Si guardi al raggiungimento dello scopo e non all’albo professionale

L’esito positivo della notificazione a mani di un dipendente del difensore domiciliatario ed in quello considerato come domicilio effettivo escludono la rilevanza del mancato riscontro del mutamento del domicilio quale risultante dall’albo professionale.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 19737, depositata il 19 settembre 2014. Il caso. Un uomo si opponeva al precetto notificatogli, lamentando la nullità della notificazione della sentenza. Sia il Tribunale, sia la Corte d’appello rigettavano l’opposizione. Il soccombente ricorreva allora in Cassazione, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di legge. Notifica presso il procuratore nel domicilio eletto o in quello effettivo, previo riscontro delle risultanze dall’albo professionale. E’ pacifico in sede di legittimità che in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o , altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem , corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica del’atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c. Cass., n. 3818/2009 . La notifica a mani di un dipendente del procuratore Nel caso in esame, però, ad una prima notificazione con esito negativo era seguita una secondo a mani di un dipendente del procuratore domiciliatario, definitosi tale e senza riconoscersi nessun elemento probatorio idoneo a negare la qualifica. aveva avuto esito positivo, anche se mancava il riscontro. Il mancato riscontro, da parte del notificante, delle risultanza dell’albo professionale, non acquista rilevanza decisiva nella fattispecie, dal momento che la notificazione, eseguita comunque presso il domicilio effettivo del difensore, aveva avuto esito positivo. Da considerare il raggiungimento dello scopo notificatorio. Secondo la Cassazione, la notificazione può essere considerata come avvenuta nel domicilio effettivo del difensore , poiché ciò che importa è l’effettivo raggiungimento dello scopo notificatorio. E’ d’altronde, pacifico in sede di legittimità, che l’esito positivo della notificazione a mani di un dipendente del difensore domiciliatario ed in quello considerato come domicilio effettivo escludono la rilevanza del mancato riscontro del mutamento del domicilio quale risultante dall’Albo professionale. L’onere di verificare anteriormente alla notifica dell’impugnazione presso l’albo professionale il domicilio del procuratore presso il quale notificare l’impugnazione si pone in correlazione all’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo. Alla stregua dei principi riportati, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 giugno – 19 settembre 2014, n. 19737 Presidente Salmè – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo L.G. propose opposizione al precetto notificatogli dalla spa Lampolet prospettando la nullità della notificazione della sentenza sulla cui base gli era stato notificato il detto precetto. Il tribunale di Bari - sezione distaccata di Altamura, con sentenza del 28.7.2005, rigettò l'opposizione. Ad eguale conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza del 4.4.2008, rigettò l'appello proposto dal L. . Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria. La Lampolet spa ha depositato regolare procura alle liti per la partecipazione all'udienza di discussione. Il ricorrente ha anche depositato note di udienza. Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 285, 170, comma 1, 139 e 141 1 e 4 c.p.c. art. 360, comma 1, n. 3 e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. . Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono. Elemento fattuale da cui prendere le mosse per esaminare la fattispecie è che la notificazione della sentenza della quale si predica la nullità è stata effettuata, in data, 8 gennaio 2001, in omissis a mani dell'impiegata - dipendente Lu. tale qualificatasi che si incarica della consegna domiciliatario e familiari conviventi al momento assenti. omissis . Questa notificazione è seguita a quella precedente, con esito negativo. La sequenza degli atti così sinteticamente rappresentata rende ragione della correttezza delle conclusioni raggiunte dalla Corte di merito. È, infatti, ben vero che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 18.2.2009 n. 3818 ha affermato il seguente principio In tenta di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario , il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. . Ma, nel caso in esame, ad una prima notificazione con esito negativo è seguita una seconda notificazione a mani di un dipendente del procuratore domiciliatario, tale definitosi, senza che alcuna rilevanza in senso contrario - perché non supportata da elementi probatori - possa essere riconosciuta alla negazione di una tale qualifica. Il mancato riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, quindi, nel caso in esame non acquista rilevanza decisiva, dal momento che la notificazione - comunque eseguita presso il domicilio effettivo del difensore - ha avuto esito positivo. Ciò che toglie pregio alle censure formulate è che la notificazione può essere considerata come avvenuta nel domicilio effettivo del difensore. In questa prospettiva, infatti, viene in rilievo il criterio dirimente dell'effettivo raggiungimento dello scopo notificatorio in luogo che ha una relazione funzionale con la persona del difensore. Tale criterio trova fondamento e vigore nel principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che impedisce che si dia rilevanza a nullità prive di lesività in concreto. Va al riguardo rimarcato che il ricorrente non denuncia la violazione del suo diritto a difendersi ed a contraddire per non aver potuto compiere atti ritenuti rilevanti ai suoi fini il che costituirebbe una violazione non emendabile neppure con quella del raggiungimento dello scopo. Vale, infatti, ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - nella specie neppure evocato - nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione da ultimo Cass. 19.3.2014 n. 6330 . È, quindi evidente l'inammissibilità di una censura relativa ad un mero vizio del processo, che non prospetti anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. In sostanza ciò che si vuoi dire è che l'esito positivo della notificazione a mani di un dipendente del difensore domiciliatario ed in quello considerato come domicilio effettivo escludono la rilevanza del mancato riscontro del mutamento del domicilio quale risultante dall'Albo professionale e ciò perché - come le stesse Sezioni Unite hanno affermato con la richiamata decisione - l'onere di verificare anteriormente alla notifica dell'impugnazione presso l'albo professionale il domicilio del procuratore presso il quale notificare l'impugnazione si pone in correlazione all' l'assunzione da parte del notificante del rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo . Anche sotto questo profilo, pertanto, le censure non colgono nel segno. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.