Interferenza o collaborazione? Questo è il problema

Non è configurabile l'illecito disciplinare di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altri magistrati in assenza di una condotta obiettivamente idonea a porre in pericolo i beni giuridici che la disposizione intende tutelare.

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono occupate, con la sentenza n. 25136 depositata il 26 novembre 2014, della delicata questione inerente la liceità o meno, da un punto di vista disciplinare, dell’ingerenza di un magistrato nell’attività professionale di un altro magistrato. Il caso. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione promuoveva un'azione disciplinare nei confronti di un magistrato, Procuratore della Repubblica, chiedendo contestualmente il trasferimento cautelare. La sezione disciplinare del CSM rigettava la richiesta cautelare per insussistenza dei motivi di particolare urgenza che avrebbero legittimato l'adozione della misura, ma irrogava all’incolpato – con sentenza - la sanzione disciplinare della censura per ingiustificata interferenza nell'attività di altri magistrati. Infatti, l’incolpato - dopo che il Procuratore Generale presso la relativa Corte d'Appello aveva, a seguito di una riunione, ritenuto di individuare la competenza del Procuratore della Repubblica di altro Tribunale quale Procuratore antimafia e antiterrorismo per l'espletamento delle indagini preliminari relative ad un reato di strage aggravata - era intervenuto sia presso il suddetto Procuratore Generale sia presso il Procuratore distrettuale chiedendo l'inserimento nel fascicolo del Pubblico Ministero, da sottoporre al GIP per la convalida del fermo dell'indiziato di reato, di sue considerazioni giuridiche relative alla pretesa insussistenza dell'aggravante di terrorismo che avrebbe comportato il venire meno della competenza distrettuale e, avendone ricevuto un diniego, presso il medesimo GIP, chiedendo telefonicamente se, in relazione alla suddetta aggravante, poteva inviare materiale di studio, poi effettivamente inviato a mezzo di posta elettronica. Contro la decisione della Sezione Disciplinare del CSM l’incolpato proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Uno di essi, come si vedrà tra poco, sarà accolto. La pretesa insussistente interferenza nessun interesse privato. Il ricorrente deduce che nella specie non sarebbe configurabile alcuna ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altri magistrati, non essendo intervenute sollecitazioni per indebiti interessi dell'incolpato né gravi mancanze di rispetto dell'autonomia oltre che dell'immagine e del prestigio della magistratura. Sempre secondo il ricorrente occorrerebbe infatti considerare che l'incolpato non aveva agito per un interesse privato non c'era stato un formale provvedimento del Procuratore Generale di assegnazione alla procura distrettuale antimafia delle indagini preliminari relative al reato di strage aggravata l'incolpato non aveva sollevato conflitto di competenza, non aveva parlato coi giornali né aveva dato luogo ad un conflitto tra uffici giudiziari ma si era limitato a chiedere con garbo” al GIP distrettuale, che avrebbe dovuto convalidare il fermo dell'indiziato del reato di strage, se poteva inviarle materiale di studio, poi effettivamente inviando testi di giurisprudenza e dottrina relativi alla configurabilità dell'aggravante di terrorismo. La censura è considerata fondata dalle Sezioni Unite. Non sussiste l’illecito addebitato di pura condotta , peraltro a fronte di una previsione normativa poco chiara. Infatti, secondo l'art. 2 comma 1, lett. e , d.lgs. n. 109/2006, costituisce illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato . La lapidaria previsione pone non pochi interrogativi e rende indispensabili alcuni chiarimenti. Innanzitutto va evidenziato che la disposizione in esame, come strutturata, configura un illecito di pura condotta, in cui non risulta contemplata l'offesa al bene protetto, e sotto questo profilo si può parlare mutuando la terminologia utilizzata dalla dottrina penalistica di illecito di pericolo astratto o presunto”, ossia un illecito in cui è il legislatore stesso a formulare in via preventiva il giudizio di pericolosità in relazione a determinati comportamenti. Vale anche per gli illeciti disciplinari il principio penalistico di offensività”. A tale proposito, è da ritenere estensibile per identità di ratio anche alla materia degli illeciti disciplinari il cd. principio di offensività, secondo il quale per la configurabilità del reato nella specie, dell'illecito non è sufficiente la mera disobbedienza” al precetto ma è sempre necessaria l'offesa al bene protetto nella versione della lesione o della messa in pericolo . La palese genericità delle espressioni utilizzate dal legislatore e la corrispondente indeterminatezza dei concetti ai quali esse rimandano. Il termine interferenza assume specifici significati tecnici” in determinati settori ad esempio in fisica, nelle telecomunicazioni, in biologia, in