Deposito telematico dell’atto di costituzione in giudizio? Si consiglia il rispetto dell’elenco di atti riportato nei decreti

Le due ordinanze in commento Tribunale di Pavia e Tribunale di Torino affrontano, ancora una volta una problematica molto dibattuta in dottrina riguardante la legittimità del deposito telematico, di atti diversi da quelli previsti come obbligatori dall’art. 16 bis d.l. n. 179/2012 poi convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012.

Deposito in forma telematica dell’atto di costituzione in giudizio? Nel caso della pronuncia del Tribunale di Pavia viene proposta una argomentazione a contrario rispetto alla possibilità di depositare telematicamente, che parte dal presupposto per cui, allo stato, nessuna norma dell’ordinamento processuale vigente consente il deposito in forma telematica dell’atto di costituzione in giudizio. Prosegue il Giudice, trascrivendo il testo dell’articolo 16 bis sopracitato, il quale prevede, che Salvo quanto previsto dal comma 5, ovvero la possibilità offerta ai singoli tribunali di anticipare i termini dell’obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati . Il Giudice Pavese purtroppo si ferma al predetto assunto e ne desume che, stando alla littera legis , il deposito con modalità telematica sia previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, quel è previsto esclusivamente non possa intendersi come una locuzione che escluda anche la facoltà di depositare atti diversi da quelli previsti dalla legge come obbligatori. A ben vedere peraltro, l’opinione dello scrivente, sarebbe ampiamente suffragata dallo stesso orientamento richiamato dal giudicante, ovvero dalla seconda ordinanza in commento emessa dal Tribunale di Torino il 15 luglio 2014. Infatti, tale seconda ordinanza, pur utilizzando le stesse argomentazioni del Tribunale pavese, inserisce il determinante riferimento al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia emesso per il Tribunale di Torino in data 30.4.2013, ai sensi dell’art. 35 d.m. numero 44/2011, e che prevede l’attivazione del processo civile telematico trasmissione dei documenti informatici solo relativamente agli atti del giudizio, che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile. L’atto inviato telematicamente dal difensore risulta compreso nella lista di atti depositabili? Tale ultimo passaggio, che il Tribunale Pavese ometteva di argomentare, imporrebbe, prima di valutare l’effettiva irritualità del deposito telematico, di verificare l’esistenza del decreto Dirigenziale del singolo Tribunale accertando se, l’atto inviato telematicamente dal difensore, risulti compreso nella lista di atti depositabili. Ciò, in ogni caso, non sarebbe risultato possibile per il Tribunale di Pavia, atteso che, nel predetto Tribunale, risulta essere presente un unico decreto D.G.S.I.A. Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia relativo al procedimento di ingiunzione. Ebbene, tale omissione pur non rilevando ai fini del caso di specie, potrebbe lasciare spazio ad un pericolosissimo orientamento che potrebbe portare al paradosso di invalidare, non solo tutti i depositi telematici di atti introduttivi effettuati nei tribunali abilitati, ma, per assurdo, tutti i depositi telematici precedenti al d.l. numero 179/2012. L’equivoco di fondo infatti nasce dal comune pensiero che, il processo telematico, nasca con il d.l. 179/2012 che, ad avviso di chi scrive, deve essere invece inteso come il logico punto di arrivo degli oltre 10 anni di sperimentazione, che hanno visto molteplici tribunali sperimentare e successivamente applicare con pieno valore legale il processo civile telematico. Ben prima del d.l. numero 179/2012 esisteva infatti una normativa di riferimento che, seppur frammentata e divisa tra decreti presidenziali, decreti legge e regolamenti ministeriali, ancora oggi è a fondamento di un nuovo modo di interagire con il Tribunale chiamato Processo Civile Telematico. Ma quando nasce il PCT? Al contrario di quanto si possa pensare, il Processo Civile Telematico, esiste da oltre 10 anni e trova il suo primo fondamento nel d.p.r. numero 123/2001, recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Si precisa inoltre che, il predetto decreto, non è mai stato espressamente abrogato, atteso che il successivo decreto ministeriale numero 44/2011, pur disponendo all’art. 37 che cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica numero 123/2001 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008 , non può di fatto renderlo inoperante per quelle disposizioni nemmeno disciplinate dal d.m. numero 44/2011, ricordandosi altresì che, dovendosi considerare il d.p.r. del 2001 come regolamento governativo, non poteva essere abrogato da un regolamento ministeriale quale il d.m. numero 44/2011 art. 17 legge numero 400/1988 . Tale D.p.r, infatti, emanato sulla scorta di ulteriori norme di legge, prima fra tutte il d.lgs. numero 39/1993 concernente le Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm , della L. numero 421/1992, prevede rispettivamente all’art. 4, comma 1, che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento. Ebbene basterebbe considerare la vigenza di tale norma per legittimare tutti i depositi telematici pregressi e futuri laddove, nemmeno il codice di procedura civile, pur enunciando all’art. 72 delle disposizioni di attuazione che il deposito dell’atto introduttivo si perfeziona con la consegna al cancelliere, non disciplina le modalità di detta