Fare attenzione all’oggetto del contendere

La competenza in ordine all’opposizione all’esecuzione avverso l’atto di precetto intimato per l’adempimento coattivo delle obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione, va determinata in riferimento al valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, che rientra nella competenza funzionale del Tribunale.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 20303, depositata il 25 settembre 2014. Il caso. Il Tribunale ordinario, ritenendo la propria incompetenza per valore, aveva rimesso al Giudice di Pace l’opposizione all’esecuzione, proposta avverso un atto di precetto basato su un’ordinanza con la quale erano state modificate le condizioni economiche tra i coniugi in sede di separazione. Il GdP, però, chiedeva d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., affinché la Cassazione dichiarasse la competenza del Tribunale, dal momento che la materia dei rapporti patrimoniali tra i coniugi spettava esclusivamente alla competenza del Tribunale ordinario, non applicandosi al caso in esame il criterio di riparto della competenza per valore ma quello della competenza per materia. Il P.G. riteneva fondata la richiesta del GdP. L’oggetto del contendere. Il Collegio, tuttavia, non condivideva le conclusioni del procuratore. Infatti, la controversia in esame non verte sul regolamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ma attiene all’adempimento coattivo, da parte del genitore non affidatario, dell’obbligo di contribuire alle spese di mantenimento dei figli secondo le condizioni economiche stabilite in sede di separazione e successivamente modificate. Nel dettaglio, si tratta, come spiegato dalla Corte Suprema, di un’opposizione all’esecuzione proposta avverso l’atto di precetto intimato dal genitore affidatario per il pagamento di una somma, sulla base del provvedimento di modifica parziale delle condizioni della separazione, costituente titolo esecutivo. Causa petendi e petitum - dice il Collegio - attengono alla sussistenza del diritto del coniuge in favore del quale il titolo esecutivo si è formato ad agire esecutivamente sulla base di quel titolo contro il coniuge non affidatario . Competenza funzionale se La competenza funzionale del Tribunale ordinario sussiste, ex art. 706 c.p.c., per l’adozione dei provvedimenti che riguardano i coniugi e la prole conseguenti alla separazione non sussiste con riguardo alle controversie che concernono l’adempimento degli obblighi imposti con questi ultimi. La competenza è di valore Quando la questione riguarda l’esecuzione coattiva promossa in forza di un titolo esecutivo recante l’obbligo al pagamento di somme fissate in sede di separazione, l’opposizione all’esecuzione non concerne le condizioni della separazione, oggetto del provvedimento, ma il diritto di agire esecutivamente in forza di quel titolo. La Cassazione afferma quindi il principio in base al quale la competenza in ordine all’opposizione all’esecuzione avverso l’atto di precetto intimato per l’adempimento coattivo delle obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione nella specie, le spese per il mantenimento del figlio sostenute dal coniuge affidatario va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, che rientra nella competenza funzionale del Tribunale . e bisogna tener conto dell’importo del credito per cui si procede. In conclusione, l’individuazione del giudice competente a conoscere dell’opposizione a precetto va effettuata in base al criterio del valore determinato a norma dell’art. 117 c.p.cp, ovvero tenendo conto dell’intero importo del credito per cui si procede. Nel caso di specie, va ritenuta la competenza per valore del GdP. Inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d’ufficio, se La Cassazione, infine, dichiara inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio, dal momento che lo stesso può essere richiesto solo quando il giudice indicato come competente da quello dichiaratosi incompetente e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta, deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione 8cass., n. 17454/2010 .

Corte di Cassazione, sez VI Civile 3, ordinanza 12 giugno – 25 settembre 2014, n. 20303 Presidente Vivaldi – Relatore Barreca Fatto e in diritto 1. Il Giudice di Pace di Roma, davanti al quale il Tribunale di Roma, ritenendo la propria incompetenza per valore, aveva rimesso l'opposizione all'esecuzione proposta avverso un atto di precetto basato su un'ordinanza con la quale sono state modificate le condizioni economiche tra coniugi in sede di separazione, ha richiesto di ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 cod. proc. civ., affinché qúesta Corte dichiari la competenza del Tribunale di Roma. In particolare, il Giudice di Pace osserva che, poiché la materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi è di esclusiva competenza del tribunale ordinario, alla presente controversia non si applicherebbe il criterio di riparto della competenza per valore, ai sensi degli artt. 9 e 706 e seg. cod. proc. civ., bensì il criterio della competenza per materia. 2. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'articolo 380-ter cod. proc. civ., con le quali ha qualificato fondata la richiesta ed ha chiesto dichiararsi la competenza per materia del Tribunale di Roma, richiamando giurisprudenza di questa Corte, concernente la competenza per materia del tribunale, giudice della separazione, specificamente i precedenti costituiti da Cass. n. 553/1979 e Cass. n. 26814/2011. 