Chi paga per il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio?

In tema di procedimento giudiziale per la revoca dell’amministratore condominiale, la regolamentazione delle spese legali riguardanti tale procedura deve avvenire entro quest’ambito, sicché la successiva causa di rivalsa del singolo condomino procedente verso il condominio deve ritenersi ingiustificata, salvo per i casi specificamente individuati dalla l. n. 220/2012.

La Cassazione è tornata ad occuparsi delle spese legali connesse al procedimento giudiziale di revoca dell’amministratore condominiale e lo ha fatto, per così dire, con un occhio al passato ed uno sguardo al futuro la sentenza n. 18487, depositata in cancelleria l’1 settembre 2014, riguarda un caso regolato dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della così detta riforma del condominio la legge n. 220/2012 entrata in vigore il 18 giugno 2013 , ma gli ermellini hanno accennato anche alla luce di tali nuove disposizioni pure su questo aspetto vale la pena soffermarsi perché la pronuncia in esame presta il fianco a delle letture errate. Il costo del procedimento di revoca. Un condomino agisce in giudizio per vedere revocato l’amministratore del proprio condominio egli raggiunge il risultato ma non ottiene la condanna alle spese dell’amministratore. Da qui secondo lui la soluzione far causa al condominio per vedersi refuso delle spese legali sopportate per la rimozione dell’amministratore dall’incarico. La richiesta viene rigettata dal Giudice di Pace, in primo grado, e dal Tribunale, in funzione di giudice d’appello. L’epilogo della vicenda, quindi, lo s’è avuto nelle aule del palazzo di piazza Cavour esito non dissimile da quello dei precedenti gradi di giudizio. Alla revoca dell’amministratore può seguire la condanna al pagamento delle spese legali ed è in quel procedimento che bisogna contestarne il merito. Il procedimento di revoca dell’amministratore condominiale è procedimento di volontaria giurisdizione. Il decreto con quale viene definita la vicenda, essendo sostanzialmente provvedimento integrativo e non attuativo di diritto, non diviene mai definito ma può comunque contenere statuizioni sulle spese legali. E queste statuizioni possono essere oggetto di contestazione poiché la decisione sulle spese, a differenza di quella sulla revoca, ha natura giurisdizionale e passa in giudicato. A questa conclusione la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è giunta nel 2004 sent. n. 20957 e il principio allora espresso è stato poi ribadito in più circostanze, anche nella sentenza n. 18487 nella quale si legge che la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame sia stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede . Che vuol dire tutto ciò? Che se il giudice compensa le spese e le parti interessate non si oppongono, la decisione sulle spese assume la forza vincolante del giudicato e – chiosano i giudici nella sentenza in esame – non è possibile, nemmeno in giudizio separato contro gli altri beneficiari del provvedimento nel caso di specie il condominio, cercare ristoro con una sorta di risarcimento delle spese legali sostenute per ottenere il provvedimento reso in diverso procedimento giurisdizionale. L’assemblea può essere condannata se non ha revocato l’amministratore poi revocato dal Tribunale. La sentenza n. 18487 ha dato l’occasione ai giudici di piazza Cavour di fare un breve accenno al nuovo 11° comma dell’art. 1129 c.c Tale norma, nella sua parte finale, specifica che nei casi in cui il ricorso per la revoca giudiziale è subordinato al tentativo di revoca per via assembleare, qualora ricorresse l’ipotesi di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino in caso di accoglimento della domanda da parte dell’Autorità Giudiziaria avrebbe titolo di rivalsa nei confronti del condominio per le spese legali la compagine a sua volta potrebbe rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. In effetti letta la norma e pensato al caso sopra descritto verrebbe da dire che l’undicesimo comma appena citato calza a pennello sulla fattispecie de quo . Non è così perché, come dice la Cassazione, la norma riguarda procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore, ossia quelli iniziati dopo il 18 giugno 2013. Non solo questa disposizione è applicabile solamente ai casi in cui la domanda