meccanica, in linguistica ma non in campo giuridico, onde nella specie ad esso non può che attribuirsi il generico significato di intrusione, ingerenza, inframmettenza, intromissione, riscontrabile nel linguaggio comune e rinvenibile in qualunque vocabolario di lingua italiana. La disposizione non precisa nemmeno in che modo possa essere realizzata la suddetta interferenza, onde la condotta” nell'illecito sconta una doppia genericità quella derivante dalla aspecificità del termine interferenza” e quella derivante dalla mancanza assoluta di precisazioni circa le modalità di realizzazione dell'interferenza suddetta. Né l'aggettivo ingiustificato” riesce a qualificare con maggiore precisione il sostantivo interferenza” in quanto rimanda anch'esso al più generico linguaggio comune. La genericità e indeterminatezza della relativa formulazione sono tali da implicare, in mancanza di un'accorta esegesi, più di un rischio. Primo rischio la vaghezza del precetto ne consenta una utilizzazione strumentale. Secondo rischio è che per questa via possa accreditarsi, come oggetto della tutela disciplinare, la doverosa assenza di ogni forma di confronto informale tra magistrati su questioni attinenti la propria attività ovvero sulle problematiche giuridiche ad esse sottese. Terzo rischio la disposizione - se ritenuta insuscettibile di valutazione, da parte del giudice disciplinare, circa l'idoneità astratta della singola condotta contestata a porre in pericolo il bene oggetto di tutela - finirebbe per definire la fattispecie mediante il solo riferimento ad un parametro che non riguarda la condotta specifica o il fatto, ma l'effetto della situazione considerata. Circostanze, queste, che renderebbero possibili applicazioni casuali, discriminatorie, arbitrarie, soggettivistiche e, soprattutto, incontrollabili. La collaborazione tra magistrati va salvaguardata. Sempre secondo le Sezioni Unite, va inoltre considerato che i magistrati assai spesso interloquiscono discutono e si confrontano durante l'attività lavorativa, che li vede talora in contatto anche per molte ore al giorno, e che l’in sé dell'attività dei magistrati, ciascuno secondo la propria funzione, corrisponde ad un impegno anche lato sensu decisionale, onde una interferenza” nell'attività decisionale dei colleghi - oltre le ipotesi espressamente contemplate, autorizzate o imposte dalla disciplina processuale - può avvenire spessissimo di fatto” ed in maniera fisiologica”, ad esempio anche solo attraverso lo scambio di opinioni su di una determinata questione giuridica, peraltro senza che neppure astrattamente tali attività risultino idonee a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio dei magistrati coinvolti. Conta l’oggettiva idoneità della condotta. Anche secondo alcune decisioni del giudice disciplinare per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. e , d.lgs. n. 109/2006 è essenziale l'oggettiva idoneità della condotta a determinare la modificazione della decisione naturaliter assunta . Per questo, con riferimento al caso concreto, non è configurabile l'illecito di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altri magistrati, non risultando la condotta contestata all’incolpato neppure astrattamente idonea a porre in pericolo il o i beni giuridici che la disposizione in esame intende tutelare. Non rileva l’intervento in via informale del magistrato. È vero che nella specie l'azione dell’incolpato non si è sviluppata attraverso un intervento codificato” bensì in via informale, tuttavia occorre evidenziare, per un verso, che tale circostanza non esclude l'interesse alla corretta individuazione della competenza e, per altro verso, che il fatto che un'attività non risulti contemplata, autorizzata o imposta dalla disciplina processuale, non comporta necessariamente che essa sia vietata o comunque che la sua realizzazione costituisca perciò solo illecito disciplinare.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 15 luglio – 26 novembre 2014, n. 25136 Presidente Rovelli – Relatore Di Iasi Ritenuto in fatto Con nota del 12.11.2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor D.M. , Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, e nella medesima data ne ha richiesto il trasferimento cautelare. La sezione disciplinare del C.S.M., con ordinanza del 4 dicembre 2012, ha rigettato la richiesta per insussistenza dei motivi di particolare urgenza che avrebbero legittimato l'adozione della misura e successivamente, con sentenza n. 19 del 2014, escluso l'addebito di cui all'art. 2 comma 1 lettera d , ha dichiarato il dottor D.M. responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2 comma 1 lett. e d.lgs. n. 109 del 2006 - ingiustificata interferenza nell'attività di altri magistrati - irrogando la sanzione della censura. In particolare, il giudice disciplinare ha ravvisato l'ingiustificata interferenza nel fatto che il dottor D. - dopo che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce aveva, a seguito di una riunione, ritenuto di individuare la competenza