Costituzione di parte per via telematica? Il Tribunale di Palermo dà l'ok

Già dal mese di Luglio del c.a. sono state fortemente mediatizzate talune isolate pronunce giurisprudenziali che miravano ad escludere, - O.d.A.- con evidente preferenza per il regime del cartaceo”, la possibilità per il convenuto di costituirsi in giudizio a mezzo di comparsa trasmessa telematicamente attraverso il sistema del P.C.T./SICID/SIECIC. Segnatamente, dette ordinanze, risultano essere state emesse dal Tribunale di Torino, Foggia e Padova.

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo ed in esame, invece, è l’unica, di mia conoscenza, in cui espressamente il Giudice si pronuncia sulla ammissibilità di una costituzione avvenuta integralmente per via telematica. Costituzione in giudizio per via telematica. Nella realtà dei fatti la costituzione in giudizio per via telematica è una realtà, nel foro di Palermo, ormai da tempo consolidata e, peraltro, pacificamente ammessa salvo isolati allarmismi” occorsi dopo la notizia delle citate ordinanze negative . Nonostante tale assoluta evidenza, nel giudizio in esame, e con vivo apprezzamento per il coraggio” del decidente in rito, peraltro, estremamente delicato licenziamento individuale , il Giudice non si è sottratto ad una espressa ammissione della costituzione. Invero, anche altri decidenti, in precedenza avevano ammesso la costituzione semplicemente disponendo per il prosieguo del giudizio senza ritenere, la vicenda, né particolarmente complessa, né di particolare efficienza ai fini giuridici/processuali. Invero, è da segnalarsi come il Tribunale di Palermo risulti essere stato sempre, storicamente, in prima fila in quell’innovazione tecnologica o almeno vissuta come tale che è il PCT. Il nostro” Decreto ex art. 35 DM 44/2011 emesso dalla DGSIA, difatti, già indicava da febbraio u.s. la trasmissione Telematica delle Comparse di Costituzione”. Ciò che è particolarmente apprezzabile nella Ordinanza che si commenta, però, è che il Decidente non abbia in alcun modo ritenuto di motivare la propria decisione sulla scorta dell’espresso provvedimento asseritamente autorizzativo emesso dal DGSIA e riferentesi al Tribunale di Palermo. Invece, con estrema semplicità ed eleganza, il decidente non ha in alcun modo preso posizione circa tale Decreto e le limitazioni/autorizzazioni in esso contenute, manifestando quella evidenza che non esiste alcuna valida argomentazione anche solo per mettere in dubbio la validità di una costituzione telematica” in fascicolo, peraltro, ante 30 giugno 2014. Sebbene, dunque, apparentemente il decidente non abbia particolarmente attenzionato il problema, proprio la scelta dello stesso di rigettare l’esistenza di tale falsa questione, è dimostrazione dell’assoluta inconsistenza delle tesi contrarie al telematico” anche per gli atti introduttivi. Senza voler ulteriormente essendo ormai note le critiche da più parti mosse entrare nel merito della erroneità delle decisioni, come opinione di parte sebbene si rispetti ogni decisione giurisdizionale -, sotto il profilo dell’asserito valore legale” dato alla trasmissione dei documenti informatici dal decreto ex art. 35 d.m. n. 44/2011 emesso dal DGSIA, non ci si esime dal rilevare come, l’Ordinanza del Tribunale di Palermo, appaia ulteriormente condivisibile sulla scorta delle seguenti due circostanze. Inoltro a mezzo telematico” assimilato alla spedizione di un plico”. In particolare il Giudice di Padova nella ormai nota ordinanza la più completa tra le tre sinora negative” , cennando e ricollegandosi ad una nota sentenza della nostra Cassazione, assimilava l’inoltro a mezzo telematico” alla spedizione di un plico” citando, erroneamente a parere dello scrivente, il riferimento alla giurisprudenza di legittimità di cui alla Sentenza n. 12391/2013. In tale sentenza, la nostra Suprema Corte ha difatti escluso la possibilità di costituzione attraverso la spedizione” del plico per violazione delle disposizioni di attuazione e degli artt. 72, 73 e 74 delle medesime. Sebbene, il Tribunale di Padova, abbia anche correttamente enucleato il principio, pacifico nel nostro ordinamento, della libertà delle forme e che non esista in effetti alcuna norma che vieti l’invio telematico delle comparse di costituzione e risposta, erra a parere dello scrivente nella ricostruzione del problema anche solo sotto il profilo di diritto comune” tecnicamente inteso . Ed invero, come correttamente affermato anche dal Tribunale di Padova, si potrebbe anche ipotizzare una similitudine