In materia di pensioni, la Corte dei Conti si becca il “pacchetto completo”

La giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica riguarda non solo il diritto alla pensione, ma anche, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico, compreso quello relativo al conseguimento del trattamento di pensione a partire da una certa data, nonché quello relativo al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto.

E’ quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19886, depositata il 22 settembre 2014. Il caso. Il Comitato Regione Militare Nord procedeva alla determinazione e liquidazione della pensione definitiva spettante ad un uomo, già dipendente del Ministero della Difesa, assoggettandola all’aliquota del 29% e disponendo il recupero delle somme maggiori già erogate. L’uomo impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei Conti, la quale, però, declinava la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario. Tuttavia, anche il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, declinava la propria giurisdizione, riconoscendola a sua volta a favore della Corte dei Conti. L’attore si rivolgeva, quindi, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devolvendo la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra giudice speciale e giudice ordinario. Tocca al giudice speciale. I giudici di legittimità ricordano che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica riguarda non solo il diritto alla pensione, ma anche, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico, compreso quello relativo al conseguimento del trattamento di pensione a partire da una certa data, nonché quello relativo al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto. Perciò, spetterà alla Corte dei Conti risolvere la controversia.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 17 giugno – 22 settembre 2014, numero 19886 Presidente Rovelli – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo Con DM 30 marzo 2004 numero 409 il Comitato Regione Militare Nord procedeva alla determinazione e liquidazione della pensione definitiva spettante al dott. A.S., già dipendente del Ministero della Difesa - Corpo Sanitario dell'Esercito assoggettandola all'aliquota del 29% di cui all'art. 11 commi 16 e 18 della legge numero 537/1993 e disponendo per il recupero mensile delle maggiori somme già erogate. Il Dottor S. impugnava tale provvedimento in sede giurisdizionale e ne chiedeva l'annullamento e l'adita Corte dei Conti, giusta sentenza numero 1357 del 16 giugno 2010, declinava la propria giurisdizione, in favore del Giudice Ordinario. La causa veniva, quindi, riproposta innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, il quale, giusta decisione numero 3290 del 05 marzo 2013, emetteva, a sua volta, pronuncia declinatoria della propria giurisdizione, riconoscendo e dichiarando rientrare la stessa in quella della Corte dei Conti. Opinava, in particolare, il Tribunale di Roma, che la questione dedotta, relativa alla indagine sottesa ad accertare la legittimità del provvedimento determinativo della decorrenza della cessazione dal servizio, rientra nelle attribuzioni proprie della Corte dei Conti e, d'altronde, rilevava che le questioni inerenti la legittimità del DM impugnato e quelle relative al ripristino della pensione, andavano trattate unitariamente, in quanto la risoluzione delle prime costituisce logico presupposto per la risoluzione delle seconde. Il Dottor S., preso atto delle divergenti pronunce, ha, quindi, proposto il ricorso di che trattasi, ai sensi dell'art. 362 comma 2 ° numero 1 cpc, con il quale ha devoluto alle Sezioni unite della Corte di Cassazione la risoluzione del conflitto negativo di Giurisdizione tra Giudice Speciale e Giudice Ordinario ha pure depositato memoria ex art. 378 cpc. L'intimato INPS non ha svolto difese scritte, limitandosi a produrre nota di deposito della copia del ricorso notificato con procura speciale in calce. Il Ministero della Difesa non ha svolto difese in questa sede. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente solleva conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciando che, nel caso, i giudici contabile ed ordinario, aditi nell'ordine, hanno pronunciato sentenza, negando entrambi, la propria giurisdizione sulla medesima controversia. Ha, quindi, chiesto alle Sezioni Unite della Corte di risolvere il conflitto. La questione posta dal ricorso è stata già affrontata e risolta da questa Corte, che in precedenti pronunce, in relazione a fattispecie analoghe, ha avuto modo di puntualizzare che La giurisdizione della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo il diritto a pensione ma anche, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico, ivi compreso quello relativo al conseguimento del trattamento di pensione a partire da una certa data, nonche' quello relativo al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto Cass. SS,UU. numero 2298/2008, N. 153/2013, numero 4853/2013, numero 17867/2013 . Il Collegio non ravvisa, nel caso, elementi idonei a giustificare una riconsiderazione del già affermato e condiviso principio. Sussiste, dunque, nel caso, la giurisdizione del giudice contabile e, quindi il denunciato conflitto negativo di Giurisdizione, va risolto, riconoscendo e dichiarando la Giurisdizione della Corte dei Conti. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, vanno compensate. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Compensa le spese del giudizio.