Decorrenza del termine per accettare l’eredità: gli impedimenti di fatto non interrompono il termine

In tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell’atto in cui si concreta l’accettazione. Detto termine è invece soggetto alle cause ordinarie di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti impeditivi del suo decorso.

Accertamento del destinatario dell’istituzione di erede e decorrenza del termine di accettazione dell’eredità. Con la sentenza n. 21687/14, la Corte si pronuncia in tema di decorrenza del termine di accettazione dell’eredità e di interruzione del relativo termine decennale di prescrizione. La vicenda trae spunto da una istituzione di erede fatta nei confronti di un soggetto genericamente individuato come il proprietario di Villa Letizia, struttura nella quale il de cuius era ospitato. Accertato giudizialmente il proprietario di detto immobile, e quindi il destinatario della disposizione testamentaria, veniva avviato il procedimento giudiziale per ottenere l’accertamento della qualità di erede e la restituzione del beni lasciati in eredità. Il convenuto, nel costituirsi, eccepiva la prescrizione del diritto di accettare l’eredità perché esercitato oltre il decennio dall’apertura della successione. I giudici di merito, pur con differenti argomentazioni, ritenevano tempestiva l’accettazione dell’eredità, rilevando che il relativo termine decorra dall’accertata qualità di proprietario del bene individuato come destinatario del lascito ereditario nella scheda testamentaria e dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Proprio su tale punto veniva presentato ricorso per Cassazione, atteso che secondo i ricorrenti il termine di cui all’art. 480 c.c. decorre dall’apertura della successione, mentre nessuna efficacia interruttiva può attribuirsi, attesa la natura del diritto di accettare l’eredità, all’atto di instaurazione del giudizio promosso per individuare il proprietario del bene che riveste la posizione di chiamato all’eredità. Natura del diritto di accettare l’eredità e decorrenza del termine. La Corte accoglie il ricorso, avendo cura di precisare ed evidenziare le peculiarità del termine per accettare l’eredità. Osserva la Corte che, da un lato, in tema di accettazione dell’eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto di accettare l’eredità, che si risolve con il compimento dell’atto in cui si concreta l’accettazione dall’altro, il temine – definito dalla legge di prescrizione – è soggetto alle cause ordinarie di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti impeditivi del suo decorso. Su tale presupposto, la Corte censura la sentenza di merito, la quale facendo applicazione dell’art. 2935 c.c. ha ritenuto che il diritto di accettare l’eredità non potesse essere esercitato prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della proprietà di Villa Letizia, ovvero prima della individuazione del soggetto che, in quanto proprietario di tale struttura, doveva considerarsi il destinatario dell’istituzione di erede. In tal modo, aggiunge la Corte, il giudicante ha dato rilevanza ad un mero impedimento di fatto, che come tale è inidoneo a fermare il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., atteso che l’accertamento della proprietà aveva ad oggetto un elemento fattuale concernente la ricostruzione della volontà testamentaria nella individuazione del soggetto istituito erede e certamente non precludeva l’accettazione da parte del soggetto che, peraltro, ne aveva rivendicato la proprietà poi accertata giudizialmente. In tale contesto un breve cenno viene fatto all’autorizzazione ad accettare l’eredità da parte delle persone giuridiche di cui all’art. 17 c.c., articolo oggi abrogato, in relazione alla quale la Corte rileva che tale provvedimento, diretto a rimuovere un limite posto al libero esercizio del diritto ad accettare l’eredita, non condizione l’esistenza o la validità dell’indicata accettazione, ma attribuisce alla stessa efficacia ex tunc , con l’applicabilità, durante il procedimento promosso per ottenere detta autorizzazione, dell’art. 5. disp. att. c.c., il quale attribuisce alla persona giuridica la facoltà di compiere gli atti conservativi dei propri diritti. Il differente caso della dichiarazione giudiziale di paternità successiva all’apertura della successione. Ciò posto, la Corte ha altresì cura di prendere posizione sui rilievi mossi da Procuratore Generale, il quale richiamando una non recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 191/1983 , in tema di decorrenza del termine di accettazione dell’eredità in caso di dichiarazione giudiziale di paternità sopravvenuta all’apertura della successione, concludeva per il rigetto del ricorso. Rileva la Corte che il caso richiamato è differente da quello oggetto del contendere, atteso che nell’ipotesi della dichiarazione giudiziale di paternità la definizione del giudizio sulla paternità incide sulla capacità a succedere prevista dall’art. 462 c.c., che designa le categorie dei successibili. In altri termini, secondo la pronuncia in esame, la dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo lo status giuridico di figlio, rimuove una causa ostativa dell’accettazione da parte di un soggetto che altrimenti non rientrerebbe fra i successibili.