3. Il Collegio non condivide le conclusioni del procuratore generale. La controversia non verte sul regolamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ovvero sulla modifica delle condizioni di separazione. Essa attiene all'adempimento coattivo, da parte del genitore non affidatario, dell'obbligo di contribuire alle spese di mantenimento dei figli secondo le condizioni economiche stabilite in sede di separazione e successivamente modificate. In particolare, si tratta di un'opposizione all'esecuzione proposta avverso l'atto di precetto intimato dal genitore affidatario per il pagamento della somma complessiva di € 3.110,86, sulla base del provvedimento di modifica parziale delle condizioni della separazione, costituente titolo esecutivo. Quindi, causa petendi e petitum attengono alla sussistenza del diritto dei coniuge in favore del quale il titolo esecutivo si è formato ad agire esecutivamente sulla base di quel titolo contro il coniuge non affidatario. Orbene, la competenza funzionale del tribunale ordinario sussiste, ai sensi degli artt. 706 e seg. cod. proc. civ., per l'adozione dei provvedimenti che riguardano i coniugi e la prole conseguenti alla separazione, nonché, ai sensi dell'articolo 710 cod. proc. civ., per la modifica degli stessi provvedimenti. Essa non sussiste con riguardo alle controversie che concernono l'adempimento degli obblighi imposti con questi ultimi. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che la competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale così Cass. n. 18240/06 cfr. nello stesso senso anche Cass. n. 16793/09 e n. 6297/14 . Analogamente, quando si controverte dell'esecuzione coattiva promossa in forza di un titolo esecutivo recante l'obbligo al pagamento di somme fissate in sede di separazione, l'opposizione all'esecuzione non concerne le condizioni della separazione, oggetto dei provvedimento, bensì, come detto, il diritto di agire esecutivamente in forza di quel titolo esecutivo. Coerentemente al principio di cui sopra, va allora affermato il principio per il quale la competenza in ordine all'opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto intimato per l'adempimento coattivo delle obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione nella specie, spese per il mantenimento del figlio sostenute dal coniuge affidatario va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, che rientra nella competenza funzionale del tribunale. 3.1. Né indicazione diversa può essere tratta dal precedente, citato dal procuratore generale, di cui a Cass. n. 26814111. Questo riguarda la domanda proposta da uno dei due genitori coniugati nei confronti dell'altro, ai sensi dell'articolo 148, secondo comma, cod. civ., avente ad oggetto la condanna alla corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore, ritenuta di competenza esclusiva del tribunale ordinario, ai sensi dell'articolo 38 disp. att. cod. civ., anche quando connessa a quella di affidamento, perché disciplinata, secondo la Corte, dall'ari. 155 cod. civ Evidente è perciò l'equivalenza della fattispecie -che comporta addirittura l'identità della disciplina rispetto a quella della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di separazione, poiché si tratta di regolamentare comunque questi rapporti, pur in assenza di un provvedimento di separazione giudiziale. La controversia oggetto del presente ricorso, invece, prescinde da siffatta regolamentazione. Quanto all'altro precedente citato nelle conclusioni del procuratore generale cfr. Cass. n. 553/1979, secondo cui l'opposizione proposta da un coniuge avverso il precetto notificatogli dall'altro coniuge, per il pagamento dell'assegno di mantenimento fissato dal Presidente del tribunale in sede di prima comparizione nel procedimento di separazione personale, che si fondi su un asserito sopravvenuto mutamento della situazione di fatto, integra un'opposizione all'esecuzione, la cui competenza è disciplinata dal primo comma dell'art 615 cod proc civ, e casi implicando una domanda di modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi o la prole, é devoluta alla competenza per materia del tribunale medesimo, giudice della separazione, tanto in corso di causa, quanto a giudizio di separazione esaurito arti 708 e 710 cod proc civ , esso, oltre ad essere superato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata in tema di riparto di competenze in materia di adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione, è parimenti superato quanto all'idoneità dello strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione a contestare i presupposti di fatto su cui è basato il titolo esecutivo. Va, infatti, ribadito che con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'ari. 710 cod. proc. civ. così Cass. n. 13872/01 . Ne segue che unico oggetto dell'opposizione all'esecuzione è l'accertamento della sussistenza del diritto di un coniuge ad agire esecutivamente nei confronti dell'altro sulla base di un titolo esecutivo formatosi in occasione del giudizio di separazione, il cui contenuto non viene in rilievo ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi bensì soltanto a fini esecutivi. Conseguentemente, l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione a precetto va effettuata in base al criterio del valore determinato a norma dell'articolo 17 cod. proc. civ., cioè tenendo conto dell'intero importo del credito per cui si procede. 4.-In applicazione del principio sopra affermato, nel caso di specie, va ritenuta la competenza per valore del Giudice di Pace di Roma, dinanzi al quale la causa è stata riassunta in seguito all'ordinanza che ha dichiarato l'incompetenza del tribunale per ragione di valore. Poiché il criterio di ripartizione della competenza tra giudice di pace e tribunale per le cause di opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto intimato in base ad un titolo esecutivo formato nel giudizio di separazione tra coniugi non è la materia bensì il valore, non è configurabile un conflitto negativo virtuale di competenza tra detti giudici. Perciò va fatta applicazione del principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, per il quale il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'articolo 45 cod. proc. civ. può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente da quello dichiaratosi incompetente e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione Cass. n. 17454110, n. 12152/12 . Si conclude pertanto nel senso dell'inammissibilità del presente regolamento. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio.