La Cassazione è giudice di legittimità! No a rivisitazioni dei fatti accertati nei precedenti gradi di giudizio

Costituisce pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni è caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 760 del 16 gennaio 2014 Il caso. Un brutto incidente stradale vedeva coinvolti un motociclo e un’autovettura. Una donna che viaggiava sulla moto insieme al conducente citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania i guidatori dei due veicoli e le rispettive società di assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni patiti. In primo grado il giudice riteneva il pari concorso di responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro. La sentenza veniva impugnata dalle parti e, in parziale riforma, la Corte d’Appello di Catania attribuiva l’esclusiva responsabilità al motociclista. Questi ricorreva in Cassazione per ottenere il riforma della decisione. Limiti del giudizio di legittimità. La sentenza in commento è emblematica per ricordare a tutti i limiti del giudizio in Cassazione. Il fatto che nel nostro ordinamento esistano tre gradi di giudizio non significa che sulla medesima controversia si svolgano tre diversi processi per così dire ex novo . Al riguardo si dice che il giudizio in Cassazione, pur essendo un’impugnazione, non ha effetto devolutivo come l’appello, nel senso che non comporta una rinnovazione del giudizio. È uno strumento con cui si possono far valere errori nel procedere o nel giudicare, cioè vizi veri e propri delle sentenze e non generiche ingiustizie”. È, quindi, un’impugnazione esclusivamente di diritto”, volta a controllare la corretta applicazione della legge, senza preoccuparsi di nuovi accertamenti in fatto” relativi al merito della vicenda sottoposta all’attenzione degli Ermellini. Non a caso l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario specifica che la Corte di Cassazione deve assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni . Dalla mission sopra definita deriva necessariamente che il giudizio in Cassazione è un’impugnazione a critica vincolata. Ciò significa che possono essere fatti valere solo ed esclusivamente i motivi indicati all’art. 360 c.p.c. e che quindi il sindacato di legittimità deve essere limitato all’esame della sussistenza o meno degli anzidetti errori. No a un nuovo accertamento dei fatti. Tra questi indubbiamente il motivo che più trae in inganno i ricorrenti - come avvenuto nel caso di specie - è il n. 5, cioè Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio . In altre parole, le parti non posso chiedere ai giudici del Palazzaccio” di accertare nuovamente i fatti oggetto del giudizio al contrario possono chiedere agli Ermellini di verificare se la sentenza impugnata è logicamente coerente nelle motivazioni relative ai fatti controversi. L’obiettivo della norma è, allora, quello di assicurare che l’esposizione dei motivi e delle fonti di convincimento sia fatta in modo da poter seguire il processo logico-valutativo del giudice di merito. Il provvedimento deve dunque reggere prima di tutto dal punto di vista logico, così che la decisione sia non solo accessibile” a tutti, ma anche condivisibile” da tutti. Si è detto che il vizio in questione si configura solamente quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da rendere indecifrabile il procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione così Cass. 11197/2005 . Nel caso di specie Nel caso di specie però i ricorrenti non si erano curati di evidenziare in modo specifico i passi del provvedimento impugnato che sarebbero risultati illogici” o le eventuali omissioni” nelle motivazioni. Non hanno neppure spiegato perché le risultanze probatorie dell’istruttoria dovevano essere interpretate in modo diverso o quali circostanze sarebbero state trascurate. Anzi, in alcuni passaggi del ricorso le tesi sollevate consistevano addirittura in una semplice sequela tautologica di affermazioni che danno per pacifico ciò che dovrebbe essere dimostrato . I motivi così svolti avrebbero, quindi, costretto i giudici della Suprema Corte ad un nuovo riesame non consentito della dinamica del sinistro, scendendo ancora nel merito della vicenda. Da ciò è derivato inevitabilmente il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 novembre 2013 – 16 gennaio 2014, n. 760 Presidente Petti – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. In data OMISSIS si verificava in un incidente stradale che vedeva coinvolti il motociclo condotto da D.D.M. , assicurato con la società MEIE, e l'autovettura condotta da M.M. , assicurata con la società Savoia, poi divenuta Winterthur. A seguito di tale evento, S.M.C. , che viaggiava quale trasportata a bordo della moto condotta dal D.D. , citava a giudizio, davanti al Tribunale di Catania, i conducenti dei due mezzi coinvolti e le rispettive società di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni. Le due società assicuratrici si costituivano, chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo, ognuna, che l'incidente era da ricondurre a responsabilità esclusiva dell'altro conducente. Con successivo atto di citazione D.D.M. conveniva in giudizio M.M. e la Savoia assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nello scontro con l'autovettura condotta dal M. . Riuniti i due giudizi, veniva disposta la chiamata in causa della SAI Assicurazione in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, mentre interveniva volontariamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo la condanna del M. e della Savoia assicurazioni, a titolo di surroga, per il pagamento di prestazioni previdenziali compiuto in favore del D.D. . Con sentenza del 29 gennaio 2002 il Tribunale riteneva il pari concorso di responsabilità dei due conducenti nella determinazione del sinistro accoglieva la domanda della S. e condannava il M. , in solido con la Savoia assicurazioni, nonché il D.D. , in solido con la MEIE assicurazioni, al pagamento della complessiva somma di Euro 113.629,12, nonché delle spese processuali in accoglimento della domanda del D.D. , condannava il M. , in solido con la Savoia assicurazioni, al pagamento della somma di Euro 118.809,88, nonché al pagamento della somma di Euro 89.631,91 a favore dell'INPS, con il carico delle spese. 2. La sentenza veniva appellata in via principale dalla Winterthur s.p.a., succeduta alla Savoia assicurazioni, nonché in via incidentale da D.D.M. , da M.M. , dalla MEIEAURORA assicurazioni s.p.a., già MEIE s.p.a., da S.M.C. e dalla SAI assicurazioni s.p.a., mentre l’INPS chiedeva la conferma della pronuncia, e solo in via subordinata la modifica di alcune statuizioni della medesima. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 6 marzo 2007, in parziale riforma di quella di primo grado, attribuiva la responsabilità esclusiva del sinistro a carico di D.D.M. rigettava la domanda avanzata dal medesimo nei confronti di M.M. e della Winterthur assicurazioni, nonché quelle avanzate nei confronti delle medesime parti da S.M.C. e dall'INPS confermava la pronuncia di condanna in solido di D.D.M. e della MEIEAURORA s.p.a. al risarcimento di tutti i danni patiti dalla S. , nella stessa misura già riconosciuta dal Tribunale regolava altresì le spese processuali. Rilevava innanzitutto la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la polizza assicurativa della società Winterthur in favore della vettura condotta dal M. non era operante al momento del sinistro, poiché era scaduto il termine dei quindici giorni ed il premio era stato pagato dal M. solo alle ore 16,30 del giorno OMISSIS , ossia circa quattro ore dopo il verificarsi del sinistro. Da tanto conseguiva la fondatezza dell'appello della Winterthur e la legittimità della chiamata in causa della SAI, quale impresa designata dal Fondo di garanzia. Quanto all'appello del M. , la Corte - dopo aver superato la preliminare eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione dal medesimo prospettata in riferimento al giudizio di primo grado - ne rilevava la fondatezza. Dall'esame delle prove raccolte, e in particolare dai rilievi della Polizia stradale, risultava che l'incidente era da ricondurre a responsabilità esclusiva del conducente della moto, il quale aveva tenuto una velocità non consona allo stato dei luoghi e, per di più, aveva incautamente sorpassato la vettura condotta dal M. che si era incanalata per svoltare a sinistra, in tal modo andando ad urtare con la parte frontale destra della moto contro la fiancata anteriore sinistra della vettura. Le deposizioni testimoniali - che erano, almeno in parte, contrarie a detta ricostruzione - venivano ritenute dalla Corte etnea palesemente compiacenti, e quindi non attendibili. La Corte, pertanto, riteneva che la somma liquidata dal Tribunale in favore della S. dovesse essere posta a carico esclusivo del D.D. e