Lo studio professionale è ditta individuale coincidente con la figura del professionista

In caso di trasferimento dello studio dell'avvocato domiciliatario l'avviso di udienza è notificato in cancelleria. L'impresa individuale coincide con l'imprenditore individuale che, quindi, è legittimato ad agire o essere convenuto in giudizio. All'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale. Ne consegue che, non essendo giuridicamente concepibile alcun rapporto obbligatorio fra l'imprenditore e la sua impresa, non è neppure possibile ipotizzare debiti di quest'ultima verso il titolare, né crediti per utili di questo verso quella.

E’ quanto emerso dalla pronuncia n. 19735 della Corte di Cassazione, depositata il 19 settembre 2014. Il caso. Una s.p.a. veniva dichiarata fallita. Il curatore proponeva azione giudiziale contro uno studio tecnico affinché fosse accertata l'inopponibilità del contratto di locazione - avente ad oggetto degli immobili di proprietà della fallita - per mancanza di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. Tribunale e Corte d'appello accoglievano la domanda. Parte convenuta proponeva ricorso per cassazione. Ricorso per cassazione, notifica presso la cancelleria. Ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione non abbia eletto domicilio in Roma, la comunicazione dell'avviso di udienza va depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Detto principio, per analogia, si applica anche alle ipotesi in cui per vari motivi, tra cui il trasferimento di studio del domiciliatario, non sia possibile effettuare la notifica per mani. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ove il difensore trasferisca lo studio professionale, presso cui la parte abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, egli ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice adito, con mezzi idonei e tempestivi, la relativa variazione, per conferire ad essa rilevanza giuridica ai fini delle comunicazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelleria medesima in mancanza, tali comunicazioni e/o notificazioni possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante dagli atti del processo, senza che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad accertare se, medio tempore , siano eventualmente intervenuti mutamenti di indirizzo, non essendo l'assolvimento del suddetto onere di comunicazione incombente sul difensore - di estrema semplicità e rispondente anche a comuni canoni di prudenza - idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa - Cass. 5079/2010. Personalità giuridica di uno studio di progettazione. La parte originariamente convenuta ha sostenuto che la sentenza è stata emessa nei confronti di uno studio tecnico che non ha personalità giuridica e dunque la decisione risultava essere rivolta a soggetto inesistente. La Cassazione ha respinto detto motivo chiarendo che l'impresa individuale coincide con l'imprenditore individuale che, quindi, è legittimato ad agire o essere convenuto in giudizio. All'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale. Ne consegue che, non essendo giuridicamente concepibile alcun rapporto obbligatorio fra l'imprenditore e la sua impresa, non è neppure possibile ipotizzare debiti di quest'ultima verso il titolare, né crediti per utili di questo verso quella - Cass. 12757/2007. I motivi di ricorso nel giudizio di cassazione, devono essere formulati con chiara indicazione, specificazione e/o riproduzione del documento o della parte di esso che si intende impugnare, nonché individuazione della norma che si ritiene non correttamente applicata e di quella diversa che si intende applicare. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 40/2006, oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, si deve specificare in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - Cass. 25535/2009. Il ricorrente deve individuare, specificare e delimitare nel contenuto l'intero motivo del ricorso escludendosi che i giudici possano sopperire alle mancanze del ricorrente. Con queste argomentazioni il ricorso è stato respinto integralmente.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 maggio 19 settembre 2014, n. 19735 Presidente Segreto – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 31/1/2008 la Corte d'Appello di Potenza respingeva il gravame interposto dallo Studio Tecnico di Progettazione Architetto I.M. in relazione alla pronunzia Trib. Potenza n. 702/02, di parziale accoglimento della domanda nei suoi confronti spiegata dal Fallimento Fi-Svi Istituto Finanziario Per Lo Sviluppo Delle Economie Locali s.p.a., e in particolare della domanda respinta quella di simulazione di inopponibilità del contratto di locazione, avente ad oggetto due locali siti in via omissis , per mancanza di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, con condanna al pagamento di somma a titolo di indennizzo per il mancato godimento dei locali de quibus. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo Studio Tecnico di Progettazione Architetto I.M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso il Fallimento Fi-Svi Istituto S Finanziario Per Lo Sviluppo Delle Economie Locali s.p.a Motivi della decisione Va preliminarmente rigettata l' istanza motivata di differimento” presentata in udienza dal difensore del ricorrente, deducendo non avere quest'ultimo ricevuto comunicazione, nei modi e termini di legge” dell'avviso di udienza. Dalla relazione di notificazione dell'Unep Corte d'Appello di Roma emerge infatti che l'avviso risulta ritualmente al medesimo notificato presso la Cancelleria di questa Corte in data 24 aprile 2014, a mani del Funzionario Giudiziario Dott.ssa C.G. , all'esito di tentata notificazione dell'atto in data 18 aprile 2014 nel domicilio eletto giusta indicazione apposta nel ricorso in Roma, presso lo studio dell'avv. Bezzi Massimiliano alla omissis ”, non andata a buon fine essendosi il medesimo trasferito dal detto domicilio, come emerge dalla relazione di notificazione dell'Unep Corte d'Appello di Roma e trova riscontro nella stessa istanza del Savino ove lo studio dell'avv. Bezzi viene indicato in omissis ” , senza darne avviso alla Cancelleria di questa Corte. Va pertanto al riguardo ribadita la regola, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 366 e 377 c.p.c., secondo cui in difetto di elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente per cassazione, la comunicazione dell'avviso di udienza al difensore dello stesso va effettuata mediante deposito dell'avviso presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, è applicabile, per l'analogia delle situazioni, anche se non è possibile procedere alla summenzionata comunicazione presso il domicilio eletto per essersi il domiciliatario trasferito altrove, senza che la parte abbia adempiuto all'onere di darne tempestiva comunicazione alla detta Cancelleria v. Cass., 12/12/1980, n. 6401. Cfr. altresì Cass., 19/3/2008, n. 7394 Cass., 3/3/2010, n. 5079 . Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione” degli artt. 409, 427, 447 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 2, c.p.c., nonché nullità della sentenza per errata individuazione del convenuto”, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 4, c.p.c Lamenta che la sentenza è totalmente nulla, inesistente, tamquam non esset , in quanto non esiste alcuna persona giuridica che possa essere identificata con lo Studio Tecnico Progettazione I.M. . Esiste la persona fisica Arch. I.M. , nato a OMISSIS , ma non solo ai sensi del c.c. la persona fisica non può essere identificata con uno studio che altro non è se non un luogo fisico e materiale ove si svolge quotidianamente la professione”. Lamenta ulteriormente che I.M. non esiste né, come persona fisica, né giuridica, né tan poco è mai esistita una associazione professionale e/o una società si allega certificato anagrafico storico e certificato iscrizione Ordine Architetti ”. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale cfr. Cass., Cass., 30/05/2007, n. 12757 Cass., 17/1/2007, n. 977 Cass., 13/2/2006, n. 3052 . A tale stregua, la persona fisica dell'imprenditore individuale non è un soggetto distinto dalla sua impresa v. Cass., 9/12/2008, n. 28888 , sicché l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad agire o resistere in giudizio promosso da o contro l'impresa, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale cfr. Cass., 19/04/2010, n. 9260 . Senza per altro verso sottacersi che in ogni caso l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, non è motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata cfr. Cass., 6/3/2006, n. 4796, e, da ultimo, Cass., 6/8/2013, n. 18732 . Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione” dell'art. 2704 c.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. nonché difetto di motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Il motivo è inammissibile. In ordine alla denunziata violazione di norme di diritto esso reca un quesito formulato in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non contemplando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola lettura v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433 Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519 Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658 Cass., 7/4/2009, n. 8463 , di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645 Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650 Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360 , nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 , senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 , e in realtà sostanziantisi nelle mere tesi difensive del ricorrente. Tanto più che il motivo risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'”atto di citazione notificato il 30.08.1999”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello, alla richiesta di prova testimoniale in 1 grado formulata e capitolata”, al contratto di locazione”, alla dichiarazione di fallimento”, ai documenti prodotti” ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte d'interesse in questa sede riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 , con precisazione anche dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità v. Cass., 23/3/2010, n. 6937 Cass., 12/6/2008, n. 15808 Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069 Cass., 23/9/2009, n. 20535 Cass., 3/7/2009, n. 15628 Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726 Cass., 6/11/2012, n. 19157 . A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento v. Cass., 18/4/2006, n. 8932 Cass., 20/1/2006, n. 1108 Cass., 8/11/2005, n. 21659 Cass., 2/81/2005, n. 16132 Cass., 25/2/2004, n. 3803 Cass., 28/10/2002, n. 15177 Cass., 12/5/1998 n. 4777 sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito v. Cass., 24/3/2003, n. 3158 Cass., 25/8/2003, n. 12444 Cass., 1V2/1995, n. 1161 . Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, il motivo non reca la prescritta chiara indicazione , secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte, delle relative ragioni , non risultando riassuntivamente indicato il fatto controverso, gli elementi la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione, gli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria, inammissibilmente rimettendosene l'individuazione all'attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658 Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 , a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì violativa dell'art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c Né può al riguardo invero valorizzarsi il denominato quesito di diritto” in calce al motivo, difettando esso dei requisiti all'uopo richiesti e più sopra richiamati. La norma di cui all'art. 366 bis c.p.c. è d'altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto e il momento di sintesi possano, e a fortiori debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658 Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 . Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l'impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data 2 marzo 2006 di entrata in vigore del medesimo. All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.