del Procuratore della Repubblica di Lecce quale Procuratore antimafia e antiterrorismo per l'espletamento delle indagini preliminari relative al reato di strage aggravata commesso in il omissis - era intervenuto presso il suddetto Procuratore Generale ed il Procuratore distrettuale della stessa città chiedendo l'inserimento - nel fascicolo del Pubblico Ministero da sottoporre al GIP per la convalida del fermo dell'indiziato di reato - di sue considerazioni giuridiche relative alla pretesa insussistenza dell'aggravante di terrorismo che avrebbe comportato il venire meno della competenza distrettuale e, avendone ricevuto un diniego, presso il medesimo GIP, chiedendo telefonicamente se, in relazione alla suddetta aggravante, poteva inviare materiale di studio, poi effettivamente inviato a mezzo di posta elettronica. Avverso questa sentenza il dottor D. propone ricorso per cassazione affidato e tre motivi. Considerato in diritto 1. Col primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c c.p.p. - ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. - rilevando che la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva deciso sulla richiesta di trasferimento cautelare del dottor D. era composta in gran parte dagli stessi consiglieri componenti il collegio della sezione disciplinare che aveva pronunciato la decisione oggetto del presente ricorso. Il ricorrente precisa che, essendo stata rappresentata con istanza del 5 novembre 2013 l'incompatibilità del collegio della sezione disciplinare designata a trattare il procedimento nell'udienza del 22 novembre evidenziando che lo stesso in composizione identica tranne che per uno dei componenti si era già pronunciato in ordine alla richiesta di misura cautelare nei confronti del dottor D. , la sezione disciplinare, con ordinanza pronunciata fuori udienza il 14 novembre 2013, aveva rigettato l'istanza rilevando che in materia di astensione e ricusazione, quindi di incompatibilità del giudice nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, considerazioni in ordine alla forma monofasica e alla sostanza di tale procedimento convergono nell'escludere l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale allo stato attuale della legislazione . La censura è infondata. Anche recentemente queste sezioni unite hanno espressamente affermato che nel procedimento disciplinare a carico di magistrati i richiami al codice di procedura penale contenuti negli articoli 16, secondo comma per l'attività di indagine e 18, quarto comma per la discussione dibattimentale del d.lgs. n. 109 del 2006 debbono essere interpretati restrittivamente e sempre che sussista compatibilità con le particolari caratteristiche del giudizio disciplinare, dovendo per il resto ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile cfr. SU n. 1771 del 2013, e nello stesso senso v. anche SU n. 15969 del 2009, secondo la quale è da ritenersi esclusa l'estensibilità all'intero procedimento disciplinare della normativa del codice di procedura penale, il cui richiamo è espressamente limitato dal legislatore allo svolgimento di specifiche attività, come la discussione dibattimentale e le attività d'indagine . La giurisprudenza richiamata, condivisibile in quanto aderente al testo legislativo, deve essere confermata, peraltro in mancanza di valide ragioni per disattendere un principio tanto recentemente espresso proprio da queste sezioni unite v. in proposito da ultimo SU n. 23675 del 2014, secondo la quale un overruling delle sezioni unite in materia processuale può essere giustificato solo quando l'interpretazione fornita dal precedente in materia risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa e/o comunque dia luogo - eventualmente anche a seguito di mutamenti intervenuti nella legislazione o nella società - a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti . Il problema della incompatibilità del giudice disciplinare che si sia già pronunciato in relazione a richiesta di misura cautelare relativa allo stesso magistrato ed alla medesima incolpazione deve essere pertanto valutato non alla luce del codice di procedura penale - che all'art. 34 come ripetutamente modificato regolamenta le ipotesi di incompatibilità - bensì alla stregua della disciplina processualcivilistica, che all'art. 51 n. 4 c.p.c. prevede l'obbligo di astensione, tra l'altro, per chi abbia conosciuto della regiudicanda come magistrato in altro grado del processo . Tutto quanto sopra premesso, è infine da aggiungere che, con arresti condivisibili ed ai quali è in ogni caso doveroso dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene , le sezioni unite di questa Corte v. sentenza n. 20159 del 2010 hanno espressamente escluso che l'adozione di un provvedimento cautelare nel corso delle indagini determini incompatibilità a partecipare al successivo giudizio per i componenti della Sezione disciplinare del C.S.M., in quanto l'articolazione in organi distinti è del tutto estranea al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel quale tutti i provvedimenti sono attribuiti alla competenza di quello stesso giudice che deve pronunciare la decisione conclusiva, ed inoltre v. sentenza n. 1783 del 2011 hanno altresì escluso che l'incompatibilità che, ai sensi degli artt. 51 n. 4 e 52 c.p.c., giustifica l'accoglimento dell'istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell'ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio delle Sezioni Unite investito della decisione sul ricorso avverso un provvedimento disciplinare posto a carico di un magistrato abbiano già deciso sull'impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare emesso nei confronti del medesimo incolpato, atteso che essa non è in alcun modo riferibile ad un altro grado dello stesso processo . Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale prospettata in proposito dal ricorrente deve precisarsi che se è vero che la terzietà e l'imparzialità del giudice sono principi fondamentali in qualunque tipo di processo ed è altresì vero che nel processo civile l'ipotetica mancanza di terzieta del giudice può sempre essere fatta valere, anche in difetto di una specifica previsione di incompatibilità come quella esistente nel codice processuale penale, con l'istanza di ricusazione potendo la relativa questione, in caso di mancato accoglimento della ricusazione, essere comunque riproposta con l'impugnazione del provvedimento definitivo non è tuttavia corretto affermare che nel processo civile e nel processo penale la doverosa tutela dei principi di imparzialità e terzietà del giudice debba necessariamente estrinsecarsi in una simmetrica individuazione delle situazioni in cui sia ravvisabile il potenziale turbamento della terzietà del giudice senza la doverosa considerazione delle differenti caratteristiche, peculiarità e finalità dei due processi. Ritenuta infatti come potenziale fonte di pregiudizio della terzietà del giudice nell'ulteriore esercizio della funzione giudiziale una concorrente o pregressa attività o posizione del medesimo rispetto alla stessa vicenda processuale, negli articoli 51 n. 4 c.p.c. e 34 c.p.p. il legislatore ha individuato il complesso delle cause idonee a turbarne imparzialità e terzietà rispetto agli ulteriori esiti di una determinata vicenda, in considerazione appunto delle diversità tra i due tipi di processo, senza che ciò comporti di per sé una violazione ovvero una minore tutela dei suddetti valori fondamentali in uno dei processi rispetto all'altro, e senza che, peraltro, possano ritenersi sic et simpliciter estensibili in via interpretativa al processo civile le ipotesi di incompatibilità disciplinate dall'art. 34 c.p.p La Corte costituzionale ha infatti in più occasioni affermato che il principio di imparzialità-terzietà, pur avendo pieno valore costituzionale in riferimento a tutti i tipi di processo, può e deve trovare attuazione in relazione specifica a ciascuno di questi, ed inoltre che i principi dalla medesima Corte enunciati riguardo alle situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 c.p.p. tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per sé incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalità con cui la funzione è stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione non sono trasferibili al processo civile senza tener conto della netta distinzione tra questo e il processo penale v. tra le altre C.Cost. sent. n. 341 del 1998 . E d'altro canto, mentre nel processo penale la necessità di dare concreta attuazione ai valori fondamentali della imparzialità e terzietà del giudice ha comportato il moltiplicarsi delle ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.p. a seguito delle numerosissime pronunce additive della Corte costituzionale, nel processo civile la medesima Corte ha invece nel tempo dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione all'art. 51 n. 4 c.p.c., in particolare con riferimento al giudice della causa di merito che abbia concesso un provvedimento d'urgenza ante causam al giudice nuovamente investito della medesima controversia ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in seguito alla dichiarazione di nullità della sentenza, da parte del giudice d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari al giudice delegato chiamato a svolgere le funzioni di giudice istruttore nella causa di opposizione allo stato passivo al giudice delegato chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso provvedimenti decisori da lui stesso emessi al giudice investito della pronuncia della sentenza, che abbia con ordinanza già provveduto sull'istanza ex art. 186 quater c.p.c. al giudice del c.d. merito possessorio che abbia trattato la precedente fase sommaria al giudice facente parte del collegio chiamato a decidere sull'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., che come giudice delegato abbia autorizzato il curatore a promuovere l'azione stessa ed abbia nel contempo autorizzato, o comunque disposto, in vista di detta causa, le opportune misure cautelari