Parte vittoriosa scontenta della riduzione delle spese di giudizio, ma in Cassazione non vince di nuovo

Ai sensi dell’art. 4 della l. n. 794/1942 poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente il giudice può correttamente applicare la riduzione delle spese di lite per le cause di particolare semplicità.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17014, depositata il 25 luglio 2014. Il fatto. La ricorrente impugna per cassazione il decreto della Corte d’appello che accoglieva la sua domanda, contro il Ministero della Giustizia, per il riconoscimento dell’indennizzo da mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo. Il processo presupposto era stato introdotto dalla signora nel novembre 1994 per concludersi nel 2009. Con due motivi di ricorso, la donna chiede l’annullamento parziale del predetto decreto. Riduzione spese di lite. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 4 l. n. 794/1942, e 60, comma 5, r.d.l. n. 1578/1933, stante la carenza assoluta di motivazione della riduzione delle spese di lite. Con il secondo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 4 e 5 d.m. n. 127/2004, per violazione dei minimi tariffari. Entrambe le doglianze appaiono del tutto prive di fondamento. La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza anche recente, ritiene che la Corte d’appello abbia fatto corretta applicazione delle norme indicate, giustificando la decurtazione delle spese in ragione della particolare semplicità della lite Cass., Sez. L., n. 949/10 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 18 marzo – 25 luglio 2014, n. 17014 Presidente Petitti– Relatore Picaroni Ritenuto in fatto 1. - È impugnato il decreto della Corte drappello di Perugia, depositato l'11 settembre 2012, che ha accolto la domanda proposta da M.L. contro il Ministero della giustizia, per il riconoscimento dell'indennizzo da mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo. Il processo presupposto era stato introdotto dalla sig.ra M. davanti al Pretore del lavoro di Roma nel novembre del 1994 e si era concluso nel 2009. 2. - La Corte d'appello di Perugia, in accoglimento della richiesta indennitaria aveva liquidato l'importo di Euro 4.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e condannato il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che, erano liquidate in complessivi Euro 555,00, di cui 325,00 per diritti, applicata la riduzione prevista dall'art. 4 della legge n. 794 del 1942 per le cause di particolare semplicità è richiamata Cass., sez. lav., sentenza n. 949 del 2010 . 3. - Con due motivi di ricorso, la sig.ra M. chiede l'annullamento parziale del decreto della Corte d'appello di Perugia. 3.1. - Il Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso. Considerato in diritto Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza. 1. - Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 4 della legge n. 794 del 1942, e 60, quinto comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933, stante la carenza assoluta di motivazione della riduzione delle spese di lite. 1.2. - La doglianza è infondata in quanto la Corte d'appello, richiamando la giurisprudenza anche recente di questa Corte Sez. L., sentenza n. 949 del 2010 , ha fatto corretta applicazione delle norme indicate, giustificando la decurtazione delle spese in ragione della particolare semplicità della lite”. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 4 e 5 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, per violazione dei minimi tariffari, che nella specie ammonterebbero, per i diritti di procuratore, a 601,00 Euro. 2.1. - La doglianza è infondata. Con riferimento al contenzioso in esame, nei casi in cui definisce la controversia nel merito, questa Corte liquida per i diritti di procuratore un importo sostanzialmente coincidente con quello riconosciuto alla ricorrente dalla Corte d'appello di Perugia. 3. - Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia, liquidate in Euro 292,50 oltre S.P.A.D