consegna, che evidentemente può avvenire anche in forma telematica nel rispetto delle norme di legge in commento. Tanto, perché anche l’art. 121 dello stesso codice di procedura civile sancisce che gli atti del processo per cui non sono richieste forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Tornando poi al caso in esame e al deposito della comparsa di costituzione, dovendosi considerare ancora in vigore il d.p.r. numero 123/2001, si ritrova proprio quella norma non rinvenuta dal Giudice pavese, laddove all’art. 9, si prevede che la parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo. Non solo dunque esiste la norma che consente il deposito telematico della comparsa di costituzione in giudizio e dell’iscrizione a ruolo, ma la stessa non è contrastata da alcuna norma di rango superiore, non potendosi considerare norma contrastante l’art. 16 bis d.l. numero 179/2012 che definisce esclusivamente il perimetro dell’obbligatorietà del processo civile telematico e quindi gli atti obbligatori e neanche l'art. 44 che d.l. numero 90/2014 che prevede che nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 bis del decreto-legge numero 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 221/2012, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Ebbene, anche tale ultima disposizione, non può considerarsi implicitamente abrogativa del d.p.r. citato poiché, la ratio della norma, contenuta immediatamente dopo la proroga al 31 dicembre dell’obbligatorietà del PCT per i giudizi pre 30 giugno, non può che riferirsi ad una volontà del legislatore di lasciare facoltà di deposito telematico limitatamente agli atti endoprocessuali, anche in quei Tribunali che, alla data del 30 giugno, fossero privi di decreto dirigenziale, come ad esempio lo stesso Tribunale di Pavia, laddove, in presenza di un decreto dirigenziale relativo ai soli decreti ingiuntivi si potranno depositare tutti gli atti endoprocessuali. Tuttavia, per i motivi sopraesposti, tale disposizione non può essere limitante, per quei Tribunali laddove sussista un decreto ministeriale che ricomprenda tra gli atti depositabili anche gli atti introduttivi. Al sol fine di agevolare lo sforzo interpretativo si segnala che, con circolare del 27 giugno 2014, il Ministero della Giustizia ha chiarito come l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 d.m. numero 44/11, continuerà a costituire facoltà e non obbligo delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico. Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta. Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi e/o di costituzione in giudizio inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 d.m. numero 44/11 . Ma vi è di più, poiché, non potendoci fermare all’analisi del d.p.r. numero 123/2001, dalla lettura di un ulteriore disposizione di legge quale l’art. 4 d.l. numero 193/2009 conv. con l. numero 24/2010 ed intitolato Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia” scopriamo che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'art. 17 comma 3, legge numero 400/1988, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo numero 82/2005, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2. Con tale articolo di fatto viene delegata al Ministero della Giustizia la potestà di emanare il successivo regolamento 44 del 2011 contenente le regole tecniche del processo civile telematico tuttora in vigore, non abrogando espressamente il d.p.r. del 2001 che, come si è detto non contiene una regolamentazione tecnica, che invece era demandata al precedente decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008. Tale articolo di fatto introduce nel processo civile telematico l’operatività del Codice dell’Amministrazione digitale che peraltro, all’art. 45 prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Ne consegue che, anche solo tale norma consentirebbe di depositare telematicamente un qualsiasi atto presso un qualsiasi Tribunale. Tuttavia, dovendosi coordinare il tutto con le regole tecniche del d.m. numero 44/2011 le stesse prevedono che l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni ovvero gli avvocati è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Tali decreti sono appunto quelli di cui non viene fatta alcuna menzione nella ordinanza pavese, e invece giustamente citati nell’ordinanza di Torino. Alla stregua di quanto fin qui enunciato, vi è inoltre fondato motivo di ritenere che, tali decreti, non debbano neanche contenere una lista di atti depositabili, dovendosi solo preoccupare di accertare l’idoneità delle infrastrutture informatiche del Tribunale. Il deposito di atti telematici non potrà essere respinto come irricevibile. In ogni caso, in relazione a quanto sopra, emerge che, il deposito di atti telematici, in mancanza del provvedimento abilitativo emesso da Dgsia, non potrà essere respinto come irricevibile, ferma restando la valutazione da parte del giudice che, tuttavia dovrà ad avviso di chi scrive tener conto dell’effettivo raggiungimento dello scopo che, nel caso delle due ordinanze in commento è pacificamente avvenuto. Si rileva inoltre che i provvedimenti in commento unitamente all’ordinanza del Tribunale di Foggia del 15.1.2014 si pongono in contrasto con un precedente del Tribunale di Perugia che, con ordinanza del 17.01.2014, rimetteva in termini l’avvocato che aveva depositato telematicamente una comparsa conclusionale, senza verificare l’esistenza del valore legale di quel tipo di atto presso il Tribunale di Perugia. Tuttavia, l’avvocato, ricevendo le consuete prime 3 ricevute accettazione, avvenuta consegna ed esito controlli automatici, confidava nel buon esito del deposito, prendendo atto - solo successivamente alla scadenza del termine -, del rifiuto del deposito da parte del Tribunale. Ebbene in tal caso, il giudice rimetteva in termini l’avvocato, sulla base del principio del legittimo affidamento del depositante sul funzionamento della procedura telematica presso l’ufficio giudiziario in questione, rimettendo in termini il difensore per il deposito cartaceo [1] . Ebbene nel caso di specie si segnala che il Tribunale di Pavia, non solo dichiarava inammissibile la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica ma, pur invitando la convenuta a costituirsi nuovamente con deposito cartaceo della comparsa e del fascicolo di parte, la dichiarava decaduta da tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio negando di fatto il raggiungimento dello scopo enunciato dall’art. 156 c.p.c. e negando persino una sacrosanta rimessione in termini. Ebbene, pur non condividendosi le motivazioni delle ordinanze in commento, è bene consigliare al lettore lo scrupoloso rispetto dell’elenco di atti riportato nei decreti, onde evitare rifiuti o declaratorie di inammissibilità dei propri atti telematici depositati presso uffici giudiziari privi di decreto dirigenziale per quel tipo di atto. Situazione ben diversa, invece, qualora nel Tribunale sia presente il decreto autorizzativo per quel tipo di deposito ed è auspicabile che, gli orientamenti delle ordinanze in commento, non trovino spazio in tribunali dove il processo telematico è già oltre l’obbligatorietà consentendo il deposito di qualsiasi atto del processo. Pertanto, a parere di chi scrive, interpretazioni affrettate dell'art. 16 bis d.l. numero 179 non potranno e non dovranno precludere la possibilità di fare un passo in avanti laddove i decreti della Dgsia lo consentano, auspicandosi tuttavia un chiarimento normativo, che non potrà non passare da una razionale riorganizzazione della normativa sul PCT, come auspico da tempo insieme ai tanti amici con cui discuto ogni giorno, e a cui questo articolo è dedicato, e che credono nel PCT come opportunità, l'opportunità di riprenderci il nostro tempo prezioso che non dovrà più essere sprecato in code dietro le cancellerie. Cfr. Della Costanza, Gargano, Guida pratica al processo telematico aggiornata al D.L. 90/2014 pag. 25 Giuffrè, Luglio 2014

Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22 luglio 2014 Giudice Cortellaro Rilevato che ai sensi dell’art. 16bis l. 17.12.2012 n. 221 la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile, in quanto nessuna norma dell’ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell’atto di costituzione in giudizio. L’articolo 16 bis della legge 17 dicembre 2012, n. 221 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali prevede, infatti, che Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.” comma così modificato dall'art. 44, comma 2, decreto-legge n. 90 del 2014 . Ergo, il deposito con modalità telematica è previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite Analogamente si veda Tribunale Torino 15 luglio 2014 - Est. Rizzi. P.Q.M. Dichiara inammissibile la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica e invita la convenuta a costituirsi nuovamente con deposito cartaceo della comparsa e del fascicolo di parte, dichiarandola sin d’ora decaduta da tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio In ordine alla richiesta di cui all’art. 210 c.p.c. relativa alla produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente, si ritiene la fondatezza della medesima alla luce della preventiva richiesta della parte alla convenuta. Pertanto ORDINA, Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 210 cpc, alla convenuta la produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente meglio descritto nel ricorso da depositare in cancelleria entro il 30.9.2014, manda al ricorrente per la notifica della presente ordinanza alla convenuta non costituita In ordine alla CTU richiesta in sede di prima udienza, ritenuta la stessa ammissibile e rilevante NOMINA CTU la dott.ssa I.N., nota all’ufficio rinvia la causa per il giuramento del CTU al 8.10.2014 ore 9.40, riservando a quella sede la lettura del quesito. MANDA alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia comunicata alle parti e al CTU nominato.

Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 15 luglio 2014 Visto il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato telematicamente in cancelleria dalla s.r.l. Fallimento in data 8.7.14 ed assegnato al giudice in data 15.7.14 rilevato che, ex articolo 16 bis L. 17.12.12 numero 221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio considerato che il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30.4.2013 riguardante il Tribunale di Torino, emesso ai sensi dell’articolo 35 D.M. 21.2.2011 numero 44, prevede l’attivazione del processo civile telematico trasmissione dei documenti informatici solo relativamente agli atti del giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti introduttivi del giudizio civile rilevato, quindi, che alcuna norma dell’ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, posizione che trova già precedente riscontro nella giurisprudenza di merito Trib. Foggia, 10.4.2014, in Altalex, 2014 P.Q.M. Il giudice, dichiara il ricorso inammissibile.