al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto un provvedimento emesso dallo stesso magistrato quale giudice dell'esecuzione. Né sembra possibile, in relazione al caso in esame, fare riferimento alla maggiore apertura mostrata dalla Corte in alcune sentenze interpretative di rigetto v. ad esempio la n. 387 del 1999 -dichiarativa dell'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1 n. 4, e comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciatosi con decreto ex art. 28, comma 1, l. n. 300 del 1970 e quelle del giudice dell'opposizione a tale decreto ex art. 28, comma 3, della stessa legge - e la n. 460 del 2005 – dichiarativa dell'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal partecipare al giudizio di opposizione di cui all'art. 18 L.F. per il magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento- , posto che in tali pronunce la Corte ha affermato che una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione altro grado del processo può consentire di ritenere ricorrente tale situazione e quindi applicabile l'art. 51 n. 4 c.p.c. nei casi in cui nel processo civile si succedano due fasi aventi carattere autonomo delle quali la prima si conclude con un provvedimento di tipo decisorio e potenzialmente definitivo vi sia sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi la seconda fase assuma il valore di vera e propria impugnazione, ossia nelle ipotesi in cui sia sostanzialmente configurabile una revisio prioris istantiae, le cui caratteristiche non sono ravvisabili nel caso di specie. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1 lett. e d.lgs. n. 109 del 2006, il ricorrente deduce che nella specie non sarebbe configurabile alcuna ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altri magistrati, non essendo intervenute sollecitazioni per indebiti interessi dell'incolpato né gravi mancanze di rispetto dell'autonomia oltre che dell'immagine e del prestigio della magistratura. Secondo il ricorrente occorrerebbe infatti considerare che l'incolpato non aveva agito per un interesse privato non c'era stato un formale provvedimento del Procuratore Generale di assegnazione alla procura distrettuale antimafia delle indagini preliminari relative al reato di strage aggravata commesso in Brindisi il 19.05.2012 l'incolpato non aveva sollevato conflitto di competenza, non aveva parlato coi giornali né aveva dato luogo ad un conflitto tra uffici giudiziari ma si era limitato a chiedere con garbo alla dottoressa C. , GIP distrettuale di Lecce che avrebbe dovuto convalidare il fermo dell'indiziato del reato di strage, se poteva inviarle materiale di studio, poi effettivamente inviando testi di giurisprudenza e dottrina relativi alla configurabilità dell'aggravante di terrorismo. La censura è fondata nei termini di cui in prosieguo. Secondo l'art. 2 comma 1 lettera e d.lgs. n. 109 del 2006 costituisce illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato . La lapidaria previsione pone non pochi interrogativi e rende indispensabili alcuni chiarimenti. Innanzitutto va evidenziato che la disposizione in esame, siccome strutturata, configura un illecito di pura condotta, in cui non risulta contemplata l'offesa al bene protetto, e sotto questo profilo si può parlare mutuando la terminologia utilizzata dalla dottrina penalistica di illecito di pericolo astratto o presunto , ossia un illecito in cui è il legislatore stesso a formulare in via preventiva il giudizio di pericolosità in relazione a determinati comportamenti. A tale proposito, è da ritenere estensibile per identità di ratio anche alla materia degli illeciti disciplinari il c.d. principio di offensività - costituente ormai principio generale del sistema penale - secondo il quale per la configurabilità del reato nella specie, dell'illecito non è sufficiente la mera disobbedienza al precetto ma è sempre necessaria l'offesa al bene protetto nella versione della lesione o della messa in pericolo , dovendo pertanto l'interprete secondo alcuni qualificare in termini di offensività il fatto concreto, nel senso di ritenere l'offensività implicitamente inclusa nel tipo normativo e quindi utilizzare il relativo principio in chiave interpretativa, sussumendo nell'ambito del precetto in esame solo condotte che, oltre a corrispondere al significato letterale espresso nella norma, siano anche offensive ciò che è avvenuto in diritto penale in relazione a concetti descrittivi che, pur ancorati a dati della realtà materiale, risentono di margini di indeterminatezza, come ad esempio i concetti di incendio o epidemia - in tal senso è paradigmatica la sentenza n. 286 del 1974 della Corte costituzionale, secondo la quale perché si abbia incendio occorre la vastità, la violenza, la capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco- . Peraltro, anche a voler in parte prescindere dal c.d. concezione realistica del reato e dalla sua estensibilità all'illecito disciplinare, è indubbio che, specie a fronte di condotte definite dal legislatore attraverso l'utilizzo di concetti