Manca l’avviso al litisconsorte: il giudice deve dare un’altra chance

Se l’appello incidentale è proposto contro due litisconsorti necessari, di cui uno sia costituito e l’altro no, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale, che ha proposto tempestivamente l’impugnazione nei confronti dell’appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331 c.p.c

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19722, depositata il 19 settembre 2014. Il caso. In un giudizio riguardante la richiesta di risarcimento danni causati in un incidente stradale, intervenne volontariamente una donna per chiedere il risarcimento da parte dei convenuti principali, il proprietario del veicolo e l’assicuratore della r.c.a In primo grado, la sua domanda veniva rigettata, in quanto i danni da lei subiti venivano ritenuti dovuti a sua colpa esclusiva. La sentenza venne impugnata da alcuna delle parti soccombenti e, in via incidentale, anche dalla donna. Tuttavia, la Corte d’appello di Salerno dichiarava inammissibile il suo appello, in quanto questo era stato notificato solo all’assicuratore, ma non al proprietario del veicolo. La donna ricorreva in Cassazione, sostenendo che, nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un incidente stradale verso l’assicuratore della r.c.a. del responsabile, quest’ultimo è un litisconsorte necessario. Perciò, la Corte d’appello avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio, non dichiarare inammissibile il gravame. Nuovo termine. La Corte di Cassazione ricorda che l’appello incidentale proposto nei confronti di una parte contumace deve essere a questa notificato. Se l’appello incidentale è proposto contro due litisconsorti necessari, di cui uno sia costituito, mentre l’altro no, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale, che ha proposto tempestivamente l’impugnazione nei confronti dell’appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331 c.p.c Nel caso di specie, quindi, la Corte d’appello, dopo aver rilevato il difetto di notifica dell’appello incidentale al proprietario del veicolo, non avrebbe dovuto giudicare inammissibile l’appello proposto nei confronti dell’assicurazione, ma piuttosto fissare un termine per notificare l’appello al litisconsorte contumace. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 aprile – 19 settembre 2014, n. 19722 Presidente Petti – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. II 21.6.1997 sulla autostrada A3 tra Napoli e Salerno si verificò un sinistro stradale che coinvolse varie vetture. Nel giudizio introdotto da una delle vittime per ottenere il risarcimento dei danno dinanzi al Pretore di Nocera Inferiore, intervenne volontariamente la sig.a A.G., la quale formulò una domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti principali, la SAI s.p.a. e la Autotrasporti Cafiero di G.C. e Figli s.n.c La domanda della sig.a A.G. venne rigettata dal tribunale il quale aveva medio tempore assunto le funzioni dei disciolti uffici di pretura , sul presupposto che i danni patiti dalla sig.a Guerriero fossero ascrivibili a sua colpa esclusiva. 2. La sentenza venne impugnata in via principale da alcune delle parti soccombenti ed, in via incidentale, dalla sig.a Guerriero nei confronti sempre della SAI e della Autotrasporti Cafiero. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza 27.6.2007 n. 435, rilevato che il gravame di A.G. era stato da questa notificato solo all'assicuratore della r.c.a., ma non al proprietario del veicolo che si assumeva responsabile del sinistro, dichiarò inammissibile l'appello. 3. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dalla sig.a A.G., sulla base di un motivo. Non si è difesa la SAI. Motivi della decisione 1. Il motivo di ricorso. 1.1. Con l'unico motivo di ricorso la sig.a A.G. lamenta che la sentenza impugnata sia incora sia nel vizio di violazione di legge, di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. sia in quello di nullità processuale, di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c Sostiene, al riguardo, che nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del responsabile, quest'ultimo è litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 23 della I. 24.12.1969 n. 990 applicabile ratione temporis oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 cod. ass. . Di conseguenza, dinanzi all'omissione della notifica dell'appello al litisconsorte necessario, la Corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ma avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c 1.2. II motivo è fondato. L'appello incidentale proposto nei confronti di una parte contumace deve essere a questa notificato Sez. 2, Sentenza n. 14635 del 24/08/2012, Rv. 623599 . Se l'appello incidentale è proposto contro due litisconsorti necessari, dei quali l'uno sia costituito e l'altro no, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale, che abbia tempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. Sez. 2, Sentenza n. 9649 del 02/05/2011, Rv. 617812 Sez. 1, Sentenza n. 7127 del 29/07/1994, Rv. 487585 . La Corte d'appello di Salerno, una volta rilevato il difetto di notifica dell'appello incidentale alla Autotrasporti Cafiero s.n.c., non avrebbe pertanto dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto nei confronti della SAI s.p.a., ma avrebbe dovuto provvedere a fissare il termine per la notifica del gravame al litisconsorte contumace, ai sensi dell'art. 331 c.p.c 2. Le spese di questo grado di giudizio saranno liquidate dal giudice di rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'art. 383, comma primo, c.p.c. - accoglie il ricorso - cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno - rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 aprile 2014.