di revoca giudiziale è subordinata al tentativo di revoca per via assembleare. Ciò che esce dalla porta può rientrare dalla finestra? La domanda sorge spontanea ragionando a mente fredda sulla correlazione tra principi giurisprudenziali e nuove norme. Un esempio servirà ad spiegare meglio. Ipotizziamo l’applicazione della nuova norma Tizio ottiene la convocazione dell’assemblea per la revoca dell’amministratore che non utilizza il conto corrente condominiale, ma l’assise si disinteressa del problema. Tizio agisce in giudizio ed ottiene la revoca da parte del Tribunale. A questo punto i casi sono due a Tizio ottiene con lo stesso decreto la condanna al pagamento delle spese legali b il decreto non statuisce nulla oppure statuisce compensando . Secondo le ordinarie regole vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio regole utilizzate per risolvere il caso in esame , per ottenere il rimborso Tizio avrebbe dovuto reclamare, eventualmente fino alla Cassazione, il decreto di revoca. La legge n. 220/2012 sembra, invece, consentirgli di pretendere il rimborso dal condominio, che a sua volta potrà rivalersi sull’amministratore. La contraddizione è notevole Tizio non può ottenere il rimborso delle spese legali direttamente dall’amministratore perché un giudice ha così statuito, ma può ottenerle dal condominio che può poi rivalersi sull’amministratore, che un giudice aveva esentato dal pagare. E’ evidente che l’intero castello giuridico costruito nel tempo dalla Cassazione sarà messo a dura prova dalle nuove norme.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 maggio – 1° settembre 2014, n. 18487 Presidente Triola – Relatore Manna Svolgimento del processo Con citazione del 17.2.2005 R.L. conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Roma, il condominio di via omissis , per sentirlo condannare al pagamento delle spese legali che egli aveva sostenuto nell'agire in giudizio per la revoca dell'amministratore, spese che il giudice di quel procedimento gli aveva negato in considerazione dell'inapplicabilità dell'articolo 91 c.p.c. nel caso di ricorso ex articolo 1129 c.c La domanda era rigettata, con condanna dell'attore alle spese. L'impugnazione proposta dal R. era respinta dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello. Ritenuta sanata dalla costituzione dell'appellato la nullità della citazione per violazione dell'articolo 163, n. 7 c.p.c., il Tribunale osservava che il condominio non è parte del procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore, per cui era incongrua l'invocazione degli istituti della gestione d'affari e dell'arricchimento senza causa, in quanto volta ad ottenere quel rimborso di spese processuali che era ipotizzabile solo all'interno del procedimento di revoca e solo tra le relative parti. Per la cassazione di tale provvedimento R.L. propone ricorso, affidato a cinque motivi. Il condominio resiste con controricorso, proponendo altresì impugnazione incidentale. Motivi della decisione 1. - Col primo motivo corredato come i successivi da quesito di diritto ex articolo 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis si espone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1104 e 1123 c.c., nonché il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c Il condomino che agisce in giudizio ai sensi dell'articolo 1129 c.c. tutela, deduce parte ricorrente, un interesse comune agli altri condomini, e pertanto ha il diritto di condividere con loro le spese sostenute. Ed è irrilevante, prosegue, se il R. nel procedimento ex articolo 1129 c.c. avesse o non diritto ad essere risarcito ex articolo 91 c.p.c., perché tale circostanza non incide sulla natura dell'interesse ivi coltivato. Dalla giurisprudenza di questa Corte, afferma il ricorrente, si trae che detta azione ha carattere sostitutivo della volontà assembleare Cass. S.U. n. 20957/04 ed è strumentale solo 'alla gestione comune e alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta amministrazione, e non alla tutela di interessi particolari di alcuni condomini o dell'amministratore Cass. nn. 18730/05 e 4706/01 . Inoltre, sebbene la pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. acceda ad ogni processo in cui si confrontino parti contrapposte, ciò che rileva nel caso in esame è che come chiarito da Cass. S.U. n. 20957/04 nel procedimento ex articolo 1129 c.c. e nei gradi successivi d'impugnazione non è possibile liquidare le spese per la peculiarità della procedura, che non garantisce la pienezza del contraddittorio. Di conseguenza, si pone il diverso problema del recupero delle spese stesse verso non l'amministratore, ma il condominio, mediante la proposizione di un ordinario giudizio di cognizione, recupero che non si vede per quale ragione dovrebbe essere escluso, visto che gli altri condomini si sono giovati del procedimento di rimozione dell'amministratore. Pertanto, trattandosi di una spesa inerente alla gestione della cosa comune, il suo rimborso che nei quesiti di diritto è erroneamente qualificato come risarcimento in favore del condomino che l'ha anticipata è dovuto, sostiene parte ricorrente, ai sensi degli artt. 1104 e 1123 c.c 2. - Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2028 e 2031 c.c., nonché il vizio di omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c La circostanza che il R. sia egli stesso condomino, e quindi parte interessata alla gestione d'affari, non esclude l'applicabilità di tale istituto e la ratifica del suo operato da parte del condominio, mediante la nomina di un nuovo amministratore, riscontra ulteriormente l'utilità della gestione. 3. - Col terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c. e l'omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c Il rimborso delle spese processuali sostenute dal R. nel procedimento di revoca dell'amministratore condominiale è dovuto, si sostiene, anche perché si tratta di spese necessarie alla conservazione della cosa comune, avendo l'azione esercitata ai sensi dell'articolo 1129 c.c. natura cautelare a fronte del pericolo di un grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore. 4. - Il quarto mezzo d'annullamento deduce la violazione degli artt. 2041 e ss. c.c. e l'omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c Premesso che la sentenza impugnata non ha motivato sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa, parte ricorrente sostiene che nel caso di specie l'assenza di giusta causa consiste in ciò, che il R. non aveva alcun obbligo di agire da solo per evitare un danno al condominio. Il cui vantaggio, consistente nella fine di una cattiva gestione economico-contabile, è diretta conseguenza, prosegue parte ricorrente, dell'azione proposta dal R. , il quale ha sì esercitato un diritto proprio, ma nell'interesse comune. E una volta acclarato giudizialmente che il condomino ha ben agito in giudizio, è ingiusto e assurdo, si sostiene, che egli debba sopportare da solo le spese anticipate. 5. - Il quinto motivo, infine, lamenta l'omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, ai sensi dei nn. 3 e 5 recte, solo 5 dell'articolo 360 c.p.c., relativamente alla asserita mancata prova dell'avvenuto pagamento delle spese legali da parte del R. , questione che parte ricorrente deduce essere irrilevante, esistendo in ogni caso il relativo debito verso il difensore. 6. - Con l'unico motivo di ricorso incidentale assistito da quesito di diritto , espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, n. 7,164 e 359 c.p.c., in relazione al n. 3 rectius , 4 dell'articolo 360 c.p.c Sostiene parte ricorrente richiamandosi a Cass. n. 3809/04 che, data l'inapplicabilità al giudizio d'appello dell'articolo 164 c.p.c., i vizi della vocatio in ius non sono sanati dalla costituzione in giudizio dell'appellato, né dalla rinnovazione della citazione, in quanto solo ratio conforme allo prescrizioni di cui all'articolo 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza. 7. - Tutti e cinque i motivi del ricorso principale interpellano questa Corte sulla medesima questione, se cioè il condomino che abbia ottenuto la revoca giudiziale ex articolo 1129 c.c. dell'amministratore del condominio, e che dunque in tale procedimento sia risultato vittorioso , possa ripetere nei confronti del condominio stesso - in relazione ad uno o più dei titoli prospettati - le spese di difesa in allora sostenute. 