della sua compagnia di assicurazione, ossia la MEIEAURORA. L'appello incidentale del D.D. , quindi, veniva ad essere superato dall'accoglimento di quello del M. , analogamente a quello del D.D. nei confronti della società SAI. In riferimento, poi, all'appello incidentale della MEIEAURORA s.p.a., il giudice d'appello riteneva che, pur essendo esatti i rilievi relativi al danno biologico, la somma effettivamente riconosciuta alla S. era inferiore a quella riconosciuta in base alle note tabelle milanesi, sicché la liquidazione doveva essere confermata. Le domande dell'INPS, infine, erano considerate superate, essendo stata esclusa ogni responsabilità del M. . 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Catania propone ricorso principale D.D.M. , con atto affidato a tre motivi. Propongono ricorso incidentale la Aurora assicurazioni s.p.a., già MEIE e MEIEAURORA assicurazioni, con atto affidato a quattro motivi, nonché l’INPS, con atto affidato a due motivi. M.M. resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato su tre motivi. Resiste con separato controricorso la Aurora assicurazioni, già Winterthur s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso principale. La Aurora assicurazioni, già MEIEAURORA assicurazioni, nonché M.M. , resistono con separati controricorsi ai ricorsi incidentali delle altre parti. M.M. ha depositato memoria. Motivi della decisione Preliminarmente, occorre procedere alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti avverso la medesima sentenza. Ricorso principale D.D. . 1. Per ragioni di economia processuale, conviene esaminare questo ricorso partendo dal secondo e dal terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente. 2. Col secondo motivo del ricorso principale si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 , n. 4 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 1362, 1363, 1364, 2054, 2697 e 2700 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile. Nell'ampia motivazione a sostegno si rileva che la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte d'appello sarebbe errata, in quanto basata soltanto sul verbale della Polizia stradale, senza tenere conto né del fatto che tale documento ammetteva la possibilità che il sinistro si fosse verificato in modo diverso, né delle due deposizioni testimoniali che erano di segno contrario. In particolare, vi sarebbe contrasto con la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nell'impossibilità di accertare con sicurezza l'effettiva dinamica dell'incidente, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare tale presunzione, come aveva fatto il giudice di primo grado. Il ragionamento della Corte sarebbe anche contraddittorio in ordine all'importanza attribuita al punto d'urto tra i due veicoli ed alle tracce di abrasioni e striature prodotte dalla moto dopo l'urto con la vettura. Non sarebbe credibile, infatti, che la moto le abbia prodotte prima dell'urto, perché lo stesso verbale della Polizia dimostrerebbe il contrario, ossia che solo dopo l'urto la moto avrebbe lasciato dette tracce lunghe circa 25 metri. Il motivo, inoltre, analizza il contenuto delle due deposizioni ritenute non credibili dalla Corte territoriale e perviene alla conclusione che la ricostruzione del sinistro sarebbe del tutto priva di riscontro probatorio. 3. Col terzo motivo del ricorso principale si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 , n. 4 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112, 113 e 343 del codice di procedura civile. Rileva il ricorrente che la Corte d'appello, ritenendo superato il suo appello incidentale a seguito dell'accoglimento di quello incidentale del M. , avrebbe omesso di valutare tutta una serie di considerazioni contrarie riportate negli scritti difensivi del D.D. , contenuti nella comparsa di risposta, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. Vi sarebbe, pertanto, un'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice risposto per intero alle questioni che erano state proposte. 4. Tali motivi sono privi di fondamento. Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico sentenza 23 febbraio 2006, n. 4009, più volte confermata in seguito . Di recente, il principio è stato ribadito anche in riferimento alla valutazione della prova liberatoria da parte del conducente sentenza 25 gennaio 2012, n. 1028 . Ora, nel caso specifico la sentenza della Corte d'appello resiste alle censure prospettate, avendo fornito una scrupolosa ricostruzione dei fatti, supportata anche da rilievi tecnici, la quale appare logica e priva di contraddizioni. Come si è già detto nella parte in fatto, la Corte territoriale ha posto in luce le colpe del ricorrente D.D. eccesso di velocità in relazione allo stato dei luoghi ed esecuzione di un'incauta manovra di sorpasso , precisando che il punto di impatto tra la moto e la vettura condotta dal M. confermava il convincimento che lo scontro fosse stato determinato proprio da quella incauta manovra di sorpasso delle auto incolonnate. Il fatto che la Polizia stradale abbia ipotizzato come possibile una diversa dinamica del sinistro, rimasta peraltro priva di ogni elemento di supporto, non consente di affermare che la ricostruzione operata dalla Corte etnea sia per questo viziata. Analoga riflessione va fatta con riguardo alle deposizioni dei testimoni, che la sentenza in esame ha ritenuto compiacenti sulla base di una valutazione di merito argomentata in modo congruo e ragionevole, e come tale insindacabile in questa sede. A fronte di simile ricostruzione, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, pur lamentando numerose presunte violazione di legge, si presentano nella sostanza come censure di vizio di motivazione. E, in questi termini, si risolvono nella sollecitazione di questa Corte ad una nuova e non consentita valutazione delle prove esistenti. Di tanto sono un evidente riflesso anche i quesiti di diritto formulati alle pp. 30-31 e 39-40 del ricorso, i quali non colgono la ratio decidendi della sentenza il primo è, in sostanza, una sequela tautologica di affermazioni che danno per pacifico ciò che, al contrario, dovrebbe essere dimostrato ed altrettanto può dirsi del secondo nel quale, dietro la prospettazione di un preteso mancato esame delle argomentazioni a suo tempo proposte con l'atto di appello, non si tiene conto della valutazione complessiva di tutto il quadro probatorio che è stato compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto non convincente la versione dei fatti compiuta dal D.D. . D'altra parte, il terzo motivo di ricorso è in larga misura ripetitivo del secondo, pur essendo presentato sotto una diversa veste processuale. 5. Il rigetto del secondo e terzo motivo di ricorso principale rende superfluo l'esame del primo, nel quale il ricorrente D.D. lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 , n. 4 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 1362, 1363, 1364, 2700, 2709, 27272 e 2729 del codice civile, nonché degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile. Rileva il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la polizza assicurativa del M. , stipulata con la Savoia assicurazioni, poi Winterthur e poi Aurora assicurazioni, non fosse operativa nel momento del sinistro. È evidente, infatti, che, una volta riconosciuta l'esclusiva responsabilità del D.D. nella determinazione del sinistro - elemento che consegue al rigetto dei precedenti motivi - non ha più alcun interesse stabilire se la vettura condotta dal M. fosse o meno coperta da una assicurazione operante nel momento del sinistro, posto che il conducente della vettura è stato assolto da ogni responsabilità e da ogni conseguente onere risarcitorio. Sicché il primo motivo del ricorso principale rimane assorbito. Ricorso incidentale INPS. 6. Col primo motivo del ricorso incidentale, l’INPS lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2709 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile. Il motivo ripete, con argomentazioni simili, le medesime censure del primo motivo del ricorso principale. 7. Col secondo motivo del ricorso incidentale l’INPS lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione degli artt. 2054, 2697 e 2700 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile. Il motivo ripete, con argomentazioni simili, le medesime censure del secondo motivo del ricorso principale. 8. Trattandosi di motivi sostanzialmente identici ai primi due del ricorso principale, le argomentazioni esposte a proposito di quest'ultimo valgono anche in relazione al ricorso dell'INPS, che deve essere ugualmente respinto. Ricorso incidentale Aurora assicurazioni, già MEIEAURORA già MEIE s.p.a 9. Col primo motivo del ricorso incidentale, la società Aurora lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rileva la società di assicurazione che dalle prove raccolte risulterebbe in modo evidente la responsabilità esclusiva del M. nella determinazione del sinistro. A tanto conducono le due testimonianze disattese senza motivo dalla sentenza impugnata. 