Atto di chiamata nullo per carenza della procura: può essere sanato?

Spetterà alle Sezioni Unite stabilire se la nullità della chiamata del terzo, dipendente dalla carenza di potere rappresentativo del difensore sfornito di procura a proporre istanza eccedente l’ambito originario della lite possa essere sanata o meno con la semplice costituzione in giudizio e accettazione del contraddittorio da parte del terzo.

E’ stato così deciso nell’ordinanza interlocutoria numero 24959, della Corte di Cassazione, depositata il 24 novembre 2014. Il caso. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due condomini per il pagamento della quota di spesa per i lavori compiuti nello stabile. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai condomini opponenti, il Tribunale determinava in loro favore il risarcimento del danno dovuto per danni subiti dal loro appartamento in seguito all’esecuzione di tali opere. Condannava, infine, l’impresa appaltatrice, che era stata chiamata in causa in garanzia dal condominio. La Corte d’appello confermava la pronuncia di prime cure. Ricorreva, allora, per cassazione la società appaltatrice deducendo che la Corte d’appello, nel disattendere l’eccezione di inammissibilità della chiamata in causa della stessa società, era incorsa nella violazione di norme di legge tra cui gli artt. 167 Comparsa di risposta e 269 Chiamata di un terzo in causa c.p.c. e dell’art. 1130 c.c. Attribuzioni dell'amministratore . I giudici di secondo cure avevano disatteso l’eccezione di inammissibilità della chiamata del terzo, perché I Giudici di merito avevano fondato la decisione in forza della procura ad litem rilasciata al legale dal condominio, che delegava ogni facoltà” in aggiunta, era stata ritenuta tardiva perché sollevata nella comparsa conclusionale di primo grado. Il tutto alla luce del principio consolidatosi in sede di legittimità, secondo cui il terzo che, pur essendo stato chiamato in causa da un difensore sfornito della procura a proporre istanze eccedenti l’ambito originario della lite, si costituisce in giudizio e, invece di eccepire la nullità dell’atto di chiamata, accetti il contraddittorio sul merito, non può più dedurre tale nullità nell’ulteriore corso del procedimento, né la stessa può essere rilevata d’ufficio dal giudice Cass., numero 5083/1998 . Secondo la società appaltatrice la procura alle liti, rilasciata al procuratore a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, non lo legittimava a chiamare in causa un terzo e che tale carenza di potere rappresentativo era eccepibile dalla parte e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio. La facoltà di chiamare in garanzia un terzo deve essere conferita in modo espresso. La Cassazione nell’affrontare la questione in esame, ricorda che la facoltà di chiamare in causa un terzo in garanzia impropria deve essere conferita espressamente al difensore nella procura stessa o nel contesto dell’atto cu essa eccede Cass., numero 20825/2009 , perciò, nel caso di specie non poteva ritenersi compresa nella generica attribuzione di ogni facoltà” nel mandato a richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo. La carenza del potere rappresentativo era stata eccepita tardivamente? Per quanto attiene alla rilevata preclusione dell’eccezione relativa al difetto di procura, in quanto formulata tardivamente, la Suprema Corte chiarisce che a riguardo non vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale. Infatti, diversamente da quanto riportato nella sentenza di secondo grado, vi è anche l’orientamento in base al quale il difensore munito di procura per una determinata controversia non può in base alla stessa effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell’originario rapporto litigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarla a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia al di fuori di questa ipotesi la conseguente nullità non può considerarsi sanata qualora il chiamato si costituisca in giudizio senza dedurre preliminarmente il vizio in questione Cass., numero 10307/1996 . Sollevato tale contrasto giurisprudenziale la Corte dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 7 ottobre – 24 novembre 2014, n. 24959 Presidente Triola – Relatore Bucciante Fatto e diritto ritenuto che con sentenza n. 799/2005 il Tribunale di Trieste revocò il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di M.S. e G.L. , su ricorso del condominio dell'edificio sito in via omissis , per il pagamento di 3.828,45 Euro, come quota di loro pertinenza della spesa per lavori compiuti nello stabile in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, determinò in 2.400,00 