dell’inoltro di atti introduttivi, accostando il telematico all’inoltro a mezzo posta”. Il Tribunale di Padova, invero, come già cennato, facendo seguito ad una pronuncia della Cassazione Sentenza 12391/2013 , la quale escludeva la costituzione avvenuta tramite posta”, ometteva di analizzare le motivazioni che avevano indotto la Suprema Corte a tale decisione. Gli Ermellini giungono alla conclusione di escludere la legittimità della costituzione a mezzo plico” spedito, sulla scorta della seguente circostanza L’art. 72 delle disp. att. c.p.c., prevede che la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo il successivo art. 73 prevede che le parti devono consegnare al cancelliere, insieme al proprio fascicolo, le copie degli atti di parte infine, l'art. 74 prevede l'attività di controllo da parte del cancelliere per la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti. Tutta questa complessa attività non può essere effettuata ove l'invio avvenga a mezzo del servizio postale. E non si tratta di ostacoli di fatto né di ostacoli di diritto che impediscano la naturale e razionale attuazione dell'esercizio del diritto di difesa nonchè la instaurazione di un processo adeguato che concretano di per sè soli il preminente interesse pubblico, degno di tutela costituzionale v. Corte cost. n. 113/63 . Semmai, attraverso la obbligatorietà della consegna brevi manu” dei documenti si pone in essere una attività finalizzata e voluta dal legislatore al perseguimento di quel preminente interesse pubblico, qual è quello di far partire un giudizio legalmente corretto nei suoi passi iniziali e, quindi, di prevenire eventuali effetti dilatori dei tempi del processo, che per essere giusto, impone che le parti si pongano in grado e siano messe in grado di portare al giudice tutti gli elementi in loro possesso. In altri termini, gli oneri previsti e le modalità da compiere in base alle norme citate, così interpretate, non rendono estremamente dispendioso e difficile l'esercizio del diritto di difesa e la conseguente attuazione in concreto del suo svolgimento v. Corte cost. n. 63/1977 Corte cost. n. 471/1964 Corte cost. n. 214/1974 . A ben vedere lo strumento informatico, a differenza di quello del plico postale” esattamente rispetta e permette quelle attività che la Corte ritiene di preminente interesse pubblico e che, nel solo caso di invio cartaceo, avevano escluso la possibilità di invio di plico”. Ed invero. In relazione all’art. 72 disp. Att. cpc Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice. Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente. . Appare evidente come l’uso dello strumento informatico non risulti essere incompatibile con la citata norma, viepiù ove si osservi che, gli allegati, risultano informaticamente ed inscindibilmente congiunti in unica busta telematica” – estensione .enc con i documenti allegati. Inoltre, nel caso di mancanza dei documenti strettamente necessari per la costituzione e.g. pagamento C.U. o nota iscrizione a ruolo o di loro firma, già il sistema informatico SICID/SIECIC rifiuterebbe la generazione del messaggio informatico da inoltrare non permettendo, pertanto, di inviare, al cancelliere, fascicoli geneticamente incompleti. Anche la produzione del costituente confluisce, altresì, telematicamente nella stessa posizione Ruolo Generale del fascicolo non digitale e, le controparti, possono anche più agevolmente e celermente ed anche in orario di chiusura al pubblico degli uffici , consultare, visionare, ed estrarre immediata copia degli atti e documenti digitalmente allegati. In relazione all’art. 73 disp. Att. c.p.c. Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio. Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicati nel comma precedente . Nel caso di inoltro telematico le copie degli atti invero definiti copie” per mero stile essendo gli stessi pure originali telematici” avviene, direttamente ed immediatamente. Il fascicolo di ufficio diviene dunque completo” e peraltro visionabile anche dal Giudice, nel medesimo istante naturalisticamente inteso in cui avviene l’accettazione da parte della Cancelleria. In relazione all’art. 74 disp. Att. cpc Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.” La modalità telematica di inoltro, non solo risulta essere rispettosa della norma di cui sopra, ma, addirittura, rende virtualmente impossibile salva manomissione dei Server ministeriali protetti – assai più improbabile di un furto” in cancelleria la violazione della medesima. Ed invero, la materiale