indeterminati, il giudice disciplinare debba accertare caso per caso se non l'effettiva messa in pericolo del bene - che negli illeciti di pericolo concreto si configura come elemento costitutivo della fattispecie - almeno l'astratta idoneità della condotta nello specifico contestata a determinare il suddetto pericolo. Ma prima ancora occorre che il giudice interpreti e definisca la disposizione prevedente la condotta in questione, operazione nella specie assolutamente cruciale proprio per la palese genericità delle espressioni utilizzate dal legislatore e per la corrispondente indeterminatezza dei concetti ai quali esse rimandano. Il termine interferenza assume infatti specifici significati tecnici in determinati settori ad esempio in fisica, nelle telecomunicazioni, in biologia, in meccanica, in linguistica ma non in campo giuridico, onde nella specie ad esso non può che attribuirsi il generico significato di intrusione, ingerenza, inframmettenza, intromissione, riscontrabile nel linguaggio comune e rinvenibile in qualunque vocabolario di lingua italiana. Occorre altresì evidenziare che la disposizione non precisa in che modo possa essere realizzata la suddetta interferenza, onde la condotta nell'illecito de quo sconta una doppia genericità quella derivante dalla aspecificità del termine interferenza e quella derivante dalla mancanza assoluta di precisazioni circa le modalità di realizzazione dell'interferenza suddetta. Né l'aggettivo ingiustificato riesce a qualificare con maggiore precisione il sostantivo interferenza in quanto molto meno specifico e definito rispetto ad altri aggettivi come, ad esempio, illecito o illegittimo rimanda anch'esso al più generico linguaggio comune. In ogni caso è ragionevolmente da escludere che il suddetto termine sia inteso a restringere le ipotesi di illecito in esame esclusivamente ai casi di interferenza fine a se stessa, priva di qualsivoglia giustificazione e come tale incomprensibile e/o frutto di mera attività emulativa, e pertanto, ove dovesse intendersene il significato non come mancanza assoluta di ogni e qualsiasi giustificazione bensì come mancanza di una giustificazione degna di considerazione, si finirebbe per dare contenuto all'aggettivo qualificativo del sostantivo interferenza solo attraverso un rinvio a referenti valoriali non meglio definiti ed in ogni caso esterni alla disposizione in esame. È dunque evidente che in una simile situazione con la condotta identificata e qualificata in maniera assolutamente aspecifica - peraltro con formulazione suggestiva e genericamente evocativa - e l'evento - non di danno bensì - di pericolo astratto, da presumersi quindi realizzato per il solo fatto della sussistenza di una condotta di interferenza ingiustificata - in qualunque attività essa si identifichi in concreto - , anche a voler prescindere dalla ritenuta applicabilità del principio di offensività pure con riguardo agli illeciti disciplinari, si impone al giudice l'ineludibile compito di conferire concretezza alla disposizione in esame individuando in via ermeneutica le condotte idonee - sia pure solo astrattamente - a mettere in pericolo il o i beni che la norma intende tutelare, posto che la genericità e indeterminatezza della relativa formulazione sono tali da implicare, in mancanza di un'accorta esegesi, più di un rischio. Il primo è che la vaghezza del precetto ne consenta una utilizzazione strumentale. Il secondo è che per questa via possa accreditarsi, come oggetto della tutela disciplinare, la doverosa assenza di ogni forma di confronto informale tra magistrati su questioni attinenti la propria attività ovvero sulle problematiche giuridiche ad esse sottese. Il terzo è che la suddetta disposizione -se ritenuta insuscettibile di valutazione, da parte del giudice disciplinare, circa l'idoneità astratta della singola condotta contestata a porre in pericolo il bene oggetto di tutela-finirebbe per definire la fattispecie mediante il solo riferimento ad un parametro che non riguarda la condotta specifica o il fatto, ma l'effetto della situazione considerata verificarsi dell'interferenza ingiustificata , parametro peraltro espresso come già rilevato con estrema latitudine connotativa. Circostanze, queste, che renderebbero possibili - e in certa misura inevitabili - applicazioni casuali, discriminatorie, arbitrarie, soggettivistiche e, sopratutto, incontrollabili. È infatti doveroso considerare che i magistrati assai spesso interloquiscono discutono e si confrontano durante l'attività lavorativa, che li vede talora in contatto anche per molte ore al giorno, e che l'in sé dell'attività dei magistrati, ciascuno secondo la propria funzione, corrisponde ad un impegno anche lato sensu decisionale, onde una interferenza nell'attività decisionale dei colleghi - oltre le ipotesi espressamente contemplate, autorizzate o imposte dalla disciplina processuale - può avvenire spessissimo di fatto ed in maniera fisiologica , ad esempio anche solo attraverso lo scambio di opinioni su di una determinata questione