Euro il risarcimento loro dovuto per i danni subiti dal loro appartamento in seguito all'esecuzione di tali opere e li condannò al pagamento della differenza tra i suddetti importi condannò l'appaltatrice s.r.l. New Impre Service, che era stata chiamata in causa in garanzia dal condominio, a tenerlo indenne da quanto spettante a M.S. e G.L. impugnata dalla s.r.l. New Impre Service, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Trieste, che con sentenza n. 312/2008 ha rigettato il gravame la s.r.l. New Impre Service ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi l'intimato condominio di via omissis non ha svolto attività difensive in questa sede considerato che con il primo motivo di ricorso si deduce che la Corte d'appello, nel disattendere l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa della s.r.l. New Impre Service, è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 82, 83, 84, 164, 167 e 269 c.p.c. e 1130 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” la decisione, sul punto, è stata motivata nella sentenza impugnata in base al rilievo che tale eccezione, oltre ad essere intrinsecamente smentita dal tenore della procura ad litem rilasciata al legale del Condominio ogni facoltà , è stata sollevata soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado, e dunque tardivamente, con piena accettazione cioè del contraddittorio svoltosi sino a quel momento secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti Cass., sez. 3^, 21.5.1998 n. 5083 id., 26.2.1997 n. 1739 id., 26.4.1995 n. 4623 , il terzo che, pur essendo stato chiamato in causa da un difensore sfornito della procura a proporre istanze eccedenti l'ambito originario della lite, si costituisce in giudizio e, invece di eccepire la nullità dell'atto di chiamata, accetti il contraddittorio sul merito, non può più dedurre tale nullità nell'ulteriore corso del procedimento, né la stessa può essere rilevata d'ufficio dal giudice” a questi argomenti la resistente ha opposto che l'amministratore del condominio non era abilitato a nominare un difensore per agire e resistere in giudizio già in primo grado, in mancanza di autorizzazione dell'assemblea che la procura alle liti, rilasciata al procuratore a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, non lo legittimava a chiamare in causa un terzo che tale carenza di potere rappresentativo era eccepibile dalla parte e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio la prima di tali obiezioni attiene a una questione non decisa né dibattuta nel giudizio a quo, sicché non può avere ingresso in questa sede la seconda appare fondata, poiché la facoltà di chiamare in causa un terzo in garanzia impropria deve essere conferita espressamente al difensore nella procura stessa o nel contesto dell'atto cui essa accede v., per tutte, Cass. 29 settembre 2009 n. 20825 , sicché non può ritenersi compresa nella generica attribuzione di ogni facoltà” nel mandato a richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo resta pertanto da verificare se alla censura in esame la sentenza impugnata possa comunque resistere, sul fondamento dell'altra ratio deci-dendi su cui è basata la preclusione dell'eccezione relativa al difetto di procura, in quanto formulata tardivamente in proposito l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in realtà, non è consolidato”, come è stato definito nella sentenza impugnata, dato che ai precedenti richiamati dalla Corte d'appello cui adde Cass. 16 marzo 2006 n. 5817, 11 marzo 1992 n. 2929, 7 maggio 1984 n. 2763 se ne contrappongono altri, sia anteriori sia successivi, di segno opposto con Cass. 22 novembre 1996 n. 10307, 20 febbraio 1988 n. 1780, 24 marzo 1981 n. 1695, 9 maggio 1978 n. 2254, 9 novembre 1973 n. 2950 si è deciso che il difensore munito di procura per una determinata controversia non può in base alla stessa effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell'originario rapporto litigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarla a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia al di fuori di questa ipotesi la conseguente nullità non può considerarsi sanata qualora il chiamato si costituisca in giudizio senza dedurre preliminarmente il vizio in questione” si è quindi in presenza di un contrasto di giurisprudenza peraltro rimasto per lo più latente o inconsapevole, in quanto soltanto con la citata Cass. 10307/1996 se ne è preso atto , sicché va disposta la rimessione degli atti al Primo Presidente, perché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alle sezioni unite, in applicazione dell'art. 374 c.p.c P.Q.M. la Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente.