Termini a confronto: ordinatorio vs perentorio

L’art. 99 legge fallimentare procedimento prevede due diversi termini al comma 4 il termine per la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza è di 10 giorni ed ha natura ordinatoria mentre il termine previsto al comma 5 intercorrente tra la data della notificazione e quella dell’udienza è di 30 giorni ed ha natura perentoria.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 20396, depositata il 26 settembre 2014. Il caso. Il Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione, proposta dalla società, allo stato passivo del fallimento, dal momento che il ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza era stato notificato al curatore oltre i termini di cui all’art. 99, commi 4 e 5 della legge fallimentare. Secondo il Tribunale il termine di 10 giorni dalla comunicazione del predetto decreto, previsto al comma 4, era perentorio e il termine a comparire, previsto al comma 5, era ordinatorio, e perciò non poteva essere prorogato dopo la sua scadenza, mentre nel caso di specie la ricorrente, dopo aver eseguito la notifica intempestivamente, non essendo comparso il curatore all’udienza, aveva solo a quel punto chiesto un nuovo termine per la notifica. Ricorreva per cassazione la società, denunciando la violazione della predetta norma. Art. 99, comma 4, l.f. il termine è ordinatorio. La Cassazione nel risolvere il caso ricorda che il carattere ordinatorio del termine di cui al comma 4 dell’art. 99 l.f. era già stato affermato in sede di legittimità con la sentenza n. 8439/2012. Art. 99, comma 5 l.f. il termine è perentorio. Inoltre, in riferimento al comma 5 della norma sopracitata, la Suprema Corte chiarisce che la possibilità del giudice di concedere un nuovo termine a comparire, questa volta perentorio, in caso di violazione di esso da parte dell’opponente, deriva dalla natura del termine in questione, che giustifica l’applicazione analogica della regola della rinnovazione della notifica prevista per il processo ordinario dall’art. 164 c.p.c., come indicato nella sentenza delle Sezioni Unite, n. 5700/2014, riguardante l’introduzione del giudizio di equa riparazione, ma contenente argomentazioni – spiega il Collegio – applicabili in generale ai giudizi introdotti con ricorso da notificare a cura del ricorrente dopo la fissazione dell’udienza da parte del giudice. In conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez VI Civile - 1, ordinanza 12 giugno – 26 settembre 2014, n. 20396 Presidente Di Palma – Relatore De Chiara Fatto e diritto Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue 1. - Il Tribunale di Bologna ha dichiarato improcedibile l'opposizione proposta dall'avv. M.R. allo stato passivo del fallimento Think3 Inc. perché il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza era stato notificato al curatore oltre i termini di cui all'art. 99, commi quarto e quinto, legge fallim. Ad avviso del Tribunale, infatti, il termine di dieci giorni dalla comunicazione del predetto decreto, previsto dal quarto comma, è perentorio e il termine a comparire previsto dal quinto comma, ancorché ordinatorio, non può comunque essere prorogato dopo la sua scadenza, mentre nella specie la ricorrente, dopo aver eseguito la notifica intempestivamente, non essendo il curatore comparso all'udienza aveva solo a quel punto chiesto nuovo termine per la notifica. L'avv. M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. Il curatore intimato non ha svolto difese. 2. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 99, comma 4, legge fallim., lamentando che il Tribunale abbia considerato perentorio il termine ivi previsto, che invece è ordinatorio. 3. - Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 99, comma quinto, legge fallim., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto non prorogabile prima della scadenza il termine a comparire, previsto in favore del curatore, allorché, come nella specie, la notifica nei confronti di quest'ultimo non sia omessa, ma sia solo tardiva. 4. - I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. Il carattere ordinatorio del termine di cui al quarto comma dell'art. 99, cit., è stato già affermato da questa Corte nella sentenza n. 8439/2012, sulla scorta delle considerazioni svolte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 25494/2009 che, per quanto formulate con riguardo a fattispecie regolata dalla disciplina anteriore, sono valide anche con riferimento a quella attuale, risultante dalle modifiche degli artt. 98 e 99 legge fallim. introdotte con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Quanto al termine a comparire previsto dal quinto comma del richiamato art. 99, la possibilità che il giudice conceda, in caso di violazione di esso da parte dell'opponente, un nuovo termine, questa volta perentorio, deriva dalla natura del termine in questione, che giustifica l'applicazione analogica della regola della rinnovazione della notifica prevista per il processo ordinario dall'art. 164 c.p.c., come chiarito dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 5700/2014, riguardante l'introduzione del giudizio di equa riparazione ai sensi dell’art. 3 1. 24 marzo 2001, n. 89 nel testo anteriore alla riforma introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134 ma contenente argomentazioni in larga parte suscettibili di applicazione generale ai giudizi introdotti con ricorso da notificare a cura del ricorrente dopo la fissazione dell'udienza da parte del giudice” che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie CONSIDERATO. Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto enunciati negli ultimi due capoversi della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bologna in diversa composizione.