7.1. - Le considerazioni svolte da parte ricorrente procedono tutte da un'accennata premessa comune, ossia che sarebbe irrilevante l'esistenza o non del diritto dell'odierno ricorrente ad essere risarcito ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. per le spese sopportate nel procedimento di revoca dell'amministratore, che detta circostanza non inciderebbe sulla natura dell'interesse coltivato con il procedimento di cui all'articolo 1129 c.c 7.1.1. - Al contrario, la questione è rilevante e decisiva, per le considerazioni che seguono. Le S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 20957/04 richiamata, ma ad altri fini, anche dal ricorrente , nello stabilire l'ammissibilità del ricorso ex articolo 111 Cost. avverso il capo di condanna alle spese, ritennero corretta - e dunque di necessità ammissibile - l'applicazione dell'articolo 91 c.p.c. a carico del condomino istante risultato soccombente nel procedimento promosso ai sensi dell'articolo 1129 c.c. Al riguardo osservarono che, come più volte ritenuto cfr. Cass. nn. 15173/00, 2517/01, 6365/01 e 1343/03 , la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame sia stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede. Ritennero, pertanto, irrilevante che la statuizione sulle spese accedesse ad un provvedimento avente natura, formale e sostanziale, di volontaria giurisdizione, in quanto tale non ricorribile per cassazione, poiché rispetto ad essa doveva ravvisarsi quella contrapposizione e quei caratteri di decisorietà e definitività richiesti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost A tali principi le sezioni semplici hanno assicurato continuità, osservando che l'articolo 91 c.p.c. si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito e che il termine sentenza è usato in tale norma nell'accezione di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, e dunque anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto cfr. Cass. n. 14742/06 e, in materia di ricorso ex articolo 26 legge fall., Cass. n. 19979/08 . 7.1.2. - Chiarito che il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex articolo 91 c.p.c., è da escludere che queste possano essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino vittorioso che le ha anticipate e il condominio, nei cui confronti pure si producono gli effetti della decisione. È d'uopo premettere che la questione non soggiace alla disciplina del nuovo testo dell'articolo 1129, comma 11 c.c., come sostituito dall'articolo 9 della legge n. 220/12, in vigore dal 17.6.2013, il quale oltre a ribadire che in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria, dispone, altresì, che in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. Con la conseguenza che non si pone in questa sede processuale l'ulteriore questione di come i principi di diritto anzi detti in materia di spese debbano coordinarsi con tale disposizione del cui carattere innovativo e non già interpretativo non sembra lecito dubitare . Il punto è che le spese oggetto di statuizione da parte del giudice del procedimento in cui sono state sostenute, derivano dal processo e dal modo di intendere la condemnatio ad expensas in base all'articolo 91 c.p.c., applicabile solo tra le parti dei procedimento ed esclusivamente nell'ambito di questo tant'è che è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il diritto alla refusione delle spese di lite non possa essere oggetto di un autonomo e separato processo dichiarativo cfr. Cass. nn. 11197/07, 12859/05 e 10450/93 . È nel rapporto processuale che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto, basata ora sulla soccombenza oggettiva, e dunque sull'esito del giudizio, ora sulla responsabilità preprocessuale nell'avervi dato causa, ora sul modo di gestione della lite secondo il complesso paradigma enucleabile dagli artt. da 91 a 96 c.p.c. nella riformulazione risultante dalla legge n. 69/09, che ha posto in crisi l'idea di una regola di riparto unitaria e su base indennitaria . Al di là e al di fuori del processo nel quale e per il quale sono state sostenute, le spese non sono altrimenti recuperabili dalla parte vittoriosa. Mancatone per qualsivoglia ragione il regolamento, queste restano a carico della parte che le ha anticipate, come si ricava dall'articolo 8, primo comma del D.P.R. n. 115/02 sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 90 c.p.c., abrogato dall'articolo 299 dello stesso D.P.R. e dall'articolo 310, ultimo comma c.p.c 7.2. - Non vi è altro contesto normativo che consenta di collegare il rimborso delle spese di giudizio alla parte vittoriosa. Le prospettazioni alternative operate dalla parte ricorrente non colgono nel