o abbia commesso colpa grave acquistandolo. La prova della malafede o della colpa grave incombe su chi allega tali stati soggettivi per farne derivare l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore principio consolidato, sin da Cass. n. 238 del 1960 . La ricorrente neppure contraddice la corretta e legittima ricostruzione della vicenda svolta dal giudice d'appello, ma introduce senza alcun fondamento una sorta di presunzione dell'illecita circolazione del titolo che conseguirebbe all'avvenuta denuncia di smarrimento. Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4200,00, di cui € 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.