giuridica, peraltro senza che neppure astrattamente tali attività risultino idonee a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio dei magistrati coinvolti. Ritenere che una non meglio precisata se non per la sua ingiustificatezza interferenza nell'attività di un collega realizzi sempre presuntivamente l'evento di pericolo significherebbe ingessare i rapporti tra magistrati riducendoli esclusivamente all'ambito formale dei provvedimenti e delle attività contemplate dal codice di rito e impedendo quindi ogni spontaneità nelle comunicazioni ed ogni possibilità di confronto costruttivo sui problemi giuridici relativi alle questioni trattate. È peraltro da aggiungere che anche secondo alcune decisioni del giudice disciplinare v. tra le altre CSM n. 129 del 2010 per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. e , d.lgs. n. 109/2006 è essenziale l'oggettiva idoneità della condotta a determinare la modificazione della decisione naturaliter assunta . Venendo dunque all'analisi del caso in esame, il collegio ritiene - per i motivi di seguito esposti - che non sia configurabile l'illecito di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altri magistrati, non risultando la condotta contestata al dottor D. neppure astrattamente idonea a porre in pericolo il o i beni giuridici che la disposizione in esame intende tutelare. È in proposito innanzitutto da rilevare che, come indirettamente risultante anche dalla sentenza impugnata, il dottor D. nella specie non ha agito per un interesse privato bensì nell'interesse del suo Ufficio alla corretta applicazione della legge nella determinazione della Procura competente allo svolgimento delle indagini preliminari in relazione ad un reato di strage verificatosi nella città di Brindisi, e quindi alla corretta interpretazione delle disposizioni relative alla aggravante di terrorismo, la cui sussistenza avrebbe comportato la competenza della Procura distrettuale di Lecce in luogo di quella di Brindisi. E che si tratti di un interesse che l'ordinamento considera legittimamente facente capo al suddetto Ufficio è indirettamente provato dal fatto che a norma del codice di procedura penale tale Ufficio avrebbe potuto in proposito, ricorrendone le condizioni, sollevare conflitto. È vero che nella specie l'azione del dottor D. non si è sviluppata attraverso un intervento codificato bensì in via informale, tuttavia occorre evidenziare, per un verso, che tale circostanza non esclude né trasforma in privato l'interesse alla corretta individuazione della competenza interesse rispetto al quale la possibilità di un intervento formale si pone come elemento sintomatico piuttosto che come elemento escludente altre possibili manifestazioni del medesimo , e, per altro verso, che il fatto che un'attività non risulti contemplata, autorizzata o imposta dalla disciplina processuale non comporta necessariamente che essa sia vietata o comunque che la sua realizzazione costituisca perciò solo illecito disciplinare. È ancora da precisare che l'attività contestata al dottor D. è consistita nell'essere il suddetto magistrato intervenuto prima presso il Procuratore Generale ed il Procuratore distrettuale di Lecce chiedendo l'inserimento – nel fascicolo del Pubblico Ministero sottoposto al GIP per la convalida del fermo dell'indiziato di reato - di considerazioni giuridiche relative alla contestata aggravante di terrorismo, e poi presso il medesimo GIP, chiedendo telefonicamente il permesso di inviarle materiale di studio in relazione all'aggravante di cui sopra, materiale successivamente inviato a mezzo di posta elettronica. L'attività del dottor D. è quindi sostanzialmente consistita nel cercare di far pervenire e poi nell'inviare al suddetto GIP materiale di studio in particolare, dottrina e giurisprudenza su di una questione che sarebbe stata sottoposta al suo giudizio. Tanto premesso, è da sottolineare che il tentativo di trasmissione e poi l'effettivo invio ad una collega di materiale di studio su di un determinato argomento, ancorché afferente una prossima decisione della suddetta collega, non può ritenersi di per sé astrattamente idoneo a mettere in pericolo la libera determinazione e la serenità di giudizio della destinataria lo studio di dottrina e giurisprudenza in vista di decisioni da assumere rappresentano la quotidianità nell'attività del magistrato e rispetto all'oggetto di tale studio il magistrato ha deve avere un approccio critico nel senso greco antico di scegliere, separare, discernere, l'esatto contrario quindi di un atteggiamento supino , circostanza che di per sé esclude l'astratta configurabilità di un pericolo di condizionamento. Né il pericolo di condizionamento potrebbe configurarsi con riguardo al mittente del suddetto materiale, trattandosi di magistrato appartenente ad un altro ufficio giudiziario, peraltro non sovraordinato neanche funzionalmente circostanza escludente quindi anche la possibilità di un ascendente o una influenza pure solo indiretta sulla collega e neppure tale pericolo