E’ specifico il motivo di ricorso che richiama la comparsa conclusionale, se…

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 c.p.c. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Pertanto, deve ritenersi assolto l’onere di specificazione dei motivi di appello quando il richiamo alla comparsa conclusionale di primo grado non costituisca un mero richiamo per relationem , ma si sostanzi in una espressa censura delle argomentazioni sulle quali la sentenza impugnata si fonda.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 25308, della Corte di Cassazione, depositata il 28 novembre 2014. Il caso. Una donna conveniva in giudizio una società assicurativa, chiedendo la condanna al rimborso alle spese mediche sostenute per l’effettuazione di interventi di fecondazione assistita. L’assicurazione resisteva sostenendo l’assenza di copertura assicurativa in mancanza delle finalità curative di una malattia. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea. La Corte d’appello, adita dall’assicurazione, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo d’appello, ritenendo che lo stesso si sostanziasse nella letterale trasposizione della comparsa conclusionale. I motivi d’appello censuravano in modo specifico e diretto l’impugnata sentenza? Avverso tale pronuncia, ricorreva per cassazione la società assicurativa lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Forma dell’appello . La ricorrente sosteneva che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto mancanti di specificità i motivi d’appello, che invece erano specifici e diretti a censurare l’impugnata sentenza. Bisogna verificare la riferibilità alle argomentazioni dell’impugnata sentenza Ius receptum in sede di legittimità è che quando i motivi di impugnazione vengano formulati mediante l’utilizzo di atti processuali del primo grado di giudizio, ciò che rileva, ai fini di ritenere l’ammissibilità dei motivi e, quindi, dell’appello, è l’esistenza della sicura riferibilità dei motivi alle argomentazioni della sentenza impugnata Cass., n. 4069/2009 . I poteri del giudice di legittimità, quando il vizio attenga la specificità dei motivi di ricorso. Inoltre, è pacifico che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda Cass., n. 15071/2012 . Nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali risulta – spiega la Cassazione – che nell’atto di appello non vi era un mero rinvio alla comparsa conclusionale di primo grado. Effettivamente nel motivo d’appello erano state utilizzate argomentazioni già spese nella comparsa conclusionale di primo grado, tuttavia era chiaro l’intento di censurare la sentenza di prime cure, anche mediante espresso riferimento alla decisione del giudice che aveva fatto propria la tesi dell’attrice. Altrettanto chiaro era l’intento dell’assicurazione di censurare la ritenuta copertura assicurativa delle spese per gli interventi di fecondazione assistita. Gli argomenti utilizzati sostanzialmente erano quelli utilizzati in primo grado poiché il giudice li aveva rigettati. Se il rinvio si sostanzia in una censura delle argomentazione dell’impugnata sentenza, i motivi sono specifici. La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso sulla base del principio per cui quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 c.p.c. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso di fonda – sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito - e, in esito all’accertamento diretto di tale violazione processuale, deve ritenersi assolto l’onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall’art. 342 c.p.c. qualora il richiamo alla comparsa conclusionale di primo grado non costituisca un mero richiamo per relationem , ma si coniughi con l’espressa censura delle argomentazioni sulle quali la sentenza impugnata si fonda . La Cassazione accoglie il ricorso e casso con rinvio alla Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 13 – 28 novembre 2014, n. 25308 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. L.G. convenne in giudizio le Assicurazioni Generali Spa e chiese la condanna al rimborso delle spese mediche sostenute per l'effettuazione di interventi di fecondazione assistita. L'Assicurazione resistette sostenendo l'assenza di copertura assicurativa in mancanza delle finalità curative di una malattia. Il Tribunale accolse la domanda e condannò l'Assicurazione alla somma di quasi Euro 3.900,00 oltre interessi e spese. L'impugnazione proposta dall'Assicurazione fu dichiarata inammissibile dalla Corte di appello che ravvisò il difetto di specificità del motivo di appello, ritenendo che Io stesso si sostanziasse nella letterale trasposizione della comparsa conclusionale sentenza 19 febbraio 2013 . 2. Avverso la suddetta sentenza l'Assicurazione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la L. . Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. Sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto mancanti di specificità i motivi di appello che, i invece - come risultante dagli atti motivi di appello e comparsa conclusionale riprodotti nel ricorso - erano specifici e diretti a censurare la sentenza impugnata. Il motivo va accolto. 2. Dalla giurisprudenza della Corte di legittimità relativa alla necessaria specificità dei motivi di impugnazione richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla riforma del 2012, applicabile ratione temporis emerge inequivocabile che, quando i motivi di impugnazione vengano formulati mediante l'utilizzo di atti processuali del primo grado di giudizio, ciò che rileva, ai fini di ritenere l'ammissibilità dei motivi e, quindi, dell'appello, è l'esistenza della sicura riferibilità dei motivi alle argomentazioni della sentenza impugnata. Infatti, la Corte ha escluso che il grado di specificità dei motivi possa essere stabilito in via generale ed assoluta, ma ha ritenuto necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068 . In particolare, poiché i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa anche perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida. Di conseguenza, si è ritenuto inammissibile l'appello quando, per l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi. Cass. 11 ottobre 2006, n. 21816 così come si è ritenuto non assolto l'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 cod. proc. civ. con il semplice richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado Cass. 20 settembre 2002, n. 13756 . 2.1. Dopo l'intervento delle Sez. Un. 22 maggio 2012 n. 8077 a composizione del contrasto in ordine all'ambito dei poteri della Corte di legittimità, Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. ”. Il principio, che il Collegio condivide, ha avuto seguito con una applicazione proprio relativa all'art. 342 cod. proc. civ., essendosi affermato che Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda” Cass. 10 settembre 2012, n. 15071 . 3. Nella specie, dall'esame degli atti processuali - compiutamente riprodotti in ricorso nei rispetto dell'art. 366, n. 6 cod. proc. civ. - risulta che nell'atto di appello non vi è un mero rinvio alla comparsa conclusionale del primo grado. Nel motivo di appello sono solo utilizzate argomentazioni già spese nella comparsa conclusionale di primo grado, soprattutto in riferimento alle critiche rivolte alla consulenza tecnica. Chiaro è l'intento di censurare la sentenza di primo grado, anche mediante espresso riferimento alla decisione del giudice che ha fatto propria la tesi della attrice è chiaro che la censura investe la ritenuta copertura assicurativa delle spese per i due interventi di fecondazione assistita inseminazione artificiale ricondotti dal giudice a terapia per la cura dell'infertilità non avendo ottenuto buon esito le terapie mediche volte ad annullare la presenza degli anticorpi che impedivano la fecondazione nell'utero e ritenuti dall'appellante, invece, indirizzati alla procreazione in presenza della malattia della infertilità. D'altra parte, gli argomenti difensivi sono quelli utilizzati in primo grado perché il giudice li aveva rigettati. 3.1. Il ricorso, quindi, è accolto sulla base del seguente principio di diritto Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda - sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - e, in esito all'accertamento diretto di tale violazione processuale, deve ritenersi assolto l'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 cod. proc. civ. qualora il richiamo alla comparsa conclusionale di primo grado non costituisca un mero richiamo per relationem, ma si coniughi con l'espressa censura delle argomentazioni sulle quali la sentenza impugnata si fonda”. 4. Pertanto, la sentenza impugnata - che ha ritenuto l'atto di appello meramente riproduttivo della comparsa conclusionale in primo grado - va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, alla quale competerà pronunciarsi sull'appello proposto, oltre che sulle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.