10. Col secondo motivo del ricorso incidentale, la società Aurora lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., dell'art. 116 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Data la difficoltà di ricostruzione della dinamica dell'incidente e considerando che i due testimoni furono escussi circa dieci anni dopo il fatto, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari responsabilità. Oltre a ciò, la sentenza non si sarebbe attenuta alla regola dell'art. 116 cod. proc. civ., perché non avrebbe compiuto il prudente apprezzamento delle prove, pervenendo senza motivo al riconoscimento della totale assenza di responsabilità in capo al M. . 11. Col terzo motivo del ricorso incidentale, la società Aurora lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rileva la società di assicurazione che la condanna posta a carico del D.D. avrebbe oltrepassato il massimale di assicurazione in assenza di qualsivoglia condanna per mala gestio, la doglianza, fatta valere in appello, doveva essere ritenuta fondata. La Corte territoriale non ha pronunciato sul punto, il che determinerebbe il vizio di omessa pronuncia. 12. Col quarto motivo del ricorso incidentale, la società Aurora lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., sostenendo che l'errore di decisione della Corte d'appello si sarebbe portato dietro anche l'errore sulla condanna alle spese. 13. Tali motivi di ricorso sono inammissibili, per una pluralità di ragioni. I primi tre motivi, come correttamente eccepito dal M. nel proprio controricorso, non rispettano la previsione dell'art. 366-bis cod. proc. civ., norma applicabile nella specie ratione temporis. Essi, infatti, contengono quesiti plurimi, del tutto generici, che si risolvono in parte nella enunciazione di una serie di ovvie regole processuali e in parte in affermazioni che non sono di alcuna utilità ai fini del decidere. L'intero ricorso è formulato con una tecnica che non corrisponde a quella che deve essere usata per un ricorso in cassazione in esso sono prospettate una serie di censure, affastellate l'una sull'altra ed intercalate da presunti quesiti di diritto, di talché non è sempre chiaro quale sia il punto realmente posto all'esame della Corte. Si osserva, comunque, che i primi due motivi si risolvono nel tentativo di ottenere da questa Corte una nuova e non consentita valutazione delle prove esistenti. Il terzo, relativo al presunto superamento del massimale di assicurazione, viola anche il disposto dell'art. 366, primo comma, n. 6 , cod. proc. civ., norma introdotta col decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ed applicabile al ricorso in quanto avente ad oggetto una sentenza pubblicata dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo. Nel terzo motivo, infatti, non si indica neppure quale fosse il massimale che la Corte d'appello avrebbe violato, limitandosi ad affermare che il presunto superamento sarebbe stato già censurato in sede di appello, ma senza specificare né dove, né come. Il quarto motivo, infine, non può neppure considerarsi tale, giacché la stessa ricorrente ammette che la condanna alle spese è stata una conseguenza della soccombenza, sicché la censura sul punto non è autonoma. Il ricorso incidentale della Aurora assicurazioni è, quindi, dichiarato inammissibile. Ricorso incidentale condizionato M. . 14. Il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale dell'INPS consentono di ritenere assorbito il ricorso incidentale del M. , che è condizionato. Conclusioni. 15. In conclusione, sono respinti il ricorso principale del D.D. ed il ricorso incidentale dell'INPS, mentre è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Aurora assicurazioni s.p.a., già MEIEAURORA e già MEIE. Il ricorso incidentale condizionato del M. è assorbito. In considerazione, peraltro, della natura della controversia e degli esiti alterni dei giudizi di merito, la Corte stima equo procedere all’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale dell'INPS, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato del M. , dichiara inammissibile il ricorso incidentale dell'Aurora assicurazioni s.p.a., già MEIE e MEIEAURORA s.p.a., e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.