Illegittima la mancata taratura periodica dell’autovelox? La parola alla Consulta

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 d.lgs n. 285/92 con riferimento all’art. 3 Cost., giacché realizza un’astratta discriminazione ingiustificata, nella misura in cui esclude la taratura periodica per l’autovelox, ove invece la stessa viene richiesta dalla normativa generale per gli altri strumenti di misurazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 17766, depositata il 7 agosto 2014, torna ad occuparsi della controversa questione inerente l’obbligo di omologazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità sulle strade cd. autovelox , ravvisando la necessità di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 c.d.s. per contrasto con l’art. 3 Cost., non trattandosi di un obbligo di taratura generalizzato. Il fatto . Il conducente ed il proprietario di un veicolo proponevano ricorso dinanzi al gdp per la declaratoria di nullità, per l’annullamento o la revoca della sanzione amministrativa inflitta per violazione dell’art. 145 c.d.s. e già confermata dal Prefetto in sede di prima istanza. Il Giudice adito rigettava il ricorso confermando il verbale e l’ordinanza prefettizia, con riduzione della sanzione pecuniaria al minimo edittale. In secondo grado la sentenza era confermata. Avverso tale decisione i soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a diversi motivi. Le questioni principali sollevate attenevano alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto quali la l. n. 273/1991, l’art. 4 del Decreto Direttore Generale Motorizzazione n. 1123/2005, nonché le norme UNI 30012, UNI EN 10012 e le raccomandazioni internazionali OIML D19 e D20 . Si chiedevano i ricorrenti se a seguito delle ultime sentenze della Corte Costituzionale sentenze nn. 277/2007 e 423/2008 , all’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità fossero o meno applicabili le fonti testé citate ed, in caso affermativo, se fosse necessario che l’apparecchio di rilevazione venisse sottoposto a taratura periodica da parte dei Servizi Italiani di Taratura. Il precedente orientamento escludeva l’obbligo di taratura dell’autovelox. Il Supremo Collegio ravvisava la necessità di affrontare nuovamente la controversa questione della taratura e della periodica verifica dell’autovelox, unitamente a quella connessa inerente la legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 45 c.d.s. in ordine all’art. 3 Cost Il precedente orientamento dei giudici di nomofilachia aveva sottratto gli autovelox dall’obbligo di taratura, atteso che il sistema di controlli introdotto dalla l. n. 273/1991 sarebbe relativo alla materia c.d. metrologica, diversa da quella di misurazione della velocità cfr. in tal senso Cass. n. 23978/2007 . La meditazione della Cassazione. Gli spunti che inducevano la Corte di Cassazione a riconsiderare la questione trovavano il proprio fondamento in alcune pronunce della Corte Costituzionale Corte Cost. nn. 277/2007 e 423/2008 . Queste, sebbene conclusesi per ragioni attinenti alla forma delle questioni di legittimità sollevate, con decisioni di manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. rispetto all’art. 45 c.d.s., contenevano affermazioni tese ad una rilettura della problematica. In questa prospettiva, la Cassazione evidenziava l’irragionevolezza e la diseguaglianza interpretativa della normativa nazionale ed internazionale che escludeva l’autovelox dalla applicazione della disciplina generale in tema di taratura per contrasto con l’art. 3 Cost La medesima questione di illegittimità costituzionale trovava del pari fondamento nella individuazione della velocità quale unità di misura derivata nel sistema nazionale di taratura di cui alla l. n. 273/1991, nonché in quella di ragionevolezza della norma. In tale ultima prospettiva infatti gli Ermellini ribadivano come l’esclusione dello strumento autovelox dall’obbligo di taratura porterebbe ad un risultato paradossale. Ossia da una parte la sussistenza dell’obbligo di verifica periodica per una qualunque bilancia rionale, mentre dall’altra una irragionevole carenza in tal senso per un’apparecchiatura complessa, come quella dell’autovelox, che deve svolgere un controllo irripetibile per un numero indefinito di automobilisti. Il tutto con conseguente nocumento per il cittadino che dovrebbe restare garantito dalla sola conformità della macchina al modello omologato. Concludendo. Tali ragioni inducevano, pertanto, la Corte di Cassazione a sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 c.d.s. con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui, per l’appunto, non prevede l’obbligo di verifica periodica della funzionalità e della taratura delle apparecchiature destinate all’accertamento della velocità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 11 aprile – 7 agosto 2014, numero 17766 Presidente Bucciante – Relatore Oricchio Considerato in fatto Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 C.S. e T.M. , rispettivamente conduttrice e proprietario dell'autovettura targata , adivano il Giudice di Pace di Mondovì opponendosi al provvedimento del Prefetto di Cuneo del 17 maggio 2006, col quale era stato respinto il loro ricorso del 13 dicembre 2005 avverso il verbale numero omissis della Polizia Stradale di Cuneo per violazione dell'art. 142, VIII co. C.d.S. asseritamente commessa il 27 giugno 2005. I ricorrenti chiedevano all'adito Giudice di prime cure la declaratoria di illegittimità e nullità ovvero l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio la succitata Prefettura contestando l'avversa opposizione. Con sentenza del 13 novembre 2006 il Giudice di Pace di Mondovì rigettava il ricorso, confermando il verbale e l'ordinanza del Prefetto di Cuneo in data 22 agosto 2006 e riducendo la sanzione pecuniaria al minimo edittale. Con atto depositato in data 18 giugno 2007 C.S. e T.M. adivano il Tribunale di Torino interponendo appello avverso la suddetta sentenza di primo grado. Resisteva all'interposto gravame la Prefettura di Cuneo, chiedendo il rigetto per infondatezza del proposto appello e la vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Con sentenza numero 5533/2008 del 23 luglio 2008 il Tribunale di Torino rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e condannava gli appellanti principali alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Per la cassazione della detta decisione d'appello proponevano ricorso C.S. e T.M. con atto fondato su otto ordini di motivi, assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c Resisteva con controricorso la Prefettura di Cuneo. Ritenuto in diritto 1. Deve, al fine del presente provvedimento, porsi immediatamente attenzione su alcuni rilevanti profili di cui al terzo e quarto ordine di motivi. Con il terzo motivo del ricorso si censura la violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto, ovvero della L. 11.081991 numero 273 dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione numero 1123 del 16.05.2005 ed ancora delle norme internazionali UNI 30012, UNI EN 10012 e delle raccomandazioni OIML D19 e D20, ove prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità art. 360 numero 3 c.p.c. . In proposito viene formulato, ai sensi dell'applicabile art. 366 bis c.p.c. il seguente articolato quesito di diritto dica l'Eccellentissima Corte se, in generale ed in particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale Xnella sentenza 13 luglio 2007 numero 277 ed in quella 17 dicembre 2008 numero 423, all'apparecchiatura Autovelox mod. 104/C2, utilizzata per il rilevamento della velocità nella fattispecie per cui è causa, sia o meno applicabile la L. 11.08.1991, n, 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione numero 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 numero 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo, se per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, sia necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura . Con il successivo quarto motivo di certo collegabile a quello innanzi esposto le parti ricorrenti lamentano una carenza motivazionale della impugnata sentenza in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero il regolare funzionamento dell'autovelox . Il tutto al cospetto dell'affermazione riportata nella decisione d'appello, per la quale il regolare funzionamento dello strumento è certo fino a prova contraria . Entrambi i motivi innanzi riportati impongono di affrontare la non nuova problematica della necessità della taratura e della periodica verifica delle apparecchiature predisposte per l'accertamento e misurazione della velocità. E, quindi, della legittimità costituzionale di una esenzione -per tali strumenti da ogni e qualunque, pur prevista e prescritta, in generale, procedura di verifica della loro taratura. La rilevanza della questione in ordine alla decisione della controversia emerge alla stregua dell'operata ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio, nonché dal riverberarsi della medesima anche su alcuni dei rimanenti motivi del ricorso, in particolare il primo ed il secondo. Quest'ultimi, in via mediata, sono a loro volta coinvolti dalla soluzione dell'anzidetta questione di legittimità, specie ove si consideri che come giova, in breve, qui evidenziare attengono alla motivazione ed all'eventuale violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali l'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 23 L. numero 689/1981 e 205 C.d.S. quanto alla avvenuta o meno dimostrazione della regolarità del detto rilevatore di velocità. Deve, quindi, ritenersi concludendo in punto – ricorrente nella concreta fattispecie sottoposta a giudizio la rilevanza e pertinenza della questione di legittimità costituzionale sottesa alla prospettazione delle parti ricorrenti, in particolare, con il riportato terzo motivo del ricorso. Questione che questa Corte ritiene di sollevare quanto all'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 nuovo codice della strada in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 3.-La non manifesta infondatezza della medesima questione emerge da quanto di seguito esposto. Questa Corte con suoi pregressi provvedimenti ha, in sostanza, ritenuto alla stregua di noto pregresso orientamento che le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, di cui all'art. 142, sesto comma del D. lgs. 30 aprile 1992, numero 285 non dovevano essere sottoposte alla procedura di taratura. Il tutto perché potevano evitarsi i controlli previsti dalla legge numero 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura poiché esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità Cass., Seni. 19 novembre 2007, numero 23978 . In tale contesto questa stessa Corte, allorché fu chiamata a pronunciarsi anche su richiesta, a suo tempo formulata, dalla Procura Generale in ordine alla legittimità costituzionale della mancata previsione di sistemi di controllo periodici della taratura degli strumenti elettronici di misurazione della velocità, ebbe a ritenere l'infondatezza della questione. Tanto si affermò sia con la decisione appena innanzi citata, che con alcune immediatamente successive. In particolare si ribadì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3,24 e 97 Cost. degli artt. 45 comma 6 C.d.S., 4 comma 3 d.l. numero 121 del 2002 convertito in L. numero 168/2002 , 142, comma 6 C.d.S. e 345 reg. cod. strada Cass., Sez. II, 15 dicembre 2008, numero 29333 ed, ancora, Cass. numero 29334/2008 . Senonché la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 Nuovo codice della Strada nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità taratura è stata esaminata dal Giudice delle leggi con la sentenza numero 277/2007. Con tale decisione, pur non ritenendo fondata la questione, ma solo per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione decreto ministeriale 28 marzo 2000, numero 182 invece dell'art. 2, comma 1 della legge numero 237/1991 , la Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere affermazioni che non possono che indurre ad una riconsiderazione della questione. In particolare con la citata sentenza si è affermato che al fine della individuazione della norma rispetto alla quale si lamenta una irragionevole disuguaglianza andava sperimentata l'applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata . Ciò tanto più in considerazione del significativo fatto che la stessa Amministrazione pubblica aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare tale normativa , come da nota, già citata, numero 6050. Il valore della affermazioni testé riportate della Corte Costituzionale non risulta smentito da successivi noti provvedimenti della medesima Corte quali le ordinanze, con declaratoria di manifesta inammissibilità della medesima questione di legittimità costituzionale, numero 423/2008 per omessa indicazione sulla vicenda oggetto del giudizio e sulla rilevanza in esso della disposizione impugnata e numero 127/2009 per mancata adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio . Anzi proprio quel valore delle affermazioni inducono oggi, col presente provvedimento, a riproporre l'accennata questione di costituzionalità, rilevante per quanto già detto ai fini del decidere e non manifestamente infondata alla stregua di quanto appena qui innanzi esposto. Tanto specificamente in relazione all'art. 3 della Costituzione per l'assoluta ragionevolezza e conseguente disuguaglianza, che come si approfondirà meglio in seguito contrassegna la detta esclusione dall'applicazione della citata normativa generale, anche internazionale, in tema di misura ricomprendente pure la velocità come unità derivata ed, ancora, con riguardo, come tertium comparationis , alla normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, numero 273 Istituzione del sistema nazionale di taratura , che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata, nonché con riferimento pure alla normativa comunitaria Norme UNI EN 30012 parte 1 come integrate da UNI EN 10012 , che per di più prevede il dovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento. 4. La medesima questione di costituzionalità deve ritenersi rilevante ed ammissibile con riguardo al noto parametro della ragionevolezza delle norma. Tanto in considerazione della palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo. Fra l'altro appare incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento anche a distanza di lustri , dalla sola conformità al modello omologato. Questa Corte ritiene, quindi, di sollevare d'ufficio così come da dispositivo la questione di legittimità costituzionale del già citato art. 45 C.d.S. in riferimento alla cennata norma costituzionale nella parte in cui il medesimo non prevede la verifica periodica della funzionalità e della taratura delle apparecchiature destinate all'accertamento della velocità e delle violazioni dei suoi limiti. P.Q.M. La Corte visti gli artt. 23 L. 11 marzo 1953, numero 87 e 295 c.p.c. a solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 Nuovo codice della strada in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura ridispone, a cura della Cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento c sospende il giudizio in corso.