segno. In disparte l'uso improprio del concetto di risarcimento , richiamato più volte sia nel corpo dei motivi sia nei quesiti di diritto il risarciménto suppone l'illecito o l'inadempimento, l'uno e l'altro intuitivamente estranei alle diverse ipotesi che nel ricorso fonderebbero, alternativamente, la pretesa rivalsa , il rimborso non può essere mediato né dalle norme sul concorso di spesa dei condomini, né da quelle sulla gestione d'affari o sul divieto di arricchimento senza causa. Vi si oppone innanzi tutto la diversità ontologica tra le spese di giudizio e quelle inerenti alla conservazione della cosa comune il fatto che la negotiorum gestio presuppone l’ absentia domini , non configurabile nei confronti di un ente di gestione a carattere necessario come il condominio negli edifici ed esclusa per difetto di tutti i suoi presupposti la previsione dell'articolo 2031, cpv. c.c. e la circostanza che l'arricchimento senza causa presupporrebbe la perdita incolpevole del diritto di ottenere il rimborso delle spese dal soccombente, perdita difficilmente configurabile in astratto e sicuramente da escludere in concreto, non avendo l'odierno ricorrente impugnato il diniego di liquidazione espresso nell'ambito del procedimento ex articolo 1129 c.c Oltre a ciò, è però fondamentale osservare che il nesso che ciascuna delle predette causae petendi pone tra le spese di lite e i potenzialmente ma non necessariamente comuni interessi del condomino vittorioso e del condominio, non è tale da fondare ex se la pretesa. Le spese di un procedimento giurisdizionale possono essere sostenute nell'interesse di più soggetti si pensi alla lite tra contraenti e alla posizione del subcontraente non intervenuto in causa , ma non per questo è possibile deviarne in tutto o in parte il carico in assenza di un'apposita causa convenzionale che lo preveda. E ancor meno è possibile che siffatta deviazione possa scaturire dall'esito del giudizio, in quanto il criterio della soccombenza, operando tra le sole parti in lite, perde il proprio substrato giustificativo nei riguardi di soggetti terzi. 7.2.1. - Da ultimo, ma non per ultimo, l'allocazione del rischio secondo un'ottica di analisi economica. Accolta, soltanto in ipotesi dialettica, la tesi di parte ricorrente, sarebbe simmetrico il diritto dei condomini non partecipanti alla lite di recuperare la propria quota parte di spese dall’amministratore soccombente, seguendo, d'altronde, quello stesso circuito d'azioni che il nuovo testo dell'articolo 1129 c.c. profila. Non vi osterebbe, infatti, l'esclusività del regolamento ex articolo 91 c.p.c., operante solo tra le parti del procedimento. Ma la conseguente sia pur parziale traslazione del rischio d'insolvenza dell'amministratore dal solo condomino attore a tutti gli altri condomini, se può giustificarsi negando in radice l'applicazione dell'articolo 91 c.p.c. ai procedimenti di revoca dell'amministratore, non può certo ammettersi nell'ipotesi opposta e, soprattutto, in quanto non operi, come nella specie non opera ratione temporis , la predetta modifica dell'articolo 1129 c.c. che ima tale traslazione sembrerebbe ad ogni modo consentire . Inverata per le ragioni fin qui esposte quest'ultima situazione, il condomino vittorioso nel procedimento, prestata acquiescenza al diniego di liquidazione delle spese non può deviare potestativamente sugli altri condomini il rischio d'insolvenza dell'amministratore. Rischio che, pertanto, non può che gravare su colui il quale, tra più soggetti interessati, agendo in giudizio ha attribuito maggior valore alla lite, piuttosto che incidere su coloro che per evitarne i costi o per qualsivoglia altra ragione hanno preferito rimanere inerti. 8. - Infondato il ricorso principale, resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato, in quanto proposto contro un'esplicita statuizione di rigetto dell'eccezione di nullità della citazione in appello cfr. in tema di ricorso incidentale condizionato, Cass. S.U. n. 7381/13, secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale . 9. - In conclusione il ricorso principale va respinto. 10. - La parziale novità della questione giustifica, applicato il testo dell'articolo 92, 1 comma vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 69/09, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e compensa integralmente le spese.