La residenza abituale dei minori è quella in cui essi realizzano una situazione di stabilità oggettiva, soggettiva e affettiva

Al fine di individuare il giudice territorialmente competente in ordine ad un procedimento avente ad oggetto la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori, occorre ricorrere al criterio della residenza abituale, secondo il quale l’abitualità deve essere verificata mediante un accertamento di fatto che tenga conto degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano l’esistenza dei minori nel luogo indicato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18817, depositata il 5 settembre 2014. Il caso. Il Tribunale ordinario di Foggia proponeva regolamento di competenza d’ufficio rispetto ad un provvedimento declinatorio della competenza emesso dal Tribunale di Milano, in ordine ad un procedimento introdotto ex art. 317 bis c.c. e 709 ter c.p.c., avente ad oggetto la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori. Il Tribunale meneghino aveva ritenuto di non essere competente non essendo Milano la residenza abituale dei minori, attesa la lunga e stabile permanenza presso l’abitazione familiare di Rodi Garganico, a fronte della brevità del soggiorno milanese. Secondo il Tribunale di Milano il trasferimento poteva configurarsi come espediente per sottrarsi alla disciplina normativa della competenza territoriale. Il criterio della residenza abituale. La Corte di Cassazione, al fine di individuare il giudice territorialmente competente, ricorre al criterio della residenza abituale. L’abitualità deve essere verificata mediante un accertamento di fatto che tenga conto degli elementi che caratterizzano l’esistenza dei minori nel luogo indicato Cass., n. 17746/13, n. 21750/12 . Nello specifico a Milano i minori, oltre che un solido radicamento affettivo, costituito dalla presenza della nonna e della sorella della madre, sul sostegno delle quali la ricorrente ha fatto palese affidamento nella decisione di trasferirsi con i propri figli, hanno già realizzato una situazione di stabilità oggettiva frequenza regolare di una scuola e soggettiva miglioramento della situazione della madre, allontanatasi da Rodi Garganico a seguito dei maltrattamenti subiti dal convivente . Pertanto, l’allontanamento da Rodi Garganico, alla luce di tali elementi di fatto, si manifesta come privo di qualsiasi carattere di precarietà. Ne consegue che non sarebbe logico un radicamento della competenza nel luogo che presente il carattere esclusivo di pregressa residenza dei predetti minori, senza alcuna attuale prospettiva di rientro, attese le circostanze emerse, e in particolare la denunciata condizione materna. Per questi motivi la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 10 giugno– 5 settembre 2014, n. 18817 Presidente Di Palma– Relatore Acierno Osserva Il tribunale ordinario di Foggia ha proposto regolamento di competenza d'ufficio rispetto ad un provvedimento declinatorio della competenza emesso il 16-17/9/2013 dal Tribunale in ordine ad un procedimento introdotto ex art. 317 bis cod. civ. e 709 ter cod. proc. civ. da V.N. ed avente ad oggetto la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento dei minori a carico del padre M.C., la regolamentazione del diritto di visita ed in via urgente, che fosse autorizzata l'iscrizione dei predetti minori ad una scuola pubblica elementare di Milano dove la ricorrente affermava di essersi trasferita, da Rodi Garganico, a causa dei ripetuti maltrattamenti subiti dal convivente. La ricorrente si era trasferita a Milano insieme ai minori il 14 agosto 2013 ed aveva con ricorsi depositati il 9 ed il 13 settembre formulato le richieste sopra illustrate. Il Tribunale di Milano aveva ritenuto di non essere competente non essendo Milano la residenza abituale dei minori, attesa la lunga e stabile permanenza presso l'abitazione familiare di Rodi Garganico, a fronte della brevità dei soggiorno milanese. Secondo il Tribunale di Milano il trasferimento poteva configurarsi come un espediente per sottrarsi alla disciplina normativa della competenza territoriale. Il giudice che ha sollevato il conflitto ha evidenziato a Che la ricorrente si è trasferita a Milano dopo aver sporto denuncia querela contro il suo convivente padre dei minori da lei accusato di maltrattamenti familiari b Nella predetta denuncia querela era stata evidenziata il fermo proposito di lasciare Rodi Garganico per trasferirsi a Milano città d'origine della ricorrente, nella quale avrebbe potuto godere del sostegno della madre e della sorella c Il 5 settembre 2013 è stata subito avviata la pratica per il cambio di residenza nonché per il rilascio del nulla osta per l'iscrizione scolastica d I minori frequentavano regolarmente un istituto scolastico parificato a Milano. Il quadro rappresentato faceva emergere, secondo il Tribunale di Foggia, il serio intento della N. di fissare stabilmente la propria dimora a Milano insieme ai figli anche al fine di garantire loro maggiore serenità e stabilità. Non si era in presenza né di uno spostamento occasionale né di un espediente finalizzato al forum shopping. La determinazione del giudice competente in quello di Milano non poteva essere esclusa nella specie sulla base dei poco tempo trascorso dal trasferimento a Milano, attese le motivazione emerse e l'irrilevanza dei solo dato quantitativo, a fronte degli elementi di fatto riscontrati maltrattamenti, pregresso radicamento nella città di Milano, presenza di stretti familiari, immediata iscrizione scolastica dei minori, avvio pratica cambio di residenza . Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella propria requisitoria scritta ha ritenuto fondato il conflitto per ragioni analoghe a quelle indicate dal giudice rimettente. Il Collegio rileva che al fine di individuare il giudice territorialmente competente nella specie occorre ricorrere al criterio della residenza abituale. Escluso che rilevi a tal fine il profilo formale anagrafico e quello meramente quantitativo il luogo ove il minore ha dimorato di più ed escluso che la residenza debba essere considerata in senso tecnico formale, dovendo incontestata mente contenere in sé anche la dimora o il luogo di abitazione dei minori, deve osservarsi che l'abitualità deve essere verificata mediante un accertamento di fatto che tenga conto degli elementi che caratterizzano l'esistenza dei minori nel luogo indicato. Cass. 21750 dei 2012 17746 del 2013 . Nella specie a Milano i minori, oltre che un solido radicamento affettivo, costituito dalla presenza della nonna e della sorella della madre, sul sostegno delle quali la ricorrente ha fatto palese affidamento nella decisione di trasferirsi con i propri figli, hanno già realizzato una situazione di stabilità oggettiva frequenza regolare di una scuola con il corollario relazionale che ne consegue e soggettiva miglioramento della situazione materna, attesa la ragione dei trasferimento . L'allontanamento da Rodi Garganico, alla luce degli elementi di fatto emersi, si manifesta come privo di qualsiasi carattere di precarietà. Ne consegue che non sarebbe logico un radicamento della competenza nel luogo che presenta il carattere esclusivo di pregressa residenza dei predetti minori, senza alcuna attuale prospettiva di rientro, attese le circostanze emerse, e in particolare la denunciata condizione materna. Deve, in conclusione essere dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Milano, previo annullamento del provvedimento declinatorio della competenza del 16-17 settembre 2013. P.Q.M. La Corte, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Milano del quale annulla il provvedimento del 16-17/9/2013 R.G. 62392 del 2013 .