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 luglio – 14 ottobre 2014, n. 21687 Presidente Triola – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1. L'Unione Italiana dei Ciechi conveniva in giudizio la Regione Lombardia per sentirla condannare, previo accertamento della propria qualità di erede della defunta signora F.M. deceduta a omissis , alla restituzione dei beni immobili lasciati in eredità, giusta testamento, olografo del 23 maggio 1983, illegittimamente posseduti dalla Regione Lombardia. Chiedeva altresì la restituzione dei frutti percepiti dalla convenuta in quanto possessore di mala fede. Ritualmente costituitasi, la Regione Lombardia eccepiva la prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità F. in capo all'Unione italiana dei Ciechi in quanto esercitata oltre il decennio dalla apertura della successione l'intervenuto difetto di legittimazione passiva attesa l'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2000, che aveva trasferito alla ASL territorialmente competente la gestione della casa di riposo per ciechi Villa Letizia di con conseguente subentro nella titolarità di tutti i diritti, ragioni e rapporti attinenti alla gestione della medesima nel merito, affermava la propria qualità di erede come desumibile dalla scheda testamentaria. Con sentenza n. 138/03 il tribunale accoglieva la domanda. Con sentenza dep. il 26 novembre 2007 la Corte di appello di Milano rigettava l'impugnazione principale proposta dalla Regione Lombardia, seppure con motivazione in parte diversa. Dopo avere escluso che la richiesta di autorizzazione governativa potesse integrare, come erroneamente affermato dal tribunale, atto interruttivo della prescrizione del diritto di accettare l'eredità, i Giudici ritenevano comunque tempestiva l'accettazione sul rilievo che, presupposto indispensabile per l'esercizio del diritto, era identificare il soggetto proprietario di Villa Letizia, che la F. aveva inteso istituire erede, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Regione peraltro, l'accertamento circa la proprietà di Villa Letizia aveva formato oggetto di un contenzioso fra le parti, definito dal Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto la proprietà in favore dell’ Unione Italiana dei Ciechi, per cui soltanto da tale momento era iniziato a decorrere il termine di prescrizione, che era stato tempestivamente esercitato era escluso il difetto di legittimazione passiva della Regione a favore dell'ASL, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., il giudizio doveva proseguire fra le parti originarie e che il possesso dei beni era rimasto alla Regione in base all'interpretazione letterale della scheda testamentaria, che faceva riferimento all'Istituto dei Ciechi di Caravate e non alla Regione, che in esso non era mai menzionata, il soggetto istituito erede doveva identificarsi nell'ente proprietario di Villa Letizia nella quale la testatrice medesima era ospitata. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Regione Lombardia sulla base di sette motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Motivi della decisione 1.1. Va innanzitutto esaminato, per la sua priorità logico giuridica il quinto motivo sul sopravvenuto difetto di legittimazione passiva, della Regione al sensi della legge regionale n. 1/2000. Mancata, applicazione dell'art. 110 cod. proc. civ. ed erronea applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ. . Deduce che, essendo la ASL succeduta universamente alla Regione nella attribuzione della gestione della casa di riposo Ville Letizia ovvero in tutti i rapporti inerenti a essa, legittimata passiva era la prima. 1.2. Il motivo è infondato. Con l'art. 61 comma 4 della legge n. 1 del 2000, successiva alla introduzione del presente giudizio, la Regione Lombardia trasferiva la gestione della casa di riposo Villa Letizia ovvero i rapporti ad essa inerenti alla Asl, che subentrava alla prima relativamente a essi ne consegue che, nella specie, si è verificata nel corso del processo una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, essendo avvenuto il subentro di un altro soggetto limitatamente alla gestione della predetta struttura pertanto, correttamente è stato applicato l'art. 111 cod. proc. civ. secondo cui, in tal caso, il processo prosegue fra le parti originarie. 2.1. Il primo motivo, lamentando violazione dell'art. 480 cod. civ. ed errata applicazione dell'art. 2943 cod. civ. censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto che il termine per accettare l'eredità decorresse dalla accertata qualità di proprietaria di Villa Letizia ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato quando, ai sensi del citato art. 480, il termine decorre dall'apertura della successione, mentre nessuna efficacia interruttiva poteva annettersi all'atto di istaurazione del giudizio promosso dinanzi al T.A.R., tenuto conto della natura del diritto di accettare l'eredità. 1.2. Il motivo è fondato. L'art. 480 primo comma cod. civ. prevede che il diritto di accettare l'eredita si prescrive in dieci anni il termine decorre dall'apertura della successione, e in caso di istituzione condizionale dal giorno in cui si verifica la condizione il secondo comma stabilisce che il termine non corre per i chiamati ulteriori se vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati dell'eredità e successivamente il loro acquisto è venuto meno. Orbene, da un canto, va osservato che in tema di accettazione della eredità non operano gli atti interruttivi della prescrizione, attesa la natura potestativa del diritto, che si realizza con il compimento dell'atto in cui si concreta l'accettazione d'altro lato, il termine -definito dalla legge di prescrizione è soggetto alle cause ordinarie di sospensione e agli impedimenti legali, non ricorrendo altri fatti impeditivi del suo decorso. Certamente ha natura amministrativa l'autorizzazione, a suo tempo prevista art. 17 cod. civ. per l'accettazione di eredità ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche. Infatti, tale provvedimento diretto a rimuovere un limite posto al libero esercizio di un diritto, il quale opera ab estrinseco , non condiziona l'esistenza o la validità dell'indicata accettazione, ma attribuisce alla stessa efficacia ex tunc , con l'applicabilità, durante il procedimento promosso per ottenere detta autorizzazione, dell'art. 5 disp. att. cod. civ., il quale attribuisce alla persona giuridica la facoltà di compiere gli atti conservativi dei propri diritti. Si è rivelata erronea la sentenza laddove, facendo applicazione dell'art. 2935 cod. civ., ha ritenuto che il diritto di accettare l'eredità non potesse essere esercitato prima del passaggio in passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della proprietà di Villa Letizia ovvero prima della individuazione del soggetto che, in quanto proprietario di tale struttura, doveva considerarsi il destinatario dell'istituzione di erede. Ma, in tal modo, i Giudici hanno dato rilevanza a quello che avrebbe potuto considerarsi eventualmente un mero impedimento di fatto che, come tale, è inidoneo a fermare il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. Ed invero, l'accertamento della proprietà aveva a oggetto un elemento fattuale concernente la ricostruzione della volontà testamentaria nella individuazione del soggetto istituito erede e certamente non precludeva l'accettazione da parte del soggetto che, peraltro, ne aveva rivendicato la proprietà poi accertata giudizialmente . Non può condividersi la difforma conclusione alla quale è pervenuto il Procuratore Generale, il quale ha in proposito richiamato la sentenza n. 191 del 1983 della Corte Costituzionale sulla decorrenza del termine di cui all'art. 480 cod. civ. nel caso in cui i figli naturali ottengano la dichiarazione giudiziale di paternità successivamente all'apertura della successione. Al riguardo, va osservato che il principio affermato dalla Corte non è pertinente, posto che nella ipotesi considerata la definizione del giudizio sulla paternità incide sulla capacità a succedere prevista dall'art. 462 cod. civ., che designa le categorie dei successibili la dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo lo status giuridico di figlio naturale, rimuove una causa giuridica ostativa all'accettazione da parte di un soggetto che altrimenti non rientrerebbe fra i successibili. Gli altri motivi sono assorbiti la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso rigetta il quinto assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.