potrebbe ravvisarsi nelle finalità perseguite dal mittente, essendosi sopra chiarito che il medesimo non ha agito per interessi privati fatto che avrebbe certo potuto ingenerare disagio nella destinataria . Tanto meno l'astratta idoneità al condizionamento potrebbe riscontrarsi nelle modalità utilizzate dal dottor D. , il quale non risulta aver agito occultamente circostanza che avrebbe potuto creare imbarazzo né aver utilizzato maniere invadenti o aggressive - risultando al contrario che egli ha inviato il materiale in questione solo dopo averne ottenuto il permesso , previamente richiesto alla destinataria - né aver dato risalto mediatico o pubblicità alla propria iniziativa. Certo in linea teorica non si può escludere che, nonostante il garbo nei modi ed il permesso ottenuto all'invio, l'offerta di materiale di studio e prima ancora la richiesta di inserimento di tale materiale nel fascicolo da sottoporre al GIP sia stata avvertita da taluno degli interlocutori come inopportuna e fastidiosa, è tuttavia fin troppo ovvio sottolineare la necessità di tenere sempre presente l'imprescindibile confine tra regole disciplinari e regole di costume, di stile, di buona educazione o buon gusto, che come tali non assurgono al livello del giuridicamente rilevante e quindi neppure del disciplinarmente rilevante. Si tratta di una trama di prassi e maniere difficilmente catalogabili che è - e deve restare - affidata all'autocontrollo, alla formazione culturale, alla sensibilità soggettiva piuttosto che alle sanzioni disciplinari, essendo, a tacer d'altro, velleitaria la pretesa di giuridificare i rapporti umani e liberare per factum principis i magistrati da qualsivoglia contatto con comportamenti che ancorché non espressamente vietati e comunque non idonei a turbare la libera determinazione e la serenità di giudizio siano in ipotesi suscettibili di essere soggettivamente avvertiti come fastidiosi o addirittura petulanti. Il catalogo dei comportamenti incongrui sul piano della opportunità e/o della buona educazione potrebbe essere sterminato e non è da escludere che più d'uno possa essere tentato, nel proprio foro interno , di invocare un castigo - giuridico o magari divino - sul capo di importuni disturbatori, perfino se formalmente cerimoniosi tuttavia - anche attribuendo importanza allo stile nei comportamenti e nei rapporti interpersonali e nutrendo misericordiosa comprensione per insofferenze ed impazienze di varia natura e intensità - non sembra seriamente proponibile come criterio di individuazione della idoneità a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio di un magistrato la mera soggettiva irritabilità o insofferenza a fronte di comportamenti eventualmente fastidiosi o inopportuni oppure avvertiti come tali . E francamente ipotizzare, anche solo indirettamente, che il Consiglio Superiore della Magistratura e le Sezioni unite della Corte di cassazione possano essere chiamati ad occuparsi di cattive maniere reali o avvertite come tali ovvero di speculari impazienze o insofferenze rappresenterebbe a prescindere da altre ovvie e ben più pregnanti considerazioni una ulteriore - e non necessaria - espressione di quella aspirazione all'eccesso di giuridificazione e giurisdizionalizzazione costituente una non marginale patologia del nostro ordinamento. È infine da evidenziare che in situazioni non dissimili in cui l'incolpato aveva - anche se verbalmente e non attraverso l'invio di materiale di studio - manifestato al collega le proprie convinzioni giuridiche in ordine a situazioni sulle quali il predetto avrebbe dovuto pronunciarsi il Consiglio Superiore della Magistratura ha escluso la configurabilità dell'illecito di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, in particolare, ad esempio, escludendo v. CSM n. 3 del 2010 tale configurabilità nella condotta del magistrato che discuta della bontà di un provvedimento da lui emesso con il collega incaricato del giudizio di impugnazione, dovendosi tenere distinta la interferenza - che è attività resa illegittima dall'intento di privare l'interlocutore del potere di rapportarsi liberamente alla legge - dal confronto e dallo scambio, anche dialettico, capaci di arricchire il giudice . La ritenuta fondatezza del motivo di ricorso in esame comporta l'assorbimento del terzo motivo, col quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis d.lgs. 109 del 2006, il ricorrente si duole del fatto che i giudici disciplinari non abbiano considerato la scarsa rilevanza del fatto. Per quanto fin qui esposto, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, il secondo deve essere accolto ed il terzo deve essere dichiarato assorbito. In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. Non vi è da provvedere sulle spese perché il Ministro della Giustizia non ha partecipato al giudizio ed il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema non può essere destinatario di statuizioni sulle spese. P.Q.M. La Corte a sezioni unite accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.