e già riferita, tecnologica inclusione” in unico messaggio dello Atto” e dei relativi allegati”, rende virtualmente impossibile una diversità dei documenti prodotti con quelli riferiti tali” dalla parte e, invece, materialmente non prodotti possibilità –che gli avvocati indicassero come prodotto un documento errato che imponeva l’obbligo di controllo del Cancelliere . Nel regime informatico”, inoltre, l’indice degli atti, immediatamente e direttamente percepibili da tutte le parti processuali e non alterabili e/o modificabili , ha definitivamente fatto venir meno l’obbligo di indicizzazione” che serviva proprio ai fini di garantire l’immutabilità della produzione cosa che viene ad essere garantita dalla protezione dei server e dei files ivi contenuti –marcati singolarmente- , nonché le connesse eventuali esigenze di ricostruzione” del fascicolo procedimento destinato a definitiva estinzione in era informatica . Lo strumento informatico valorizza al massimo le ragioni di preminente interesse pubblico”. In conclusione, proprio le esigenze che nel 2013 avevano portato gli Ermellini a ritenere come incompatibile con il preminente interesse pubblico” la possibilità di costituzione attraverso spedizione di un plico”, inducono a ritenere che lo strumento informatico non solo garantisca le suddette esigenze più del previgente sistema cartaceo” o, quantomeno, con minori rischi in termini di errore” e/o alterazione” , ma valorizzi al massimo proprio quelle ragioni di preminente interesse pubblico”. Non è possibile, difatti, con tale strumento la commissione di errori umani da parte delle Cancellerie e, come principalmente avveniva, da parte degli avvocati nell’indicazione di documenti in indice diversi da quelli effettivamente prodotti. Le parti avranno, ed hanno, accesso diretto ed immediato ai fascicoli processuali anche nelle ipotesi di chiusura degli uffici e la velocità di apprensione dei documenti non sarà neanche virtualmente limitata dai fatidici 3 gg. Previsti dalla normativa in materia di rilascio di copia degli atti processuali. Un’ultima notazione meramente di natura statistica appare opportuna. Come è dato evincere dai Dati Processo Civile Telematico al 31 Luglio 2014 Ministero della Giustizia” http //pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Elaborazione_dati_PCT_luglio2014.pdf , Dallo 01.06.2013 al 31.07.2014, sono stati correttamente depositati, telematicamente n. 165.952 atti di parte. Di tali atti ben 6.782 risultavano essere atti introduttivi” vedi allegato . Su 6.782 Atti introduttivi depositati, dunque, constano solo 3 Ordinanze che statuissero l’illegittimità degli stessi. Partendo dalle ovvie circostanze che, i dati statistici pagano” un numero/cifra oscuro/a”, e della parimenti ovvia circostanza che gli atti introduttivi ritenuti legittimi non hanno comportato l’emissione di alcun provvedimento semplicemente i Giudici ritenendo di poter fare proseguire i processi come sinora effettuato, salva l’Ordinanza del Tribunale di Palermo che espressamente ha voluto statuire , può ragionevolmente ritenersi che, anche se si volesse prudenzialmente moltiplicare per 100 il dato negativo e, dunque, ritenere l’emissione di almeno 300 provvedimenti giurisdizionali negativi, ben in altri 6.455 casi, i depositi sono stati considerati regolari ed i relativi giudizi coltivati. Si auspica, a scopo anche di porre rimedio ai forse eccessivi allarmismi” ingenerati dalle 3 note pronunce negative sopra ricordate, come anche altri Giudici, come quello dell’Ordinanza del Tribunale di Palermo, ritengano di spendere anche solo poche parole per agevolare uno strumento come quello informatico che, nei processi civili, può essere solo considerato come una meritevole conquista”.

Tribunale ordinario di Palermo, sez. Lavoro, ordinanza 23 settembre Giudice Soffientini Rilevato in via preliminare che la costituzione di parte resistente effettuata in via telematica deve ritenersi ammissibile, poiché il ricorso è stato depositato in data antecedente al 30.06.14 ritenutane l’ammissibilità e la rilevanza, ammette l’interrogatorio formale articolato in ricorso a pag. 13 sub a, b, h ammette la prova testimoniale articolata in ricorso ai punti I e P , con un teste nonché la prova articolata ai punti Q ed R con un teste ammette la prova testimoniale articolata in memoria con i testi ivi indicati uno per ogni articolato rinvia per l’escussione all’udienza del onerando le parti della citazione dei rispettivi testi.

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